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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 5633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5633 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 12165/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Gianmaria Daminato e con l'avv. Arianna Berton ricorrente contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2 con l'avv. Guido Giordano resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale del 6.11.2025.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso nei confronti di , chiedendo la modifica delle Parte_1 CP_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2924/2016 del Tribunale di Venezia pubblicata il
26/10/2016, così come modificate con decreto n. 1311/2022 del Tribunale di Venezia del 20/10/2022.
In particolare, parte ricorrente ha concluso chiedendo:
“1. Revocare l'affido condiviso di , data l'intervenuta maggiore età della stessa, che frequenterà il padre Persona_1 secondo le sue proprie esigenze e le compatibilità di entrambi e con assoluta libertà di scelta circa pernottamenti, festività e ferie scolastiche estive;
2. revocare, o in subordine ridurre in misura equa, con decorrenza maggio 2024, l'assegno di mantenimento disposto a carico del ricorrente in favore della FI oggi maggiorenne, per le ragioni di cui in narrativa;
in ogni caso, prevedere il Per_1 pagamento diretto alla FI;
ferma, allo stato, la suddivisione delle spese straordinarie per la FI al 50% tra Per_1 ciascun genitore secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Venezia;
Ferma l'indipendenza economica degli ex coniugi.”
Si è costituita parte resistente che ha concluso chiedendo:
“a) Revocare l'affido condiviso di , data l'intervenuta maggiore età della stessa, che pur rimanendo a convivere Persona_1 con la madre, frequenterà il padre secondo le sue proprie esigenze e le compatibilità di entrambi e con assoluta libertà di scelta circa pernottamenti e festività.
b) confermare le disposizioni attuali in punto di assegno di mantenimento a carico del padre in favore Parte_1 della FI , mantenendo il pagamento indiretto, ossia da versarsi alla RA , ed in punto Persona_1 CP_1 di suddivisione delle spese straordinarie per la FI al 50% tra ciascun genitore secondo quanto stabilito dal Per_1 protocollo del Tribunale di Venezia.
In ogni caso con rifusione di anticipazioni e compensi di causa”.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 6 novembre 2025 ed ivi il Giudice delegato loro ha formulato la seguente proposta conciliativa: “A modifica dei precedenti provvedimenti, il sig. Per_1 corrisponderà per il mantenimento ordinario della FI la somma mensile di €350,00 con decorrenza dalla Per_1
CP_ mensilità di maggio 2024, fermo il resto;
la sig.ra rinuncia a ripetere le somme dovute per il mantenimento CP_ straordinario di maturate sino alla data odierna. Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il debito derivante Per_1 Per_1 dal mancato pagamento del mantenimento pregresso la somma complessiva di €5.000,00 da corrispondere in 24 rate a CP_ partire da dicembre 2025; la sig.ra manifesta la volontà di rimettere la querela a fronte dell'impegno di pagare il pregresso. Spese di lite compensate”.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato.
Il P.M. è intervenuto.
Ciò premesso, la modifica richiesta congiuntamente dalle parti appare ratificabile da parte del Tribunale, dato che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento della FI . Per_1
P.Q.M.
A modifica della sentenza di divorzio n. 2924/2016 del Tribunale di Venezia, pubblicata il 26/10/2016, così come modificata con decreto n. 1311/2022 del Tribunale di Venezia del 20/10/2022,
- dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca