Sentenza 21 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01226/2026REG.PROV.COLL.
N. 00483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2025, proposto da
CA LU, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale Azienda Agricola CA LU, Azienda Agricola Master S.S. di M. DE e D.A. NI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea D'Amico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare 129;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispetti legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Agricola ZO NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati FA Bigolaro e Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Domenichelli in Padova, Galleria G. Berchet 8;
nei confronti
Azienda Agricola Filippi Massimiliano, La Fioreria S.S. Società Agricola, non costituite in giudizio;
Società Agricola Mi-Fo di AL ER & C. Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fasani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 18173/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Società Agricola Mi-Fo di AL ER & C. Ss e dell’Azienda Agricola ZO NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. FA ZO AL e uditi per le parti gli avvocati Andrea D'Amico e Francesco Fasani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile e ha rigettato nel merito il ricorso proposto congiuntamente dal sig. CA LU, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, e dall’azienda agricola Master s.s. di M. DE e D.A. NI avverso il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, prot. n. 0682126 del 12 dicembre 2023, di approvazione della graduatoria e impegno in favore dei titolari degli allevamenti di visoni beneficiari degli indennizzi economici di cui al D.M. 30 dicembre 2022, n. 667724.
Con il provvedimento impugnato in primo grado, l’amministrazione procedeva all’approvazione della graduatoria dei soggetti titolari di allevamenti di visoni, beneficiari degli indennizzi previsti dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).
In particolare, l’art. 1 di tale legge ha disposto, al comma 980, il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di visoni, nonché di animali di qualsiasi specie destinati alla produzione di pellicce.
Il successivo comma 982 ha istituito, per gli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di tre milioni di euro annui, destinato all’indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia in possesso, alla data di entrata in vigore della medesima legge, del relativo codice di attività.
Il comma 983 ha demandato a un successivo decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di corresponsione degli indennizzi.
In attuazione della citata disposizione, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 667724 del 30 dicembre 2022, venivano definiti i criteri e le modalità di erogazione degli indennizzi in base alla consistenza del fondo costituito. Veniva, altresì, previsto che qualora l’ammontare degli indennizzi riconosciuti eccedesse o risultasse inferiore alle risorse disponibili sul fondo, i valori economici per il calcolo degli indennizzi sarebbero stati ridotti o aumentati proporzionalmente.
Successivamente, gli allevatori interessati, tra cui le odierne appellanti, presentavano le relative istanze al Ministero delle politiche agricole, come previsto dall’art. 5 del medesimo decreto.
Con D.M.T. n. 42235 del 6 giugno 2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, veniva ridotta l’entità del fondo destinato agli indennizzi per gli allevatori di visoni, di cui all’art. 1, comma 982, della citata legge n. 234 del 2021.
Con decreto direttoriale del 24 luglio 2023 veniva istituita la Commissione per la valutazione delle domande di indennizzo presentate dagli allevatori di visoni, ai sensi del citato decreto ministeriale n. 667724 del 2022.
Con successivo decreto del 25 ottobre 2023, la Commissione veniva incaricata altresì di rideterminare gli importi degli indennizzi spettanti ai titolari degli allevamenti ammessi al beneficio, riducendoli entro i limiti della disponibilità del pertinente capitolo di bilancio, in ragione delle intervenute riduzioni.
All’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione trasmetteva al Direttore Generale la tabella riepilogativa degli importi complessivi degli indennizzi, pari ad euro 14.485.538,10, a fronte di una disponibilità, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di bilancio n. 1979, piano gestionale 01, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’esercizio finanziario 2023, pari ad euro 2.000.000,00, a seguito del taglio lineare disposto con il citato DMT n. 42235/2023.
In data 26 ottobre 2023, la Commissione concludeva i propri lavori, procedendo alla quantificazione degli importi spettanti a ciascuna azienda richiedente.
Con decreto del Direttore generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 682126 del 12 dicembre 2023, veniva quindi approvata la graduatoria dei beneficiari e disposto l’impegno di spesa in loro favore, nei limiti delle risorse disponibili.
Avverso tale provvedimento, nonché avverso il DMT n. 42235/2023 di riduzione dei fondi disponibili, le odierne appellanti proponevano ricorso di primo grado, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli indennizzi da loro richiesti con le rispettive domande di ristoro.
Nel giudizio di primo grado si costituivano il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché quali controinteressate, l’Azienda Agricola ZO NA e la Società Agricola Mi-Fo.
Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha rilevato che entrambi i ricorrenti avevano proposto domande dirette a ottenere una maggiore attribuzione delle somme loro assegnate. L’eventuale accoglimento di tali domande avrebbe comportato, per effetto della limitatezza delle risorse disponibili, una corrispondente riduzione delle somme spettanti agli altri beneficiari, tra cui lo stesso co-ricorrente.
Il Tar ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto in forma collettiva, in assenza dei relativi presupposti, ritenendo sussistente un conflitto di interessi tra i ricorrenti, ed ha comunque esaminato nel merito gli ulteriori motivi di ricorso, ritenendoli infondati.
Avverso tale decisione i ricorrenti in primo grado hanno proposto appello, deducendo, con un primo motivo, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo, sostenendo la possibilità di scindere le domande e i motivi di ricorso.
Con ulteriori motivi di appello, gli appellanti hanno riproposto le censure attinenti al merito della controversia, già disattese dal giudice di primo grado, chiedendone l’accoglimento.
Si sono costituiti in giudizio i Ministeri intimati, chiedendo il rigetto dell’appello.
Si sono, altresì, costituite in giudizio le controinteressate azienda agricola ZO NA e la società agricola Mi-Fo., chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026, in vista delle quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il Tar ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo, essendo emerso un conflitto di interessi tra i due ricorrenti.
Come già affermato da questo Consiglio (sez. V, 1° settembre 2023, n. 8138), il ricorso collettivo è ammissibile solo quando le posizioni dei ricorrenti siano omogenee e sorrette da un interesse sostanzialmente unitario; al contrario, esso deve ritenersi inammissibile quando tra le parti ricorrenti sussista un conflitto di interessi attuale o potenziale.
Nel caso di specie, con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha approvato la graduatoria dei beneficiari ed assunto il relativo impegno di spesa, utilizzando fondi di importo determinato e limitato. I beneficiari risultano complessivamente sei, tra i quali gli odierni appellanti.
Ciascun ricorrente ha domandato un aumento delle somme a sé destinate. L’eventuale accoglimento della pretesa di anche solo uno dei ricorrenti comporterebbe necessariamente una riduzione delle risorse disponibili per gli altri soggetti beneficiari, tra cui lo stesso co-ricorrente.
Il conflitto tra le posizioni degli odierni appellanti discende, pertanto, già dalla circostanza che le risorse finanziarie stanziate per gli indennizzi sono predeterminate e insufficienti a soddisfare integralmente le pretese di tutti i soggetti interessati. In un simile contesto, l’eventuale riconoscimento di una maggiore attribuzione in favore di uno degli appellanti si tradurrebbe inevitabilmente in un pregiudizio per l’altro, stante la limitatezza del capitolo di spesa destinato a tali finalità.
Ne consegue che ciascun ricorrente agisce per la tutela di una propria utilità individuale, destinata a porsi in contrasto con quella dell’altro, e non per la difesa di un interesse comune di categoria o di settore, anche in considerazione della presenza di ulteriori soggetti beneficiari, tra cui le odierne controinteressate.
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, il ricorso collettivo ha carattere eccezionale e costituisce deroga alla regola generale per cui ciascuna domanda, in quanto diretta alla tutela di un interesse proprio, deve essere proposta dal relativo titolare mediante autonoma azione. Esso è ammissibile solo quando tra i ricorrenti vi sia piena comunanza di interessi, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale. In mancanza di tale presupposto, il ricorso cumulativo deve essere dichiarato inammissibile. In tal senso si sono espresse, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 1° settembre 2023, n. 8138; sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2341; sez. V, 7 gennaio 2022, n. 99.
Nel caso in esame, la stessa struttura del provvedimento impugnato e la limitatezza delle risorse disponibili rendono evidente l’esistenza di un contrasto di interessi tra i ricorrenti, ciascuno dei quali mira a ottenere una quota maggiore del medesimo fondo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto congiuntamente.
Né può essere condivisa la tesi della parte appellante secondo cui sarebbe possibile operare una scissione tra le varie domande e i diversi motivi di ricorso, distinguendo tra quelli caratterizzati da comunanza di interessi e quelli contraddistinti da contrapposizione.
In presenza di un conflitto strutturale tra le posizioni sostanziali dei ricorrenti, il ricorso cumulativo risulta in radice inammissibile, non potendo il giudice procedere a una selezione o separazione dei motivi in funzione della diversa utilità perseguita dalle parti.
L’infondatezza del primo motivo di appello, volto a censurare la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo, comporta l’assorbimento dei restanti motivi, attinenti al merito della controversia.
In conclusione, l’appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle parti costituite. Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere alle parti appellate costituite le spese di lite del presente grado, quantificate come segue: 2.000 (duemila) euro, oltre accessori di legge ove dovuti, a favore del Ministero; 1.000 (mille) euro, oltre accessori di legge, a favore dell’Azienda Agricola ZO NA; 1.000 (mille) euro, oltre accessori di legge, a favore della Società Agricola Mi-Fo di AL ER & C. Ss. Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De EL, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
FA ZO AL, Consigliere, Estensore
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA ZO AL | SE De EL |
IL SEGRETARIO