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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente relatore
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1222-2023 R.G., promossa da:
(obbligato principale), c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(garante), c.f. entrambi elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliati a Cepagatti (PE) in via Po, 7, presso lo studio dell'Avv. Federica Di Persio del Foro di Pescara, codice fiscale che li rappresenta e difende, CodiceFiscale_3
in virtù di procura alle liti rilasciato in calce all'atto di citazione in primo grado anche per il secondo;
APPELLANTI
Contro
- costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale Controparte_1
€ 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1 iscritta al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA e P.IVA_1 all'Elenco delle SPV al n. 35705.3, e per essa, con Controparte_2 sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di MilanoMonza Brianza Lodi, C.F. e
P.IVA in forza di procura a rogito del Notaio in P.IVA_2 Persona_1
Milano, rep. 143010, racc. 36651 e registrata in data 01/07/2020 in Milano 2 alla serie
1T 47081 rilasciata da quale mandataria del veicolo Controparte_3
con sede a Milano, via Valtellina n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita IVA , iscritta al R.E.A. P.IVA_3
di Milano al numero 1217580, giusta procura speciale del 11/06/2020 a rogito del
Notaio di Pordenone, rep. 304820, racc. 36263, a questo atto Persona_2
rappresentata dal Dott. giusta procura del Dott. nella Persona_3 Controparte_4
sua qualità di Consigliere della in forza di delibera del Controparte_2
Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata i 25/05/2020 dal
Notaio in Milano, rep. 142719, racc. 36506 e registrata in data Persona_1
27/05/2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Domenico Massignani (C.F. ) C.F._4
del Foro di Pescara, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta certificata presso il quale elegge Email_1
domicilio;
APPELLATO
E contro
, già , già CP_5 Controparte_6 Controparte_7
corrente in Bari alla Via Amendola n. 172/c, in persona del Presidente e l.r. pro tempore
(P.IVA: – C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Via Abate P.IVA_4 P.IVA_5
Giacinto Gimma, 93, presso lo Studio rappresentata Controparte_8
e difesa dagli Avvocati Serena Botta C.F , Franco Toffoletto C.F._5
C.F. , e Prof. Raffaele De Luca Tamajo C.F. C.F._6
, come da procura ex art. 83 c.p.c. in calce alla comparsa di C.F._7
costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara, n. 1182-2023, pubblicata in data 19.09.2023, su R.G. n.1785-2021;
pag. 2/15 CONCLUSIONI: Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
All'udienza tenutasi in data 11 febbraio 2025, svoltasi con trattazione scritta sulla base del provvedimento del Presidente di Sezione notificato alle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 1182/2023 pubblicata in data 19 settembre 2023 il Tribunale di
Pescara decideva su opposizione a decreto ingiuntivo per la somma di € 152.498,00 in favore della cessionaria della nei confronti degli opponenti CP_1 CP_9
e (quest'ultima garante), basato su un contratto di Parte_1 Parte_2
mutuo stipulato in data 16 febbraio 2012.
1.1) Rilevavano gli opponenti che le somme oggetto di mutuo Parte_3 Parte_2
erano state destinate ad estinguere uno scoperto di conto corrente n. 491327 intestato ad ed un altro prestito n. 30139213 garantito al 50% dalla Parte_1 [...]
. CP_7
Gli opponenti eccepivano la nullità del mutuo per mancanza di causa o causa illegittima, essendo stato finalizzato il mutuo esclusivamente a ripianare pregresse passività ed a sostituire un prestito chirografario da un altro assistito da ipoteca immobiliare.
Non vi è mai stata disponibilità giuridica delle somme oggetto di mutuo ed il mutuo non può valere come titolo esecutivo, come era stato già valutato in precedente procedura esecutiva.
1.2) Si chiedeva la chiamata in causa della in quanto garante al 50% del prestito CP_6
e che non era stata ingiustamente destinataria del decreto ingiuntivo opposto.
1.3) Inoltre gli opponenti avevano fatto analizzare il rapporto di conto corrente n.
491327 dall'apertura nel 2005 al 2014 rilevando l'indeterminatezza del TAEG e la diversità tra quanto concordato e quanto applicato con conseguente nullità e sostituzione ai sensi dell'art. 117 TUB.
Erano emerse da consulenza di parte anche altre illegittime clausole ed addebiti illegittimi a titolo di anatocismo, pervenendo al totale di euro 9.817,98 di competenze illegalmente percepite dalla banca.
pag. 3/15 Si chiedeva pertanto, accertata la nullità del mutuo, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della banca alla ripetizione di interessi, spese illegittime e rate non dovute
Si costituivano in giudizio la e la , già Controparte_1 CP_5 Controparte_10
chiedendo entrambe il rigetto dell'opposizione e delle domande Controparte_7
svoolte nei propri confronti con vittoria di spese.
Il giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni ed all'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
2) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1182/2023, pubblicata il 19.09.2023, così statuiva:
“accoglie parzialmente l'opposizione, per i motivi di cui alla parte motiva, e per
l'effetto revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
280/2021 emesso il 15.02.2021 dal Tribunale Ordinario di Pescara (rg 587/2021); in parziale accoglimento della domanda iniziale, condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta, per le causali di cui alla parte motiva, della somma di euro 152.498,00 meno euro € 9.817,98 e quindi al pagamento della somma di euro 142.680,00 oltre interessi come da richiesta monitoria;
dichiara compensate per un decimo le spese di lite nel rapporto opponenti e opposta e condanna per il residuo i primi in solido al pagamento in favore della seconda di euro 379,50 per esborsi ed euro
14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate l'intero; condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della chiamata che liquida in euro 13.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge”.
2.1) Il primo giudice preliminarmente osservava come ogni questione relativa all'idoneità formale del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo restava superata dalla circostanza che nella fattispecie l'opposta aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo.
2.3) Veniva poi ritenuta infondata la eccepita nullità dell'operazione per illiceità della causa o per mancanza di causa, per essere stato il mutuo in esame destinato ad pag. 4/15 estinguere uno scoperto di conto corrente n. 491327 intestato ad ed un Parte_1
altro prestito n. 30139213 garantito al 50% da . Controparte_7
Richiamava al riguardo la giurisprudenza sul mutuo fondiario che non coincide e non è mutuo di scopo e che deve essere considerato del tutto lecito.
2.4) Si riteneva infondata anche la pretesa nullità del mutuo per difetto di realità, ben potendo la traditio consistere in mera disponibilità giuridica della somma mutuata, come l'accreditamento della somma sul conto corrente del mutuatario.
2.5) Nel caso di specie inoltre la somma mutuata era stato utilizzata dal mutuatario per estinguere precedenti debiti in forza di ulteriori rapporti bancari. Al riguardo il primo giudice rilevava l'esistenza di un collegamento negoziale tra mutuo e precedenti rapporti estinti mediante utilizzo delle somme date a mutuo, sussistendo sia l'elemento oggettivo del collegamento negoziale, dato dall'utilizzo della somma mutuata alle precedenti esposizioni debitorie e dalla simultaneità dell'operazione (si faceva riferimento a quanto emerso dall'estratto conto del 3° trimestre 2012); sia l'elemento soggettivo, costituito dalla subordinazione del mutuo alla finalità dell'estinzione delle precedenti esposizioni debitorie.
2.6) Il primo giudice escludeva poi la nullità del mutuo per simulazione o mancanza di causa propria del tipo mutuo.
La simulazione era esclusa in quanto le parti avevano voluto il mutuo, anche se per finalità di estinzione di pregressi debiti.
Era esclusa anche la mancanza di causa, ben potendo essere ammesso un utilizzo delle somme concesse ai mutuatari per ripianare pregresse esposizioni debitorie, non entrando tale scopo nella causa del mutuo, non trattandosi come già detto in precedenza di mutuo di scopo.
2.7) Pertanto il mutuo utilizzato per estinguere un precedente debito del mutuatario non può dirsi per sé solo illecito;
l'illiceità potrà configurarsi solo nella misura in cui quel debito preesistente sia a sua volta illecito ed è per tale motivo che il primo giudice riteneva necessario vagliare l'illiceità del debito pregresso.
Al riguardo veniva esclusa la nullità delle clausole relative al TAEG concordato che sarebbe stato diverso da quello applicato, in quanto tale eventuale divergenza non pag. 5/15 comporterebbe alcuna nullità, tranne nel caso in cui il mutuatario rivestisse la qualifica di consumatore.
In tale ultimo caso si applicherebbe la disciplina di cui all'atr. 125 TUB, con conseguente nullità e sostituzione dei tassi ai sensi dell'art. 117 TUB. Nel caso di specie tuttavia il primo giudice escludeva l'applicazione dell'art. 125 TUB non rivestendo e la qualifica di consumatore. Pt_1 Parte_2
2.8) Quanto alla clausola relativa all'applicazione di interessi anatocistici, rilevava il primo giudice come dalla CT di parte emergesse applicazione di clausole illegittime e quindi un pagamento indebito del correntista pari ad euro 9.817,98.
Al riguardo non risultava adeguata prova in ordine alla legittima formazione del debito poi estinto mediante erogazione del credito oggetto del contratto di mutuo.
Né risultava efficacemente contestato il conteggio relativo alla voce sull'anatocismo addotto dagli opponenti.
2.9) Quanto alla posizione del terzo garante risultava da quanto dallo stesso asserito, che la avesse già onorato la propria garanzia versando quanto dovuto alla , la CP_6 CP_9
quale, o la sua cessionaria, erano state delegate al recupero del credito vantato, per il quale aveva anticipato le somme da parte del debitore. CP_6
Pertanto la domanda nei confronti del terzo chiamato doveva essere rigettata.
2.10) In conclusione il primo giudice accoglieva parzialmente l'opposizione, per i motivi di cui alla parte motiva e per l'effetto revocava in ogni sua parte il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 280/2021 emesso il 15.02.2021 dal Tribunale
Ordinario di Pescara (rg 587/2021); in parziale accoglimento della domanda iniziale, condannava gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta, per le causali di cui alla parte motiva, della somma di euro 152.498,00 meno euro € 9.817,98 e quindi al pagamento della somma di euro 142.680,00 oltre interessi come da richiesta monitoria;
dichiarava compensate per un decimo le spese di lite nel rapporto opponenti e opposta e condanna per il residuo i primi in solido al pagamento in favore della seconda di euro 379,50 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate l'intero; condannava gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della chiamata che pag. 6/15 liquida in euro 13.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge”.
3) L'appello.
Avverso la predetta sentenza di primo grado proponevano appello Parte_1
(obbligato principale) e (garante), per i motivi di seguito indicati. Parte_2
3.1) Il Giudice escludeva la nullità del mutuo ex art. 1418 cc, affermando che il mutuo fondiario non era un mutuo di scopo. Tuttavia, il mutuo in questione era ipotecario. In ogni caso la finalità pratica del mutuo al ripianamento di pregressi debiti comportava la nullità del mutuo per mancanza di causa o per illiceità della stessa.
3.2) La possibile illeceità riguardava il debito preesistente, che doveva essere esaminato per eventuali violazioni.
Il Giudice spiegava che la difformità tra TAEG convenuto e applicato non costituiva nullità del mutuo. Tuttavia, riconosceva un collegamento negoziale tra il mutuo e il conto corrente, rendendoli interdipendenti. Se il saldo del conto corrente derivava da clausole nulle o addebiti illegittimi, anche il mutuo era nullo per mancanza di causa concreta. Nulla deve essere restituito dal correntista alla Banca.
L'analisi tecnica preliminare sul c.c. 491327 rilevava che l'applicazione di clausole nulle e addebiti illegittimi portava a competenze illegali per un totale di 9.817,98 euro.
3.3) Il Giudice affermava che non era stata dimostrata la legittima formazione del debito estinto con il mutuo. L'opposta non aveva contestato efficacemente il conteggio del debito (l'opposta e per essa sul c/c n. 491327 per scoperto a seguito di CP_1 CP_2
concessa apertura di credito e finanziamento chirografario n. 30139213). Se il conto corrente era viziato, anche il mutuo era nullo per collegamento negoziale. Tuttavia, il
Giudice revocava il decreto ingiuntivo e rideterminava il debito, senza dichiarare la nullità del mutuo.
3.4) L'opposizione era stata parzialmente accolta per ragioni di rito.
La differenza tra l'accoglimento dell'opposizione per ragioni di rito e per ragioni di merito è sostanziale. Nel primo caso, la revoca del decreto ingiuntivo comporta l'annullamento degli atti esecutivi già compiuti, poiché il decreto risulta privo di valido titolo esecutivo.
pag. 7/15 Nel secondo caso, la revoca parziale del decreto riconosce solo una parte del credito, mantenendo validi gli atti esecutivi.
Inoltre il Giudice rigettava l'ordine di esibizione dei documenti, inclusi il contratto di apertura del conto e gli estratti conto richiesti alla banca (cfr. estratti conto dal 2° trimestre del 2005 al 3° trimestre del 2008, richiesti alla banca ex art. 119 TUB).
Mancavano il contratto di affidamento e il contratto di finanziamento chirografario n.
30139213 e la prova della forma scritta ad substantiam. Mancavano le convenzioni scritte per la capitalizzazione degli interessi (dopo il 31.03.2000). Il c/c era nullo per cause illegittime, quindi anche il mutuo era nullo.
Il Giudice ometteva di dichiarare la nullità del mutuo e della fideiussione. Si chiedeva pertanto oltre alla dichiarazione della suddetta nullità anche l'ordine di cancellazione dell'ipoteca sull'immobile di proprietà dell' (Cass. Civile , sez I, 25.7.2018, n. Pt_1
19746).
3.5) La domanda riconvenzionale degli appellanti doveva essere accolta poiché il mutuo era nullo, e la banca doveva restituire le rate versate (pari ad € 10.621,00 oltre interessi fino alla data del saldo).
3.6) La sentenza doveva essere riformata anche ex art. 91 c.p.c. (cfr. primo capoverso del dispositivo).
Il Giudice errava nel non revocare il decreto ingiuntivo per motivi di rito e nel non accogliere integralmente l'opposizione, compensando ingiustamente le spese legali. Gli appellanti furono costretti a chiamare in causa la terza , che non rispose a una CP_5
PEC chiarificatrice (pec del 04.11.2019). La mancata risposta causava spese evitabili.
La sentenza va riformata poiché gli appellanti non dovevano rispondere per l'inadempienza di altri.
Si costituivano gli appellati e la resistendo alle avverse difese Controparte_1 CP_5
e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
In sede di memorie la parte appellante eccepiva il difetto di legittimazione della
[...]
per non essere stata prodotta la cessione del credito da a e per CP_1 CP_9 CP_1
non risultare la dimostrazione in atti di una tale cessione.
4) Motivi della decisione.
pag. 8/15 4.1) Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione sollevata dagli appellanti circa il difetto di legittimazione della divenuta cessionaria del credito in esame per Controparte_1
via di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
La Corte di Cassazione si è espressa recentemente affermando (Cfr. Cass. 17994/23) che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)”.
Ulteriore e recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ord. n. 21821/2023, punto
6.20, in parte motiva) ha ribadito che “in definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 Tub, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione
pag. 9/15 sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove
i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di quantificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
Nel caso di specie, in considerazione del fatto che ciò che gli appellanti contestano è la inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione ex art. 58 Tub e non anche l'esistenza del contratto stesso di cessione, di cui si dolgono della mancata produzione in giudizio, la Corte ritiene provata la legittimazione processuale in capo alla
[...]
in considerazione dell'avvenuta produzione in giudizio dell'avviso di CP_1
cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 66 del 6 giugno 2017 dei crediti in capo a a CP_9 Controparte_1
A parere della Corte l'avviso di cessione contiene tutti gli elementi/criteri atti a individuare i crediti ceduti sia sotto il profilo temporale (Cutt off) sia sotto il profilo qualitativo (tipo di credito ceduto), indicando anche il sito web contenente la lista dei codici rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione.
In particolare si indica oggetto di cessione i finanziamenti, incluse le aperture di credito sorti nel periodo tra il 01/01/1998 ed il 29 settembre 2019, nonché tutti gli accessori dei crediti stessi, quali garanzie specifiche e privilegi che garantiscono i crediti stessi.
Infatti nella Gazzetta Ufficiale richiamata, che estendeva la cessione dei crediti derivanti da finanziamenti in sofferenza anche a tutti i rapporti di garanzia degli stessi, si faceva riferimento per ulteriori informazioni ad un sito web meglio specificato in G.U., con prassi del tutto legittima e reiterata.
Il testo dell'avviso appare quindi munito del requisito dell'autosufficienza essendo rinvenibile nello stesso ogni elemento utile ai fini dell'individuazione dei crediti oggetto pag. 10/15 di cessione, ben potendo gli elementi descrittivi del credito, già di per sé chiari quanto a tipologia, essere integrati dalla indicazione di un sito web ben individuato ed indicato relativo alla banca cedente nell'ambito del quale è agevolmente possibile rinvenire nell'elenco dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto di causa e di contestazione.
Ad ulteriore riscontro probatorio della cessione del credito e dell'inclusione dei crediti in esame tra quelli oggetto di cessione è stata depositata agli atti di primo grado dalla anche missiva della dirigente della in data 29 Controparte_1 Controparte_11
aprile 2021 che dichiarava che la giusta atto di cessione del 1 giugno Controparte_1
2020 pubblicato in G.U. del 6 giugno 2020 ha acquistato pro soluto da CP_11
il credito vantato dalla Banca cedente nei confronti di
[...] Parte_1
relativamente al conto corrente n. 491327 sottoscritto in data 22 giugno 2005 e mutuo ipotecario n. 003-30172470 stipulato in data 16 febbraio 2012 rep. n. 9177 Racc 6508 – garantito da ipoteca di cui alla nota iscrizione del 17 febbraio 2012 RG 2581 RP239.
Pertanto deve ritenersi dimostrata l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione avvenuta dalla alla e conseguentemente la legittimazione di CP_9 Controparte_1
quest'ultima.
4.2) Nel merito l'appello è infondato. Quanto al rilievo del mutuo ipotecario come mutuo di scopo, deve rilevarsi come, al di là della dizione utilizzata dal primo giudice con riferimento al mutuo fondiario, che s'intende evidentemente a mera ipotesi generica e non al caso di specie e che peraltro appare del tutto irrilevante, non modificando comunque i termini del ragionamento, questa Corte condivide il ragionamento del primo giudice, escludendo che il mutuo ipotecario stipulato da Parte_1
garantito da non costituisca mutuo di scopo. Parte_2
Il fatto che sia stato utilizzato per ripianare pregresse esposizioni debitorie meglio indicate in atti, non toglie che il mutuo di per sé sia stato contratto reale, finalizzato al prestito di somma di denaro transitata nella disponibilità del mutuatario a mezzo messa a disposizione sul conto corrente di quest'ultimo, non essendoci alcun elemento per poter affermare che la destinazione delle somma mutuate all'estinzione di pregresse esposizioni debitorie sia entrata nella causa del contratto di mutuo, prevista convenzionalmente dalle parti, così da snaturare la causa tipica del mutuo come contratto reale.
pag. 11/15 Né la finalità sottesa al mutuo che le parti hanno inteso perseguire come ripianamento di pregresse esposizioni debitorie può di per sé rendere nullo il mutuo perché privo di causa o con causa illecita, ben potendo tale finalità essere perseguita legittimamente dal mutuatario beneficiario dei soldi, che ne dispone a suo piacimento, anche solo per estinguere pregressi debiti con la stessa parte mutuante.
In tal senso si è di recente espressa la Cassazione a Sezioni Unite con la recentissima sentenza n. 5841/2025 del 5 marzo 2025 con il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorchè non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo”.
Pertanto il mutuo in esame non può considerarsi mutuo di scopo ma legittimo mutuo solutorio, anche alla luce delle precisazioni fornite da ultimo dalla Suprema Corte di
Cassazione.
4.3) Quanto alla dedotta nullità del rapporto di conto corrente n. 491327 e dello scoperto che è stato estinto con il mutuo in esame, deve preliminarmente evidenziarsi come la eccezione di nullità o di inesistenza di tale contratto per mancanza di forma scritta, con conseguente nullità del mutuo, appare eccezione, oltre che del tutto genericamente formulata e priva di riscontri probatori, palesemente in contrasto con la difesa di primo grado che, dando per presupposto l'esistenza di valido contratto di conto corrente, ne rilevava la nullità delle singole clausole prese in considerazione ed analizzate dal CT di parte.
Inoltre trattasi di prospettazione del tutto nuova rispetto a quella di primo grado fornita dagli appellanti, così da dover essere considerata inammissibile.
Al riguardo la suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che:
pag. 12/15 “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurarne il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito)” (Cass.
Ord. n. 28983 del 18 ottobre 2023).
Nel caso di specie in primo grado non vi etra stata alcuna allegazione relativa alla mancanza di forma scritta del contratto, anzi si era allegata la nullità di singole clausole contrattuali, dando quindi per presupposta l'esistenza e validità di un contratto.
Pertanto tale nuova prospettazione difensiva non può avere ingresso in questa fase di giudizio.
Nel merito delle dedotte nullità di singole clausole contrattuali di conto corrente, sollevate dagli appellanti sulla base delle analisi del proprio consulente di parte, deve condividersi anche sul punto la decisione del primo giudice in ordine all'irrilevanza di eventuale indeterminatezza o differenza tra quanto concordato e quanto applicato in materia di TAEG, non derivandone alcuna sanzione di nullità, prevista solo nel diverso caso di correntista “consumatore” per prestiti di modesto valore, ai sensi dell'art. 125
TUB, qualifica di consumatore non applicabile ad , imprenditore che Parte_1
gode di scoperti e prestiti di valore superiore a € 75.000,00 e garantiti da ipoteca immobiliare.
4.4) Alcuna contraddittorietà della motivazione con il dispositivo appare nella sentenza impugnata. Deve infatti evidenziarsi come il primo giudice, nel ritenere che l'opposta nulla “abbia addotto e comprovato in ordine alla legittima formazione del debito estinto con erogazione del mutuo” si riferisse al contesto in cui tale frase era stata scritta, quindi alla dedotta e ritenuta nullità delle clausole contrattuali di conto corrente relative pag. 13/15 all'anatocismo, clausole considerate illegittime sulla base dell'elaborato del c.t. di parte appellante e non specificamente contestate nei conteggi dalla Controparte_1
Non vi è pertanto alcuna contraddizione tra motivazione e decisione, non essendovi alcuna nullità contrattuale dei rapporti alla cui estinzione era stata destinata la somma oggetto di mutuo, bensì singole nullità di clausole contrattuali, da cui derivava illegittimo addebito per € 9.817,98 che venivano dal primo giudice detratte dall'ammontare del credito ingiunto.
Conseguentemente alcuna nullità derivata del mutuo si è verificata così come alcuna nullità delle garanzie accessorie al mutuo.
4.5.) Deriva da quanto sopra che non vi è stata alcuna pronuncia in rito su mancanza di presupposti di decreto ingiuntivo, con le conseguenze ipotizzate dagli appellanti in termini di caducazione degli atti esecutivi, bensì pronuncia di merito, con riconoscimento parziale del credito in capo alla quale cessionaria della Controparte_1
Controparte_11
4.6) Da ultimo deve osservarsi come la liquidazione delle spese di primo grado appare corretta sia in relazione alla sia in relazione alla , la quale Controparte_1 CP_5
aveva chiarito già in primo grado di aver interamente onorato la propria garanzia al 50% del prestito in favore della banca, delegando poi quest'ultima ad agire per il recupero di quanto versato al posto del debitore, cosicchè infondata ed ingiustificata è stata la sua chiamata in causa e corretta la condanna degli appellanti al rimborso delle spese sopportate in primo grado.
4.7) In conclusione l'appello risulta destituito di fondamento e, assorbita ogni altra doglianza, deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , contro la sentenza n. 1182-2023, Parte_1 Parte_2
resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata il 19.09.2023, nei confronti di CP_1
e per essa di in forza di procura
[...] Controparte_2
rilasciata da quale mandataria in persona del legale Controparte_3
pag. 14/15 rappresentante pro tempore, e contro , già , già CP_5 Controparte_6 [...]
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, così Controparte_7
provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1
e le spese di lite di secondo grado, liquidate per ciascuno nella somma CP_5 di € 9.991,00 , C.A.P e I.V.A. e spese generali come per legge;
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 11 marzo 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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