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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2044/2024
promossa da
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nata in [...] 1° giugno 1962 in Brasile;
Persona_1
, nata in data [...] in Brasile, in [...] e, Parte_2 congiuntamente all'altro genitore , nato il [...] in [...], in Controparte_1 qualità di genitore esercente la potestà sui minori , nata il 23 Persona_2 agosto 2017 in Brasile, , nato il [...] in [...], e Persona_3
, nata il [...] in [...]; Parte_3
, nato il [...] in Brasile, in [...] e, congiuntamente Parte_4 all'altro genitore , nata il [...] in Brasile, in [...] Persona_4 genitore esercente la potestà sulla minore , nata il [...] in [...], Persona_5
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vincenzo Carosi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla Piazza Benedetto Cairoli n. 2,
attori
contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato
convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Persona_1 [...]
, , Parte_2 Persona_2 Persona_3
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_5 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani
1 e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere Controparte_2 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , Persona_6 nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
- in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024.
Ha in particolare eccepito:
- il difetto di legittimazione ad agire delle controparti, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi, che il giudice adito non potrebbe operare d'ufficio, in assenza di domanda dei soggetti titolari, nel caso di specie mancante, essendo gli avi ormai deceduti;
- con specifico riferimento alla linea di discendenza maschile, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che gli attori, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbiano correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma
1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- con riferimento alla linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai discendenti;
- l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la parte convenuta ha depositato le predette note precisando le sue conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Gli attori non hanno invece depositato le note scritte in sostituzione di udienza.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 02/05/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
I. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo alle controparti, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. CP_2
2 Occorre infatti rilevare che ognuno degli attori agisce in questa sede iure proprio, per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, e non richiede invece alcuna pronuncia in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti.
E' dunque inconferente il richiamo all'art. 81 c.p.c., in quanto gli attori non fanno valere nel processo un diritto altrui, ma un proprio diritto, espressamente riconosciuto dalla legge italiana.
L'accertamento che è richiesto al giudice è dunque incentrato sulla posizione di chi agisce, e non su quella di terzi estranei al giudizio, ed è finalizzato esclusivamente alla prova, che è necessario raggiungere nel presente giudizio, relativa al fatto acquisitivo e alla linea di trasmissione della cittadinanza.
Occorre sul punto precisare che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Nella pronuncia appena richiamata si afferma poi, inequivocabilmente, che “lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano”.
Ebbene, ove si accedesse all'interpretazione prospettata dal , si negherebbe in partenza CP_2
l'assunto appena richiamato, in quanto lo status di cittadino non avrebbe natura permanente ed imprescrittibile, e non sarebbe giustiziabile in ogni tempo, ma risulterebbe una posizione soggettiva tutelabile solo alla condizione che l'avo italiano, e tutti i soggetti facenti parte della linea di discendenza, siano ancora viventi.
Ciò condurrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa vigente al momento della proposizione della domanda, che in assenza di una norma positiva che chiaramente introduca una limitazione di questo tipo, è inammissibile e non può essere in questa sede avallata.
Non consentire a chi è titolare per legge di un diritto la possibilità di agire in giudizio a sua tutela concretizzerebbe infatti una grave violazione dell'art. 24 della Costituzione, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
II. Sulla non retroattività del d.l. 36/2025
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente
3 prevista la retroattività del d.l. 36/2025 e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova.
III. Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_2
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt.
9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_2 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4 4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di
Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
IV. Nel merito
Nel merito la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Gli odierni attori non hanno infatti depositato alcuna documentazione in ordine alla loro discendenza dall'avo , di cui viene indicato nel ricorso data (05/02/1863) e luogo (Vinchiaturo Persona_6
- Campobasso) di nascita, nonché rappresentata l'assenza di naturalizzazione.
Essi non hanno dunque assolto l'onere probatorio su di loro gravante secondo gli ordinari criteri, ribaditi anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 25317/2022 (secondo cui “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”).
Il rigetto nel merito della domanda proposta dagli attori, per totale carenza di prova a supporto della domanda, determina l'assorbimento di ogni altra eccezione proposta dalla parte convenuta.
V. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), riconoscendo le sole fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2044/2024, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_2
5 • Rigetta la domanda degli attori;
• Condanna gli attori a rifondere le spese di lite in favore del , che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 1453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Campobasso, 28/05/2025
Il giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2044/2024
promossa da
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nata in [...] 1° giugno 1962 in Brasile;
Persona_1
, nata in data [...] in Brasile, in [...] e, Parte_2 congiuntamente all'altro genitore , nato il [...] in [...], in Controparte_1 qualità di genitore esercente la potestà sui minori , nata il 23 Persona_2 agosto 2017 in Brasile, , nato il [...] in [...], e Persona_3
, nata il [...] in [...]; Parte_3
, nato il [...] in Brasile, in [...] e, congiuntamente Parte_4 all'altro genitore , nata il [...] in Brasile, in [...] Persona_4 genitore esercente la potestà sulla minore , nata il [...] in [...], Persona_5
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Vincenzo Carosi, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla Piazza Benedetto Cairoli n. 2,
attori
contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato
convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. , Parte_1 Persona_1 [...]
, , Parte_2 Persona_2 Persona_3
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_5 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani
1 e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere Controparte_2 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'avo italiano , Persona_6 nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
- in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024.
Ha in particolare eccepito:
- il difetto di legittimazione ad agire delle controparti, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi, che il giudice adito non potrebbe operare d'ufficio, in assenza di domanda dei soggetti titolari, nel caso di specie mancante, essendo gli avi ormai deceduti;
- con specifico riferimento alla linea di discendenza maschile, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che gli attori, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbiano correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma
1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- con riferimento alla linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai discendenti;
- l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la parte convenuta ha depositato le predette note precisando le sue conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Gli attori non hanno invece depositato le note scritte in sostituzione di udienza.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 02/05/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
I. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo alle controparti, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. CP_2
2 Occorre infatti rilevare che ognuno degli attori agisce in questa sede iure proprio, per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, e non richiede invece alcuna pronuncia in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti.
E' dunque inconferente il richiamo all'art. 81 c.p.c., in quanto gli attori non fanno valere nel processo un diritto altrui, ma un proprio diritto, espressamente riconosciuto dalla legge italiana.
L'accertamento che è richiesto al giudice è dunque incentrato sulla posizione di chi agisce, e non su quella di terzi estranei al giudizio, ed è finalizzato esclusivamente alla prova, che è necessario raggiungere nel presente giudizio, relativa al fatto acquisitivo e alla linea di trasmissione della cittadinanza.
Occorre sul punto precisare che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Nella pronuncia appena richiamata si afferma poi, inequivocabilmente, che “lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano”.
Ebbene, ove si accedesse all'interpretazione prospettata dal , si negherebbe in partenza CP_2
l'assunto appena richiamato, in quanto lo status di cittadino non avrebbe natura permanente ed imprescrittibile, e non sarebbe giustiziabile in ogni tempo, ma risulterebbe una posizione soggettiva tutelabile solo alla condizione che l'avo italiano, e tutti i soggetti facenti parte della linea di discendenza, siano ancora viventi.
Ciò condurrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa vigente al momento della proposizione della domanda, che in assenza di una norma positiva che chiaramente introduca una limitazione di questo tipo, è inammissibile e non può essere in questa sede avallata.
Non consentire a chi è titolare per legge di un diritto la possibilità di agire in giudizio a sua tutela concretizzerebbe infatti una grave violazione dell'art. 24 della Costituzione, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
II. Sulla non retroattività del d.l. 36/2025
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente
3 prevista la retroattività del d.l. 36/2025 e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova.
III. Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_2
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt.
9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_2 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4 4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di
Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
IV. Nel merito
Nel merito la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Gli odierni attori non hanno infatti depositato alcuna documentazione in ordine alla loro discendenza dall'avo , di cui viene indicato nel ricorso data (05/02/1863) e luogo (Vinchiaturo Persona_6
- Campobasso) di nascita, nonché rappresentata l'assenza di naturalizzazione.
Essi non hanno dunque assolto l'onere probatorio su di loro gravante secondo gli ordinari criteri, ribaditi anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia n. 25317/2022 (secondo cui “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”).
Il rigetto nel merito della domanda proposta dagli attori, per totale carenza di prova a supporto della domanda, determina l'assorbimento di ogni altra eccezione proposta dalla parte convenuta.
V. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (indeterminabile – complessità bassa), riconoscendo le sole fasi di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2044/2024, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_2
5 • Rigetta la domanda degli attori;
• Condanna gli attori a rifondere le spese di lite in favore del , che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 1453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Campobasso, 28/05/2025
Il giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
6