Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 20/01/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01033/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05794/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5794 del 2023, proposto da
IA LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
contro
Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 12/A1, non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Siena, ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DR Nardi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato espresso dalla Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, nei confronti della prof.ssa IA LA pubblicato in data 1.2.2023;
- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nella misura in cui hanno comportato la valutazione di non idoneità della ricorrente, con particolare ma non esclusivo riferimento a quello della seduta del 28.12.2022;
- per quanto di interesse:
• del D.P.R. n. 95 del 4.4.2016;
• del D.M. n. 120 del 7.6.2016;
• decreto direttoriale 29 gennaio 2021, n. 251, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
• del D.M. n. 589 dell’8 agosto 2018 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M 7 giugno 2016, n. 120”;
• del D.D. MIUR n. 553/2021, rettificato dal D.D. n. 589/2021, di indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia;
• delle delibere del Consiglio Direttivo ANVUR n. 104 del 12.5.2021 e n. 136 del 21.6.2021 con cui sono stati accertati i requisiti di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari;
• del Decreto Direttoriale 1562 del 8.7.2021 di nomina della Commissione del settore concorsuale di riferimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Università degli Studi Siena e dell’ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l’annullamento degli atti impugnati con i quali è stato formulato un giudizio negativo ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale, che censura per articolate ragioni in fatto ed in diritto sia in rapporto all’istruttoria ed alla motivazione dell’atto, sia con riguardo alla composizione della Commissione.
Si è costituita l’Autorità intimata che resiste al ricorso, argomentando circa l’infondatezza delle censure e, conseguentemente, circa la legittimità del procedimento e dei giudizi espressi.
Con memoria depositata il 15 novembre 2024 la parte ricorrente ha allegato di non aver più interesse alla decisione del presente ricorso, avendo conseguito l’abilitazione alla prima fascia in altra procedura.
Nella pubblica udienza dell’8 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo all’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Per come indicato nella premessa narrativa, è stata infatti dedotta la sopravvenienza di una condizione di fatto e di diritto che ha privato gli atti oggetto di gravame degli effetti loro propri.
In ogni caso, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968).
L’esposizione che precede comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO