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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/03/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44619/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA (c.f. , in persona del rappresentante nonché Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentato dal procuratore generale Parte_3 C.F._1 [...]
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Matto, in virtù di procura in Pt_2 C.F._2 calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Fontana, n. 11
OPPONENTI E (C.F. , in persona del Condirettore Centrale Controparte_1 P.IVA_2 rag. e del procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Benito Perrone, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Nirone n. 2 OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Per parte opponente “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, senza accettazione del contraddittorio su eventuali argomentazioni, deduzioni, conclusioni in tutto o in parte nuove, per tutti i titoli e ragioni esposte in fatto ed in diritto e per i titoli e ragioni che verranno articolati voglia accogliere le seguenti conclusioni, già rassegnate con nota autorizzata depositata in data 19 novembre 2024: In via pregiudiziale: rigettare le domande e conclusioni formulate da Convenuta Opposta in limine litis, assumendo ogni provvedimento conseguente. In via preliminare: rigettare la domanda di concessione di provvisoria esecuzione del decreto opposto, assumendo ogni provvedimento conseguente. Nel merito:
- In via principale: accertare la carenza dei presupposti di legge in capo al decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo per le ragioni sopra esposte, dichiarando che nulla è dovuto dagli Attori per i titoli oggetto di opposizione;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un credito di , Controparte_1 rideterminare le somme dovute riducendo, se del caso anche portando in compensazione importi erogati illecitamente e/o comunque in eccesso rispetto al dovuto. In via istruttoria:
- si rinnovano tutte le istanze istruttorie;
pagina 1 di 8 - ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede ammettersi CTU calligrafica sulle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento 8.7.2020, alla fideiussione 8.7.2020 ed al vaglia cambiario 8.7.2020 (prodotti dalla Convenuta Opposta come docc. 6, 11, 14), da estendersi anche ai documenti prodotti da Convenuta Opposta sub 21, 22, 23 e 25;
- si chiede sin da ora ammettersi CTU contabile finalizzata alla rideterminazione degli importi, siano essi in linea capitale e/o per interessi applicabili ed applicati al saldo debitore eventualmente dovuto dagli Attori o di quello eventualmente dovuto in compensazione da Controparte_1
In ogni caso, con og nsiva ulteriore e con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Vittorio Matto, anticipatario.”.
Per parte opposta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- rigettare in quanto infondata l'opposizione proposta da e con l'atto di citazione Parte_1 Parte_3 notificato in data 6 dicembre 2023 e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 16427/2023 del Tribunale di Milano in data 27 ottobre 2023;
- in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
153.503,83 -ovvero della diversa maggior o minor somma ritenuta di gi ttivi dal 14 giugno 2023 al saldo effettivo al tasso dell'8,447% su € 18.503,11 (ex finanziamento n. 1202884) e al tasso del 3,94% su € 135.000,72 (ex finanziamento n. 1328725) comunque nei limiti di cui alla L. 108/1996; in via istruttoria,
- disporsi, occorrendo, CTU calligrafica finalizzata a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. Parte_3 sul contratto di finanziamento 8 luglio 2020, sulla fideiussione 8 luglio 2020 e sul vaglia cambiario 8 luglio 2020;
[...] ttersi interrogatorio formale del sig. nonché prova per testimoni sul seguente capitolo: “Vero che in Parte_3 data 8 luglio 2020 il sig. ha apposto di proprio pugno le sottoscrizioni sul contratto di finanziamento Parte_3 stipulato in data 8 luglio 2 ssione rilasciata in data 8 luglio 2020 sul vaglia cambiario emesso in data 8 luglio 2020, che vengono rammostrati al teste”. Si indica quale testimone il sig. , presso Tes_1 Controparte_1
Agenzia n. 22 di Milano.
[...] Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto di ingiungere alla Controparte_1 società e, quale garante, al signor il pagamento dell'importo di euro Parte_1 Parte_3
153.520,97 oltre interessi, quale complessivo credito vantato dalla ricorrente in relazione a due finanziamenti concessi alla società nonchè per il saldo del conto corrente n. 3089/73 Parte_1 acceso dalla medesima società presso la Banca. La difesa della società ricorrente ha dedotto che:
- in data 3 agosto 2016 la società aveva stipulato il finanziamento n. 1202884 di euro Parte_1
150.000,00 per il quale, al data del 14 giugno 2023, la banca vantava un credito residuo di euro 18.503,11;
- in data 8 luglio 2020 la società aveva stipulato il finanziamento n. 1328725 di euro 150.000,00 Parte_1 per il quale, al data del 14 giugno 2023, la banca vantava un credito residuo di euro 135.000,00;
- la società aveva anche stipulato un conto corrente, n. 3089/73, il cui saldo, alla data dell'1 luglio 2023, ammontava ad euro 17,14;
- contestualmente all'erogazione dei finanziamenti la società aveva rilasciato due vaglia Parte_1 cambiari di importo pari alle somme finanziate, rispettivamente, euro 150.000,00 ed euro 180.000,00;
- entrambe le operazioni di finanziamento erano assistite dalla garanzia del Fondo Pubblico di cui alla legge n. 662/1996;
- le obbligazioni assunte dalla società erano state inoltre garantite da tre fideiussioni rilasciate Parte_1 dal signor nel corso degli anni 2016 e 2020; Parte_3
pagina 2 di 8 - con raccomandate recanti la data del 14 giugno 2023 la banca aveva dichiarato la società debitrice decaduta dal beneficio del termine e aveva intimato il pagamento degli importi residui dovuti ma le richieste non avevano avuto esito. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 16427\2023, depositato in data 27 ottobre 2023, il giudice adito ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso soltanto in relazione ai due contratti di finanziamento e ha conseguentemente ingiunto alla società e al signor il Parte_1 Parte_3 pagamento di euro 153.503,83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
1.3. Gli ingiunti hanno proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la rideterminazione degli importi dovuti. In via preliminare, gli opponenti hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento dell'8 luglio 2020, al relativo vaglia cambiario e alla fideiussione specifica rilasciata dal signor
A tal fine è stata evidenziata la difformità delle sottoscrizioni contestate rispetto a quelle opposte Pt_3 in calce ai corrispondenti documenti riferiti al finanziamento del 2016; in secondo luogo, è stato rilevato come la fideiussione dell'8 luglio 2020 recasse il riferimento ad un mutuo del 14 maggio 2020; infine, pur riconoscendo che la società aveva ricevuto l'importo di euro 180.000,00 gli opponenti hanno sostenuto di non essere in possesso dei documenti le cui sottoscrizioni erano oggetto di disconoscimento.
Sotto un diverso profilo, è stata contestata la nullità delle fideiussioni rilasciate da in Parte_3 quanto entrambi i finanziamenti erano assistiti da garanzia pubblica di cui alla legge n. 662\1996 e il d.m. del 23 ottobre 2005, all'art. 4 comma 4, aveva vietato la concessione di garanzie bancarie ulteriori rispetto a quella del Fondo di Garanzia.
Ancora, gli opponenti hanno eccepito l'assenza di idonea prova del credito vantato rilevando a tal fine l'insufficienza della produzione die certificati di saldaconto ai sensi dell'art. 50 TUB.
Infine, in via subordinata, gli opponenti hanno contestato la validità del mutuo dell'8 luglio 2020 rilevando che si trattava di un finanziamento destinato ad estinguere la pregressa esposizione debitoria maturata in virtù di un contratto di anticipo su fatture estere e, peraltro, il finanziamento del 2020 era stato erogato allorché si era verificata una riduzione del merito creditizio della società, così che l'operazione integrava un'ipotesi di concessione abusiva di credito.
1.4. Si è costituita la che ha resistito all'opposizione chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in considerazione dell'infondatezza dei relativi motivi. Preliminarmente, la difesa della banca ha però eccepito l'inammissibilità dell'opposizione sia per la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa sia per l'inesistenza delle procure alle liti, atteso, quanto alla procura rilasciata dalla società che il signor non ne era il legale rappresentante e, Parte_1 Parte_2 quanto alla procura rilasciata dal garante, che il signor non era legittimato, in base alla Parte_2 procura prodotta, a disporre del debito in capo del signor oggetto di causa. Parte_3
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni relative al finanziamento del 2020, al relativo vaglia cambiario e alla fideiussione, la difesa dell'opposta ha dichiarato di volersi avvalere dei citati documenti e ha avanzato istanza di verificazione, previo espletamento dell'interrogatorio formale del signor
[...]
Pt_3
L'opposta ha quindi chiesto di confermare il decreto ingiuntivo o, in subordine, di condannare gli opponenti al pagamento di euro 153.503,83, oltre alle spese di lite.
1.5. Nel corso della prima udienza la banca opposta ha ribadito la volontà della banca di avvalersi dei documenti contestati e ha prodotto gli originali di tutti i documenti oggetto di disconoscimento (cfr. verbale dell'udienza del 29 maggio 2024), precisamente il contratto il mutuo chirografario n. 1328725 dell'8 luglio 2020 (già prodotto in copia quale documento n. 6); il vaglia cambiario rilasciato in data 8 luglio 2020 pagina 3 di 8 contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mutuo (già prodotto in copia quale doc. 11); la fideiussione sottoscritta da rilasciata in data 8 luglio 2020 (già prodotta in copia quale doc. Parte_3
14); la richiesta di concessione del fido dell'11 maggio 2020 (già prodotta in copia quale doc. 21); la raccomandata a mano, datata 14 maggio 2020, con cui è stata comunicata la delibera in favore della società (già prodotta in copia quale doc. 22); la richiesta di estinzione delle precedenti linee di credito sottoscritta in data 8 luglio 2020 (già prodotta in copia quale doc. 23). Diversamente, il signor non si è presentato Pt_3 all'udienza e non ha reiterato in quella sede il disconoscimento sui documenti originali. All'esito di tale udienza, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ed è stato assegnato il termine per l'espletamento della mediazione. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione e in data 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Esaminando le eccezioni preliminari sollevate dalla società opposta, anzitutto deve prendersi atto dell'intervenuta rinuncia, nel corso del giudizio (cfr. memoria di parte opposta depositata in data 9 maggio 2024), all'eccezione relativa all'ipotizzata tardività dell'iscrizione a ruolo della causa che, in effetti, è avvenuta tempestivamente, in data 6 dicembre 2023. 3. Per quanto concerne le eccezioni relative all'insussistenza dei poteri rappresentativi in capo al signor si osserva, quanto alla posizione della società che nel corso del Parte_2 Parte_1 giudizio parte opponente ha prodotto la delibera del consiglio di amministrazione della società Parte_1 del 7 maggio 2021 ove è stato espressamente conferito al consigliere il potere di esperire Parte_2 qualunque azione in nome della società dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria. Per quanto concerne, invece, la procura conferita dal signor al signor si ritiene come dalla lettura Parte_3 Parte_2 complessiva della procura generale si evinca l'intenzione di attribuire ai procuratori un potere di rappresentanza, sostanziale e processuale, relativamente a qualsiasi situazione giuridica di cui il sig.
[...] fosse titolare, così rientrandovi anche tutte le situazioni debitorie e creditorie facenti capo allo Pt_3 stesso. Con la citata procura, in effetti, è stato conferito, in favore di ciascuno dei procuratori, tra i quali vi era del potere di compiere qualunque atto, di amministrazione ordinaria e straordinaria, e Parte_2 di disposizione relativamente a tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà del signor tra i Parte_3 quali in via esemplificativa, “pagare debiti accertati”, “transigere qualunque contestazione, nominare avvocati, periti e arbitri”, “presentare ricorsi” o “rappresentarlo e difenderlo in tutte le cause attive e passive, promosse o da promuoversi” (doc. 1 del fascicolo di parte opponente). 4. Sempre in via preliminare, in ordine ai plurimi disconoscimenti delle sottoscrizioni effettuati dagli opponenti relativamente al contratto di finanziamento dell'8 luglio 2020 e a tutti gli ulteriori documenti inerenti o collegati al citato finanziamento (documenti nn. 6, 11, 14, 21-23 del fascicolo di parte opposta) giova precisare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass., 19 ottobre 1999 n. 11739; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33769 ma anche Cass., 27 marzo 2014, n. 7267; Cass., 14 maggio 2004, n. 9202). Del resto, ciò si spiega in ragione del fatto che l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della pagina 4 di 8 sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso (Cass., 6 agosto 2015, n. 16551). Allo stesso tempo, la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata inizialmente prodotta solamente in copia fotostatica, al fine di impedirne il riconoscimento in causa, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento anche all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio (ex multis, Cass. 7 marzo 2022, n. 7340; Cass., 6 agosto 2015 n. 16551; Cass., 11 aprile 2002, n. 5189). La Suprema Corte, in diverse occasioni ha ribadito che la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa;
ciò in quanto il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime la parte dall'onere di insistere nello stesso disconoscimento una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un quid novi nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza. I richiamati principi giurisprudenziali assumono rilievo nel caso oggetto d'esame, in quanto a fronte del disconoscimento da parte dell'opponente delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento dell'8 luglio 2020 al relativo vaglia cambiario, al contratto di fideiussione, nonché agli ulteriori documenti relativi al finanziamento del 2020 e prodotti con la comparsa di costituzione (doc. 21- 23), la società ha assolto l'onere di produrre gli originali di tali documenti nella Controparte_1 prima occasione utile, ossia all'udienza di prima comparizione, mentre la parte opponente in quella occasione non ha reiterato il disconoscimento, non comparendo all'udienza ex art. 183 c.p.c.. Considerato che l'onere di reiterazione del disconoscimento doveva essere adempiuto nella prima difesa utile e che l'opponente, secondo le previsioni dell'art. 183 c.p.c., era tenuto a comparire personalmente alla prima udienza, ne discende che tutti i documenti prodotti dalla Controparte_1
devono considerarsi riconosciuti, ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c. con tutte le
[...] conseguenze che ne discendono in ordine alla loro piena utilizzabilità ai fini della decisione. 5. Tanto premesso, le opposizioni proposte da e non sono fondate. Parte_1 Parte_3
E' pacifico e documentato che in data 3 agosto 2016 la società ha stipulato con la Parte_1 [...]
, un contratto di finanziamento di euro 150.000,00, della durata di 60 mesi, Controparte_1 contestualmente erogato alla società, come da atto di quietanza prodotto (doc. 3 del fascicolo di parte opposta, in particolare per la quietanza p. 9); che nella medesima data la società aveva consegnato alla banca un vaglia cambiario di importo corrispondente al finanziamento (doc. 10 del fascicolo di parte opposta) e che in data 21 luglio 2016 il signor aveva rilasciato sia una fideiussione specifica Parte_3
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento in questione sia una fideiussione omnibus sino a concorrenza dell'importo di euro 120.000,00 (doc. 12 e 13 del fascicolo di parte opposta). La banca ha inoltre documentato che in data 11 maggio 2020 la società aveva chiesto la Parte_1 concessione di un ulteriore finanziamento di euro 180.000,00 e che la banca aveva accolto tale richiesta (doc. 21-22 di parte opposta); che in data 8 luglio 2020 aveva stipulato con la medesima il Parte_1 contratto di finanziamento di euro 180.000,00, della durata di 72 mesi, contestualmente erogato alla società, come da atto di quietanza e come da estratto conto prodotto (doc. 6 del fascicolo di parte opposta, in particolare per la quietanza p. 10, e doc. 24); che sempre in data 8 luglio 2020 la società aveva Parte_1 Co chiesto di estinguere diverse linee di credito (castelletto commerciale Ri castelletto anticipi e apertura di credito) (doc. 23 del fascicolo di parte opposta); che nella medesima data la società aveva consegnato alla pagina 5 di 8 banca un vaglia cambiario di importo corrispondente al finanziamento (doc. 11 del fascicolo di parte opposta) e che il signor aveva rilasciato una fideiussione specifica a garanzia Parte_3 dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento in questione (doc. 14 del fascicolo di parte opposta). La banca ha inoltre documentato di aver comunicato alla società debitrice l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine in relazione ad entrambi i contratti di finanziamento con lettere del 14 giugno 2023, ricevute dalla società debitrice in data 24 giugno 2023 (doc. 15 e 16 di parte opposta).
La difesa della banca ha così prodotto tutti i documenti posti a fondamento del diritto di credito azionato (con particolare riferimento ai contratti di finanziamento e alla prova della relativa erogazione nonché alle fideiussioni e alle comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine) e ha allegato l'inadempimento della società debitrice e del garante all'obbligo di pagamento dei residui importi dovuti in relazione ai due finanziamenti, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
6. A fronte di tali elementi, alcuno dei motivi di opposizione è meritevole di accoglimento.
6.1. Richiamando quanto sopra rilevato in merito al motivo di opposizione concernente il disconoscimento delle sottoscrizioni (retro par. 4), il garante ha contestato la validità delle fideiussioni prestate evidenziando come entrambi i finanziamenti oggetto di causa fossero assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico di cui alla legge n. 662/1996 presso la società e che, in virtù Parte_4 dell'art.
4.4 del Decreto 23 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive, in relazione alle quote dei finanziamenti garantiti dal Fondo non potevano essere acquisite ulteriori garanzie bancarie, ivi compresa, quindi, quella rilasciata dal signor poiché rilasciate su modelli bancari, in favore di una Parte_3 banca e a garanzia di contratti bancari. Il motivo di opposizione non è meritevole di accoglimento. L'art.
4.4 del Decreto 23 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (le “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia”), testualmente prevedeva: “
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. Questo giudice ritiene non condivisibile la tesi di parte opponente, in quanto le fideiussioni oggetto di causa non sono “garanzie bancarie” in senso proprio – da intendere quali garanzie prestate da una Banca – bensì garanzie personali che non sono diventate bancarie per il solo fatto di essere state rilasciate in favore di un istituto di credito. A tal riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, al quale si intende aderire, in virtù del quale “l'esclusione prevista dalla norma indicata [art. 4 comma 4 d.m. 23.09.2005], rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria” (Corte d'Appello di Milano n. 1436\2023 del 2 maggio 2023). Ancora, è stato evidenziato come “la norma [faccia] riferimento esplicito all'impossibilità di acquisire altre garanzie “reali, assicurative o pagina 6 di 8 bancarie” sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, senza nulla aggiungere in ordine alla possibilità di fideiussione, avente natura personale e come tale contrapposta alle garanzie reali. Ad essa non è con evidenza possibile estendere ad essa il divieto normativo sulla base di una interpretazione estensiva o analogica, data l'estrema chiarezza con la quale risultano individuate dal legislatore le categorie di garanzie soggette a limitazione” (Corte d'Appello, 4 febbraio 2025 n. 240\2025; analogamente Corte d'Appello di Milano 11 dicembre 2024 n. 3397/2024; Trib. Napoli, G.U. dott.ssa De Falco, 10 gennaio 2025 n. 260; Trib. Milano, G.U. dott.ssa Gallina, sentenza 8 gennaio 2025 n. 138/2025; Trib. Milano, G.U. dott.ssa Nobili, 12 novembre 2024 n. 45506; Trib. Nola, G.U. dott.ssa Astarita, 11 settembre 2024 n. 2408; Trib. Milano, 2 luglio 2024 n. 6648; Trib. Milano, 19 marzo 2024 n. 3038; Trib. Milano, G.U. dott. Ferrari, 17 febbraio 2024 n. 2070). In tal senso, depone anche la nuova formulazione delle “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia” – in vigore dal 14 ottobre 2022 – approvato con D.M. Sviluppo Economico del 3 ottobre 2022 che prevede espressamente (Parte II, paragrafo C4 “Altre garanzie sulle operazioni finanziarie”) che si possa acquisire un'ulteriore garanzia di tipo personale. Alla luce di tali rilievi, le garanzie prestate dal signor sono indubbiamente valide e operanti, Parte_3 non essendo inquadrabili in alcuna delle categorie (reali, assicurative e bancarie) per le quali opera il divieto di cui al citato art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, trattandosi appunto di garanzie personali, volontariamente prestate dal signor Pt_3
6.2. Per quanto concerne l'eccepita carenza di prova dei crediti azionati per l'insufficienza delle attestazioni prodotte ai sensi dell'art. 50 T.U.B., il motivo di opposizione va parimenti rigettato. Al riguardo è sufficiente rilevate che i titoli posti a fondamento delle domande sono rappresentati da contratti di mutuo, in relazione ai quali il creditore doveva dimostrare la stipula dei contratti e l'erogazione degli importi in favore dei mutuatari nonché l'intervenuta decadenza dei debitori dal beneficio del termine, circostanze che, alla luce di quanto già rilevato, sono state tutte provate dalla banca (retro par. 5). L'opposta ha quindi dimostrato l'esistenza dei titoli giuridici implicanti l'obbligo della restituzione nonchè l'avvenuta consegna delle somme finanziate mentre il debitore e il garante avrebbero dovuto dare la prova della restituzione delle somme mutuate ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
6.3. Infine, non è meritevole di accoglimento il motivo di opposizione con cui è stata contestata l'invalidità o inefficacia del contratto di finanziamento dell'8 luglio 2020 in quanto destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria e in quanto integrante un'ipotesi abusiva concessione di credito. Secondo la tesi di parte opponente il finanziamento n. 1328725 integrerebbe un'operazione finanziaria di natura abusiva sia perché il relativo importo era stato utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria della società nei confronti della banca derivante da linee di credito rappresentate da anticipi su Parte_1 fatture, sia perché il finanziamento era stato concesso in una fase di “decadimento del rating creditizio della società”, sia perché la banca aveva illegittimamente trasformato un debito chirografario (scoperto di conto corrente) con un debito garantito (citazione p. 5-8). Alcuna di tali deduzioni è condivisibile. La giurisprudenza che si condivide ha infatti evidenziato che «Il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa»
pagina 7 di 8 (Cass., 25/07/2022 n. 23149; cfr. anche Cass., ordinanza, 30 novembre 2021 n. 37654; da ultimo, sulla validità del cd. mutuo solutorio, Cass. SS.UU. 5 marzo 2025 n. 5841). Nel caso di specie, è pacifico e comunque documentato l'accredito dell'importo finanziato di euro 180.000,00 alla società così che, alla luce dei principi sopra esposti, va esclusa l'invalidità o Parte_1 inefficacia del contratto, restando irrilevante la destinazione finale della somma. Quanto all'ipotizzata concessione abusa di credito, non è chiara la contestazione nel senso che non è stato esplicitato quale sarebbe il danno asseritamente patito dalla società (abusivamente) finanziata. Infine, in merito all'ipotizzata illegittima trasformazione di un debito chirografario in un debito garantito, la doglianza è stata formulata in termini talmente generici da impedire ogni esame e valutazione della stessa. In conclusione, le opposizioni proposte dalla società e dal vanno rigettate Parte_1 Parte_3
e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda o eccezione proposte, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alle limitate attività relative alla fase istruttoria, consistita unicamente nel deposito della sola memoria ex art. 171 ter comma 2 c.p.c., e alla fase decisoria consistita nel deposito della comparsa conclusionale). Conseguentemente, le spese in favore della società opposta vengono liquidate applicando i valori medi indicati nei citati parametri per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, per il complessivo importo di euro 9.142,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 16427/2023 depositato in data 27 ottobre 2023 ed emesso Parte_3 in favore della società così provvede: Controparte_1
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16427/2023 che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di giudizio che liquida in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Milano, 7 marzo 2025
Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA (c.f. , in persona del rappresentante nonché Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentato dal procuratore generale Parte_3 C.F._1 [...]
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio Matto, in virtù di procura in Pt_2 C.F._2 calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via Fontana, n. 11
OPPONENTI E (C.F. , in persona del Condirettore Centrale Controparte_1 P.IVA_2 rag. e del procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 Controparte_3
Benito Perrone, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Nirone n. 2 OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Per parte opponente “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, senza accettazione del contraddittorio su eventuali argomentazioni, deduzioni, conclusioni in tutto o in parte nuove, per tutti i titoli e ragioni esposte in fatto ed in diritto e per i titoli e ragioni che verranno articolati voglia accogliere le seguenti conclusioni, già rassegnate con nota autorizzata depositata in data 19 novembre 2024: In via pregiudiziale: rigettare le domande e conclusioni formulate da Convenuta Opposta in limine litis, assumendo ogni provvedimento conseguente. In via preliminare: rigettare la domanda di concessione di provvisoria esecuzione del decreto opposto, assumendo ogni provvedimento conseguente. Nel merito:
- In via principale: accertare la carenza dei presupposti di legge in capo al decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente revocarlo per le ragioni sopra esposte, dichiarando che nulla è dovuto dagli Attori per i titoli oggetto di opposizione;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un credito di , Controparte_1 rideterminare le somme dovute riducendo, se del caso anche portando in compensazione importi erogati illecitamente e/o comunque in eccesso rispetto al dovuto. In via istruttoria:
- si rinnovano tutte le istanze istruttorie;
pagina 1 di 8 - ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede ammettersi CTU calligrafica sulle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento 8.7.2020, alla fideiussione 8.7.2020 ed al vaglia cambiario 8.7.2020 (prodotti dalla Convenuta Opposta come docc. 6, 11, 14), da estendersi anche ai documenti prodotti da Convenuta Opposta sub 21, 22, 23 e 25;
- si chiede sin da ora ammettersi CTU contabile finalizzata alla rideterminazione degli importi, siano essi in linea capitale e/o per interessi applicabili ed applicati al saldo debitore eventualmente dovuto dagli Attori o di quello eventualmente dovuto in compensazione da Controparte_1
In ogni caso, con og nsiva ulteriore e con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Vittorio Matto, anticipatario.”.
Per parte opposta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- rigettare in quanto infondata l'opposizione proposta da e con l'atto di citazione Parte_1 Parte_3 notificato in data 6 dicembre 2023 e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 16427/2023 del Tribunale di Milano in data 27 ottobre 2023;
- in ogni caso, condannare gli opponenti al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
153.503,83 -ovvero della diversa maggior o minor somma ritenuta di gi ttivi dal 14 giugno 2023 al saldo effettivo al tasso dell'8,447% su € 18.503,11 (ex finanziamento n. 1202884) e al tasso del 3,94% su € 135.000,72 (ex finanziamento n. 1328725) comunque nei limiti di cui alla L. 108/1996; in via istruttoria,
- disporsi, occorrendo, CTU calligrafica finalizzata a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dal sig. Parte_3 sul contratto di finanziamento 8 luglio 2020, sulla fideiussione 8 luglio 2020 e sul vaglia cambiario 8 luglio 2020;
[...] ttersi interrogatorio formale del sig. nonché prova per testimoni sul seguente capitolo: “Vero che in Parte_3 data 8 luglio 2020 il sig. ha apposto di proprio pugno le sottoscrizioni sul contratto di finanziamento Parte_3 stipulato in data 8 luglio 2 ssione rilasciata in data 8 luglio 2020 sul vaglia cambiario emesso in data 8 luglio 2020, che vengono rammostrati al teste”. Si indica quale testimone il sig. , presso Tes_1 Controparte_1
Agenzia n. 22 di Milano.
[...] Con vittoria delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto di ingiungere alla Controparte_1 società e, quale garante, al signor il pagamento dell'importo di euro Parte_1 Parte_3
153.520,97 oltre interessi, quale complessivo credito vantato dalla ricorrente in relazione a due finanziamenti concessi alla società nonchè per il saldo del conto corrente n. 3089/73 Parte_1 acceso dalla medesima società presso la Banca. La difesa della società ricorrente ha dedotto che:
- in data 3 agosto 2016 la società aveva stipulato il finanziamento n. 1202884 di euro Parte_1
150.000,00 per il quale, al data del 14 giugno 2023, la banca vantava un credito residuo di euro 18.503,11;
- in data 8 luglio 2020 la società aveva stipulato il finanziamento n. 1328725 di euro 150.000,00 Parte_1 per il quale, al data del 14 giugno 2023, la banca vantava un credito residuo di euro 135.000,00;
- la società aveva anche stipulato un conto corrente, n. 3089/73, il cui saldo, alla data dell'1 luglio 2023, ammontava ad euro 17,14;
- contestualmente all'erogazione dei finanziamenti la società aveva rilasciato due vaglia Parte_1 cambiari di importo pari alle somme finanziate, rispettivamente, euro 150.000,00 ed euro 180.000,00;
- entrambe le operazioni di finanziamento erano assistite dalla garanzia del Fondo Pubblico di cui alla legge n. 662/1996;
- le obbligazioni assunte dalla società erano state inoltre garantite da tre fideiussioni rilasciate Parte_1 dal signor nel corso degli anni 2016 e 2020; Parte_3
pagina 2 di 8 - con raccomandate recanti la data del 14 giugno 2023 la banca aveva dichiarato la società debitrice decaduta dal beneficio del termine e aveva intimato il pagamento degli importi residui dovuti ma le richieste non avevano avuto esito. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 16427\2023, depositato in data 27 ottobre 2023, il giudice adito ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso soltanto in relazione ai due contratti di finanziamento e ha conseguentemente ingiunto alla società e al signor il Parte_1 Parte_3 pagamento di euro 153.503,83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
1.3. Gli ingiunti hanno proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la rideterminazione degli importi dovuti. In via preliminare, gli opponenti hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento dell'8 luglio 2020, al relativo vaglia cambiario e alla fideiussione specifica rilasciata dal signor
A tal fine è stata evidenziata la difformità delle sottoscrizioni contestate rispetto a quelle opposte Pt_3 in calce ai corrispondenti documenti riferiti al finanziamento del 2016; in secondo luogo, è stato rilevato come la fideiussione dell'8 luglio 2020 recasse il riferimento ad un mutuo del 14 maggio 2020; infine, pur riconoscendo che la società aveva ricevuto l'importo di euro 180.000,00 gli opponenti hanno sostenuto di non essere in possesso dei documenti le cui sottoscrizioni erano oggetto di disconoscimento.
Sotto un diverso profilo, è stata contestata la nullità delle fideiussioni rilasciate da in Parte_3 quanto entrambi i finanziamenti erano assistiti da garanzia pubblica di cui alla legge n. 662\1996 e il d.m. del 23 ottobre 2005, all'art. 4 comma 4, aveva vietato la concessione di garanzie bancarie ulteriori rispetto a quella del Fondo di Garanzia.
Ancora, gli opponenti hanno eccepito l'assenza di idonea prova del credito vantato rilevando a tal fine l'insufficienza della produzione die certificati di saldaconto ai sensi dell'art. 50 TUB.
Infine, in via subordinata, gli opponenti hanno contestato la validità del mutuo dell'8 luglio 2020 rilevando che si trattava di un finanziamento destinato ad estinguere la pregressa esposizione debitoria maturata in virtù di un contratto di anticipo su fatture estere e, peraltro, il finanziamento del 2020 era stato erogato allorché si era verificata una riduzione del merito creditizio della società, così che l'operazione integrava un'ipotesi di concessione abusiva di credito.
1.4. Si è costituita la che ha resistito all'opposizione chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in considerazione dell'infondatezza dei relativi motivi. Preliminarmente, la difesa della banca ha però eccepito l'inammissibilità dell'opposizione sia per la tardività dell'iscrizione a ruolo della causa sia per l'inesistenza delle procure alle liti, atteso, quanto alla procura rilasciata dalla società che il signor non ne era il legale rappresentante e, Parte_1 Parte_2 quanto alla procura rilasciata dal garante, che il signor non era legittimato, in base alla Parte_2 procura prodotta, a disporre del debito in capo del signor oggetto di causa. Parte_3
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni relative al finanziamento del 2020, al relativo vaglia cambiario e alla fideiussione, la difesa dell'opposta ha dichiarato di volersi avvalere dei citati documenti e ha avanzato istanza di verificazione, previo espletamento dell'interrogatorio formale del signor
[...]
Pt_3
L'opposta ha quindi chiesto di confermare il decreto ingiuntivo o, in subordine, di condannare gli opponenti al pagamento di euro 153.503,83, oltre alle spese di lite.
1.5. Nel corso della prima udienza la banca opposta ha ribadito la volontà della banca di avvalersi dei documenti contestati e ha prodotto gli originali di tutti i documenti oggetto di disconoscimento (cfr. verbale dell'udienza del 29 maggio 2024), precisamente il contratto il mutuo chirografario n. 1328725 dell'8 luglio 2020 (già prodotto in copia quale documento n. 6); il vaglia cambiario rilasciato in data 8 luglio 2020 pagina 3 di 8 contestualmente alla sottoscrizione del contratto di mutuo (già prodotto in copia quale doc. 11); la fideiussione sottoscritta da rilasciata in data 8 luglio 2020 (già prodotta in copia quale doc. Parte_3
14); la richiesta di concessione del fido dell'11 maggio 2020 (già prodotta in copia quale doc. 21); la raccomandata a mano, datata 14 maggio 2020, con cui è stata comunicata la delibera in favore della società (già prodotta in copia quale doc. 22); la richiesta di estinzione delle precedenti linee di credito sottoscritta in data 8 luglio 2020 (già prodotta in copia quale doc. 23). Diversamente, il signor non si è presentato Pt_3 all'udienza e non ha reiterato in quella sede il disconoscimento sui documenti originali. All'esito di tale udienza, è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ed è stato assegnato il termine per l'espletamento della mediazione. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione e in data 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Esaminando le eccezioni preliminari sollevate dalla società opposta, anzitutto deve prendersi atto dell'intervenuta rinuncia, nel corso del giudizio (cfr. memoria di parte opposta depositata in data 9 maggio 2024), all'eccezione relativa all'ipotizzata tardività dell'iscrizione a ruolo della causa che, in effetti, è avvenuta tempestivamente, in data 6 dicembre 2023. 3. Per quanto concerne le eccezioni relative all'insussistenza dei poteri rappresentativi in capo al signor si osserva, quanto alla posizione della società che nel corso del Parte_2 Parte_1 giudizio parte opponente ha prodotto la delibera del consiglio di amministrazione della società Parte_1 del 7 maggio 2021 ove è stato espressamente conferito al consigliere il potere di esperire Parte_2 qualunque azione in nome della società dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria. Per quanto concerne, invece, la procura conferita dal signor al signor si ritiene come dalla lettura Parte_3 Parte_2 complessiva della procura generale si evinca l'intenzione di attribuire ai procuratori un potere di rappresentanza, sostanziale e processuale, relativamente a qualsiasi situazione giuridica di cui il sig.
[...] fosse titolare, così rientrandovi anche tutte le situazioni debitorie e creditorie facenti capo allo Pt_3 stesso. Con la citata procura, in effetti, è stato conferito, in favore di ciascuno dei procuratori, tra i quali vi era del potere di compiere qualunque atto, di amministrazione ordinaria e straordinaria, e Parte_2 di disposizione relativamente a tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà del signor tra i Parte_3 quali in via esemplificativa, “pagare debiti accertati”, “transigere qualunque contestazione, nominare avvocati, periti e arbitri”, “presentare ricorsi” o “rappresentarlo e difenderlo in tutte le cause attive e passive, promosse o da promuoversi” (doc. 1 del fascicolo di parte opponente). 4. Sempre in via preliminare, in ordine ai plurimi disconoscimenti delle sottoscrizioni effettuati dagli opponenti relativamente al contratto di finanziamento dell'8 luglio 2020 e a tutti gli ulteriori documenti inerenti o collegati al citato finanziamento (documenti nn. 6, 11, 14, 21-23 del fascicolo di parte opposta) giova precisare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.; altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass., 19 ottobre 1999 n. 11739; Cass. 19 dicembre 2019, n. 33769 ma anche Cass., 27 marzo 2014, n. 7267; Cass., 14 maggio 2004, n. 9202). Del resto, ciò si spiega in ragione del fatto che l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della pagina 4 di 8 sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso (Cass., 6 agosto 2015, n. 16551). Allo stesso tempo, la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata inizialmente prodotta solamente in copia fotostatica, al fine di impedirne il riconoscimento in causa, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento anche all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio (ex multis, Cass. 7 marzo 2022, n. 7340; Cass., 6 agosto 2015 n. 16551; Cass., 11 aprile 2002, n. 5189). La Suprema Corte, in diverse occasioni ha ribadito che la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa;
ciò in quanto il disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime la parte dall'onere di insistere nello stesso disconoscimento una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un quid novi nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza. I richiamati principi giurisprudenziali assumono rilievo nel caso oggetto d'esame, in quanto a fronte del disconoscimento da parte dell'opponente delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento dell'8 luglio 2020 al relativo vaglia cambiario, al contratto di fideiussione, nonché agli ulteriori documenti relativi al finanziamento del 2020 e prodotti con la comparsa di costituzione (doc. 21- 23), la società ha assolto l'onere di produrre gli originali di tali documenti nella Controparte_1 prima occasione utile, ossia all'udienza di prima comparizione, mentre la parte opponente in quella occasione non ha reiterato il disconoscimento, non comparendo all'udienza ex art. 183 c.p.c.. Considerato che l'onere di reiterazione del disconoscimento doveva essere adempiuto nella prima difesa utile e che l'opponente, secondo le previsioni dell'art. 183 c.p.c., era tenuto a comparire personalmente alla prima udienza, ne discende che tutti i documenti prodotti dalla Controparte_1
devono considerarsi riconosciuti, ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c. con tutte le
[...] conseguenze che ne discendono in ordine alla loro piena utilizzabilità ai fini della decisione. 5. Tanto premesso, le opposizioni proposte da e non sono fondate. Parte_1 Parte_3
E' pacifico e documentato che in data 3 agosto 2016 la società ha stipulato con la Parte_1 [...]
, un contratto di finanziamento di euro 150.000,00, della durata di 60 mesi, Controparte_1 contestualmente erogato alla società, come da atto di quietanza prodotto (doc. 3 del fascicolo di parte opposta, in particolare per la quietanza p. 9); che nella medesima data la società aveva consegnato alla banca un vaglia cambiario di importo corrispondente al finanziamento (doc. 10 del fascicolo di parte opposta) e che in data 21 luglio 2016 il signor aveva rilasciato sia una fideiussione specifica Parte_3
a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento in questione sia una fideiussione omnibus sino a concorrenza dell'importo di euro 120.000,00 (doc. 12 e 13 del fascicolo di parte opposta). La banca ha inoltre documentato che in data 11 maggio 2020 la società aveva chiesto la Parte_1 concessione di un ulteriore finanziamento di euro 180.000,00 e che la banca aveva accolto tale richiesta (doc. 21-22 di parte opposta); che in data 8 luglio 2020 aveva stipulato con la medesima il Parte_1 contratto di finanziamento di euro 180.000,00, della durata di 72 mesi, contestualmente erogato alla società, come da atto di quietanza e come da estratto conto prodotto (doc. 6 del fascicolo di parte opposta, in particolare per la quietanza p. 10, e doc. 24); che sempre in data 8 luglio 2020 la società aveva Parte_1 Co chiesto di estinguere diverse linee di credito (castelletto commerciale Ri castelletto anticipi e apertura di credito) (doc. 23 del fascicolo di parte opposta); che nella medesima data la società aveva consegnato alla pagina 5 di 8 banca un vaglia cambiario di importo corrispondente al finanziamento (doc. 11 del fascicolo di parte opposta) e che il signor aveva rilasciato una fideiussione specifica a garanzia Parte_3 dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal finanziamento in questione (doc. 14 del fascicolo di parte opposta). La banca ha inoltre documentato di aver comunicato alla società debitrice l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine in relazione ad entrambi i contratti di finanziamento con lettere del 14 giugno 2023, ricevute dalla società debitrice in data 24 giugno 2023 (doc. 15 e 16 di parte opposta).
La difesa della banca ha così prodotto tutti i documenti posti a fondamento del diritto di credito azionato (con particolare riferimento ai contratti di finanziamento e alla prova della relativa erogazione nonché alle fideiussioni e alle comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine) e ha allegato l'inadempimento della società debitrice e del garante all'obbligo di pagamento dei residui importi dovuti in relazione ai due finanziamenti, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
6. A fronte di tali elementi, alcuno dei motivi di opposizione è meritevole di accoglimento.
6.1. Richiamando quanto sopra rilevato in merito al motivo di opposizione concernente il disconoscimento delle sottoscrizioni (retro par. 4), il garante ha contestato la validità delle fideiussioni prestate evidenziando come entrambi i finanziamenti oggetto di causa fossero assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico di cui alla legge n. 662/1996 presso la società e che, in virtù Parte_4 dell'art.
4.4 del Decreto 23 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive, in relazione alle quote dei finanziamenti garantiti dal Fondo non potevano essere acquisite ulteriori garanzie bancarie, ivi compresa, quindi, quella rilasciata dal signor poiché rilasciate su modelli bancari, in favore di una Parte_3 banca e a garanzia di contratti bancari. Il motivo di opposizione non è meritevole di accoglimento. L'art.
4.4 del Decreto 23 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (le “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia”), testualmente prevedeva: “
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. Questo giudice ritiene non condivisibile la tesi di parte opponente, in quanto le fideiussioni oggetto di causa non sono “garanzie bancarie” in senso proprio – da intendere quali garanzie prestate da una Banca – bensì garanzie personali che non sono diventate bancarie per il solo fatto di essere state rilasciate in favore di un istituto di credito. A tal riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, al quale si intende aderire, in virtù del quale “l'esclusione prevista dalla norma indicata [art. 4 comma 4 d.m. 23.09.2005], rappresentando un'eccezione al libero esercizio dell'attività negoziale, deve interpretarsi in modo restrittivo, nel senso che è limitata al divieto di cumulo della quota di finanziamento garantita dal Fondo con le garanzie reali (pegno o ipoteca), di natura assicurativa o bancaria” (Corte d'Appello di Milano n. 1436\2023 del 2 maggio 2023). Ancora, è stato evidenziato come “la norma [faccia] riferimento esplicito all'impossibilità di acquisire altre garanzie “reali, assicurative o pagina 6 di 8 bancarie” sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo, senza nulla aggiungere in ordine alla possibilità di fideiussione, avente natura personale e come tale contrapposta alle garanzie reali. Ad essa non è con evidenza possibile estendere ad essa il divieto normativo sulla base di una interpretazione estensiva o analogica, data l'estrema chiarezza con la quale risultano individuate dal legislatore le categorie di garanzie soggette a limitazione” (Corte d'Appello, 4 febbraio 2025 n. 240\2025; analogamente Corte d'Appello di Milano 11 dicembre 2024 n. 3397/2024; Trib. Napoli, G.U. dott.ssa De Falco, 10 gennaio 2025 n. 260; Trib. Milano, G.U. dott.ssa Gallina, sentenza 8 gennaio 2025 n. 138/2025; Trib. Milano, G.U. dott.ssa Nobili, 12 novembre 2024 n. 45506; Trib. Nola, G.U. dott.ssa Astarita, 11 settembre 2024 n. 2408; Trib. Milano, 2 luglio 2024 n. 6648; Trib. Milano, 19 marzo 2024 n. 3038; Trib. Milano, G.U. dott. Ferrari, 17 febbraio 2024 n. 2070). In tal senso, depone anche la nuova formulazione delle “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia” – in vigore dal 14 ottobre 2022 – approvato con D.M. Sviluppo Economico del 3 ottobre 2022 che prevede espressamente (Parte II, paragrafo C4 “Altre garanzie sulle operazioni finanziarie”) che si possa acquisire un'ulteriore garanzia di tipo personale. Alla luce di tali rilievi, le garanzie prestate dal signor sono indubbiamente valide e operanti, Parte_3 non essendo inquadrabili in alcuna delle categorie (reali, assicurative e bancarie) per le quali opera il divieto di cui al citato art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005, trattandosi appunto di garanzie personali, volontariamente prestate dal signor Pt_3
6.2. Per quanto concerne l'eccepita carenza di prova dei crediti azionati per l'insufficienza delle attestazioni prodotte ai sensi dell'art. 50 T.U.B., il motivo di opposizione va parimenti rigettato. Al riguardo è sufficiente rilevate che i titoli posti a fondamento delle domande sono rappresentati da contratti di mutuo, in relazione ai quali il creditore doveva dimostrare la stipula dei contratti e l'erogazione degli importi in favore dei mutuatari nonché l'intervenuta decadenza dei debitori dal beneficio del termine, circostanze che, alla luce di quanto già rilevato, sono state tutte provate dalla banca (retro par. 5). L'opposta ha quindi dimostrato l'esistenza dei titoli giuridici implicanti l'obbligo della restituzione nonchè l'avvenuta consegna delle somme finanziate mentre il debitore e il garante avrebbero dovuto dare la prova della restituzione delle somme mutuate ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
6.3. Infine, non è meritevole di accoglimento il motivo di opposizione con cui è stata contestata l'invalidità o inefficacia del contratto di finanziamento dell'8 luglio 2020 in quanto destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria e in quanto integrante un'ipotesi abusiva concessione di credito. Secondo la tesi di parte opponente il finanziamento n. 1328725 integrerebbe un'operazione finanziaria di natura abusiva sia perché il relativo importo era stato utilizzato per ripianare l'esposizione debitoria della società nei confronti della banca derivante da linee di credito rappresentate da anticipi su Parte_1 fatture, sia perché il finanziamento era stato concesso in una fase di “decadimento del rating creditizio della società”, sia perché la banca aveva illegittimamente trasformato un debito chirografario (scoperto di conto corrente) con un debito garantito (citazione p. 5-8). Alcuna di tali deduzioni è condivisibile. La giurisprudenza che si condivide ha infatti evidenziato che «Il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa»
pagina 7 di 8 (Cass., 25/07/2022 n. 23149; cfr. anche Cass., ordinanza, 30 novembre 2021 n. 37654; da ultimo, sulla validità del cd. mutuo solutorio, Cass. SS.UU. 5 marzo 2025 n. 5841). Nel caso di specie, è pacifico e comunque documentato l'accredito dell'importo finanziato di euro 180.000,00 alla società così che, alla luce dei principi sopra esposti, va esclusa l'invalidità o Parte_1 inefficacia del contratto, restando irrilevante la destinazione finale della somma. Quanto all'ipotizzata concessione abusa di credito, non è chiara la contestazione nel senso che non è stato esplicitato quale sarebbe il danno asseritamente patito dalla società (abusivamente) finanziata. Infine, in merito all'ipotizzata illegittima trasformazione di un debito chirografario in un debito garantito, la doglianza è stata formulata in termini talmente generici da impedire ogni esame e valutazione della stessa. In conclusione, le opposizioni proposte dalla società e dal vanno rigettate Parte_1 Parte_3
e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda o eccezione proposte, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alle limitate attività relative alla fase istruttoria, consistita unicamente nel deposito della sola memoria ex art. 171 ter comma 2 c.p.c., e alla fase decisoria consistita nel deposito della comparsa conclusionale). Conseguentemente, le spese in favore della società opposta vengono liquidate applicando i valori medi indicati nei citati parametri per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, per il complessivo importo di euro 9.142,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 16427/2023 depositato in data 27 ottobre 2023 ed emesso Parte_3 in favore della società così provvede: Controparte_1
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 16427/2023 che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna gli opponenti, in solido, al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di giudizio che liquida in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Milano, 7 marzo 2025
Il giudice Ada Favarolo
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