TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/09/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA Parte_1 C.F._1
STELLIO ELENA e elettivamente domiciliato in VIA MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA, presso il difensore avv. NELVA STELLIO ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILLIERY Parte_2 C.F._2
MICHEL e elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
MILLIERY MICHEL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi sin d'ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Giudice
Relatore, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte,
pagina 1 di 4 preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia, rimettere la causa al Collegio per veder pronunciare sentenza di omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi a vivranno separati, nel reciproco rispetto e con facoltà di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
2. Le parti, quale strumento di composizione bonaria della loro crisi coniugale in sede di separazione consensuale, in guisa che abbia luogo anche la conclusiva definizione dei rapporti di contenuto economico fra di loro, convengono che il signor Parte_1
corrisponda alla signora entro due mesi dalla vendita Parte_2
della propria porzione di abitazione già destinata a casa familiare,
o comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di € 8.500,00. Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti riconoscono di non aver più
nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione.
3. Le parti, entrambe economicamente indipendenti, dichiarano che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di reciproci assegni di mantenimento.
4. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnativa delle emanande sentenze.
5. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 20 maggio 2025
e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nato il [...] a [...] Parte_1
C.F. , CodiceFiscale_3
e
, nata il [...] ad [...] Parte_2
C.F. C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 29 luglio 2023 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Charvensod al n.2 parte II
pagina 3 di 4 Serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NELVA Parte_1 C.F._1
STELLIO ELENA e elettivamente domiciliato in VIA MONTE VODICE, 16 11100 AOSTA, presso il difensore avv. NELVA STELLIO ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MILLIERY Parte_2 C.F._2
MICHEL e elettivamente domiciliata in VIA LOSANNA, 5 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
MILLIERY MICHEL
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando i coniugi sin d'ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Giudice
Relatore, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte,
pagina 1 di 4 preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia, rimettere la causa al Collegio per veder pronunciare sentenza di omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi a vivranno separati, nel reciproco rispetto e con facoltà di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più
opportuno.
2. Le parti, quale strumento di composizione bonaria della loro crisi coniugale in sede di separazione consensuale, in guisa che abbia luogo anche la conclusiva definizione dei rapporti di contenuto economico fra di loro, convengono che il signor Parte_1
corrisponda alla signora entro due mesi dalla vendita Parte_2
della propria porzione di abitazione già destinata a casa familiare,
o comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di € 8.500,00. Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti riconoscono di non aver più
nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, a qualsivoglia titolo o ragione.
3. Le parti, entrambe economicamente indipendenti, dichiarano che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di reciproci assegni di mantenimento.
4. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnativa delle emanande sentenze.
5. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 20 maggio 2025
e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto,
della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, nato il [...] a [...] Parte_1
C.F. , CodiceFiscale_3
e
, nata il [...] ad [...] Parte_2
C.F. C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 29 luglio 2023 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Charvensod al n.2 parte II
pagina 3 di 4 Serie A;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2025
Il Presidente
Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4