Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/05/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2806/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2806/2014 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione per Parte_1 la riassunzione, dall'Avv. Francesco NICOLETTI e dall'Avv. Manuela SEREMBE, del Foro
di Castrovillari, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORE
E
, in persona del p.t., e Controparte_1 CP_2
Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nei cui uffici in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46, ope legis domiciliano;
CONVENUTI
, Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco MELE e dall'Avv. Angela Maria
MELE, del Foro di Matera, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Claudio
BRANCATI;
CONVENUTA
(già RO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_6 giusta procura in calce della copia notificata dell'atto di chiamata in causa, dall'Avv. Francesco
GAGLIARDI, del Foro di Benevento, senza elezione di domicilio nel circondario;
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali
1
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. riassumeva, innanzi a questo Tribunale, dopo aver introdotto il Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Matera, che declinava la competenza in favore del Foro
Erariale, la causa da lui promossa contro il RO
, contro l' di
[...] Controparte_3 CP_3
e contro il . Controparte_4
L'attore chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, patiti per effetto di una caduta da cavallo, occorsa il 3 Dicembre 2011, a Policoro, in occasione di uno stage organizzato dall'istituto scolastico, del quale era alunno, presso quel Circolo.
Il cavallo, nel corso di una passeggiata equestre, si imbizzarriva, disarcionando il
, che lo cavalcava. Pt_1
L'attore invocava la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'istituzione scolastica, e, quanto al , richiamava gli artt. 2048, co. 2, e 2050 c.c. CP_4
2. Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, per il RO
(oggi, ), e per l'
[...] Controparte_1 [...] di essa chiedeva differirsi la prima udienza, Controparte_3 CP_3 perché potesse chiamare in causa l'assicuratore,
[...]
; nel merito, chiedeva rigettarsi la Controparte_8 domanda.
3. Si costituiva, altresì, l' , Controparte_4 eccependo di difettare della legittimazione passiva, e chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, l'accertamento del grado di corresponsabilità degli altri convenuti e dello stesso attore, e la riduzione del risarcimento al solo danno biologico effettivamente patito.
4. Chiamata in causa dall'Avvocatura erariale, si costituiva, infine, la compagnia assicuratrice RO
(già , la quale chiedeva il rigetto della domanda o, in
[...] Controparte_6 subordine, che la condanna fosse limitata al solo danno dimostrato e garantito dalla polizza, e ridotto ex art. 1227 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'evento lesivo accadeva il 3 Dicembre 2011, quando nato il 5 Parte_1
Luglio 1993, era già maggiorenne.
Il teste verbale dell'udienza del 30 Settembre 2016), invero, afferma Tes_1 che si trattava del 3 Dicembre 2012, ma si confonde, giacché il verbale del ricovero presso il
Pronto Soccorso Attivo di Policoro e, poi, in un orario successivo, il verbale del ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di sono datati entrambi al 3 Dicembre 2011: e così, CP_3 ad esempio, il verbale del secondo ricovero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_3
è datato al 4 Dicembre del 2011, e non del 2012.
2 N. 2806/2014 R.G.A.C.
Nel medesimo errore, del resto, cade la stessa difesa dell'attore («In via preliminare si evidenzia che per mero materiale in alcune parti dell'atto introduttivo, la data del sinistro viene indicata nel 03/12/2011 in luogo di quella corretta, pure negli atti riportata, del 03/12/2012.
Si chiede, pertanto […] l'emendazione dell'errore e l'avvenuto accertamento che il sinistro si
è verificato il 03/12/2012.»: così la memoria di replica, datata al 22 Marzo 2025).
La circostanza che fosse stata raggiunta, da parte del danneggiato, la maggiore età
«incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita - quantomeno per attività materiali non specificamente correlate ad
un insegnamento tecnico - di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da
fornirsi da parte del soggetto danneggiato.» (Cass. civ., Sez. III, 31.1.2018, ord. n. 2334).
2. Nel caso di specie, il cadeva dal cavallo dopo che l'animale si era spaventato Pt_1 udendo la suoneria di un telefono cellulare: il telefono del veniva rinvenuto al suolo, Pt_1
e la batteria ne era fuoriuscita.
Gli allievi erano stati avvertiti di non servirsi del telefono cellulare durante la passeggiata: ciononostante, ne era provvisto e, verosimilmente, non aveva Parte_1 disattivato la suoneria, giacché il solo cavallo, da lui montato, si inquietava al rumore, così dovendosi ritenere che fosse quello prossimo all'apparecchio.
Tali circostanze sono riferite (cfr. il verbale dell'udienza del 12 Maggio 2017) dal teste che si qualificava come istruttore di equitazione, alle dipendenze dell'ASD Tes_2
Circolo Velico Lucano dal 2009, e che, nell'occasione, procedeva alla testa della fila, seguito dai tre ragazzi, che partecipavano alla passeggiata.
Si deve concludere, allora, nel senso che l'incidente sia stato prodotto dalla condotta incauta, ed idonea a provocare l'imbizzarrimento dell'animale, dello stesso danneggiato, pur avvisato: con esclusione di profili di responsabilità, in capo ad ogni altro soggetto, fosse esso la scuola o l'associazione dilettantistica.
La precedente passeggiata, già svolta dai ragazzi, si era svolta, del resto, senza alcun problema.
Il mero fatto che, almeno al momento della deposizione, il teste fosse un dipendente dell'associazione convenuta non comporta se non un eventuale dubbio di attendibilità, che può risolversi considerando la natura particolareggiata e coerente della deposizione e l'assenza di elementi contrari: né, a quest'ultimo fine, può considerarsi la circostanza che il suonare del telefono cellulare non sia stato riferito da altri testimoni, i quali potrebbero non aver ricordato tutti i particolari, o non aver ritenuta la rilevanza di questo singolo aspetto, o potrebbero non essere stati interrogati specificamente sul punto: l'udienza, nella quale veniva udito il
, inoltre, non è stata l'ultima, nella quale venissero escussi dei testi, giacché poi, il Tes_2
26 Gennaio 2018, veniva ascoltato altro allievo dell'istituto scolastico, il Testimone_3 quale pure partecipava alla passeggiata, sicché ben poteva chiederglisi espressamente se ricordasse o meno lo specifico dettaglio.
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Sotto un diverso profilo, tuttavia, il testimone, in quanto accompagnava i partecipi alla cavalcata, avrebbe potuto essere considerato, eventualmente, come incapace di deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.: ma una simile incapacità, ove pure sussistente, non veniva eccepita né all'esito dell'udienza di assunzione di quella prova, né alla successiva udienza, e neppure posteriormente, col risultato, come è pacifico in giurisprudenza, che, trattandosi di istituto posto a mera tutela di interessi di parte, che il vizio è rimasto sanato, ex art. 157 c.p.c.
3. Rimane assorbita ogni altra questione.
4. Le spese di lite, in ragione della notevole complessità della causa, possono essere compensate tra le parti, eccetto quanto alle spese di c.t.u. (mezzo istruttorio disposto dall'allora
G.I.), delle quali, nel rapporto tra le parti, rimarrà onerato il solo attore, essendo risultata superflua la c.t.u. medesima.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2806/2014 R.G.A.C., promossa da contro il , in Parte_1 Controparte_1 persona del Ministro p.t., e contro l' Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., nonché contro
[...] la Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., e nella quale veniva chiamata
[...] in causa la RO
(già , in persona del legale rappresentante p.t., ogni
[...] Controparte_6 diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti, salvo quanto stabilito nel successivo capo n. 3;
3. pone le spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, a carico del solo attore.
Potenza, 7 Maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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