Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 1.3.1971, residente in [...], Parte_1
c.da Colombaio Lasagna, 173, c.f.: C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Ruccione,
- appellante-
CONTRO
, con sede in Marsala, Controparte_1
c.da San Silvestro, 34/A, P.I.; , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Renda,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, pronunciando sulle domande proposte da Controparte_1 di e nei confronti di ,
[...] Controparte_1 CP_1 Parte_1 intese a ottenere la risoluzione per inadempimento della convenuta compratrice, del contratto di compravendita di mobili in data 15.9.2017 e la condanna di costei n. 26/2020 r.g.
al risarcimento dei danni e al pagamento del saldo del prezzo, con sentenza n.
1010 del 26.11.20192 dichiarava la risoluzione del contratto e condannava la convenuta al pagamento di euro 21.030,00 a titolo di saldo prezzo, e di euro
1.500,00 a titolo di risarcimento del danno, nonché alle spese di lite.
ha interposto appello, del quale l'appellata, costituendosi, Parte_1 ha invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., decorrenti dal
17.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico e specifico motivo di gravame si critica la sentenza per avere – in punto di determinazione dell'oggetto della compravendita – attribuito valore di giudicato, preclusivo di un ulteriore esame della questione, a un precedente decreto ingiuntivo non opposto.
La società oggi appellata aveva agito in monitorio per ottenere il pagamento della somma di euro 5.000,00 portata da un assegno, poi risultato scoperto, che
[...]
aveva consegnato alla il 31.10.2017 quale acconto Parte_1 CP_1
sul prezzo di acquisto di mobilio.
Il Tribunale ha ritenuto che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 569 del 3.8.2018 avesse comportato la definitività dell'accertamento dell'esistenza e portata del contratto di compravendita e del conseguente debito dell'acquirente per l'intero mobilio commissionato.
Reputa la Corte che il principio enunciato dal primo giudice, secondo cui, anche nel caso di decreto ingiuntivo divenuto definitivo, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo su quanto esplicitamente statuito, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico, non sia stato correttamente applicato. Il ricorso per decreto ingiuntivo era stato, infatti, fondato sul rilascio di un assegno bancario privo di copertura, e difatti la ricorrente, pur menzionando n. 26/2020 r.g. 3
nella richiesta l'ordine del 15.9.2017 di acquisto di mobilio per il complessivo importo di euro 28.030,00, non aveva depositato documenti a dimostrazione della compravendita.
Ciò posto, e passando al merito dell'impugnazione, non è contestato che i mobili indicati nel documento di commissione in atti e dei quali si pretende il pagamento del prezzo, sono stati scelti da , la quale ha tuttavia asserito Parte_1
di essersi impegnata ad acquistare solo alcuni dei beni indicati, precisamente solo quelli dei quali aveva versato il prezzo.
Una siffatta difesa si rivela non convincente alla luce della considerazione logica che d'ordinario la scelta di mobilio non immediatamente disponibile in negozio da parte del cliente di un esercizio commerciale costituisce un atto finalizzato all'acquisto, così come la successiva acquisizione dei medesimi beni, presso il produttore, da parte del negoziante costituisce un atto consequenziale alla vendita
(v. verbale di interrogatorio formale dell'opponente in data 9.7.2019: “Vero è che confermavo da subito gli articoli che volevo acquistare, per un importo complessivo di €.28.030,00, ma la titolare, , mi riferiva che avrebbe CP_1 fatto partire l'ordine solo dopo il versamento di un acconto pari al 25% del prezzo pattuito, ovvero pari ad €.7.000,00”).
Nella concreta fattispecie, a fronte dell'elencazione di precisi pezzi di mobilio distintamente riportati nell'ordine del 15.9.2017 con l'indicazione del prezzo di ciascuno di essi, è poco plausibile credere (ed è infatti smentito, nei termini sopra riportati, dalla stessa in sede di interrogatorio formale, posto che la Pt_1 dichiarazione del venditore di subordinare l'invio dell'ordine al pagamento di una parte del prezzo non era, in via di principio, interferente sugli effetti dell'accordo contrattuale, non bisognevole come tale di alcuna successiva conferma) che avesse scelto quei beni in vista del proprio matrimonio senza avere la reale Pt_1 intenzione di procedere all'acquisto degli stessi;
così come non è credibile che la ditta venditrice a sua volta abbia ordinato al proprio fornitore i mobili scelti dalla n. 26/2020 r.g. 4
cliente, dei quali non aveva la pronta disponibilità, esponendosi a un esborso di denaro senza che qualcuno glieli avesse effettivamente commissionati.
È dunque da respingere perché poco verosimile la difesa secondo cui ha Pt_1
acquistato soltanto alcuni pezzi per il complessivo importo, già corrisposto, di euro 7.000,00.
Neppure il terzo motivo, col quale si censura l'omissione della condanna, subordinatamente richiesta, della società alla consegna dei beni oggetto dell'accordo contrattuale, merita di essere accolto.
E ciò a fronte della pronunciata risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 1458, co. 1, c.c., infatti, nel caso di compravendita, una volta dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del compratore e venuti meno retroattivamente gli effetti del contratto, il venditore tratterrà o recupererà la cosa venduta e il compratore tratterrà o recupererà quanto versato a titolo di prezzo, salvi il pagamento della penale o la perdita della caparra se previsti, o l'eventuale risarcimento del danno: diritti e obblighi, questi, da far valere in giudizio nel rispetto degli oneri, anche impugnatori, di parte e delle preclusioni processuali di legge.
L'appello dev'essere in conclusione respinto.
Segue per legge la condanna dell'appellante alla rifusione, a favore della società appellata, delle spese del grado, che si liquidano nella complessiva somma di euro
3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA, con distrazione in favore dell'Avv. Walter Renda che ha reso la dichiarazione di legge.
Trova applicazione l'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Marsala n. 1010 del 26.11.2019;
n. 26/2020 r.g. 5
condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado, che liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al CPA e all'IVA, con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Walter Renda.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo il giorno 1.2.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 26/2020 r.g.