Sentenza breve 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 23/10/2023, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 03165/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2023, proposto da
-OMISSIS-nata a -OMISSIS-, n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minorenne -OMISSIS- nato a-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Giannola, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Vittime del Dovere n. 7;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo presso l’Ufficio Legale dell’A.S.P. di Palermo, via Pindemonte n. 88;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. in merito all'istanza della ricorrente per la predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 in favore del figlio -OMISSIS-
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a ricevere un provvedimento espresso conclusivo sulla sua istanza di predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 in favore del figlio -OMISSIS-
con la condanna conseguente del Comune di Palermo e dell'A.S.P. di Palermo ad evadere, con un provvedimento espresso, la richiesta della ricorrente per la predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza ex. art. 14 della legge n. 328/2000 in favore del figlio -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2023 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la Sig.ra-OMISSIS- ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza per la predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza ai sensi dell’art. 14, legge 08/11/2000, n. 328 (di seguito P.I.A.) relativo al figlio minorenne, -OMISSIS-; ordinando alle medesime di evadere con un provvedimento espresso tale richiesta entro un termine da assegnare; nominando infine un Commissario ad acta per l’ipotesi del protrarsi dell’inadempimento oltre il suddetto termine.
Più nel dettaglio la ricorrente ha esposto di avere presentato nell’interesse del figlio - disabile ai sensi dell’art. 3, legge 05/02/1992, n. 104 - l’istanza per la predisposizione del P.I.A. ex art. 14, l. n. 328/2000, in data 11/01/2023 presso il Distretto Sanitario di Palermo; ed in data 12/01/2023 presso il Comune di Palermo. Ha aggiunto di avere ricevuto in data 07/02/2023 una comunicazione del Comune, con cui le è stata richiesta un’integrazione documentale; adempimento a cui la ricorrente ha provveduto il 22/03/2023. Visto tuttavia il decorso infruttuoso del termine di conclusione del procedimento, ha presentato il ricorso odierno articolandolo in due motivi: 1) Violazione di legge: art. 14 Legge 328/2000, art. 3 della legge 104/1992. Violazione degli articoli 32 e 38 della Cost. Violazione della Convenzione dei Diritti Umani della Persona Disabile delle Nazioni Unite del 2006 (ratificata con legge 03/03/2009, n. 18); 2) Violazione di legge: art. 2, legge n. 241/1990.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si è costituita in giudizio, controdeducendo sia in rito che nel merito. Invero ha eccepito in limine litis il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore dell’A.G.O.; nonché il suo difetto di legittimazione passiva. Per quanto attiene al merito ha rilevato di avere invitato la parte ricorrente a presentarsi presso i suoi ambulatori medici specialistici al fine di essere sottoposta alle visite propedeutiche alla redazione del P.I.A.. E sulla base di tale circostanza ha controdedotto chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso, in considerazione dell’attività posta in essere per la redazione del P.I.A. relativo al piccolo -OMISSIS-
Con memoria depositata in data 05/10/2023 parte ricorrente ha replicato alle difese dell’Amministrazione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 09/10/2023, adempiuti gli incombenti di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. Con tale mezzo è stato denunciato il silenzio/inadempimento delle Amministrazioni intimate, le quali non hanno provveduto a trasmettere gli atti all’Ufficio di Valutazione Multidimensionale (l’ambulatorio specialistico che si occupa presso l’Azienda Sanitaria delle visite mediche propedeutiche al P.I.A.) per acquisire il suo parere medico. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha replicato – come detto - eccependo che la controversia in essere attiene alla fase di esecuzione dei piani individuali di assistenza, riservata alla cognizione del Giudice ordinario; nonché sollecitando la declaratoria del suo difetto di legittimazione passiva, ricadendo esclusivamente sui Comuni l’obbligo di provvedere sulle istanze, di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000. Infine ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse determinata dal fatto che il giovane -OMISSIS-è stato convocato dall’U.V.M. in data 12/09/2023 (allegato n. 3 fasc. A.S.P.). Tuttavia l’Azienda Sanitaria ha precisato che la visita in discorso non si è conclusa con la redazione del parere medico, poiché al momento della visita la commissione medica ha sollecitato la produzione di nuova documentazione sanitaria più recente.
Entrambe le eccezioni preliminari dell’Amministrazione sono però prive di pregio visto che contrariamente a quanto affermato dall’Azienda Sanitaria nelle sue difese il P.I.A. non è stato ancora predisposto. Di conseguenza la controversia in corso rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla base di quanto disposto dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod.proc.amm.. In ordine all’ulteriore rilievo dell’Amministrazione si osserva che è consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale l’indirizzo interpretativo secondo cui i piani (di cui all’art. 14 legge n. 328/2000) sono da classificare tra gli atti complessi a rilevanza esterna, con legittimazione passiva sia del Comune che dell’Azienda Sanitaria (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. III, sentenza 30/03/2021, n. 1015).
Nel merito il motivo in discorso è fondato. Invero l’art. 14, Legge n. 328/2000, dispone che “Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 05/02/1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica e professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le Aziende U.S.L., predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico/funzionale, le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del S.S.N., i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero ed all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni economiche di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”. Nel caso concreto, nonostante l’istanza risalente al 11/12 Gennaio c.a., il procedimento amministrativo (che secondo l’Amministrazione è stato attivato attraverso degli incontri con gli interessati) non si è ancora concluso con un provvedimento espresso, vale a dire con l’accoglimento ovvero il rigetto dell’istanza diretta alla redazione del P.I.A.; unico atto, questo, in grado di porre fine all’inadempimento delle Amministrazioni resistenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 23/03/2017, n. 703).
Pertanto deve essere dichiarata l’illegittimità del silenzio/inadempimento sull’istanza presentata da parte ricorrente e le Amministrazioni intimate sono condannate di conseguenza a provvedere (ciascuna nell’ambito delle proprie competenze) con provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inerzia oltre il suddetto termine è nominato fin d’ora Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, automaticamente abilitato a subentrare alle Amministrazioni rimaste inerti e con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza di parte.
La fondatezza del primo motivo di gravame comporta poi l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del difensore antistatario ed a carico solidale di entrambe le Amministrazioni in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’azione avverso il silenzio e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni intimate a provvedere con provvedimento espresso sull’istanza di parte ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Nomina per il caso di ulteriore inerzia oltre il suddetto termine come Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, automaticamente abilitato a subentrare alle Amministrazioni rimaste inerti e con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza di parte.
Condanna in solido tra di loro le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario e C.P.A a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Onera la Segreteria di provvedere alla trasmissione in via telematica della presente decisione alla Corte dei conti di Palermo al momento del suo passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 2. Legge 07/08/1990, n. 241.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.