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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8278 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 22 settembre 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art. 127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24598/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Brunese, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Napoli alla via dei Mille 16, Email_1
Ricorrente
e , rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo e Parte_2 Parte_3
Giovanni Carini, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla via Toledo n. 348,
Email_2 Email_3
Resistenti
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di essere proprietario di un Parte_4 negozio sito in Napoli alla Via Mergellina n. 209, piano terra, di circa 40 mq. e di averlo locato per uso diverso con decorrenza dal 15/11/2011 e seconda scadenza contrattuale al 14/11/2023 a Pt_3
e , al fine di adibirlo ad ufficio per lo svolgimento di attività di consulenza
[...] Parte_2 legale – ha dedotto che con i conduttori sono sorte contestazioni relativamente ad alcuni aspetti contrattuali, quali l'entità del canone e il deposito cauzionale, avendo gli stessi modificato unilateralmente il contratto di locazione a sua insaputa, per la qual cosa pende un giudizio altro innanzi al Tribunale di Napoli. Ha ribadito che non è in contestazione la decorrenza del rapporto di locazione, iniziato il 15/11/2011 e con seconda scadenza contrattuale al 14/11/2023 e, non essendo sua intenzione rinnovarlo, ha intimato ai conduttori licenza per finita locazione alla data del
14/11/2023, chiedendone la convalida.
Si sono costituiti e opponendosi alla convalida e deducendo Parte_2 Parte_3
l'incertezza in merito al contratto dedotto in giudizio, in quanto con sentenza 4294/2014 il giudice presso il Tribunale di Napoli ha dichiarato risolto un primo contratto di locazione stipulato dalla sola e avverso detta sentenza ha proposto opposizione di terzo, Parte_3 Parte_2 conclusasi con sentenza 2338/2016 con cui il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione, revocando la sentenza 4294/2014. Hanno dedotto che avverso la sentenza 2338/2016 il ha proposto Parte_1 appello, proponendo querela di falso avverso il secondo contratto, del 30/11/2011 e che, sospeso il giudizio di appello per istruire quello di querela di falso, il relativo procedimento è ancora pendente presso il Tribunale di Napoli. L'incertezza su quale sia il contratto di locazione in vigore determina il rigetto della richiesta di convalida.
Nel corso del giudizio è stata depositata la sentenza 8468/2023 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato la querela di falso proposta da e il 21/11/2023 nel giudizio per convalida Parte_4 il ha espressamente fatto totale acquiescenza alla sentenza 8468/2023 e all'udienza del Parte_1
2/11/2023 il proprio difensore ha riconosciuto “che il rapporto di locazione intercorrente tra le parti
è quello registrato presso l'Agenzia delle entrate di Formia al n. 3556, prodotto nel presente giudizio con seconda scadenza al 15/11/2023. Rileva inoltre che il riconoscimento del contratto di locazione, così come individuato da controparte fa venir meno l'interesse ad agire anche relativamente al giudizio di appello (attualmente sospeso) in attesa della definizione della querela di falso oggi non più in contestazione. Per quanto sopra, essendo accertato il rapporto di locazione intercorrente tra le parti chiede lo sfratto per finita locazione per la data del 15/11/2023, con fissazione a breve del termine per il rilascio”.
Con ordinanza del 30 novembre 2023 questo giudice ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio per la data del 31/5/2024, disponendo il mutamento del rito da sommario ad ordinario locatizio. Nel giudizio di merito le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art. 426 c.p.c., ribadendo le proprie deduzioni e hanno precisato le proprie domande.
Istruita documentalmente la causa, è stata rinviata al 22/9/20205 per la decisione, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo l'attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancato accordo del 16/1/2024).
Nel merito, come evidenziato con l'ordinanza del 30/11/2023, va detto che la dichiarazione di acquiescenza dell'intimante, , alla sentenza 8468/2023 del Tribunale di Napoli, che Parte_4 ha rigettato la querela di falso proposta dallo stesso avverso il contratto di locazione del 30/11/2011
(con riguardo alle statuizioni delle prime tre pagine del contratto), ha reso incontroverso che le disposizioni del contratto di locazione da attuare sono quelle contenute nel contratto, del 30/11/2011, comunque allegato dallo stesso locatore, unitamente alla richiesta di convalida della licenza per finita locazione, che prevede la scadenza al 14/11/2023. Il che è confermato dal fatto che Parte_4 ha agito nei confronti di entrambi i conduttori (sottoscrittori del contratto del 30/11/2011) e non solo nei confronti di (unica apparente conduttrice del contratto precedente stipulato per Parte_3 accettazione, a distanza). La scadenza del contratto, del resto, è la stessa prevista dall'altro contratto parimenti depositato unitamente alla intimazione per la convalida, conclusosi con la sola Pt_3 con la spedizione della raccomandata di accettazione del 12/7/2011. In sostanza, non vi è
[...] incertezza, per quel che rileva in questa sede, sulla durata della locazione e sulla seconda scadenza fissata per il 14 novembre 2023.
Va, a questo punto, dato atto del rilascio dell'immobile avvenuto in data 25/11/2024, motivo per il quale tutte le argomentazioni precedentemente svolte valgono ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale e quindi per il governo delle spese di lite, che questo giudice ritiene di dover integralmente compensare fra le parti, in quanto l'accoglimento della domanda di cessazione del contratto di locazione è dipesa dalla successiva acquiescenza prestata dal locatore alla sentenza di rigetto della querela di falso, avvenuta in corso di causa, che ha consentito la definitiva individuazione del contratto di locazione da dichiarare risolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_4
e di ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2 Parte_3
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
2. dichiara cessato il contratto di locazione del 30/11/2011 alla data del 14/11/2023;
3. compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Napoli il 23 settembre 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 22 settembre 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art. 127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24598/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Brunese, elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Napoli alla via dei Mille 16, Email_1
Ricorrente
e , rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo e Parte_2 Parte_3
Giovanni Carini, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla via Toledo n. 348,
Email_2 Email_3
Resistenti
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso di essere proprietario di un Parte_4 negozio sito in Napoli alla Via Mergellina n. 209, piano terra, di circa 40 mq. e di averlo locato per uso diverso con decorrenza dal 15/11/2011 e seconda scadenza contrattuale al 14/11/2023 a Pt_3
e , al fine di adibirlo ad ufficio per lo svolgimento di attività di consulenza
[...] Parte_2 legale – ha dedotto che con i conduttori sono sorte contestazioni relativamente ad alcuni aspetti contrattuali, quali l'entità del canone e il deposito cauzionale, avendo gli stessi modificato unilateralmente il contratto di locazione a sua insaputa, per la qual cosa pende un giudizio altro innanzi al Tribunale di Napoli. Ha ribadito che non è in contestazione la decorrenza del rapporto di locazione, iniziato il 15/11/2011 e con seconda scadenza contrattuale al 14/11/2023 e, non essendo sua intenzione rinnovarlo, ha intimato ai conduttori licenza per finita locazione alla data del
14/11/2023, chiedendone la convalida.
Si sono costituiti e opponendosi alla convalida e deducendo Parte_2 Parte_3
l'incertezza in merito al contratto dedotto in giudizio, in quanto con sentenza 4294/2014 il giudice presso il Tribunale di Napoli ha dichiarato risolto un primo contratto di locazione stipulato dalla sola e avverso detta sentenza ha proposto opposizione di terzo, Parte_3 Parte_2 conclusasi con sentenza 2338/2016 con cui il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione, revocando la sentenza 4294/2014. Hanno dedotto che avverso la sentenza 2338/2016 il ha proposto Parte_1 appello, proponendo querela di falso avverso il secondo contratto, del 30/11/2011 e che, sospeso il giudizio di appello per istruire quello di querela di falso, il relativo procedimento è ancora pendente presso il Tribunale di Napoli. L'incertezza su quale sia il contratto di locazione in vigore determina il rigetto della richiesta di convalida.
Nel corso del giudizio è stata depositata la sentenza 8468/2023 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato la querela di falso proposta da e il 21/11/2023 nel giudizio per convalida Parte_4 il ha espressamente fatto totale acquiescenza alla sentenza 8468/2023 e all'udienza del Parte_1
2/11/2023 il proprio difensore ha riconosciuto “che il rapporto di locazione intercorrente tra le parti
è quello registrato presso l'Agenzia delle entrate di Formia al n. 3556, prodotto nel presente giudizio con seconda scadenza al 15/11/2023. Rileva inoltre che il riconoscimento del contratto di locazione, così come individuato da controparte fa venir meno l'interesse ad agire anche relativamente al giudizio di appello (attualmente sospeso) in attesa della definizione della querela di falso oggi non più in contestazione. Per quanto sopra, essendo accertato il rapporto di locazione intercorrente tra le parti chiede lo sfratto per finita locazione per la data del 15/11/2023, con fissazione a breve del termine per il rilascio”.
Con ordinanza del 30 novembre 2023 questo giudice ha emesso ordinanza provvisoria di rilascio per la data del 31/5/2024, disponendo il mutamento del rito da sommario ad ordinario locatizio. Nel giudizio di merito le parti hanno depositato le rispettive memorie integrative ex art. 426 c.p.c., ribadendo le proprie deduzioni e hanno precisato le proprie domande.
Istruita documentalmente la causa, è stata rinviata al 22/9/20205 per la decisione, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda avendo l'attrice esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale di mancato accordo del 16/1/2024).
Nel merito, come evidenziato con l'ordinanza del 30/11/2023, va detto che la dichiarazione di acquiescenza dell'intimante, , alla sentenza 8468/2023 del Tribunale di Napoli, che Parte_4 ha rigettato la querela di falso proposta dallo stesso avverso il contratto di locazione del 30/11/2011
(con riguardo alle statuizioni delle prime tre pagine del contratto), ha reso incontroverso che le disposizioni del contratto di locazione da attuare sono quelle contenute nel contratto, del 30/11/2011, comunque allegato dallo stesso locatore, unitamente alla richiesta di convalida della licenza per finita locazione, che prevede la scadenza al 14/11/2023. Il che è confermato dal fatto che Parte_4 ha agito nei confronti di entrambi i conduttori (sottoscrittori del contratto del 30/11/2011) e non solo nei confronti di (unica apparente conduttrice del contratto precedente stipulato per Parte_3 accettazione, a distanza). La scadenza del contratto, del resto, è la stessa prevista dall'altro contratto parimenti depositato unitamente alla intimazione per la convalida, conclusosi con la sola Pt_3 con la spedizione della raccomandata di accettazione del 12/7/2011. In sostanza, non vi è
[...] incertezza, per quel che rileva in questa sede, sulla durata della locazione e sulla seconda scadenza fissata per il 14 novembre 2023.
Va, a questo punto, dato atto del rilascio dell'immobile avvenuto in data 25/11/2024, motivo per il quale tutte le argomentazioni precedentemente svolte valgono ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale e quindi per il governo delle spese di lite, che questo giudice ritiene di dover integralmente compensare fra le parti, in quanto l'accoglimento della domanda di cessazione del contratto di locazione è dipesa dalla successiva acquiescenza prestata dal locatore alla sentenza di rigetto della querela di falso, avvenuta in corso di causa, che ha consentito la definitiva individuazione del contratto di locazione da dichiarare risolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_4
e di ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_2 Parte_3
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'immobile;
2. dichiara cessato il contratto di locazione del 30/11/2011 alla data del 14/11/2023;
3. compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Napoli il 23 settembre 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro