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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5577/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPICCHI SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ZAMPINETTI RICCARDO ( ) elettivamente domiciliato presso il C.F._2 difensore avv. SPICCHI SILVIA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto e obbligazioni varie
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze:
A) in via principale, accertato che il Dott. , si è reso inadempiente all'obbligo di CP_1
concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto con il preliminare conclusosi con
l'accettazione della proposta di acquisto e dichiarata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nel suddetto contratto preliminare, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente al bene immobile, sito nel Comune di Fucecchio
(FI) in Via La Marmora n. 8, insistente sull'area individuata al catasto fabbricati del Comune di
Fucecchio con i seguenti dati identificativi: Foglio 61, particella 149, subalterno 7 categoria A/4, cl.
pagina 1 di 5 2°, vani 3,5, R.C. € 180,76, con conseguente pagamento del prezzo pattuito da parte del sig. di Pt_1
€ 47.000,00, tenuto conto della somma di € 10.000,00 già corrisposta a titolo di caparra, direttamente all'Istituto creditore ipotecario fino a concorso delle somme necessarie all'estinzione del mutuo, alla cancellazione dell'ipoteca e con pagamento di quanto eventualmente residui direttamente al CP_1 ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652
n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità, B) in via subordinata, e nell'ipotesi di ogni accertata eventualità che renda impossibile il trasferimento dell'immobile o comunque la cancellazione dell'ipoteca sullo stesso gravante, per cui è causa, condannare il Dott. CP_1
tenuto conto della dichiarazione di recesso dallo stesso espressamente manifestata, alla restituzione in favore del signor del doppio della caparra confirmatoria Parte_1
C) Condannare il signor si sensi dell'art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, al pagamento in CP_1
favore del signor della somma determinata giudizialmente in via equitativa, per la Parte_1
mancata partecipazione alla procedura di mediazione le spese.
D) Con vittoria di spese e compensi professionali, come da nota spese che si produce.”
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c ; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Ciò premesso e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti del convenuto, è parzialmente fondata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità dell'atto introduttivo che è stato regolarmente notificato al convenuto , rimasto contumace, atteso che lo stesso consente di individuare CP_1
gli elementi costitutivi delle domande avanzate.
pagina 2 di 5 I fatti dedotti in giudizio, relativi alla legittimazione attiva dell'attore e passiva del convenuto, risultano confermati dalla documentazione prodotta in atti e dall'espletata istruttoria.
Ha dedotto l'attore che “ Il Dott. proponeva in vendita il proprio immobile posto in Fucecchio via CP_1
La Marmora 8 (Foglio 61, particella 149, categoria A/4, cl. 2°, vani 3,5, R.C. € 180,76), sul quale gravava un mutuo ipotecario a favore dell'istituto bancario Credito Emiliano per € 55.000,00. Il Sig.
, nel settembre 2023 avanzava una proposta di acquisto per € 57.000,00, che veniva accettata Pt_1 dal Mini (doc. 5). Il si recava quindi a visionare l'immobile e lo trovava completamente Pt_1 arredato;
proponeva quindi anche l'acquisto del mobilio con un sovrapprezzo di € 2.000,00, e conferiva una caparra di €10.000,00 che consegnava al accordandosi con questo per la data del CP_1
rogito che doveva svolgersi il 20/12/23 innanzi al Dott. Notaio in Empoli alla presenza Per_1 dell'istituto bancario che avrebbe dovuto partecipare per l'estinzione della ipoteca. Il giorno del rogito a seguito di un ulteriore sopralluogo dell'immobile il si accorgeva che l'immobile Pt_1
risultava pressoché svuotato del mobilio, che tuttavia permaneva imballato per essere trasferito. Ne nasceva una discussione il rinunciava all'acquisto del mobilio. Il chiedeva comunque che Pt_1 CP_1 fosse spostata la data del rogito per permettergli di liberare l'immobile.
In quella sede veniva fissata al 15.01.2024 la data per la stipula del definitivo e le parti incaricavano
l'agente immobiliare di redigere una scrittura integrativa contenente le nuove pattuizioni che veniva poi firmata solo dal che invece di ottemperare agli accordi in datata 12.01.2024 comunicava CP_1
tramite mail la sua volontà di recedere dal contratto trattenendo la caparra.
Ritenendo tale comportamento del tutto illegittimo si procedeva comunque per il rogito e il giorno
15.01.2024 il Notaio verbalizzava l'assenza del promittente venditore (doc. 13). Il Per_1 Pt_1 proponeva un tentativo di mediazione presso l'OCF alla quale il non aderiva, pertanto in data CP_1
06/05/2024 notificava al una citazione nella quale rilevava l'avvenuto indebito recesso del CP_1 promittente venditore ai sensi dall'art.1385 cc., nonché l'indebito trattenimento della caparra ai sensi del 1453 c.c. e segg. Parte attrice chiedeva dunque che venisse accertato l'inadempimento del CP_1
con condanna dello stesso alla conclusione del contratto definitivo per atto pubblico previsto con il preliminare conclusosi con l'accettazione della proposta di acquisto, offrendo la somma di €
47.000,00, tenuto conto della caparra di € 10.000,00 già corrisposta e subordinando il pagamento del prezzo alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, con emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ, previa cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile. In via subordinata e in caso di impossibilità di trasferire l'immobile o di cancellare l'ipoteca sullo stesso gravante, chiedeva condannarsi il Dott. alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata dal signor CP_1
, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.” Parte_1
pagina 3 di 5 Orbene, non può essere accolta la richiesta di esecuzione specifica ex art.2932 c.c., come richiesto da parte attrice, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare. I presupposti che permettono di accedere alla tutela di cui all'art. 2932 c.c., ottenendo una sentenza di valore costitutivo che esprime gli effetti del contratto non concluso, sono rappresentati:
- dalla conclusione di un contratto preliminare valido ed efficace;
- dall'inadempimento dell'obbligo pattiziamente assunto, di contrarre, in conformità ai principi generali che reggono l'esecuzione in forma specifica, senza peraltro che sia necessaria la preventiva messa in mora della parte renitente;
- dalla possibilità giuridica e materiale, di realizzare, con l'emissione della sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., lo stesso assetto di interessi di cui al definitivo (in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui “la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche” Cass. n. 18050/2012), dovendosi necessariamente constatare, nel caso in cui l'inadempimento dedotto si sia concretizzato nella mancata stipula di un contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, la presenza, al momento della decisione, degli elementi che ne consentono l'identificazione catastale, nonché del riferimento alle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, surrogabile con un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, in applicazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, non potendo la pronuncia ex art. 2932 c.c.
“realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale” (Cass. n. 18195/2020);
- dalla mancata esclusione dell'esperibilità del rimedio, la quale, per essere efficace, deve risultare expressis verbis o comunque da un'univoca volontà delle parti, emergente in modo chiaro dal titolo;
- nonché, per i contratti ad effetti traslativi, quali quello in esame, l'esecuzione, l'offerta, o in alternativa, l'inesigibilità della prestazione da parte del richiedente la tutela in forma specifica.
Ebbene, ciò posto, va rilevato che nella proposta di acquisto in atti il bene immobile non risulta esattamente e completamente individuato (essendo indicata solo la particella, ma non i confini, né la rendita) e la nota tecnica, tra l'altro non sottoscritta, del geometra risale al 2023, non Parte_2
pagina 4 di 5 sussistendo contezza all'attualità dello stato dell'immobile, per cui la pronuncia ex art. 2932 c.c. richiesta al Tribunale non può essere emessa.
Merita invece accoglimento la domanda subordinata di risarcimento danni avanzata dall'attore in citazione. Ed invero l'inadempimento del convenuto è ampiamente provato atteso che egli, in violazione degli impegni assunti con il contratto preliminare, non ha immesso l'attore nel possesso dell'immobile. Alla luce della documentazione versata in atti e dalla deposizione testimoniale resa dalle signore e all'udienza del 10.12.2024, della cui attendibilità Testimone_1 Controparte_2 non v'è motivo di dubitare, è emersa la piena prova di quanto dedotto dall'attore e sussiste indubbiamente un inadempimento produttivo di danno.
Il danno subito dall'attore a causa dell'inadempimento della parte convenuta si quantifica nel doppio dell'importo versato a titolo di caparra pari a Euro 10.000,00 e dunque il convenuto va condannato al pagamento dell'importo di Euro 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 per le motivazioni di cui in narrativa;
- accoglie la domanda di risarcimento e per l'effetto condanna al pagamento in favore CP_1
di dell'importo di Euro 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla Parte_1
domanda sino al soddisfo.;
- condanna al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore dell'attore che si CP_1
liquidano in Euro 5.000,00 per compenso, Euro 678,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge .
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 20,13 in assenza delle parti, a seguito di udienza cartolare del 9 maggio 2025.
Si comunichi
Firenze, 4 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5577/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPICCHI SILVIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ZAMPINETTI RICCARDO ( ) elettivamente domiciliato presso il C.F._2 difensore avv. SPICCHI SILVIA
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto e obbligazioni varie
CONCLUSIONI DELLE PARTI parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze:
A) in via principale, accertato che il Dott. , si è reso inadempiente all'obbligo di CP_1
concludere il contratto definitivo per atto pubblico previsto con il preliminare conclusosi con
l'accettazione della proposta di acquisto e dichiarata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nel suddetto contratto preliminare, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente al bene immobile, sito nel Comune di Fucecchio
(FI) in Via La Marmora n. 8, insistente sull'area individuata al catasto fabbricati del Comune di
Fucecchio con i seguenti dati identificativi: Foglio 61, particella 149, subalterno 7 categoria A/4, cl.
pagina 1 di 5 2°, vani 3,5, R.C. € 180,76, con conseguente pagamento del prezzo pattuito da parte del sig. di Pt_1
€ 47.000,00, tenuto conto della somma di € 10.000,00 già corrisposta a titolo di caparra, direttamente all'Istituto creditore ipotecario fino a concorso delle somme necessarie all'estinzione del mutuo, alla cancellazione dell'ipoteca e con pagamento di quanto eventualmente residui direttamente al CP_1 ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652
n. 2, cod. civ., con esonero da ogni responsabilità, B) in via subordinata, e nell'ipotesi di ogni accertata eventualità che renda impossibile il trasferimento dell'immobile o comunque la cancellazione dell'ipoteca sullo stesso gravante, per cui è causa, condannare il Dott. CP_1
tenuto conto della dichiarazione di recesso dallo stesso espressamente manifestata, alla restituzione in favore del signor del doppio della caparra confirmatoria Parte_1
C) Condannare il signor si sensi dell'art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, al pagamento in CP_1
favore del signor della somma determinata giudizialmente in via equitativa, per la Parte_1
mancata partecipazione alla procedura di mediazione le spese.
D) Con vittoria di spese e compensi professionali, come da nota spese che si produce.”
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp.att. c.p.c ; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata della cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. Ciò premesso e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti del convenuto, è parzialmente fondata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità dell'atto introduttivo che è stato regolarmente notificato al convenuto , rimasto contumace, atteso che lo stesso consente di individuare CP_1
gli elementi costitutivi delle domande avanzate.
pagina 2 di 5 I fatti dedotti in giudizio, relativi alla legittimazione attiva dell'attore e passiva del convenuto, risultano confermati dalla documentazione prodotta in atti e dall'espletata istruttoria.
Ha dedotto l'attore che “ Il Dott. proponeva in vendita il proprio immobile posto in Fucecchio via CP_1
La Marmora 8 (Foglio 61, particella 149, categoria A/4, cl. 2°, vani 3,5, R.C. € 180,76), sul quale gravava un mutuo ipotecario a favore dell'istituto bancario Credito Emiliano per € 55.000,00. Il Sig.
, nel settembre 2023 avanzava una proposta di acquisto per € 57.000,00, che veniva accettata Pt_1 dal Mini (doc. 5). Il si recava quindi a visionare l'immobile e lo trovava completamente Pt_1 arredato;
proponeva quindi anche l'acquisto del mobilio con un sovrapprezzo di € 2.000,00, e conferiva una caparra di €10.000,00 che consegnava al accordandosi con questo per la data del CP_1
rogito che doveva svolgersi il 20/12/23 innanzi al Dott. Notaio in Empoli alla presenza Per_1 dell'istituto bancario che avrebbe dovuto partecipare per l'estinzione della ipoteca. Il giorno del rogito a seguito di un ulteriore sopralluogo dell'immobile il si accorgeva che l'immobile Pt_1
risultava pressoché svuotato del mobilio, che tuttavia permaneva imballato per essere trasferito. Ne nasceva una discussione il rinunciava all'acquisto del mobilio. Il chiedeva comunque che Pt_1 CP_1 fosse spostata la data del rogito per permettergli di liberare l'immobile.
In quella sede veniva fissata al 15.01.2024 la data per la stipula del definitivo e le parti incaricavano
l'agente immobiliare di redigere una scrittura integrativa contenente le nuove pattuizioni che veniva poi firmata solo dal che invece di ottemperare agli accordi in datata 12.01.2024 comunicava CP_1
tramite mail la sua volontà di recedere dal contratto trattenendo la caparra.
Ritenendo tale comportamento del tutto illegittimo si procedeva comunque per il rogito e il giorno
15.01.2024 il Notaio verbalizzava l'assenza del promittente venditore (doc. 13). Il Per_1 Pt_1 proponeva un tentativo di mediazione presso l'OCF alla quale il non aderiva, pertanto in data CP_1
06/05/2024 notificava al una citazione nella quale rilevava l'avvenuto indebito recesso del CP_1 promittente venditore ai sensi dall'art.1385 cc., nonché l'indebito trattenimento della caparra ai sensi del 1453 c.c. e segg. Parte attrice chiedeva dunque che venisse accertato l'inadempimento del CP_1
con condanna dello stesso alla conclusione del contratto definitivo per atto pubblico previsto con il preliminare conclusosi con l'accettazione della proposta di acquisto, offrendo la somma di €
47.000,00, tenuto conto della caparra di € 10.000,00 già corrisposta e subordinando il pagamento del prezzo alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile, con emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ, previa cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile. In via subordinata e in caso di impossibilità di trasferire l'immobile o di cancellare l'ipoteca sullo stesso gravante, chiedeva condannarsi il Dott. alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata dal signor CP_1
, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.” Parte_1
pagina 3 di 5 Orbene, non può essere accolta la richiesta di esecuzione specifica ex art.2932 c.c., come richiesto da parte attrice, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare. I presupposti che permettono di accedere alla tutela di cui all'art. 2932 c.c., ottenendo una sentenza di valore costitutivo che esprime gli effetti del contratto non concluso, sono rappresentati:
- dalla conclusione di un contratto preliminare valido ed efficace;
- dall'inadempimento dell'obbligo pattiziamente assunto, di contrarre, in conformità ai principi generali che reggono l'esecuzione in forma specifica, senza peraltro che sia necessaria la preventiva messa in mora della parte renitente;
- dalla possibilità giuridica e materiale, di realizzare, con l'emissione della sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c., lo stesso assetto di interessi di cui al definitivo (in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui “la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo, con la conseguenza che, in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche” Cass. n. 18050/2012), dovendosi necessariamente constatare, nel caso in cui l'inadempimento dedotto si sia concretizzato nella mancata stipula di un contratto definitivo di compravendita avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un bene immobile, la presenza, al momento della decisione, degli elementi che ne consentono l'identificazione catastale, nonché del riferimento alle planimetrie depositate in catasto e della dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, surrogabile con un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, in applicazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, non potendo la pronuncia ex art. 2932 c.c.
“realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale” (Cass. n. 18195/2020);
- dalla mancata esclusione dell'esperibilità del rimedio, la quale, per essere efficace, deve risultare expressis verbis o comunque da un'univoca volontà delle parti, emergente in modo chiaro dal titolo;
- nonché, per i contratti ad effetti traslativi, quali quello in esame, l'esecuzione, l'offerta, o in alternativa, l'inesigibilità della prestazione da parte del richiedente la tutela in forma specifica.
Ebbene, ciò posto, va rilevato che nella proposta di acquisto in atti il bene immobile non risulta esattamente e completamente individuato (essendo indicata solo la particella, ma non i confini, né la rendita) e la nota tecnica, tra l'altro non sottoscritta, del geometra risale al 2023, non Parte_2
pagina 4 di 5 sussistendo contezza all'attualità dello stato dell'immobile, per cui la pronuncia ex art. 2932 c.c. richiesta al Tribunale non può essere emessa.
Merita invece accoglimento la domanda subordinata di risarcimento danni avanzata dall'attore in citazione. Ed invero l'inadempimento del convenuto è ampiamente provato atteso che egli, in violazione degli impegni assunti con il contratto preliminare, non ha immesso l'attore nel possesso dell'immobile. Alla luce della documentazione versata in atti e dalla deposizione testimoniale resa dalle signore e all'udienza del 10.12.2024, della cui attendibilità Testimone_1 Controparte_2 non v'è motivo di dubitare, è emersa la piena prova di quanto dedotto dall'attore e sussiste indubbiamente un inadempimento produttivo di danno.
Il danno subito dall'attore a causa dell'inadempimento della parte convenuta si quantifica nel doppio dell'importo versato a titolo di caparra pari a Euro 10.000,00 e dunque il convenuto va condannato al pagamento dell'importo di Euro 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dal difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 per le motivazioni di cui in narrativa;
- accoglie la domanda di risarcimento e per l'effetto condanna al pagamento in favore CP_1
di dell'importo di Euro 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla Parte_1
domanda sino al soddisfo.;
- condanna al pagamento delle spese ed onorari di lite in favore dell'attore che si CP_1
liquidano in Euro 5.000,00 per compenso, Euro 678,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge .
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 20,13 in assenza delle parti, a seguito di udienza cartolare del 9 maggio 2025.
Si comunichi
Firenze, 4 giugno 2025 Il Giudice
dott.ssa Vincenza Ruggiero
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