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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 901/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. RENZI ALBERTO con domicilio eletto in VIA
GIUSEPPE MAZZINI N. 55 63827 PEDASO appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FABBRI GIORGIA e dall'avv. SAMA ROBERTA
( ) VIA DE GASPERI 8 48121 RAVENNA;
con C.F._2
domicilio eletto in VIA DE GASPERI 8 48121 RAVENNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Rimini n.
985/2020 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 8.444,43, oltre interessi e spese, in favore dell Controparte_2
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione dell'opposta in favore del e l'incompetenza Controparte_3
territoriale del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Rieti, luogo di residenza dell'opponente, stante l'applicabilità nel caso di specie della disciplina del consumatore. Deduceva, inoltre, che, in applicazione dell'art. 32 Cost. - che riconosce e garantisce cure gratuite agli indigenti - e della L.
n. 730/1983, lo stato di indigenza in cui versava il dichiarato Parte_1
fallito e percettore di pensione minima, dovesse di per sè escludere l'obbligo di pagamento. Contestava infine, nel merito, la debenza dell'importo richiesto per infondatezza del credito.
Con comparsa di risposta, depositata in data 19.3.2021, si costituiva in giudizio l chiedendo, preliminarmente, Controparte_2
respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Rimini e di difetto di legittimazione attiva, nonché la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito,
l'accertamento della fondatezza del diritto azionato, chiedendo pag. 2/9 conseguentemente il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Con sentenza n. 1126/2022 pubblicata in data 22/11/2022 il Tribunale di
Rimini respingeva l'opposizione, confermava il decreto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché, tenuto conto della scelta del di rivolgersi all'Ospedale “Cervesi” Parte_1
di Cattolica (RN) – struttura ospedaliera in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale – per l'esecuzione dell'intervento chirurgico, eseguito in regime di libera professione, non si applicherebbe il “foro del consumatore”. Riteneva, pertanto, il giudizio correttamente incardinato innanzi al Tribunale di Rimini, sia in considerazione del luogo ove è sorta l'obbligazione sia in considerazione della natura pecuniaria dell'obbligazione da eseguirsi presso il domicilio del creditore ex art. 1182
c.3 c.c.. Respingeva altresì l'eccezione del difetto di legittimazione attiva dell'opposta, stante la sottoscrizione del preventivo, reputando inconferente l'asserito stato di incapacità di intendere e volere per stress in cui versava l'opponente al momento della stipulazione del contratto, potendo tale circostanza al più fondare un'azione di annullamento. Nel merito, rigettava l'opposizione poiché infondata e dichiarava il decreto definitivamente esecutivo, avendo l fornito piena prova in ordine alla sussistenza CP_2
ed all'ammontare del credito azionato mediante la produzione della fattura e del preventivo sottoscritto dall'opponente ed essendo irrilevanti le doglianze sollevate da parte opponente in ordine alla gratuità delle prestazioni sanitarie e al suo stato di indigenza.
pag. 3/9 3.- Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con il primo motivo l'appellante contestava il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale.
A tal proposito, negata l'esistenza di un effettivo contratto – in quanto il si sarebbe limitato a sottoscrivere solamente un preventivo, Parte_1
peraltro incompleto e difforme dalla fattura del 9.5.2014 – l'appellante ribadiva la competenza del Tribunale di Rieti quale foro del consumatore, deducendo che tra le parti sarebbe sorto un rapporto privatistico, con assunzione, da parte della struttura sanitaria, della qualifica di
“professionista” ai sensi della disciplina consumieristica, dovendosi ritenere escluse da tale ambito applicativo solamente quelle situazioni in cui non è necessaria la conclusione di un contratto quali le prestazioni a carico del SSN.
Con il secondo motivo impugnava la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il credito vantato dall'appellato sulla base della fattura e del preventivo prodotti. L'appellante deduceva l'inesistenza di un contratto, rappresentando che il preventivo datato 10.4.2014, oltre che incompleto e difforme rispetto alla fattura, sarebbe qualificabile quale atto meramente preparatorio ad un successivo contratto definitivo mai effettivamente stipulato. Ad ogni buon conto, il contratto sarebbe affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1419 c.c.
Con il terzo motivo deduceva l'omessa pronuncia in ordine all'eccepita tardività delle deduzioni e produzioni avversarie con la seconda e terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., essendo queste state depositate oltre i pag. 4/9 termini di cui all'ordinanza del 22.11.2021 scadenti al 21.3.2022 e all'11.04.2022.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 4.10.2023 si costituiva l' Controparte_1
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appellante mai disconosciuto la firma apposta sul preventivo, non avendo mai disconosciuto il documento nel quale il optava per il regime di Parte_1
libera professione intramoenia – sottoscrivendo la richiesta e dichiarandosi solvente – avendo controparte formulato domande ed eccezioni nuove e riproposto, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, le medesime argomentazioni del primo grado.
In ordine al primo motivo di appello, l'appellato condivideva le conclusioni del Tribunale, giacchè al caso di specie non sarebbe applicabile la disciplina del consumatore, avendo il volontariamente scelto di Parte_1
rivolgersi ad una struttura sanitaria pubblica lontana dalla sua residenza e di optare per il regime di libera professione, essendo tale genere di prestazione espressamente esclusa dall'art. 47 del Codice del Consumo. Di conseguenza, esclusa l'operatività del foro del consumatore, parte appellata ribadiva il corretto incardinamento della causa avanti al Tribunale di
Rimini, sussistendo i presupposti applicativi del cd. forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 c.3 c.c., data la natura pecuniaria dell'obbligazione e la liquidità della somma.
In relazione al secondo motivo di gravame deduceva l'inammissibilità delle contestazioni avversarie poiché introdotte per la prima volta in appello.
pag. 5/9 Ribadiva, inoltre, l'effettiva conclusione di un negozio giuridico tra le parti, avendo il sottoscritto il preventivo ricevuto – senza mai Parte_1
contestarne la firma – oltre la richiesta di prestazione in libera professione, ove era esplicitamente indicato che l'intervento non era a carico del SSN.
In ordine al terzo motivo deduceva la tempestività delle memorie contestate, giacchè i termini di scadenza erano, rispettivamente, da calcolarsi alla data del 23.3.2022 ed alla data del 12.4.2022.
4.- Il primo motivo di appello merita accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante ripropone la questione dell'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in relazione al foro del consumatore.
Per la giurisprudenza maggioritaria qualora il rapporto fra l'utente e la struttura sanitaria del (o convenzionata) abbia corso con CP_4
l'espletamento di una serie di prestazioni aggiuntive, il cui costo sia posto direttamente a carico dell'utente e non del Sanitario ed CP_3 CP_3
anzi con l'espressa esclusione dell'operatività delle procedure del CP_4
come nel caso (di cui alla specie) di esecuzione di un intervento operatorio espletata da un medico della struttura sanitaria in regime intramurario, con addebito all'utente dei costi della sua prestazione e di altri medici nonchè di quelli della struttura, sulla base di un vero e proprio contratto intervento fra l'utente e la struttura del salvo per una parte minore che rappresenti CP_4
il costo aziendale normalmente a carico del trova applicazione alla CP_4
controversia di risarcimento danni derivanti dall'esecuzione della prestazione, introdotta dall'utente contro la struttura, il D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 33, comma 2, lett. m), in quanto nel rapporto, necessariamente da considerarsi su base unitaria, la struttura sanitaria (nella pag. 6/9 specie un'Azienda Ospedaliera Universitaria del S.S.N.) si è posta direttamente nei confronti dell'utente come "professionista" (Cassazione civile sez. VI, 24/12/2014, n.27391).
Aderendo a questa soluzione si rileva che, nel caso di specie, è in atti un preventivo di spesa regolarmente accettato, con sottoscrizione da parte del paziente, con la chiara indicazione che la prestazione veniva chiesta come
“solvente” e non già a carico del SSN e, conseguentemente, trattandosi di un intervento operatorio compiuto da un medico in regime “intramurario”, si applica il c.d. foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u)
d.lg. 6 settembre 2005 n. 206.
Ciò comporta che, alla luce dei criteri sopra indicati, nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso da giudice territorialmente incompetente in relazione al luogo di residenza del consumatore (Rieti).
Gli altri motivi restano assorbiti.
Ritenuta l'incompetenza nei termini sopra precisati va peraltro ricordato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cassazione civile , sez. VI , 14/01/2022 , n.
1121).
Revocato il decreto ingiuntivo, il processo andrà quindi riassunto dinanzi al
Giudice territorialmente competente ex art. 50 c.p.c., giacchè se in grado pag. 7/9 di appello il giudice ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà (in riassunzione ex art. 50 c.p.c.), non potendo trattenere la causa e deciderla nel merito. In caso contrario, infatti, il giudice d'appello violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione,
a meno che il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.
Condanna dell' alle spese del doppio grado come in dispositivo per CP_2
la soccombenza ai valori minimi per le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, costituito, avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Rimini n. 1126/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di
Rieti quale foro del consumatore;
revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Rimini n. 985/2020; assegna alle parti termine di gg. 90 per riassumere la causa ex art. 50 c.p.c. dinanzi al tribunale dichiarato competente;
pag. 8/9 condanna l'appellata alle spese del doppio grado che liquida per compensi in 2.540,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il secondo grado, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 12.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 901/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. RENZI ALBERTO con domicilio eletto in VIA
GIUSEPPE MAZZINI N. 55 63827 PEDASO appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. FABBRI GIORGIA e dall'avv. SAMA ROBERTA
( ) VIA DE GASPERI 8 48121 RAVENNA;
con C.F._2
domicilio eletto in VIA DE GASPERI 8 48121 RAVENNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Tribunale di Rimini n.
985/2020 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 8.444,43, oltre interessi e spese, in favore dell Controparte_2
Parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione dell'opposta in favore del e l'incompetenza Controparte_3
territoriale del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Rieti, luogo di residenza dell'opponente, stante l'applicabilità nel caso di specie della disciplina del consumatore. Deduceva, inoltre, che, in applicazione dell'art. 32 Cost. - che riconosce e garantisce cure gratuite agli indigenti - e della L.
n. 730/1983, lo stato di indigenza in cui versava il dichiarato Parte_1
fallito e percettore di pensione minima, dovesse di per sè escludere l'obbligo di pagamento. Contestava infine, nel merito, la debenza dell'importo richiesto per infondatezza del credito.
Con comparsa di risposta, depositata in data 19.3.2021, si costituiva in giudizio l chiedendo, preliminarmente, Controparte_2
respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Rimini e di difetto di legittimazione attiva, nonché la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito,
l'accertamento della fondatezza del diritto azionato, chiedendo pag. 2/9 conseguentemente il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Con sentenza n. 1126/2022 pubblicata in data 22/11/2022 il Tribunale di
Rimini respingeva l'opposizione, confermava il decreto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché, tenuto conto della scelta del di rivolgersi all'Ospedale “Cervesi” Parte_1
di Cattolica (RN) – struttura ospedaliera in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale – per l'esecuzione dell'intervento chirurgico, eseguito in regime di libera professione, non si applicherebbe il “foro del consumatore”. Riteneva, pertanto, il giudizio correttamente incardinato innanzi al Tribunale di Rimini, sia in considerazione del luogo ove è sorta l'obbligazione sia in considerazione della natura pecuniaria dell'obbligazione da eseguirsi presso il domicilio del creditore ex art. 1182
c.3 c.c.. Respingeva altresì l'eccezione del difetto di legittimazione attiva dell'opposta, stante la sottoscrizione del preventivo, reputando inconferente l'asserito stato di incapacità di intendere e volere per stress in cui versava l'opponente al momento della stipulazione del contratto, potendo tale circostanza al più fondare un'azione di annullamento. Nel merito, rigettava l'opposizione poiché infondata e dichiarava il decreto definitivamente esecutivo, avendo l fornito piena prova in ordine alla sussistenza CP_2
ed all'ammontare del credito azionato mediante la produzione della fattura e del preventivo sottoscritto dall'opponente ed essendo irrilevanti le doglianze sollevate da parte opponente in ordine alla gratuità delle prestazioni sanitarie e al suo stato di indigenza.
pag. 3/9 3.- Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Con il primo motivo l'appellante contestava il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale.
A tal proposito, negata l'esistenza di un effettivo contratto – in quanto il si sarebbe limitato a sottoscrivere solamente un preventivo, Parte_1
peraltro incompleto e difforme dalla fattura del 9.5.2014 – l'appellante ribadiva la competenza del Tribunale di Rieti quale foro del consumatore, deducendo che tra le parti sarebbe sorto un rapporto privatistico, con assunzione, da parte della struttura sanitaria, della qualifica di
“professionista” ai sensi della disciplina consumieristica, dovendosi ritenere escluse da tale ambito applicativo solamente quelle situazioni in cui non è necessaria la conclusione di un contratto quali le prestazioni a carico del SSN.
Con il secondo motivo impugnava la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato il credito vantato dall'appellato sulla base della fattura e del preventivo prodotti. L'appellante deduceva l'inesistenza di un contratto, rappresentando che il preventivo datato 10.4.2014, oltre che incompleto e difforme rispetto alla fattura, sarebbe qualificabile quale atto meramente preparatorio ad un successivo contratto definitivo mai effettivamente stipulato. Ad ogni buon conto, il contratto sarebbe affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1419 c.c.
Con il terzo motivo deduceva l'omessa pronuncia in ordine all'eccepita tardività delle deduzioni e produzioni avversarie con la seconda e terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., essendo queste state depositate oltre i pag. 4/9 termini di cui all'ordinanza del 22.11.2021 scadenti al 21.3.2022 e all'11.04.2022.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 4.10.2023 si costituiva l' Controparte_1
In via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., non avendo l'appellante mai disconosciuto la firma apposta sul preventivo, non avendo mai disconosciuto il documento nel quale il optava per il regime di Parte_1
libera professione intramoenia – sottoscrivendo la richiesta e dichiarandosi solvente – avendo controparte formulato domande ed eccezioni nuove e riproposto, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, le medesime argomentazioni del primo grado.
In ordine al primo motivo di appello, l'appellato condivideva le conclusioni del Tribunale, giacchè al caso di specie non sarebbe applicabile la disciplina del consumatore, avendo il volontariamente scelto di Parte_1
rivolgersi ad una struttura sanitaria pubblica lontana dalla sua residenza e di optare per il regime di libera professione, essendo tale genere di prestazione espressamente esclusa dall'art. 47 del Codice del Consumo. Di conseguenza, esclusa l'operatività del foro del consumatore, parte appellata ribadiva il corretto incardinamento della causa avanti al Tribunale di
Rimini, sussistendo i presupposti applicativi del cd. forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182 c.3 c.c., data la natura pecuniaria dell'obbligazione e la liquidità della somma.
In relazione al secondo motivo di gravame deduceva l'inammissibilità delle contestazioni avversarie poiché introdotte per la prima volta in appello.
pag. 5/9 Ribadiva, inoltre, l'effettiva conclusione di un negozio giuridico tra le parti, avendo il sottoscritto il preventivo ricevuto – senza mai Parte_1
contestarne la firma – oltre la richiesta di prestazione in libera professione, ove era esplicitamente indicato che l'intervento non era a carico del SSN.
In ordine al terzo motivo deduceva la tempestività delle memorie contestate, giacchè i termini di scadenza erano, rispettivamente, da calcolarsi alla data del 23.3.2022 ed alla data del 12.4.2022.
4.- Il primo motivo di appello merita accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante ripropone la questione dell'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo in relazione al foro del consumatore.
Per la giurisprudenza maggioritaria qualora il rapporto fra l'utente e la struttura sanitaria del (o convenzionata) abbia corso con CP_4
l'espletamento di una serie di prestazioni aggiuntive, il cui costo sia posto direttamente a carico dell'utente e non del Sanitario ed CP_3 CP_3
anzi con l'espressa esclusione dell'operatività delle procedure del CP_4
come nel caso (di cui alla specie) di esecuzione di un intervento operatorio espletata da un medico della struttura sanitaria in regime intramurario, con addebito all'utente dei costi della sua prestazione e di altri medici nonchè di quelli della struttura, sulla base di un vero e proprio contratto intervento fra l'utente e la struttura del salvo per una parte minore che rappresenti CP_4
il costo aziendale normalmente a carico del trova applicazione alla CP_4
controversia di risarcimento danni derivanti dall'esecuzione della prestazione, introdotta dall'utente contro la struttura, il D.Lgs. n. 205 del 2006, art. 33, comma 2, lett. m), in quanto nel rapporto, necessariamente da considerarsi su base unitaria, la struttura sanitaria (nella pag. 6/9 specie un'Azienda Ospedaliera Universitaria del S.S.N.) si è posta direttamente nei confronti dell'utente come "professionista" (Cassazione civile sez. VI, 24/12/2014, n.27391).
Aderendo a questa soluzione si rileva che, nel caso di specie, è in atti un preventivo di spesa regolarmente accettato, con sottoscrizione da parte del paziente, con la chiara indicazione che la prestazione veniva chiesta come
“solvente” e non già a carico del SSN e, conseguentemente, trattandosi di un intervento operatorio compiuto da un medico in regime “intramurario”, si applica il c.d. foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u)
d.lg. 6 settembre 2005 n. 206.
Ciò comporta che, alla luce dei criteri sopra indicati, nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso da giudice territorialmente incompetente in relazione al luogo di residenza del consumatore (Rieti).
Gli altri motivi restano assorbiti.
Ritenuta l'incompetenza nei termini sopra precisati va peraltro ricordato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cassazione civile , sez. VI , 14/01/2022 , n.
1121).
Revocato il decreto ingiuntivo, il processo andrà quindi riassunto dinanzi al
Giudice territorialmente competente ex art. 50 c.p.c., giacchè se in grado pag. 7/9 di appello il giudice ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà (in riassunzione ex art. 50 c.p.c.), non potendo trattenere la causa e deciderla nel merito. In caso contrario, infatti, il giudice d'appello violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione,
a meno che il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.
Condanna dell' alle spese del doppio grado come in dispositivo per CP_2
la soccombenza ai valori minimi per le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, costituito, avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Rimini n. 1126/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di
Rieti quale foro del consumatore;
revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Rimini n. 985/2020; assegna alle parti termine di gg. 90 per riassumere la causa ex art. 50 c.p.c. dinanzi al tribunale dichiarato competente;
pag. 8/9 condanna l'appellata alle spese del doppio grado che liquida per compensi in 2.540,00 per il primo grado ed € 2.906,00 per il secondo grado, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 12.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/9