Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 612
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Sentenza 28 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, in persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, riguardante la richiesta di accreditamento di contributi figurativi da parte di una lavoratrice impiegata in progetti di pubblica utilità. La ricorrente ha sostenuto di avere diritto all'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi di impiego dal 15/12/1999 al 30/04/2008, in quanto la legge prevede tale riconoscimento d'ufficio per i lavoratori di pubblica utilità. La controparte ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e la prescrizione dei contributi, contestando la legittimità della domanda.

Il giudice ha accolto la richiesta della ricorrente, affermando che il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi è garantito dalla normativa vigente e che non sussiste il termine di prescrizione per tali crediti, in quanto l'accredito è un obbligo d'ufficio dell'ente previdenziale. La sentenza ha sottolineato l'equiparazione tra lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità, confermando che la contribuzione figurativa deve essere riconosciuta per l'intero periodo di impiego. Inoltre, il giudice ha ritenuto infondate le eccezioni sollevate dalla controparte, stabilendo che la ricorrente aveva fornito prova sufficiente del suo impiego. Le spese di lite sono state compensate, considerando la difformità di orientamento giurisprudenziale sulla questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 612
    Giurisdizione : Trib. Cosenza
    Numero : 612
    Data del deposito : 28 marzo 2025

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