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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 449/2023 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.11.2024 (comunicata il 25.11.2024), e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. GIAMMUGNAI FRANCESCO presso il cui Parte_1 studio in Terni, Via G. Petroni n. 15, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. TRICOLI AURELIO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore;
convenuta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(R.F. 16/2018), in persona del curatore Controparte_3 fallimentare avv. Renato Ferrara;
convenuto contumace
E DI
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_4 P.IVA_1 in Corridonia (MC), Via Valadier n. 14/16; convenuta contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, co. 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: per : “Voglia l'IIl.mo Tribunale di Terni adito, disattese ogni contraria istanza, Parte_1 deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di Controparte_2
e, per essa di (oggi ), di
[...] Controparte_5 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata in danno di e nella Procedura Parte_1 Controparte_3
Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE introdotta dinanzi al Tribunale di Terni in virtù di atto di pignoramento immobiliare notificato in data 23 Marzo 2021 e trascritto in Terni il 3 Maggio 2021 ai nn. 4571/3476, dichiarando la nullità e/o inefficacia sia del propedeutico atto di precetto notificato in data 11 Febbraio 2021 sia del medesimo atto di pignoramento sia di tutti gli atti esecutivi ad esso successivi, nonché, ordinando la cancellazione della trascrizione dello stesso pignoramento
1 immobiliare, comunque: accertando e dichiarando in via preliminare ed assorbente che
[...]
(e per essa ora ) Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1 avendo azionato, nella Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE dinanzi al Tribunale di
Terni, esclusivamente il Mutuo ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 del 26 Gennaio 2011 Rep. 550 Racc.
374, stipulato dal Notaio Dott. di , ha agito esecutivamente in virtù Persona_1 CP_2 di un atto privo di efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cpc e, comunque, oramai giuridicamente inesistente, essendo stato successivamente integrato e modificato per atto in data 25 Luglio 2017,
Rep. 119 Racc. 84, a rogito Notaio Dott. di;
In subordine accertando e Persona_2 CP_2 dichiarando, che (e per essa ora Controparte_2 Controparte_5 [...]
) ha promosso la Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Terni in difetto di valido titolo fondiario tale da renderla procedibile in costanza di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 41 TUB, nei confronti dell'esecutato IT Controparte_3
, accertando e dichiarando che il Mutuo del 26 Gennaio 2011 Rep. 550 Racc. 374, a rogito
[...]
Notaio Dott. di , assurge ad ordinario finanziamento ipotecario, Persona_1 CP_2 essendo stato stipulato in violazione dall'art. 38 TUB, per difetto di garanzia ipotecaria di primo grado e superamento del limite di finanziabilità; accertando e dichiarando la giuridica inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare di cui in premessa (come pure di quella del propedeutico atto di precetto) in quanto eseguita, in data 23 Marzo 2021, nei soli confronti del comproprietario esecutato, , stante la preventiva personale declaratoria di Controparte_3 fallimento di quest'ultimo in forza della Sentenza n. 17/2018 del 26 Aprile 2018, emessa dal Tribunale di Terni;
accertando e dichiarando che, in ogni caso, e, per essa Controparte_2
(oggi ), nella medesima Procedura Esecutiva Controparte_5 Controparte_1
Immobiliare n. 34/2021 RGE dinanzi al Tribunale di Terni ha azionato un asserito credito incerto, illiquidito ed inesigibile, per come identificato nel prodromico atto di precetto notificato in data 11
Febbraio 2021, essendo esclusivamente riferito ad un atto privo di efficacia di titolo esecutivo e, comunque, non più esistente in quanto oggetto di successiva modifica ed integrazione, quale appunto
è l'atto di Mutuo ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 del 26 Gennaio 2011 Rep. 550 Racc. 374, stipulato dal Notaio Dott. di . Con vittoria di spese e compensi tutti di Persona_1 CP_2 giudizio”; per “rigettare integralmente tutte le domande della Parte_2 sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'attrice al pagamento delle spese di Pt_1 giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio costituisce il merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c. dalla debitrice ell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 34/2021 Parte_1
R.G.E.I. pendente dinanzi al Tribunale di Terni e, allo stato, sospesa.
Con atto di citazione ex art. 615, co. 2, c.p.c. tempestivamente notificato, in ottemperanza all'ordinanza di sospensione emessa dal G.E. di codesto Tribunale in seno alla procedura esecutiva
R.G.E.I. 34/2021 del 25.1.2023, vocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la Parte_1
- e per essa quale mandataria Controparte_2 [...]
– nonché , dichiarato IT dal Controparte_1 Controparte_3
Tribunale di Terni (R.F. 16/2018) e la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“Voglia l'IIl.mo Tribunale di Terni adito, disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e, per essa di Controparte_2
[..
[...] (oggi ), di procedere ad esecuzione forzata Controparte_6 Controparte_1 in danno di e nella Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 Parte_1 Controparte_3
RGE introdotta dinanzi al Tribunale di Terni in virtù di atto di pignoramento immobiliare notificato in data 23 Marzo 2021 e trascritto in Terni il 3 Maggio 2021 ai nn. 4571/3476, dichiarando la nullità
e/o inefficacia sia del propedeutico atto di precetto notificato in data 11 Febbraio 2021 sia del medesimo atto di pignoramento sia di tutti gli atti esecutivi ad esso successivi, nonché, ordinando la cancellazione della trascrizione dello stesso pignoramento immobiliare, comunque: accertando e dichiarando che (e per essa ora Controparte_2 Controparte_5 [...]
) avendo azionato, nella Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Terni, esclusivamente il Mutuo ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 del 26 Gennaio
2011 Rep. 550 Racc. 374, stipulato dal Notaio Dott. di , ha agito Persona_1 CP_2 esecutivamente in virtù di un atto privo di efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cpc e, comunque, oramai giuridicamente inesistente, essendo stato successivamente integrato e modificato per atto in data 25 Luglio 2017, Rep. 119 Racc. 84, a rogito Notaio Dott. di;
Persona_2 CP_2 accertando e dichiarando, che (e per essa Controparte_2 Controparte_5
ora ) ha promosso la Procedura Esecutiva Immobiliare n.
[...] Controparte_1
34/2021 RGE dinanzi al Tribunale di Terni in difetto di valido titolo fondiario tale da renderla procedibile in costanza di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 41 TUB, nei confronti dell'esecutato IT , accertando e dichiarando che il Mutuo del 26 Gennaio Controparte_3
2011 Rep. 550 Racc. 374, a rogito Notaio Dott. di , assurge ad Persona_1 CP_2 ordinario finanziamento ipotecario, essendo stato stipulato in violazione dall'art. 38 TUB, per difetto di garanzia ipotecaria di primo grado e superamento del limite di finanziabilità; accertando e dichiarando la giuridica inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare di cui in premessa (come pure di quella del propedeutico atto di precetto) in quanto eseguita, in data 23 Marzo
2021, nei soli confronti del comproprietario esecutato, , stante la preventiva Controparte_3 personale declaratoria di fallimento di quest'ultimo in forza della Sentenza n. 17/2018 del 26 Aprile
2018, emessa dal Tribunale di Terni;
accertando e dichiarando che, in ogni caso, Controparte_2
e, per essa (oggi ), nella
[...] Controparte_5 Controparte_1 medesima Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE dinanzi al Tribunale di Terni ha azionato un asserito credito incerto, illiquidito ed inesigibile, per come identificato nel prodromico atto di precetto notificato in data 11 Febbraio 2021, essendo esclusivamente riferito ad un atto privo di efficacia di titolo esecutivo e, comunque, non più esistente in quanto oggetto di successiva modifica ed integrazione, quale appunto è l'atto di Mutuo ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 del 26 Gennaio
2011 Rep. 550 Racc. 374, stipulato dal Notaio Dott. di . Con vittoria Persona_1 CP_2 di spese e compensi tutti di giudizio.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni, educeva: - di esser stata destinataria in data Parte_1
11.2.2021 di un atto di precetto per il pagamento della somma di € 100.055,66 quale debito restitutorio relativo ad un contratto di mutuo stipulato il 26.1.2011 (atto pubblico a rogito del notaio dott.
[...]
– rep. 550 e racc. 374) con la per Persona_1 Controparte_2
l'importo di € 230.000,00; - che il mutuo era condizionato, per cui la somma mutuata non era stata consegnata alla mutuataria, ma trattenuta in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante;
- che il 25.7.2017 le parti avevano stipulato (rep. 119 racc. 84) con atto pubblico a rogito del notaio dott.ssa , una modifica contrattuale in ordine alla durata, al piano di Persona_2 ammortamento e al tasso di interesse del finanziamento;
- che con atto di pignoramento immobiliare
3 notificato il 23.3.2021 la aveva pignorato beni immobili in comproprietà Controparte_5 con (censiti al catasto fabbricati del Comune di al foglio 138, part. Controparte_3 CP_2
155, subb. 4, 5 e 6, e part. 249, nonché censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 138, part.lle
50, 155, 256, 257, 258, 259, 260, 261 e 262), il quale era già stato dichiarato IT nel 2018 quando l'atto di pignoramento era stato a lui notificato, e non al curatore fallimentare.
Fatte queste premesse argomentava l'opposizione e, in particolare, improcedibilità dell'azione esecutiva, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) per mancanza di un valido titolo esecutivo, poiché il contratto di mutuo del 2011 era condizionato e mancava della quietanza del saldo compendiata in un atto pubblico, per cui la banca avrebbe dovuto fornire una successiva attestazione notarile dell'erogazione della somma mutuata;
2) perché il precetto e il pignoramento non tenevano conto delle modifiche apportate al contratto di mutuo con il negozio modificativo del 25.7.2017; 3) per carenza dei requisiti di fondiarietà del credito ex art. 38 TUB, giacché il contratto di mutuo era stato stipulato in presenza di una preesistente iscrizione ipotecaria (di primo grado) e al di sopra del limite di finanziabilità, per cui trattandosi di un mutuo ordinario precludeva di proseguire un'azione esecutiva nei confronti di un debitore IT;
4) per nullità delle notifiche relative all'atto di precetto e del pignoramento in quanto indirizzate al solo , anziché al curatore fallimentare;
5) per CP_3 incertezza del credito, sia perché non erano state considerate le modifiche apportate nel 2017 al rapporto obbligatorio, sia perché la quantificazione del dovuto era errata e generica, non distinguendo tra quota capitale ed interessi.
Esponeva, infine, che nella fase cautelare, con ordinanza del 25.1.2023, il G.E. del Tribunale di Terni aveva sospeso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. 34/2021, sul presupposto che il negozio modificativo del 2017 non era stato allegato ex art. 557, co. 3, c.p.c., pur essendo necessario per consentire agli organi della procedura esecutiva di individuare in maniera certa e specifica l'ammontare del credito, con assegnazione del termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione della causa di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.6.2023 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata, Controparte_2 con vittoria delle spese di lite.
A tal fine, esponeva che: - il contratto di mutuo del 2011 si era validamente perfezionato, avendo la mutuataria acquisito la disponibilità giuridica della somma mutuata ed essendo la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero prova della traditio; - le modifiche apportate con il negozio del 2017, in quanto privo di natura novativa, non avevano estinto le obbligazioni fondate sul contratto di mutuo del 2011, che costituiva ancora idoneo titolo esecutivo;
- il rispetto del limite di finanziabilità non era desumibile dal contratto, per cui la contestazione relativa ai requisiti di fondiarietà del mutuo era generica ed improbata e, ad ogni modo, non determinava la nullità del negozio;
- anche al di fuori dell'art. 41, co. 2, TUB era consentito proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, avendo il curatore facoltà di intervenire nell'esecuzione, come avvenuto nel caso di specie;
- la quantificazione del credito era corretta, come poteva verificare anche la mutuataria, che era in possesso del piano di ammortamento e delle condizioni economiche applicabili al mutuo.
La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.11.2024
(comunicata alle parti il 25.11.2024), sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
4 2. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia del Controparte_3
e di ritualmente evocati in giudizio dall'opponente e non costituitisi.
[...] CP_4
3.1. Passando al merito, va anzitutto disatteso il primo motivo di opposizione sulla scorta di quanto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 5968 del 6.3.2025) nell'ipotesi in cui le parti stipulino un negozio di mutuo che preveda l'erogazione da parte della banca di una somma di denaro, attuata anche mediante semplice accredito sul conto corrente del mutuatario, senza materiale consegna dello stesso, e, al tempo stesso, che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante, con l'intesa che sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni.
E' stato chiarito che in ipotesi quale quella al vaglio non si discute di un mutuo condizionato, che si caratterizza per il fatto che l'erogazione (o, comunque, la messa a disposizione contabile) della somma mutuata è subordinata, in tutto o in parte, al verificarsi di un evento futuro rispetto alla stipula.
Piuttosto, nel caso di specie il mutuo si è perfezionato immediatamente, con la messa a disposizione della somma finanziata, facendo contestualmente sorgere la tipica obbligazione restitutoria del mutuatario. Ciò che è stato subordinato al verificarsi di un evento futuro è l'obbligazione del mutuante di svincolo della somma costituita presso lo stesso in deposito irregolare.
Così ricostruita dogmaticamente la fattispecie al vaglio, la Suprema Corte ha chiarito che al momento della stipula può già dirsi sussistente un'espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo dal mutuatario (salvo che essa sia esclusa per volontà delle parti) – e ciò anche se la concreta disponibilità della somma viene posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem del denaro costituito in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare - tale da configurare un diritto di credito, certo, liquido ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, perciò, esigibile suscettibile di esecuzione forzata.
A parere della Cassazione, infatti, “i patti accessori appena visti […] attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità […] di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.”, trattandosi, piuttosto, “di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante […] un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (così in Cass. S.U. n. 5968 del 6.3.2025). Ne discende che “le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni
l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme” (così S.U. 5968/2025).
La doglianza è, dunque, infondata.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, va osservato che l'esecuzione è stata qui avviata solo sulla scorta del contratto di mutuo del 26.1.2011 (rep. 550 e racc. 374) con cui
[...]
aveva concesso al mutuatario la somma di € 230.000,00 da restituire Controparte_2 in 120 rate mensili, l'ultima a scadere il 31.1.2021, pattuendo, alla scadenza del periodo di preammortamento (28.2.2011), un tasso variabile indicizzato Euribor 1 mese quotazione 365 maggiorato dell'1,25%, comunque non inferiore al 2,00% (cfr. all. 1, 2 e 4 fascicolo . Pt_1
5 E' documentato che il successivo 25.7.2017, con atto pubblico, le parti si erano accordate per una modifica della “modalità di determinazione delle rate di ammortamento, nonché la durata”, prevedendo, in particolare, un tasso fisso del 2,25% sino al 31.7.2018 e successivamente l'applicazione del tasso nominale annuo calcolato in base al parametro pattuito nel 2011 (indicizzazione Euribor 1 mese quotazione 365), maggiorato dell'1,50% e non inferiore a 2,25%. Tale accordo era stato stipulato, dunque, nelle forme prescritte dall'art. 474 c.p.c..
Premesso che ai sensi dell'art. 1231 c.c. la variazione quantitativa della prestazione e, nel caso del mutuo, del tasso di interesse non determina una novazione (cfr. Trib. Enna n. 946/2023 del
27.12.2023), l'accordo del 2017 non vanta alcuna connotazione novativa, di tipo oggettivo (cfr. artt.
3 e 4 – all. 3 fascicolo , per cui ben può qualificarsi come negozio modificativo Pt_1 dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario. E' indubbio, perciò, che tale negozio non possa costituire ex se un autonomo titolo esecutivo idoneo a promuovere l'esecuzione forzata del creditore mutuante.
Si ricorda, allora, l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Trib. Padova del 13.7.2017) secondo cui i negozi modificativi di un contratto di mutuo redatto con la forma dell'atto pubblico, qualora vadano a modificare elementi accessori come il numero delle rate e la durata del piano di ammortamento, non pregiudicano l'idoneità del negozio a fungere da valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, quindi, il diritto del mutuante di agire esecutivamente nei confronti del mutuatario inadempiente sulla scorta del titolo negoziale originario. Si tratterebbe di modifiche che attengono al quantum della pretesa, ma che non pregiudicano l'astratta idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo atto a sostenere l'esecuzione e che consentono una rivisitazione in sede distributiva.
Secondo tale orientamento ermeneutico, la possibilità di agire esecutivamente in forza di un contratto di mutuo successivamente modificato non è preclusa da rinegoziazioni che abbiano ad oggetto elementi accessori del contratto, purché non incidano sulla quantificazione del capitale e la percentuale degli interessi. Ciò in quanto il requisito di liquidità richiamato dall'art. 474 c.p.c. presuppone che la determinazione del credito possa esser compiuta tramite un calcolo aritmetico in base ad elementi certi e positivi contenuti nel titolo fatto valere (cfr. Cass. n. 14000/2007; conf. Cass.
n. 478/1999).
Nel caso di specie, l'accordo modificativo ha avuto ad oggetto un elemento essenziale dell'obbligazione restitutoria poiché nel 2017, fermo l'obbligo di restituzione della somma mutuata,
è stata incrementata la percentuale degli interessi su di essa maturandi.
Mette, però, conto segnalare un diverso e più estensivo orientamento nella giurisprudenza di merito, che considera idoneo titolo esecutivo l'originario contratto di mutuo oggetto di successiva rinegoziazione, anche se ha avuto ad oggetto la percentuale degli interessi, purché l'accordo non costituisca una novazione oggettiva dell'originario rapporto obbligatorio (cfr. Corte d'Appello
Messina n. 838 del 27.9.2024; conf. Trib. Ascoli Piceno n. 839 del 8.12.2021, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto n. 715 del 15.6.2021). In base a tale prospettiva, deve valorizzarsi il fatto che la fonte dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1173 c.c. dedotta nel precetto e nel pignoramento non è stata novata con l'accordo di rinegoziazione e rimane costituita dall'originario contratto di mutuo, seppur modificato nel suo contenuto obbligatorio.
Tale orientamento valorizza la possibilità di acquisire successivamente, dopo l'inizio dell'esecuzione,
l'accordo modificativo intercorso tra le parti ai soli fini della precisa quantificazione del credito, nell'ambito dell'eventuale fase distributiva. Sempre stando a tale indirizzo, il debitore esecutato non
6 potrebbe dolersi della validità formale del pignoramento per mancata allegazione dell'accordo modificativo e mancata indicazione dei conteggi per la determinazione del credito se non proponendo tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Trib. Macerata n. 960 del 20.11.2024) e non attraverso un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
A parere del Tribunale merita condivisione il secondo orientamento illustrato: il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 2011 continua a costituire idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., poiché rappresenta ancora oggi la fonte dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario, seppur modificata nel quantum da un successivo accordo modificativo - peraltro in peius per il mutuatario - che dipende dal primo e che non è, quindi, autonoma fonte di obbligazioni.
Escludendo ogni valenza novativa all'accordo di rinegoziazione, la contestazione circa l'omessa indicazione di tale successivo negozio nell'atto di precetto e nel successivo pignoramento si traduce, allora, in una doglianza di forma e di regolarità degli atti prodromici ed iniziali dell'esecuzione, da sollevare con le forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c..
Si sostanzia in un'opposizione agli atti esecutivi la doglianza che attiene la regolarità degli atti del processo esecutivo, come nel caso di mancata specificazione della somma dovuta.
Supporta tale ricostruzione il fatto che, diversamente interpretando, pur non essendo stati dedotti, né accertati fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, nell'astratta ipotesi di accoglimento del secondo motivo di opposizione, il giudice non potrebbe affermare ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
l'insussistenza del diritto di d agire esecutivamente Controparte_2 nei confronti di e er il recupero di quanto dovuto, poiché il Controparte_3 Parte_1 contratto di mutuo del 2011 e il successivo accordo modificativo sono entrambi redatti con le forme di cui all'art. 474 c.p.c. e, quindi, costituiscono ancora oggi idoneo titolo esecutivo.
L'omessa allegazione dell'accordo modificativo del 2017 al precetto e al pignoramento potrebbe, al più, impedire la prosecuzione della specifica procedura esecutiva R.G.E.I. 34/2021 avviata sulla scorta di tali atti, ma non precludere al creditore il recupero coattivo del credito.
Del resto, anche il giudice dell'esecuzione, in sede di sospensiva, ha valorizzato il secondo motivo di opposizione ai fini di cui all'art. 557, co. 3, c.p.c., il quale prescrive l'improcedibilità della procedura esecutiva avviata per mancato tempestivo deposito del titolo esecutivo;
circostanza che non estingue il diritto del creditore di agire esecutivamente.
Per tali ragioni, il motivo di doglianza in esame, in quanto finalizzato ad un accertamento dell'insussistenza del diritto di d agire in executivis, Controparte_2 non può essere accolto.
Analoghe considerazioni portano a disattendere anche l'ultimo motivo di opposizione, poiché il credito non può considerarsi incerto, né inesigibile, né illiquido solo per mancata specifica indicazione del calcolo eseguito per stabilire quantum portato nel precetto e nell'atto di pignoramento.
Trattasi, peraltro, di una contestazione mossa genericamente, non essendo stato specificato dall'opponente il diverso minor importo che sostiene esser dovuto alla Controparte_2
[...]
3.3. Va, poi, ricordato che nell'ipotesi di debitore esecutato dichiarato IT la valutazione in ordine alla fondiarietà del mutuo è rimessa, in sede di ammissione al passivo, al giudice delegato (cfr. Cass.
n. 23482/2018).
Ad ogni modo, anche in assenza del privilegio processuale di cui all'art. 41, co. 2, TUB, l'art. 51 l.f.
(applicabile ratione temporis) prescrive che le azioni esecutive individuali siano improcedibili salvo
7 diversa disposizione di legge. Viene allora in rilievo l'art. 107, co. 6, l.f. a mente del quale il curatore fallimentare può subentrare nelle procedure esecutive, come avvenuto nel caso di specie.
L'intervento determina “un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del IT ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare” (così in Cass. 11.12.2009 n. 25963).
Solo in caso di mancato intervento del curatore il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva.
Il divieto è funzionale alla tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali, nel senso che esso consente l'attrazione di tutti i beni appartenenti al IT alla massa fallimentare, la liquidazione dell'attivo ai sensi degli artt. 104 e ss. l.f. e, dunque, la ripartizione del ricavato nel rispetto della par condicio creditorum.
Il motivo di opposizione non è, perciò, fondato.
3.4. Né il contratto di mutuo può considerarsi nullo per asserito superamento del limite di finanziabilità.
Sul tema è, infatti, intervenuta la Suprema Corte (S.U. n. 33719 del 16.11.2022) chiarendo che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, non è un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non si tratta di una norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo del suo o che non integra norma imperativa la disposizione […] la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
3.5. Quanto, infine, alla questione della notifica del pignoramento eseguita personalmente al IT
, è vero che l'art. 43 l.f. stabiliva che “nelle controversie, anche in corso, Controparte_3 relative a rapporti di diritto patrimoniale del IT compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”, attribuendo a quest'ultimo la legittimazione sostitutiva del debitore sottoposto a fallimento.
Tuttavia, si è affermato che nell'esecuzione individuale promossa da un istituto di credito nei confronti di un debitore già dichiarato IT, quest'ultimo conserva il diritto di ricevere la notificazione degli atti preliminari dell'esecuzione e del pignoramento (cfr. Cass. n. 5081/1996), tanto che si discorre di legittimazione processuale concorrente tra debitore IT e curatore fallimentare.
Ad ogni modo, trattasi di un vizio afferente la posizione del , oggi rappresentato dal curatore CP_3 fallimentare, che non è legittimata a sollevare. Parte_1
E', comunque, dirimente il fatto che il fallimento del comproprietario esecutato abbia CP_3 spiegato intervento nell'esecuzione immobiliare R.G.E.I. 34/2021: costituendosi nel procedimento esecutivo il dedotto vizio notificatorio è stato sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (cfr. Cass.
24527/2008).
8 4. Il contrasto giurisprudenziale illustrato in ordine al secondo motivo di opposizione costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite. Così deciso in data 19/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 449/2023 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.11.2024 (comunicata il 25.11.2024), e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. GIAMMUGNAI FRANCESCO presso il cui Parte_1 studio in Terni, Via G. Petroni n. 15, è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
E quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. TRICOLI AURELIO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo difensore;
convenuta
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
(R.F. 16/2018), in persona del curatore Controparte_3 fallimentare avv. Renato Ferrara;
convenuto contumace
E DI
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_4 P.IVA_1 in Corridonia (MC), Via Valadier n. 14/16; convenuta contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, co. 2, c.p.c.
CONCLUSIONI: per : “Voglia l'IIl.mo Tribunale di Terni adito, disattese ogni contraria istanza, Parte_1 deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di Controparte_2
e, per essa di (oggi ), di
[...] Controparte_5 Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata in danno di e nella Procedura Parte_1 Controparte_3
Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE introdotta dinanzi al Tribunale di Terni in virtù di atto di pignoramento immobiliare notificato in data 23 Marzo 2021 e trascritto in Terni il 3 Maggio 2021 ai nn. 4571/3476, dichiarando la nullità e/o inefficacia sia del propedeutico atto di precetto notificato in data 11 Febbraio 2021 sia del medesimo atto di pignoramento sia di tutti gli atti esecutivi ad esso successivi, nonché, ordinando la cancellazione della trascrizione dello stesso pignoramento
1 immobiliare, comunque: accertando e dichiarando in via preliminare ed assorbente che
[...]
(e per essa ora ) Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1 avendo azionato, nella Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE dinanzi al Tribunale di
Terni, esclusivamente il Mutuo ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 del 26 Gennaio 2011 Rep. 550 Racc.
374, stipulato dal Notaio Dott. di , ha agito esecutivamente in virtù Persona_1 CP_2 di un atto privo di efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cpc e, comunque, oramai giuridicamente inesistente, essendo stato successivamente integrato e modificato per atto in data 25 Luglio 2017,
Rep. 119 Racc. 84, a rogito Notaio Dott. di;
In subordine accertando e Persona_2 CP_2 dichiarando, che (e per essa ora Controparte_2 Controparte_5 [...]
) ha promosso la Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Terni in difetto di valido titolo fondiario tale da renderla procedibile in costanza di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 41 TUB, nei confronti dell'esecutato IT Controparte_3
, accertando e dichiarando che il Mutuo del 26 Gennaio 2011 Rep. 550 Racc. 374, a rogito
[...]
Notaio Dott. di , assurge ad ordinario finanziamento ipotecario, Persona_1 CP_2 essendo stato stipulato in violazione dall'art. 38 TUB, per difetto di garanzia ipotecaria di primo grado e superamento del limite di finanziabilità; accertando e dichiarando la giuridica inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare di cui in premessa (come pure di quella del propedeutico atto di precetto) in quanto eseguita, in data 23 Marzo 2021, nei soli confronti del comproprietario esecutato, , stante la preventiva personale declaratoria di Controparte_3 fallimento di quest'ultimo in forza della Sentenza n. 17/2018 del 26 Aprile 2018, emessa dal Tribunale di Terni;
accertando e dichiarando che, in ogni caso, e, per essa Controparte_2
(oggi ), nella medesima Procedura Esecutiva Controparte_5 Controparte_1
Immobiliare n. 34/2021 RGE dinanzi al Tribunale di Terni ha azionato un asserito credito incerto, illiquidito ed inesigibile, per come identificato nel prodromico atto di precetto notificato in data 11
Febbraio 2021, essendo esclusivamente riferito ad un atto privo di efficacia di titolo esecutivo e, comunque, non più esistente in quanto oggetto di successiva modifica ed integrazione, quale appunto
è l'atto di Mutuo ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 del 26 Gennaio 2011 Rep. 550 Racc. 374, stipulato dal Notaio Dott. di . Con vittoria di spese e compensi tutti di Persona_1 CP_2 giudizio”; per “rigettare integralmente tutte le domande della Parte_2 sig.ra perché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare l'attrice al pagamento delle spese di Pt_1 giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio costituisce il merito dell'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c. dalla debitrice ell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. 34/2021 Parte_1
R.G.E.I. pendente dinanzi al Tribunale di Terni e, allo stato, sospesa.
Con atto di citazione ex art. 615, co. 2, c.p.c. tempestivamente notificato, in ottemperanza all'ordinanza di sospensione emessa dal G.E. di codesto Tribunale in seno alla procedura esecutiva
R.G.E.I. 34/2021 del 25.1.2023, vocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la Parte_1
- e per essa quale mandataria Controparte_2 [...]
– nonché , dichiarato IT dal Controparte_1 Controparte_3
Tribunale di Terni (R.F. 16/2018) e la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_4
“Voglia l'IIl.mo Tribunale di Terni adito, disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di e, per essa di Controparte_2
[..
[...] (oggi ), di procedere ad esecuzione forzata Controparte_6 Controparte_1 in danno di e nella Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 Parte_1 Controparte_3
RGE introdotta dinanzi al Tribunale di Terni in virtù di atto di pignoramento immobiliare notificato in data 23 Marzo 2021 e trascritto in Terni il 3 Maggio 2021 ai nn. 4571/3476, dichiarando la nullità
e/o inefficacia sia del propedeutico atto di precetto notificato in data 11 Febbraio 2021 sia del medesimo atto di pignoramento sia di tutti gli atti esecutivi ad esso successivi, nonché, ordinando la cancellazione della trascrizione dello stesso pignoramento immobiliare, comunque: accertando e dichiarando che (e per essa ora Controparte_2 Controparte_5 [...]
) avendo azionato, nella Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Terni, esclusivamente il Mutuo ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 del 26 Gennaio
2011 Rep. 550 Racc. 374, stipulato dal Notaio Dott. di , ha agito Persona_1 CP_2 esecutivamente in virtù di un atto privo di efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 cpc e, comunque, oramai giuridicamente inesistente, essendo stato successivamente integrato e modificato per atto in data 25 Luglio 2017, Rep. 119 Racc. 84, a rogito Notaio Dott. di;
Persona_2 CP_2 accertando e dichiarando, che (e per essa Controparte_2 Controparte_5
ora ) ha promosso la Procedura Esecutiva Immobiliare n.
[...] Controparte_1
34/2021 RGE dinanzi al Tribunale di Terni in difetto di valido titolo fondiario tale da renderla procedibile in costanza di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 41 TUB, nei confronti dell'esecutato IT , accertando e dichiarando che il Mutuo del 26 Gennaio Controparte_3
2011 Rep. 550 Racc. 374, a rogito Notaio Dott. di , assurge ad Persona_1 CP_2 ordinario finanziamento ipotecario, essendo stato stipulato in violazione dall'art. 38 TUB, per difetto di garanzia ipotecaria di primo grado e superamento del limite di finanziabilità; accertando e dichiarando la giuridica inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare di cui in premessa (come pure di quella del propedeutico atto di precetto) in quanto eseguita, in data 23 Marzo
2021, nei soli confronti del comproprietario esecutato, , stante la preventiva Controparte_3 personale declaratoria di fallimento di quest'ultimo in forza della Sentenza n. 17/2018 del 26 Aprile
2018, emessa dal Tribunale di Terni;
accertando e dichiarando che, in ogni caso, Controparte_2
e, per essa (oggi ), nella
[...] Controparte_5 Controparte_1 medesima Procedura Esecutiva Immobiliare n. 34/2021 RGE dinanzi al Tribunale di Terni ha azionato un asserito credito incerto, illiquidito ed inesigibile, per come identificato nel prodromico atto di precetto notificato in data 11 Febbraio 2021, essendo esclusivamente riferito ad un atto privo di efficacia di titolo esecutivo e, comunque, non più esistente in quanto oggetto di successiva modifica ed integrazione, quale appunto è l'atto di Mutuo ex artt. 38 e ss. D.lgs. 385/1993 del 26 Gennaio
2011 Rep. 550 Racc. 374, stipulato dal Notaio Dott. di . Con vittoria Persona_1 CP_2 di spese e compensi tutti di giudizio.”
A sostegno delle rassegnate conclusioni, educeva: - di esser stata destinataria in data Parte_1
11.2.2021 di un atto di precetto per il pagamento della somma di € 100.055,66 quale debito restitutorio relativo ad un contratto di mutuo stipulato il 26.1.2011 (atto pubblico a rogito del notaio dott.
[...]
– rep. 550 e racc. 374) con la per Persona_1 Controparte_2
l'importo di € 230.000,00; - che il mutuo era condizionato, per cui la somma mutuata non era stata consegnata alla mutuataria, ma trattenuta in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante;
- che il 25.7.2017 le parti avevano stipulato (rep. 119 racc. 84) con atto pubblico a rogito del notaio dott.ssa , una modifica contrattuale in ordine alla durata, al piano di Persona_2 ammortamento e al tasso di interesse del finanziamento;
- che con atto di pignoramento immobiliare
3 notificato il 23.3.2021 la aveva pignorato beni immobili in comproprietà Controparte_5 con (censiti al catasto fabbricati del Comune di al foglio 138, part. Controparte_3 CP_2
155, subb. 4, 5 e 6, e part. 249, nonché censiti al catasto terreni di detto Comune al foglio 138, part.lle
50, 155, 256, 257, 258, 259, 260, 261 e 262), il quale era già stato dichiarato IT nel 2018 quando l'atto di pignoramento era stato a lui notificato, e non al curatore fallimentare.
Fatte queste premesse argomentava l'opposizione e, in particolare, improcedibilità dell'azione esecutiva, sulla scorta dei seguenti motivi: 1) per mancanza di un valido titolo esecutivo, poiché il contratto di mutuo del 2011 era condizionato e mancava della quietanza del saldo compendiata in un atto pubblico, per cui la banca avrebbe dovuto fornire una successiva attestazione notarile dell'erogazione della somma mutuata;
2) perché il precetto e il pignoramento non tenevano conto delle modifiche apportate al contratto di mutuo con il negozio modificativo del 25.7.2017; 3) per carenza dei requisiti di fondiarietà del credito ex art. 38 TUB, giacché il contratto di mutuo era stato stipulato in presenza di una preesistente iscrizione ipotecaria (di primo grado) e al di sopra del limite di finanziabilità, per cui trattandosi di un mutuo ordinario precludeva di proseguire un'azione esecutiva nei confronti di un debitore IT;
4) per nullità delle notifiche relative all'atto di precetto e del pignoramento in quanto indirizzate al solo , anziché al curatore fallimentare;
5) per CP_3 incertezza del credito, sia perché non erano state considerate le modifiche apportate nel 2017 al rapporto obbligatorio, sia perché la quantificazione del dovuto era errata e generica, non distinguendo tra quota capitale ed interessi.
Esponeva, infine, che nella fase cautelare, con ordinanza del 25.1.2023, il G.E. del Tribunale di Terni aveva sospeso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. 34/2021, sul presupposto che il negozio modificativo del 2017 non era stato allegato ex art. 557, co. 3, c.p.c., pur essendo necessario per consentire agli organi della procedura esecutiva di individuare in maniera certa e specifica l'ammontare del credito, con assegnazione del termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione della causa di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.6.2023 si costituiva in giudizio
[...] chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata, Controparte_2 con vittoria delle spese di lite.
A tal fine, esponeva che: - il contratto di mutuo del 2011 si era validamente perfezionato, avendo la mutuataria acquisito la disponibilità giuridica della somma mutuata ed essendo la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero prova della traditio; - le modifiche apportate con il negozio del 2017, in quanto privo di natura novativa, non avevano estinto le obbligazioni fondate sul contratto di mutuo del 2011, che costituiva ancora idoneo titolo esecutivo;
- il rispetto del limite di finanziabilità non era desumibile dal contratto, per cui la contestazione relativa ai requisiti di fondiarietà del mutuo era generica ed improbata e, ad ogni modo, non determinava la nullità del negozio;
- anche al di fuori dell'art. 41, co. 2, TUB era consentito proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, avendo il curatore facoltà di intervenire nell'esecuzione, come avvenuto nel caso di specie;
- la quantificazione del credito era corretta, come poteva verificare anche la mutuataria, che era in possesso del piano di ammortamento e delle condizioni economiche applicabili al mutuo.
La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.11.2024
(comunicata alle parti il 25.11.2024), sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
4 2. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia del Controparte_3
e di ritualmente evocati in giudizio dall'opponente e non costituitisi.
[...] CP_4
3.1. Passando al merito, va anzitutto disatteso il primo motivo di opposizione sulla scorta di quanto recentemente affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 5968 del 6.3.2025) nell'ipotesi in cui le parti stipulino un negozio di mutuo che preveda l'erogazione da parte della banca di una somma di denaro, attuata anche mediante semplice accredito sul conto corrente del mutuatario, senza materiale consegna dello stesso, e, al tempo stesso, che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante, con l'intesa che sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni.
E' stato chiarito che in ipotesi quale quella al vaglio non si discute di un mutuo condizionato, che si caratterizza per il fatto che l'erogazione (o, comunque, la messa a disposizione contabile) della somma mutuata è subordinata, in tutto o in parte, al verificarsi di un evento futuro rispetto alla stipula.
Piuttosto, nel caso di specie il mutuo si è perfezionato immediatamente, con la messa a disposizione della somma finanziata, facendo contestualmente sorgere la tipica obbligazione restitutoria del mutuatario. Ciò che è stato subordinato al verificarsi di un evento futuro è l'obbligazione del mutuante di svincolo della somma costituita presso lo stesso in deposito irregolare.
Così ricostruita dogmaticamente la fattispecie al vaglio, la Suprema Corte ha chiarito che al momento della stipula può già dirsi sussistente un'espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo dal mutuatario (salvo che essa sia esclusa per volontà delle parti) – e ciò anche se la concreta disponibilità della somma viene posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem del denaro costituito in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare - tale da configurare un diritto di credito, certo, liquido ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, perciò, esigibile suscettibile di esecuzione forzata.
A parere della Cassazione, infatti, “i patti accessori appena visti […] attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità […] di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.”, trattandosi, piuttosto, “di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante […] un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede” (così in Cass. S.U. n. 5968 del 6.3.2025). Ne discende che “le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni
l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme” (così S.U. 5968/2025).
La doglianza è, dunque, infondata.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, va osservato che l'esecuzione è stata qui avviata solo sulla scorta del contratto di mutuo del 26.1.2011 (rep. 550 e racc. 374) con cui
[...]
aveva concesso al mutuatario la somma di € 230.000,00 da restituire Controparte_2 in 120 rate mensili, l'ultima a scadere il 31.1.2021, pattuendo, alla scadenza del periodo di preammortamento (28.2.2011), un tasso variabile indicizzato Euribor 1 mese quotazione 365 maggiorato dell'1,25%, comunque non inferiore al 2,00% (cfr. all. 1, 2 e 4 fascicolo . Pt_1
5 E' documentato che il successivo 25.7.2017, con atto pubblico, le parti si erano accordate per una modifica della “modalità di determinazione delle rate di ammortamento, nonché la durata”, prevedendo, in particolare, un tasso fisso del 2,25% sino al 31.7.2018 e successivamente l'applicazione del tasso nominale annuo calcolato in base al parametro pattuito nel 2011 (indicizzazione Euribor 1 mese quotazione 365), maggiorato dell'1,50% e non inferiore a 2,25%. Tale accordo era stato stipulato, dunque, nelle forme prescritte dall'art. 474 c.p.c..
Premesso che ai sensi dell'art. 1231 c.c. la variazione quantitativa della prestazione e, nel caso del mutuo, del tasso di interesse non determina una novazione (cfr. Trib. Enna n. 946/2023 del
27.12.2023), l'accordo del 2017 non vanta alcuna connotazione novativa, di tipo oggettivo (cfr. artt.
3 e 4 – all. 3 fascicolo , per cui ben può qualificarsi come negozio modificativo Pt_1 dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario. E' indubbio, perciò, che tale negozio non possa costituire ex se un autonomo titolo esecutivo idoneo a promuovere l'esecuzione forzata del creditore mutuante.
Si ricorda, allora, l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Trib. Padova del 13.7.2017) secondo cui i negozi modificativi di un contratto di mutuo redatto con la forma dell'atto pubblico, qualora vadano a modificare elementi accessori come il numero delle rate e la durata del piano di ammortamento, non pregiudicano l'idoneità del negozio a fungere da valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, quindi, il diritto del mutuante di agire esecutivamente nei confronti del mutuatario inadempiente sulla scorta del titolo negoziale originario. Si tratterebbe di modifiche che attengono al quantum della pretesa, ma che non pregiudicano l'astratta idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo atto a sostenere l'esecuzione e che consentono una rivisitazione in sede distributiva.
Secondo tale orientamento ermeneutico, la possibilità di agire esecutivamente in forza di un contratto di mutuo successivamente modificato non è preclusa da rinegoziazioni che abbiano ad oggetto elementi accessori del contratto, purché non incidano sulla quantificazione del capitale e la percentuale degli interessi. Ciò in quanto il requisito di liquidità richiamato dall'art. 474 c.p.c. presuppone che la determinazione del credito possa esser compiuta tramite un calcolo aritmetico in base ad elementi certi e positivi contenuti nel titolo fatto valere (cfr. Cass. n. 14000/2007; conf. Cass.
n. 478/1999).
Nel caso di specie, l'accordo modificativo ha avuto ad oggetto un elemento essenziale dell'obbligazione restitutoria poiché nel 2017, fermo l'obbligo di restituzione della somma mutuata,
è stata incrementata la percentuale degli interessi su di essa maturandi.
Mette, però, conto segnalare un diverso e più estensivo orientamento nella giurisprudenza di merito, che considera idoneo titolo esecutivo l'originario contratto di mutuo oggetto di successiva rinegoziazione, anche se ha avuto ad oggetto la percentuale degli interessi, purché l'accordo non costituisca una novazione oggettiva dell'originario rapporto obbligatorio (cfr. Corte d'Appello
Messina n. 838 del 27.9.2024; conf. Trib. Ascoli Piceno n. 839 del 8.12.2021, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto n. 715 del 15.6.2021). In base a tale prospettiva, deve valorizzarsi il fatto che la fonte dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1173 c.c. dedotta nel precetto e nel pignoramento non è stata novata con l'accordo di rinegoziazione e rimane costituita dall'originario contratto di mutuo, seppur modificato nel suo contenuto obbligatorio.
Tale orientamento valorizza la possibilità di acquisire successivamente, dopo l'inizio dell'esecuzione,
l'accordo modificativo intercorso tra le parti ai soli fini della precisa quantificazione del credito, nell'ambito dell'eventuale fase distributiva. Sempre stando a tale indirizzo, il debitore esecutato non
6 potrebbe dolersi della validità formale del pignoramento per mancata allegazione dell'accordo modificativo e mancata indicazione dei conteggi per la determinazione del credito se non proponendo tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Trib. Macerata n. 960 del 20.11.2024) e non attraverso un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
A parere del Tribunale merita condivisione il secondo orientamento illustrato: il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo del 2011 continua a costituire idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., poiché rappresenta ancora oggi la fonte dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario, seppur modificata nel quantum da un successivo accordo modificativo - peraltro in peius per il mutuatario - che dipende dal primo e che non è, quindi, autonoma fonte di obbligazioni.
Escludendo ogni valenza novativa all'accordo di rinegoziazione, la contestazione circa l'omessa indicazione di tale successivo negozio nell'atto di precetto e nel successivo pignoramento si traduce, allora, in una doglianza di forma e di regolarità degli atti prodromici ed iniziali dell'esecuzione, da sollevare con le forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c..
Si sostanzia in un'opposizione agli atti esecutivi la doglianza che attiene la regolarità degli atti del processo esecutivo, come nel caso di mancata specificazione della somma dovuta.
Supporta tale ricostruzione il fatto che, diversamente interpretando, pur non essendo stati dedotti, né accertati fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, nell'astratta ipotesi di accoglimento del secondo motivo di opposizione, il giudice non potrebbe affermare ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
l'insussistenza del diritto di d agire esecutivamente Controparte_2 nei confronti di e er il recupero di quanto dovuto, poiché il Controparte_3 Parte_1 contratto di mutuo del 2011 e il successivo accordo modificativo sono entrambi redatti con le forme di cui all'art. 474 c.p.c. e, quindi, costituiscono ancora oggi idoneo titolo esecutivo.
L'omessa allegazione dell'accordo modificativo del 2017 al precetto e al pignoramento potrebbe, al più, impedire la prosecuzione della specifica procedura esecutiva R.G.E.I. 34/2021 avviata sulla scorta di tali atti, ma non precludere al creditore il recupero coattivo del credito.
Del resto, anche il giudice dell'esecuzione, in sede di sospensiva, ha valorizzato il secondo motivo di opposizione ai fini di cui all'art. 557, co. 3, c.p.c., il quale prescrive l'improcedibilità della procedura esecutiva avviata per mancato tempestivo deposito del titolo esecutivo;
circostanza che non estingue il diritto del creditore di agire esecutivamente.
Per tali ragioni, il motivo di doglianza in esame, in quanto finalizzato ad un accertamento dell'insussistenza del diritto di d agire in executivis, Controparte_2 non può essere accolto.
Analoghe considerazioni portano a disattendere anche l'ultimo motivo di opposizione, poiché il credito non può considerarsi incerto, né inesigibile, né illiquido solo per mancata specifica indicazione del calcolo eseguito per stabilire quantum portato nel precetto e nell'atto di pignoramento.
Trattasi, peraltro, di una contestazione mossa genericamente, non essendo stato specificato dall'opponente il diverso minor importo che sostiene esser dovuto alla Controparte_2
[...]
3.3. Va, poi, ricordato che nell'ipotesi di debitore esecutato dichiarato IT la valutazione in ordine alla fondiarietà del mutuo è rimessa, in sede di ammissione al passivo, al giudice delegato (cfr. Cass.
n. 23482/2018).
Ad ogni modo, anche in assenza del privilegio processuale di cui all'art. 41, co. 2, TUB, l'art. 51 l.f.
(applicabile ratione temporis) prescrive che le azioni esecutive individuali siano improcedibili salvo
7 diversa disposizione di legge. Viene allora in rilievo l'art. 107, co. 6, l.f. a mente del quale il curatore fallimentare può subentrare nelle procedure esecutive, come avvenuto nel caso di specie.
L'intervento determina “un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del IT ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare” (così in Cass. 11.12.2009 n. 25963).
Solo in caso di mancato intervento del curatore il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva.
Il divieto è funzionale alla tutela degli interessi della massa dei creditori concorsuali, nel senso che esso consente l'attrazione di tutti i beni appartenenti al IT alla massa fallimentare, la liquidazione dell'attivo ai sensi degli artt. 104 e ss. l.f. e, dunque, la ripartizione del ricavato nel rispetto della par condicio creditorum.
Il motivo di opposizione non è, perciò, fondato.
3.4. Né il contratto di mutuo può considerarsi nullo per asserito superamento del limite di finanziabilità.
Sul tema è, infatti, intervenuta la Suprema Corte (S.U. n. 33719 del 16.11.2022) chiarendo che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993, non è un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non si tratta di una norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo del suo o che non integra norma imperativa la disposizione […] la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
3.5. Quanto, infine, alla questione della notifica del pignoramento eseguita personalmente al IT
, è vero che l'art. 43 l.f. stabiliva che “nelle controversie, anche in corso, Controparte_3 relative a rapporti di diritto patrimoniale del IT compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”, attribuendo a quest'ultimo la legittimazione sostitutiva del debitore sottoposto a fallimento.
Tuttavia, si è affermato che nell'esecuzione individuale promossa da un istituto di credito nei confronti di un debitore già dichiarato IT, quest'ultimo conserva il diritto di ricevere la notificazione degli atti preliminari dell'esecuzione e del pignoramento (cfr. Cass. n. 5081/1996), tanto che si discorre di legittimazione processuale concorrente tra debitore IT e curatore fallimentare.
Ad ogni modo, trattasi di un vizio afferente la posizione del , oggi rappresentato dal curatore CP_3 fallimentare, che non è legittimata a sollevare. Parte_1
E', comunque, dirimente il fatto che il fallimento del comproprietario esecutato abbia CP_3 spiegato intervento nell'esecuzione immobiliare R.G.E.I. 34/2021: costituendosi nel procedimento esecutivo il dedotto vizio notificatorio è stato sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (cfr. Cass.
24527/2008).
8 4. Il contrasto giurisprudenziale illustrato in ordine al secondo motivo di opposizione costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite. Così deciso in data 19/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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