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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 342/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.3.2025 da
(C.F. ) e (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
. , entrambi elettivamente domiciliati in Rieti via Borsellino n. 6 presso lo studio C.F._2 dell' Avv. Carlo Frutti da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.07.2012 in Rieti, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rieti (anno 2012, numero 42, P. II, S.A.), optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati , il 03.05.2016, e il 29.09.2020. Persona_1 Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sopra indicata sita in Rieti via Paterno n. 33 int. 2, viene assegnata al marito. La Parte_2 ha già lasciato l'abitazione coniugale unitamente ai minori e trasferendosi presso altra abitazione di sua Per_1 Per_2 proprietà (in ragione del 50% pro indiviso con il proprio fratello ), in Rieti, località Madonna del Passo, Persona_3
1 Rieti, via Veneto n. 23, ove vive unitamente ai propri genitori. La stessa ha già prelevato dall'abitazione coniugale i propri effetti personali.
3) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre nella casa di cui Per_1 Persona_2 sopra. Entrambi i genitori pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione medesima, impegnandosi comunque a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Compatibilmente con le esigenze dei figli, il padre trascorrerà due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 e sino alle
22,00, allorquando li ricondurrà presso l'abitazione materna. I genitori trascorreranno con i figli e i fini Per_1 Per_2 settimana in modo alternato, dalle ore 10,00 del sabato alle 22,00 della domenica, incluso il pernottamento. Durante le festività natalizie ad anni alterni, i figli trascorreranno la vigilia con uno dei genitori ed il S. Natale con l'altro; altrettanto per il 31 dicembre ed il primo dell'anno; per la S. Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il padre avrà con se
i figli e per due settimane, anche non consecutive, ed anche conducendoli in località di vacanza;
altrettanto Per_1 Per_2 spetterà alla madre. I coniugi dovranno preventivamente comunicarsi reciprocamente i periodi prescelti e le reciproche disponibilità. In ogni caso il padre potrà tenere e vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, sempre previo accordo con la moglie
e comunque fatte salve le esigenze e gli impegni dei figli stessi. Quanto precede da valere anche quale piano genitoriale per la prole.
3) I coniugi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e pertanto nulla viene stabilito in relazione al loro reciproco mantenimento;
4) il sig. quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli e corrisponderà alla Parte_1 Per_1 Per_2
l'importo mensile di € 600,00 complessive, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come Parte_2 per legge, mediante disposizione fissa bancaria recante le coordinate: [...];
5) continuerà a percepire interamente gli assegni familiari per entrambi i figli;
Parte_1
6) i coniugi provvederanno a ripartire in ragione del 50 % ciascuno le eventuali spese straordinarie per entrambi i figli, comunque previamente concordate tra gli stessi e secondo il noto protocollo adottato dal Tribunale di Rieti.
7) L'autovettura FIAT Panda targata ER769 YT già appartenente a resterà definitivamente alla Parte_2 stessa.
8) I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche con l'annotazione dei minori, e rinunciano sin da ora ad ogni forma di impugnazione dell'emanando provvedimento di omologa della presente separazione.
All'esito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore., ovvero dalla data dell'udienza cartolare, i ricorrenti hanno chiesto altresì la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate nel ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2 ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in data 14.07.2012 in Rieti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rieti (anno 2012, numero 42, P. II, S.A.), alle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.3.2025 da
(C.F. ) e (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
. , entrambi elettivamente domiciliati in Rieti via Borsellino n. 6 presso lo studio C.F._2 dell' Avv. Carlo Frutti da cui sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data 14.07.2012 in Rieti, Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rieti (anno 2012, numero 42, P. II, S.A.), optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale sono nati , il 03.05.2016, e il 29.09.2020. Persona_1 Persona_2
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sopra indicata sita in Rieti via Paterno n. 33 int. 2, viene assegnata al marito. La Parte_2 ha già lasciato l'abitazione coniugale unitamente ai minori e trasferendosi presso altra abitazione di sua Per_1 Per_2 proprietà (in ragione del 50% pro indiviso con il proprio fratello ), in Rieti, località Madonna del Passo, Persona_3
1 Rieti, via Veneto n. 23, ove vive unitamente ai propri genitori. La stessa ha già prelevato dall'abitazione coniugale i propri effetti personali.
3) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati presso la madre nella casa di cui Per_1 Persona_2 sopra. Entrambi i genitori pertanto eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione medesima, impegnandosi comunque a cooperare per la loro equilibrata crescita psico fisica in ogni ambito della loro vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4) Compatibilmente con le esigenze dei figli, il padre trascorrerà due pomeriggi a settimana dalle ore 17,00 e sino alle
22,00, allorquando li ricondurrà presso l'abitazione materna. I genitori trascorreranno con i figli e i fini Per_1 Per_2 settimana in modo alternato, dalle ore 10,00 del sabato alle 22,00 della domenica, incluso il pernottamento. Durante le festività natalizie ad anni alterni, i figli trascorreranno la vigilia con uno dei genitori ed il S. Natale con l'altro; altrettanto per il 31 dicembre ed il primo dell'anno; per la S. Pasqua ed il lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo il padre avrà con se
i figli e per due settimane, anche non consecutive, ed anche conducendoli in località di vacanza;
altrettanto Per_1 Per_2 spetterà alla madre. I coniugi dovranno preventivamente comunicarsi reciprocamente i periodi prescelti e le reciproche disponibilità. In ogni caso il padre potrà tenere e vedere i figli ogni qualvolta lo vorrà, sempre previo accordo con la moglie
e comunque fatte salve le esigenze e gli impegni dei figli stessi. Quanto precede da valere anche quale piano genitoriale per la prole.
3) I coniugi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e pertanto nulla viene stabilito in relazione al loro reciproco mantenimento;
4) il sig. quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli e corrisponderà alla Parte_1 Per_1 Per_2
l'importo mensile di € 600,00 complessive, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come Parte_2 per legge, mediante disposizione fissa bancaria recante le coordinate: [...];
5) continuerà a percepire interamente gli assegni familiari per entrambi i figli;
Parte_1
6) i coniugi provvederanno a ripartire in ragione del 50 % ciascuno le eventuali spese straordinarie per entrambi i figli, comunque previamente concordate tra gli stessi e secondo il noto protocollo adottato dal Tribunale di Rieti.
7) L'autovettura FIAT Panda targata ER769 YT già appartenente a resterà definitivamente alla Parte_2 stessa.
8) I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, anche con l'annotazione dei minori, e rinunciano sin da ora ad ogni forma di impugnazione dell'emanando provvedimento di omologa della presente separazione.
All'esito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al giudice relatore., ovvero dalla data dell'udienza cartolare, i ricorrenti hanno chiesto altresì la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate nel ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2 ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in data 14.07.2012 in Rieti, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rieti (anno 2012, numero 42, P. II, S.A.), alle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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