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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3676/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
C. Goldoni n. 36 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Cosenza, C.F._1 alla via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
legale rappresentante, con sede legale in Via Ciro il Grande 00144 – Roma, con gli Avv.
Gilda Avena e Umberto Ferrato per procura generale alle liti per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.3.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede provinciale in Cosenza, piazza Loreto n. 22/A
Resistente
Avente ad oggetto: contribuzione figurativa LPU.
In fatto e in diritto
Con ricorso del 30.9.2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere stata avviata al lavoro in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 del D.lgs. 01.12.1997
n. 468 e D.lgs. 07.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni, presso il Comune di
San Fili, in qualità di ausiliaria, per i periodi dal 28/09/1998 al 15/07/1999, progetto n.
033/CS (L.P.U.) e dal 01/10/1999 al 30/04/2008 progetto n. 033/CS (L.P.U.) e di essere stata di poi (dal 01.11.2008) assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dallo stesso Comune di San Fili, esponeva che dalla consultazione del proprio estratto conto
CP_ previdenziale, ha appreso che l' le ha riconosciuto i contributi figurativi soltanto in relazione ai peridi durante i quali la stessa era iscritta nelle liste di mobilità e aveva percepito
CP_ l'indennità a carico del Fondo per l'occupazione gestito dall' mentre non risulta averle accreditato i contributi figurativi per i restanti periodi di utilizzo, ovvero nel dettaglio per i periodi: dal 15/12/1999 al 30/04/2008.
Lamentava, quindi, che l' – non ha mai Controparte_2 provveduto all'accreditamento, in suo favore, della contribuzione “figurativa” relativa al periodo di impiego nel progetto di pubblica utilità; sosteneva che il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa a favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) è espressamente sancito dalla legge, che prevede altresì, come l'Ente previdenziale debba provvedere d'ufficio; che, in particolare, l'art. 8, comma 19, del D. Lgs.
N. 468/97, dispone che: “per i periodi d'impiego nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli artt. 5 e segg. del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”; che quanto sopra, seppure espressamente (e sul piano letterale) riferito ai lavoratori socialmente utili, è sicuramente applicabile anche ai lavoratori di pubblica utilità, dovendosi interpretare la norma sopra menzionata in modo conforme alla
Costituzione, sì da evitare, in via ermeneutica, quello che altrimenti risulterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra posizioni sostanzialmente omogenee;
tanto premesso ed argomentato, rassegnava le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8 co. 19 D.lgs. 468/97, per i periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità per i quali
l'accredito non risulta effettuato, e nello specifico per i seguenti periodi: dal 15/12/1999 al
30/04/2008, con conseguente condanna dell' a provvedere all'accreditamento dei CP_1
contributi figurativi per i predetti periodi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' sollevando eccezioni CP_1
preliminari di inammissibilità del ricorso, contestando altresì la fondatezza nel merito della domanda.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dall' che sostiene al contempo la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che CP_1
l'Ente utilizzatore del progetto non è litisconsorte necessario nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo o onere a carico dell'Ente utilizzatore del progetto.
Si osserva comunque che la legittimazione passiva è normalmente la conseguenza della titolarità dell'obbligo fatto valere in giudizio, salvo casi specificamente previsti dalla legge.
Nel caso dell'accredito di contributi figurativi, sganciati cioè da qualsiasi concreta materiale erogazione da parte del datore di lavoro (che peraltro, per LSU e LPU, non appare nemmeno
CP_ configurabile), la legittimazione passiva non può che essere dell' né si individuano normative particolari in materia che aggiungano coobbligati ex lege (così Corte di appello di
Reggio Calabria, sent. n. 1056/2015).
Parimenti, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso che appare rispettoso delle previsioni dell'art. 414 c.p.c. in ordine alla determinazione tanto del petitum quanto della causa petendi.
Sull'interesse ad agire, si osserva che si tratta di argomento trattato e risolto in modo definitivo dalla giurisprudenza di Cassazione nei primi anni 2000 (e in particolare Cass. sez. lav. 17223 del 2002), che ha esplicitamente riconosciuto la proponibilità della domanda di mero accertamento della posizione assicurativa ogni volta che, come senz'altro accade nel caso in esame, vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative. Per come ritenuto condivisibilmente da Tribunale di Locri in analoga controversia (sent. n.
376/2019) “Sul punto è sufficiente rilevare che la domanda ha ad oggetto l'accertamento di una situazione attuale e non una mera aspettativa. Vi è, dunque, un interesse attuale e concreto all'accertamento degli elementi costituivi della fattispecie previdenziale. La Cass. sez. lav. 17223 del 2002 ha esplicitamente riconosciuto la proponibilità della domanda di mero accertamento della posizione assicurativa ogni volta che, come senz'altro accade nel caso in esame, vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere
l'erogazione di determinate prestazioni assicurative”.
Quanto alla eccepita improponibilità del ricorso in assenza di una previa valida domanda amministrativa, deve rilevarsi che per quanto ci occupa in questa sede, oggetto della domanda di parte ricorrente non è la condanna giudiziale dell' a una prestazione, nel qual caso CP_1
l'eccezione proposta da parte convenuta avrebbe avuto pregio, bensì l'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, per la quale non è prevista alcuna previa domanda amministrativa;
parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità per la mancata proposizione dei ricorsi amministrativi, non essendo prevista in materia alcuna necessità dell'istaurazione di una fase precontenziosa che preceda la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Tanto ritenuto, nel merito la domanda attorea – avente ad oggetto l'accredito in suo favore della contribuzione figurativa– è fondata e merita accoglimento in relazione ai periodi di svolgimento di attività nell'ambito dei progetti di pubblica utilità per i quali vi è attestazione da parte dell'ente utilizzatore (comune di San Fili) e, segnatamente, per il periodo dal
15/12/1999 al 30/04/2008 (per come richiesto in ricorso).
La domanda merita accoglimento per le seguenti ragioni.
L' ha eccepito la prescrizione dei contributi figurativi ai sensi dell'art. 3 comma 9 della CP_1 legge n. 335/95, evidenziando che la stessa è rilevabile anche d'ufficio.
In particolare, l' eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, CP_1
della legge n. 335/95, norma che assume applicabile anche ai contributi figurativi.
A fondamento di tale eccezione, l' richiama l'insegnamento della SC (n. 30699/2017 e CP_1
succ. conf.) ma ritiene il giudice che tali principi non siano applicabili al caso di specie.
Invero, la SC ha chiarito che In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n.
335 del 1995.
Cass. sez. L, sentenza n. 28605/2018 in termini analoghi ha affermato che:
Il credito vantato dall nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme CP_1
erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995.
Tuttavia, tali arresti riguardano il credito vantato dall' nei confronti del datore di lavoro CP_1 mentre nel caso di specie viene in rilievo un accredito figurativo operato direttamente dall'istituto d'ufficio, in assenza di qualsivoglia versamento da parte del lavoratore, rispetto al quale non è ipotizzabile l'operatività del termine di prescrizione di cui alla legge n. 335/95 (in tal senso, in tema di contribuzione figurativa relativa all'indennità di disoccupazione agricola, Corte di Appello di
Bari n. 294 del 6.3.2023,).
Sul punto, se è vero che anche i contributi figurativi sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3 della legge n. 335/95 (cfr. Cass. n. 672/2018, punti 12 e 13 della motivazione;
conf. Cass. n. 28605/2018) e che, parimenti, la prescrizione dei contributi previdenziali è questione rilevabile anche d'ufficio (sia pure a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in coerenza con il principio della domanda
e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
cfr. Cass. n. 31282/2019) si richiamano le argomentazioni spese dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria in analoga controversia (sent. n. 1056/2015) che, nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto, ha evidenziato che Siffatta prospettazione si potrebbe attagliare all'ipotesi in cui il titolare del diritto avesse un onere di attivarsi entro un determinato tempo per ottenere la dazione di una somma di denaro o altri beni della vita. Nel caso in esame si è invece di fronte ad un accredito virtuale che il lavoratore ben può dare per scontato, e l'interesse a CP_ promuovere l'adempimento non nasce se non in presenza di un disconoscimento da parte dell'
Si può dunque escludere che, prima di allora, il lavoratore potesse fare valere il diritto. Ancora più
a monte, va evidenziato che attraverso la questione della contribuzione in realtà è stata introdotta una controversia sull'esistenza stessa del diritto a pensione, che è pacificamente imprescrittibile.
La decorrenza di decadenza e prescrizione riguarda semmai le prestazioni perché, mentre il diritto in sé è collegato ad uno status la cui tutela è assoluta e costituzionalmente assicurata, sarebbe eccessivo consentire all'interessato di procrastinare sine die il suo godimento, con ciò dimostrando in re ipsa che l'erogazione non era necessaria per il soddisfacimento di quei bisogni primari cui si riferisce l'art. 38 Cost.
In applicazione di tali condivisibili principi al caso di specie, rilevato che la ricorrente ha avuto contezza del mancato accredito della contribuzione figurativa soltanto con il rilascio da parte dell' dell'estratto conto previdenziale e, pertanto, all'atto della notifica del ricorso CP_1
(che ha ulteriormente prodotto effetto interruttivo) alcuna prescrizione risultava maturata.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che le figure dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) sono equiparabili – così
Co come ha avuto modo di precisare la , fissando il principio che “Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' sussiste indipendentemente CP_1 dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs
468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte a facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro”
(Cassazione civile, sez. lav. 25/02/2022, n. 6346) – e pertanto deve applicarsi al caso di specie la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 150/2015 che, nell'abrogare il citato D.lgs. n. 468/1997, all'art. 26, comma 11 ha riproposto in termini sovrapponibili la norma contenuta nell'art. 8 dell'abrogato decreto, per cui “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”. Compete dunque all' di riconoscere d'ufficio la contribuzione figurativa anche ai lavoratori di pubblica CP_1
utilità.
Quanto all'ulteriore eccezione formulata da parte resistente e afferente all'inesigibilità della prestazione previdenziale oltre il limite delle 12 mensilità, si rileva come, ai sensi del D.lgs. n.
81 del 2000, la disciplina regolante la materia sia mutata, consentendo una maggiore durata dei progetti finanziati dal fondo per l'occupazione (istituito dall'art. 1 comma 7 D.L. 148 del
1993 convertito con Legge 236 del 1993) con la conseguenza che, solo nel vigore del D.lgs. n.
468 del 1997, l'assegno è stato erogato direttamente dall' . Pertanto, a fronte CP_1 dell'innovato quadro normativo di riferimento, l'eccezione formulata risulta destituita di fondamento, e ciò in quanto l'accredito della contribuzione figurativa, che è rimasto naturalmente a carico dell' , non comporta un'erogazione monetaria, atteso che in CP_1 favore dell'assicurato si realizza una forma indiretta di agevolazione, cui questi accede in ragione dell'appartenenza a categorie con minori prospettive di impiego. Deve dunque essere dichiarato il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per gli effettivi periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità, con conseguente condanna dell' a provvedere CP_1 all'accreditamento medesimo, avendo parte ricorrente comprovato l'effettivo impiego in lavori di pubblica utilità nel periodo per cui è causa.
In termini analoghi, sul punto, Corte di Appello di Reggio Calabria (sent. n. 604 del 2018) ha così condivisibilmente affermato: L' richiama, in subordine, l'art. 3 comma 2 D. L.vo CP_1
280 del 1997 per evidenziare che la contribuzione figurativa accreditabile d'ufficio non può
CP_ superare il periodo massimo di attività prevista per i progetti per i quali l' ha erogato
l'assegno, e cioè 12 mesi. Ribatte tuttavia correttamente parte appellata che, nel tempo, la disciplina è mutata, e i progetti sono durati in effetti per circa tre anni (cfr. D. L.vo 81 del
2000) e sono stati poi finanziati sempre dal medesimo fondo per l'occupazione istituito dall'art. 1 comma 7 D.L. 148 del 1993 conv. Legge 236 del 1993. Solo nel primo periodo, CP_ quello di entrata in vigore del 468/97, l'assegno era erogato direttamente dall' Osserva questa Corte che, anche una volta che l'assegno non viene più erogato direttamente dall' l'accredito dei figurativi rimane naturalmente a carico dell'istituto, non CP_1
trattandosi di una erogazione monetaria. Si tratta in definitiva di una forma indiretta di agevolazione che la legge riconosce a determinate categorie di soggetti, a carico della fiscalità generale, in ragione dell'appartenenza a categorie con minori prospettive di impiego, analoga per molti versi a quelle norme che attuano meccanismi analoghi attraverso, ad esempio, l'abbassamento dell'età o del numero dei contributi necessari per accedere alla prestazione. Del resto l'ente previdenziale, attuale parte appellante, è lo stesso soggetto che, nella brochure prodotta in fascicolo di parte appellata e pubblicata nel proprio sito ufficiale, riconosce in maniera piana il diritto ai figurativi sia a LSU che a LPU, senza alcun limite temporale. Tale orientamento di merito è stato confermato dalla SC che, con recente sentenza n.
6346/2022, ha affermato che Secondo la giurisprudenza di questa Corte, resa a proposito della corrispondente fattispecie, relativa alla diversa attività degli LSU, “In tema di lavori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' sussiste indipendentemente CP_1 dalla iscrizione nelle liste di mobilità, come discende dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs.
n. 468 del 1997, da cui deriva il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi d'impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale.”(Cass. n.
5744 del 2019). Il principio di diritto affermato dalla pronuncia richiamata può ben essere esteso ai lavoratori di pubblica utilità (LPU), atteso che, sempre questa Corte, a proposito del riconoscimento agli LPU dell'assegno al nucleo familiare già attribuito dalla legge agli
LSU, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Il rapporto tra il disposto di cui all'art.
2 del d.lgs. n. 468 del 1997, che delinea i settori di attività per i 'progetti di lavoro di pubblica utilità', e quello di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 280 del 1997 diretto ad individuare i
'lavori di pubblica utilità', si configura in termini di specificazione all'interno di una medesima tipologia di attività e di un'unica finalità, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro, sicché anche ai lavoratori di pubblica utilità, ove ne ricorrano i presupposti, va riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili per il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468 del 1997 alle disposizioni in materia di indennità di mobilità, che ne prevedono il diritto all'art. 7, comma 10, della I. n. 223 del 19912”. In nome della ricostruzione operata da questa Corte della categoria degli LPU quale figura speciale all'interno dell'unica tipologia di attività, finalizzata ad obiettivi di tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e di facilitazione al loro ingresso nel mercato del lavoro, deve conseguentemente affermarsi che ricorrono i presupposti affinché tale principio si applichi anche a proposito del riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa per tutta la durata della loro utilizzazione nelle attività di pubblica utilità e senza, pertanto, tener conto di qual si voglia limite temporale per il loro utilizzo, pur previsto dalla legge. La sentenza impugnata si è mantenuta aderente a tale orientamento e, conseguentemente, ha legittimamente statuito che
CP_ l' è tenuto a riconoscere i contributi figurativi in favore di per l'intera Parte_2 durata dell'attività di pubblica utilità resa presso l'ente territoriale utilizzatore.
Né appare condivisibile l'assunto dell'Ente resistente secondo il quale il ricorrente non avrebbe fornito prova dei requisiti previsti per la contribuzione figurativa, dal momento che, ai fini dell'accertamento del diritto all'accesso alla contribuzione figurativa, è necessaria e sufficiente dimostrare l'effettivo impiego del predetto in lavori di pubblica utilità. Nell'ambito del presente procedimento, detta prova è stata fornita, nei limiti sopra indicati, a mezzo dell'attestazione dell'ente utilizzatore.
Infine, quanto al rilievo dell' secondo cui il periodo richiesto in ricorso risulta già CP_1 coperto da contribuzione si osserva che dall'estratto conto allegato si evince il versamento di contribuzione in relazione ai periodi di svolgimento di attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, avendo la ricorrente instaurato rapporto di lavoro dal
1.11.2008 e soltanto in relazione a quest'ultimo risulta il versamento della contribuzione mentre per tutto il periodo precedente (di svolgimento di lavoro quale LPU) risulta la totale scopertura contributiva.
Le spese di lite, considerata la difformità di orientamento anche di questo Tribunale in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione (si veda la sentenza n. 2059 del 18.11.2024, est.
Dottor in controversia analoga) sono integralmente compensate. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi per l'attività svolta presso il Comune di
San Fili dal 15/12/1999 al 30/04/2008, condannando l' a provvedere al relativo CP_1
accreditamento;
- compensa le spese di lite.
Cosenza, 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 3676/2024 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
C. Goldoni n. 36 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Cosenza, C.F._1 alla via Piave n. 36, presso lo studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
legale rappresentante, con sede legale in Via Ciro il Grande 00144 – Roma, con gli Avv.
Gilda Avena e Umberto Ferrato per procura generale alle liti per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.3.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede provinciale in Cosenza, piazza Loreto n. 22/A
Resistente
Avente ad oggetto: contribuzione figurativa LPU.
In fatto e in diritto
Con ricorso del 30.9.2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, premettendo di essere stata avviata al lavoro in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 del D.lgs. 01.12.1997
n. 468 e D.lgs. 07.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni, presso il Comune di
San Fili, in qualità di ausiliaria, per i periodi dal 28/09/1998 al 15/07/1999, progetto n.
033/CS (L.P.U.) e dal 01/10/1999 al 30/04/2008 progetto n. 033/CS (L.P.U.) e di essere stata di poi (dal 01.11.2008) assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dallo stesso Comune di San Fili, esponeva che dalla consultazione del proprio estratto conto
CP_ previdenziale, ha appreso che l' le ha riconosciuto i contributi figurativi soltanto in relazione ai peridi durante i quali la stessa era iscritta nelle liste di mobilità e aveva percepito
CP_ l'indennità a carico del Fondo per l'occupazione gestito dall' mentre non risulta averle accreditato i contributi figurativi per i restanti periodi di utilizzo, ovvero nel dettaglio per i periodi: dal 15/12/1999 al 30/04/2008.
Lamentava, quindi, che l' – non ha mai Controparte_2 provveduto all'accreditamento, in suo favore, della contribuzione “figurativa” relativa al periodo di impiego nel progetto di pubblica utilità; sosteneva che il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa a favore dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) è espressamente sancito dalla legge, che prevede altresì, come l'Ente previdenziale debba provvedere d'ufficio; che, in particolare, l'art. 8, comma 19, del D. Lgs.
N. 468/97, dispone che: “per i periodi d'impiego nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli artt. 5 e segg. del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”; che quanto sopra, seppure espressamente (e sul piano letterale) riferito ai lavoratori socialmente utili, è sicuramente applicabile anche ai lavoratori di pubblica utilità, dovendosi interpretare la norma sopra menzionata in modo conforme alla
Costituzione, sì da evitare, in via ermeneutica, quello che altrimenti risulterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra posizioni sostanzialmente omogenee;
tanto premesso ed argomentato, rassegnava le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8 co. 19 D.lgs. 468/97, per i periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità per i quali
l'accredito non risulta effettuato, e nello specifico per i seguenti periodi: dal 15/12/1999 al
30/04/2008, con conseguente condanna dell' a provvedere all'accreditamento dei CP_1
contributi figurativi per i predetti periodi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' sollevando eccezioni CP_1
preliminari di inammissibilità del ricorso, contestando altresì la fondatezza nel merito della domanda.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Va preliminarmente disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dall' che sostiene al contempo la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che CP_1
l'Ente utilizzatore del progetto non è litisconsorte necessario nel presente giudizio, vertendo la controversia unicamente sull'accertamento del diritto all'accredito dei contributivi figurativi, senza alcun obbligo o onere a carico dell'Ente utilizzatore del progetto.
Si osserva comunque che la legittimazione passiva è normalmente la conseguenza della titolarità dell'obbligo fatto valere in giudizio, salvo casi specificamente previsti dalla legge.
Nel caso dell'accredito di contributi figurativi, sganciati cioè da qualsiasi concreta materiale erogazione da parte del datore di lavoro (che peraltro, per LSU e LPU, non appare nemmeno
CP_ configurabile), la legittimazione passiva non può che essere dell' né si individuano normative particolari in materia che aggiungano coobbligati ex lege (così Corte di appello di
Reggio Calabria, sent. n. 1056/2015).
Parimenti, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso che appare rispettoso delle previsioni dell'art. 414 c.p.c. in ordine alla determinazione tanto del petitum quanto della causa petendi.
Sull'interesse ad agire, si osserva che si tratta di argomento trattato e risolto in modo definitivo dalla giurisprudenza di Cassazione nei primi anni 2000 (e in particolare Cass. sez. lav. 17223 del 2002), che ha esplicitamente riconosciuto la proponibilità della domanda di mero accertamento della posizione assicurativa ogni volta che, come senz'altro accade nel caso in esame, vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative. Per come ritenuto condivisibilmente da Tribunale di Locri in analoga controversia (sent. n.
376/2019) “Sul punto è sufficiente rilevare che la domanda ha ad oggetto l'accertamento di una situazione attuale e non una mera aspettativa. Vi è, dunque, un interesse attuale e concreto all'accertamento degli elementi costituivi della fattispecie previdenziale. La Cass. sez. lav. 17223 del 2002 ha esplicitamente riconosciuto la proponibilità della domanda di mero accertamento della posizione assicurativa ogni volta che, come senz'altro accade nel caso in esame, vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere
l'erogazione di determinate prestazioni assicurative”.
Quanto alla eccepita improponibilità del ricorso in assenza di una previa valida domanda amministrativa, deve rilevarsi che per quanto ci occupa in questa sede, oggetto della domanda di parte ricorrente non è la condanna giudiziale dell' a una prestazione, nel qual caso CP_1
l'eccezione proposta da parte convenuta avrebbe avuto pregio, bensì l'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, per la quale non è prevista alcuna previa domanda amministrativa;
parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità per la mancata proposizione dei ricorsi amministrativi, non essendo prevista in materia alcuna necessità dell'istaurazione di una fase precontenziosa che preceda la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Tanto ritenuto, nel merito la domanda attorea – avente ad oggetto l'accredito in suo favore della contribuzione figurativa– è fondata e merita accoglimento in relazione ai periodi di svolgimento di attività nell'ambito dei progetti di pubblica utilità per i quali vi è attestazione da parte dell'ente utilizzatore (comune di San Fili) e, segnatamente, per il periodo dal
15/12/1999 al 30/04/2008 (per come richiesto in ricorso).
La domanda merita accoglimento per le seguenti ragioni.
L' ha eccepito la prescrizione dei contributi figurativi ai sensi dell'art. 3 comma 9 della CP_1 legge n. 335/95, evidenziando che la stessa è rilevabile anche d'ufficio.
In particolare, l' eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, CP_1
della legge n. 335/95, norma che assume applicabile anche ai contributi figurativi.
A fondamento di tale eccezione, l' richiama l'insegnamento della SC (n. 30699/2017 e CP_1
succ. conf.) ma ritiene il giudice che tali principi non siano applicabili al caso di specie.
Invero, la SC ha chiarito che In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall'art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n.
335 del 1995.
Cass. sez. L, sentenza n. 28605/2018 in termini analoghi ha affermato che:
Il credito vantato dall nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme CP_1
erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995.
Tuttavia, tali arresti riguardano il credito vantato dall' nei confronti del datore di lavoro CP_1 mentre nel caso di specie viene in rilievo un accredito figurativo operato direttamente dall'istituto d'ufficio, in assenza di qualsivoglia versamento da parte del lavoratore, rispetto al quale non è ipotizzabile l'operatività del termine di prescrizione di cui alla legge n. 335/95 (in tal senso, in tema di contribuzione figurativa relativa all'indennità di disoccupazione agricola, Corte di Appello di
Bari n. 294 del 6.3.2023,).
Sul punto, se è vero che anche i contributi figurativi sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3 della legge n. 335/95 (cfr. Cass. n. 672/2018, punti 12 e 13 della motivazione;
conf. Cass. n. 28605/2018) e che, parimenti, la prescrizione dei contributi previdenziali è questione rilevabile anche d'ufficio (sia pure a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in coerenza con il principio della domanda
e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
cfr. Cass. n. 31282/2019) si richiamano le argomentazioni spese dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria in analoga controversia (sent. n. 1056/2015) che, nel respingere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto, ha evidenziato che Siffatta prospettazione si potrebbe attagliare all'ipotesi in cui il titolare del diritto avesse un onere di attivarsi entro un determinato tempo per ottenere la dazione di una somma di denaro o altri beni della vita. Nel caso in esame si è invece di fronte ad un accredito virtuale che il lavoratore ben può dare per scontato, e l'interesse a CP_ promuovere l'adempimento non nasce se non in presenza di un disconoscimento da parte dell'
Si può dunque escludere che, prima di allora, il lavoratore potesse fare valere il diritto. Ancora più
a monte, va evidenziato che attraverso la questione della contribuzione in realtà è stata introdotta una controversia sull'esistenza stessa del diritto a pensione, che è pacificamente imprescrittibile.
La decorrenza di decadenza e prescrizione riguarda semmai le prestazioni perché, mentre il diritto in sé è collegato ad uno status la cui tutela è assoluta e costituzionalmente assicurata, sarebbe eccessivo consentire all'interessato di procrastinare sine die il suo godimento, con ciò dimostrando in re ipsa che l'erogazione non era necessaria per il soddisfacimento di quei bisogni primari cui si riferisce l'art. 38 Cost.
In applicazione di tali condivisibili principi al caso di specie, rilevato che la ricorrente ha avuto contezza del mancato accredito della contribuzione figurativa soltanto con il rilascio da parte dell' dell'estratto conto previdenziale e, pertanto, all'atto della notifica del ricorso CP_1
(che ha ulteriormente prodotto effetto interruttivo) alcuna prescrizione risultava maturata.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che le figure dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) sono equiparabili – così
Co come ha avuto modo di precisare la , fissando il principio che “Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' sussiste indipendentemente CP_1 dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs
468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte a facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro”
(Cassazione civile, sez. lav. 25/02/2022, n. 6346) – e pertanto deve applicarsi al caso di specie la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 150/2015 che, nell'abrogare il citato D.lgs. n. 468/1997, all'art. 26, comma 11 ha riproposto in termini sovrapponibili la norma contenuta nell'art. 8 dell'abrogato decreto, per cui “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”. Compete dunque all' di riconoscere d'ufficio la contribuzione figurativa anche ai lavoratori di pubblica CP_1
utilità.
Quanto all'ulteriore eccezione formulata da parte resistente e afferente all'inesigibilità della prestazione previdenziale oltre il limite delle 12 mensilità, si rileva come, ai sensi del D.lgs. n.
81 del 2000, la disciplina regolante la materia sia mutata, consentendo una maggiore durata dei progetti finanziati dal fondo per l'occupazione (istituito dall'art. 1 comma 7 D.L. 148 del
1993 convertito con Legge 236 del 1993) con la conseguenza che, solo nel vigore del D.lgs. n.
468 del 1997, l'assegno è stato erogato direttamente dall' . Pertanto, a fronte CP_1 dell'innovato quadro normativo di riferimento, l'eccezione formulata risulta destituita di fondamento, e ciò in quanto l'accredito della contribuzione figurativa, che è rimasto naturalmente a carico dell' , non comporta un'erogazione monetaria, atteso che in CP_1 favore dell'assicurato si realizza una forma indiretta di agevolazione, cui questi accede in ragione dell'appartenenza a categorie con minori prospettive di impiego. Deve dunque essere dichiarato il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per gli effettivi periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità, con conseguente condanna dell' a provvedere CP_1 all'accreditamento medesimo, avendo parte ricorrente comprovato l'effettivo impiego in lavori di pubblica utilità nel periodo per cui è causa.
In termini analoghi, sul punto, Corte di Appello di Reggio Calabria (sent. n. 604 del 2018) ha così condivisibilmente affermato: L' richiama, in subordine, l'art. 3 comma 2 D. L.vo CP_1
280 del 1997 per evidenziare che la contribuzione figurativa accreditabile d'ufficio non può
CP_ superare il periodo massimo di attività prevista per i progetti per i quali l' ha erogato
l'assegno, e cioè 12 mesi. Ribatte tuttavia correttamente parte appellata che, nel tempo, la disciplina è mutata, e i progetti sono durati in effetti per circa tre anni (cfr. D. L.vo 81 del
2000) e sono stati poi finanziati sempre dal medesimo fondo per l'occupazione istituito dall'art. 1 comma 7 D.L. 148 del 1993 conv. Legge 236 del 1993. Solo nel primo periodo, CP_ quello di entrata in vigore del 468/97, l'assegno era erogato direttamente dall' Osserva questa Corte che, anche una volta che l'assegno non viene più erogato direttamente dall' l'accredito dei figurativi rimane naturalmente a carico dell'istituto, non CP_1
trattandosi di una erogazione monetaria. Si tratta in definitiva di una forma indiretta di agevolazione che la legge riconosce a determinate categorie di soggetti, a carico della fiscalità generale, in ragione dell'appartenenza a categorie con minori prospettive di impiego, analoga per molti versi a quelle norme che attuano meccanismi analoghi attraverso, ad esempio, l'abbassamento dell'età o del numero dei contributi necessari per accedere alla prestazione. Del resto l'ente previdenziale, attuale parte appellante, è lo stesso soggetto che, nella brochure prodotta in fascicolo di parte appellata e pubblicata nel proprio sito ufficiale, riconosce in maniera piana il diritto ai figurativi sia a LSU che a LPU, senza alcun limite temporale. Tale orientamento di merito è stato confermato dalla SC che, con recente sentenza n.
6346/2022, ha affermato che Secondo la giurisprudenza di questa Corte, resa a proposito della corrispondente fattispecie, relativa alla diversa attività degli LSU, “In tema di lavori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' sussiste indipendentemente CP_1 dalla iscrizione nelle liste di mobilità, come discende dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs.
n. 468 del 1997, da cui deriva il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi d'impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale.”(Cass. n.
5744 del 2019). Il principio di diritto affermato dalla pronuncia richiamata può ben essere esteso ai lavoratori di pubblica utilità (LPU), atteso che, sempre questa Corte, a proposito del riconoscimento agli LPU dell'assegno al nucleo familiare già attribuito dalla legge agli
LSU, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Il rapporto tra il disposto di cui all'art.
2 del d.lgs. n. 468 del 1997, che delinea i settori di attività per i 'progetti di lavoro di pubblica utilità', e quello di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 280 del 1997 diretto ad individuare i
'lavori di pubblica utilità', si configura in termini di specificazione all'interno di una medesima tipologia di attività e di un'unica finalità, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento nel lavoro, sicché anche ai lavoratori di pubblica utilità, ove ne ricorrano i presupposti, va riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili per il richiamo contenuto nell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 468 del 1997 alle disposizioni in materia di indennità di mobilità, che ne prevedono il diritto all'art. 7, comma 10, della I. n. 223 del 19912”. In nome della ricostruzione operata da questa Corte della categoria degli LPU quale figura speciale all'interno dell'unica tipologia di attività, finalizzata ad obiettivi di tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e di facilitazione al loro ingresso nel mercato del lavoro, deve conseguentemente affermarsi che ricorrono i presupposti affinché tale principio si applichi anche a proposito del riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa per tutta la durata della loro utilizzazione nelle attività di pubblica utilità e senza, pertanto, tener conto di qual si voglia limite temporale per il loro utilizzo, pur previsto dalla legge. La sentenza impugnata si è mantenuta aderente a tale orientamento e, conseguentemente, ha legittimamente statuito che
CP_ l' è tenuto a riconoscere i contributi figurativi in favore di per l'intera Parte_2 durata dell'attività di pubblica utilità resa presso l'ente territoriale utilizzatore.
Né appare condivisibile l'assunto dell'Ente resistente secondo il quale il ricorrente non avrebbe fornito prova dei requisiti previsti per la contribuzione figurativa, dal momento che, ai fini dell'accertamento del diritto all'accesso alla contribuzione figurativa, è necessaria e sufficiente dimostrare l'effettivo impiego del predetto in lavori di pubblica utilità. Nell'ambito del presente procedimento, detta prova è stata fornita, nei limiti sopra indicati, a mezzo dell'attestazione dell'ente utilizzatore.
Infine, quanto al rilievo dell' secondo cui il periodo richiesto in ricorso risulta già CP_1 coperto da contribuzione si osserva che dall'estratto conto allegato si evince il versamento di contribuzione in relazione ai periodi di svolgimento di attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, avendo la ricorrente instaurato rapporto di lavoro dal
1.11.2008 e soltanto in relazione a quest'ultimo risulta il versamento della contribuzione mentre per tutto il periodo precedente (di svolgimento di lavoro quale LPU) risulta la totale scopertura contributiva.
Le spese di lite, considerata la difformità di orientamento anche di questo Tribunale in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione (si veda la sentenza n. 2059 del 18.11.2024, est.
Dottor in controversia analoga) sono integralmente compensate. Per_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi per l'attività svolta presso il Comune di
San Fili dal 15/12/1999 al 30/04/2008, condannando l' a provvedere al relativo CP_1
accreditamento;
- compensa le spese di lite.
Cosenza, 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti