Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2045/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Distefano, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca
Cammarella, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
19.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 29.07.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 60, parte II, Serie A, dell'anno
02.08.2018); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. Il figlio minore, pur condivisamente affidato ad entrambi i genitori, avrà la residenza privilegiata con la madre in Ragusa, allo stato nell'abitazione sopradetta di via Aldo Licitra
n. 5, che rimarrà conseguentemente nell'esclusiva disponibilità della stessa e ciò sin dalla sottoscrizione del ricorso e ferme le facoltà previste sub punto n. 1 e 7.
3. Il padre potrà vedere il figlio e portarlo con sé tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di vita e di studio del minore. In ogni caso sin d'ora si stabilisce che lo vedrà:
- due volte a settimana con possibilità di pranzare e cenare con lo stesso, a tal fine le parti concorderanno i pomeriggi della settimana da trascorrere con il padre in ragione delle eIGenze di studio e di sport del figlio oltre che delle eIGenze lavorative dei genitori;
- fine settimana alternati tra i genitori, con orari da concordarsi tra gli stessi di volta in volta;
- festività natalizie e pasquali: le parti concorderanno di anno in anno come suddividere, in pari misura e in ragione delle eIGenze del minore, le giornate di vacanza tra i genitori, alternando il giorno della vigilia e di Natale e l'ultimo dell'anno con Capodanno, oltre che quello di Pasqua e di Pasquetta;
- compleanni, ricorrenze familiari e altre occasioni: le parti concorderanno come organizzarsi per consentire al figlio di condividere con entrambi i genitori le suddette giornate.
4. Il IG. si impegna a versare entro il quindici di ogni mese alla IG.ra Pt_2 Parte_1
, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma mensile di €. 200,00
[...]
(euro duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Le parti si danno atto che la suddetta determinazione è già stata portata ad esecuzione dalle stesse, sicché detta contribuzione è già stata versata a partire dal mese di ottobre e il IG. si impegna a Pt_2
provvedere in continuità per tutte le successive mensilità. Il versamento del contributo al mantenimento del figlio come sopra determinato avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , intrattenuto presso Unicredit s.p.a. e Parte_1
contraddistinto dal seguente codice iban [...]. Le parti concordano, altresì, che la IG.ra avrà diritto a richiedere e ricevere interamente Parte_1
e in via esclusiva l'assegno unico per il figlio o altre forme di sostegno alla famiglia Per_1
sostitutive o integrative eventualmente previste), ad oggi di importo pari a circa €. 191,40, che resterà integralmente pertanto nella esclusiva disponibilità della stessa.
5. I genitori concordano, altresì, che parteciperanno in misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate (anche tramite sms o comunicazione email), ove non urgenti, oltre che documentalmente giustificate, che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio. Le parti stabiliscono che tra le spese straordinarie vi sono, a titolo meramente esemplificativo, le spese mediche (ad esempio occhiali da vista, apparecchio ortodontico, visite specialistiche, ecc.), sportive (ad esempio corsi di frequenza e attrezzatura sportiva), scolastiche (ad esempio libri, corredo scolastico, gite e campo estivo).
6. Ciascuno dei coniugi provvederà al suo personale mantenimento, essendo le parti economicamente indipendenti.
7. I coniugi, al fine di regolamentare i relativi rapporti patrimoniali successivamente all'omologa della separazione, statuiscono quanto segue.
Il IG. si impegna: Parte_2
a trasferire in favore della IG.ra e senza pretendere alcun corrispettivo, l'intera Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Ragusa, via Aldo Licitra n. 5, oltre pertinenze, inscritto al
Catasto fabbricati di Ragusa al fgl. A/99, part. 773/97, via Aldo Licitra snc, p. T., z.c. 1, ctg.
A/3, cl. 3^v.c. 5,5, R.C. €. 426,08, pervenuto al cedente giusta atto di vendita del 08.10.2015
a rogito Notaio dott. n. 45753/13462 rep. e racc. (doc. 5), oltre a tutti gli arredi ivi Per_2
attualmente presenti. Le parti precisano infatti che, benché l'immobile risulti formalmente intestato al lo stesso è stato acquistato con risorse di entrambi i coniugi che, Pt_2
parimenti, hanno provveduto ad oggi al pagamento del mutuo.
Dal canto suo la IG.ra all'esito del superiore trasferimento, si impegna: Parte_1
- a pagare interamente la rata mensile di mutuo (doc. 6) contratto, come sopradetto, dal IG. per il suddetto acquisto (e del quale la IG.ra è garante) e che resterà Pt_2 Parte_1 intestato al medesimo, impegnandosi la stessa a dare evidenza al IG. dell'intervenuto Pt_2
pagamento delle rate mensili ogniqualvolta lo stesso gliene faccia richiesta;
- a richiedere ad istituto bancario a sua scelta, entro tre anni dal trasferimento della proprietà immobiliare, la liberazione del IG. dall'intestazione del mutuo, nella formula Pt_2 dell'accollo liberatorio o di altra all'uopo suggerita dalla banca. Resta inteso tra le parti che l'eventuale diniego espresso e documentato dall'istituto di credito non potrà in alcun modo essere imputato alla IG.ra e che tra le parti resteranno quindi fermi gli altri Parte_1
impegni presi con il presente accordo (trasferimento proprietà dell'immobile in favore della IG.ra e impegno della stessa al pagamento dell'integrale rata di mutuo intestata Parte_1 al IG. oltre che l'impegno della stessa di inoltrare altra analoga richiesta decorsi Pt_2
ulteriori due anni;
- a farsi carico, successivamente all'avvenuto trasferimento e coerentemente con la titolarità dell'immobile, di ogni spesa, tanto ordinaria quanto straordinaria, relativa allo stesso, così liberando il IG. da ogni onere e responsabilità e con espressa previsione che Pt_2 quest'ultimo possa agire in qualunque momento contro la IGnora in caso di Parte_1
mancato pagamento anche di una sola rata o di ogni onere accessorio riferito al contratto di mutuo o all'immobile in questione. Il IG. in caso di mancato pagamento anche di Pt_2
una sola rata del mutuo, ovvero di oneri e accessori, avrà diritto di agire contro la IGnora in forza del presente accordo e senza ulteriori avvertimenti. Parte_1
Le parti concordano altresì che:
- nell'ipotesi in cui la IG.ra decidesse di alienare l'immobile in questione a terzi, Parte_1 la stessa riconoscerà in ogni caso al IG. la prelazione d'acquisto a parità di Pt_2
condizioni rispetto ad altro ipotetico acquirente;
- nell'ipotesi di vendita dell'immobile a terzi, entro anni dieci dalla sottoscrizione del presente ricorso e ad un prezzo superiore ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00), la IGnora si impegna a corrispondere al IG. la somma di € 15.000,00 Parte_1 Pt_2
(quindicimila/00 euro) a titolo di indennizzo per le migliorie apportate e per la quota parte di prezzo dal medesimo corrisposto sino al momento del trasferimento della proprietà alla IG.ra Parte_1
Si precisa che l'accordo patrimoniale sopraesposto costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e trova la sua esclusiva causa nella separazione degli odierni ricorrenti.
8. Le parti, al fine di dare esecuzione a quanto concordato sub punto 7, si impegnano fin d'ora a recarsi, entro giorni 10 dal provvedimento di omologazione della presente separazione,
Per_ presso lo studio notarile in Ragusa, per adempiere alle formalità conseguenti alla presente convenzione da compiersi entro complessivi giorni trenta dalla citata omologa e statuiscono, altresì, che le spese a tal fine necessarie saranno ripartite tra le stesse in parti uguali. Le parti si impegnano a rimodulare, secondo buona fede, gli aspetti formali dei suddetti accordi (ferme le eIGenze sostanziali) laddove, per eIGenze sopravvenute, occorrerà disporre diversamente.
9. L'autovettura marca Lancia tipo Musa, targata EH020MR (doc. 7), già intestata al IG.
ma in uso alla IG.ra verrà trasferita in proprietà esclusiva a quest'ultima, Pt_2 Parte_1
mentre l'autovettura marca Fiat tipo 500, targata FY948DE, già intestata al IG. Pt_2 resterà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo coerentemente con la relativa proprietà
e avendola interamente pagata lo stesso.
La IG.ra provvederà alle relative formalità, avendo cura di regolarizzare anche la Parte_1
posizione assicurativa, con ogni conseguente e reciproco esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità.
10. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate.”; che l'udienza di comparizione del dì 16.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con cordatario a Ragusa in data 29.07.2016, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ragusa, al n. 60, parte II, Serie A, anno
2016; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 21.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti