Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8477/2024 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
professionale docenti
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to GIANNATTASIO ANDREA, Parte_2
( ). C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
RICCOBENE ALESSIO MARIO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in
VIA MASCAGNI 52 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha adito la presente sede per il riconoscimento del diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del
Seconda Sezione Civile – Lavoro
15.3.2001, per i servizi prestati in forza dei contratti stipulati a tempo determinato analiticamente indicati in atti.
Si è costituito il contestando l'applicabilità dell'istituto della retribuzione CP_1
professionale docenti nel caso di specie, in ragione della natura temporanea delle supplenze espletate dalla parte ricorrente, ed eccependo in ogni modo la prescrizione quinquennale.
Nel merito, va osservato quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Basta a tal fine richiamare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, a cui si ritiene di aderire, secondo cui “"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del
comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito
dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al
comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed
educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e
determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo,
contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999"
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"” (Cassazione civile sez. lav., 27/07/2018, n.20015; in tal senso,
pure Tribunale Bologna sez. lav., 18/03/2020, n.134; Tribunale Cosenza sez. lav.,
13/10/2021, n.1765; Tribunale Torino sez. V, 31/01/2022, n.153).
La parte ricorrente ha provato di aver prestato servizio a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, allegando l'inadempimento datoriale, senza che sia stata raggiunta prova del pagamento degli emolumenti richiesti.
Va, pertanto, riconosciuto a parte ricorrente il diritto reclamato e pertanto l'Amministrazione va condannata al pagamento degli importi indicati in ricorso – non prescritti, tenuto conto dei periodi per i quali la domanda è stata azionata e della notifica
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
del ricorso – i quali, non risultano oggetto di specifiche contestazioni ed appaiono corretti, nei limiti della domanda attorea, tenuto conto della documentazione in atti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:
1. DICHIARA il diritto di parte ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio prestati mediante contratti a tempo determinato (c.d. supplenze brevi o temporanee) per i quali l'Amministrazione
non ha corrisposto il suddetto emolumento;
2. CONDANNA l'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto conseguentemente spettante alla parte ricorrente, pari ad €.2.419,73, oltre accessori, come per legge;
3. CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.1029 per compensi, oltre IVA e CPA,
rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Controparte_2
Così deciso e depositato, in Catania, 22/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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