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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/11/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1952.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. VI ER ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 1952/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
19.11.2025, promossa da:
C.F. , P.IVA con sede legale in Milano, via Monte Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Rosa n. 91, in persona dei procuratori e , rappresentata Controparte_2 Controparte_3
e difesa dagli Avv.ti Massimo Proto, Silvio Martuccelli e Carlo Maria Martino e con questi elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dei difensori;
Appellante
Nei confronti di
C.F. in persona del legale rappresentante , con sede CP_4 P.IVA_3 CP_5 legale in Padova (PD), via F.lli Cervi n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zampese e con questi elettivamente domiciliata in Treviso, via Monterumici n. 8/1, studio del difensore;
Appellata
E
, C.F. e P.IVA con sede in Marta (VT), Piazza Umberto I n. 1 Controparte_6 P.IVA_4
Appellata-contumace
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 217/2024 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 16.03.2024, nel procedimento n.1716/2023 R.G.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto appello avverso la sentenza n. 217/24 con la quale il Controparte_1
Giudice di Pace di Viterbo aveva rigettato l'opposizione all'avviso di accertamento n. 1 del
12.07.2023, notificato dal comune di tramite il concessionario contenente CP_6 CP_4
l'intimazione di pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss., della L. 27.12.2019 n. 160 per l'utilizzazione di cavi e condutture presenti sul suolo comunale al fine di fornire all'utenza servizi di telecomunicazione.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto che il primo giudice aveva rigettato l'opposizione basandosi su un'erronea interpretazione ed applicazione della disciplina impositiva di riferimento ed ha, pertanto, articolato i seguenti distinti motivi di gravame:
• Violazione dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019, laddove il giudice di pace ha riconosciuto come legittima l'imposizione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, sebbene la società appellante non sia titolare di concessione per l'installazione di cavi e condutture e nemmeno abbia utilizzato in via mediata quelli installati da altri operatori, non avendo aggiunto alcun apparato all'infrastruttura del concessionario;
infatti, sostiene l'appellante, di aver fornito i servizi di telecomunicazione alla clientela finale solo mediante la tecnologia che consente un utilizzo immateriale e virtuale della rete fissa del concessionario (c.d. operatore wholesale), senza compresenza di collegamenti materiali aggiuntivi rispetto a quelli già realizzati;
• Erronea applicazione della norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b) del D.L. 21 ottobre 2021, in base alla quale il canone di occupazione del suolo pubblico, nei settori in cui è prevista una separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita con la clientela finale, è dovuto solo dal concessionario;
secondo l'appellante, il costrutto decisionale del primo giudice merita di essere riformato avendo erroneamente limitato l'applicazione della ridetta norma ai soli settori in cui la separazione fra titolare dell'infrastruttura e titolare del contratto di vendita sia direttamente stabilita da assetti normativi, regolamentari e contrattuali (come nel caso delle forniture elettriche e del gas), mentre la norma dovrebbe correttamente applicarsi anche agli operatori virtuali del settore delle telecomunicazioni, giacchè, parimenti, si
2 verifica una separazione di fatto in cui il venditore del servizio utilizza un'infrastruttura altrui mediante accesso disaggregato (c.d. unbundling);
• Omessa pronuncia del giudice di pace sulla denunciata violazione dell'art. 25, comma 1, del regolamento adottato dal comune di per l'applicazione del canone unico patrimoniale, CP_6 che onera del pagamento esclusivamente il titolare della concessione escludendo, quindi, gli altri operatori.
Alla luce degli indicati motivi ha chiesto l'integrale riforma della sentenza gravata, con conseguente annullamento dell'atto impositivo opposto, previo accertamento della non debenza del canone preteso dall'appellata.
2. Il concessionario costituitosi con comparsa di risposta, ha insistito per il rigetto di CP_4 tutti i motivi di appello sulla base di argomentazioni, che possono così compendiarsi:
• Correttezza e legittimità dell'avviso di accertamento opposto, in quanto contiene l'esaustiva indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del canone di occupazione;
• Esistenza, in capo all'appellante, della soggettività passiva mediata, che sussiste in capo agli operatori del settore delle telecomunicazioni, i quali effettuino un utilizzo mediato dell'infrastruttura del concessionario per la trasmissione del segnale in favore dell'utenza commerciale;
• Inapplicabilità alle telecomunicazioni della norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b) del D.L. 21 ottobre 2021, alla luce delle condivisibili motivazioni espresse dal primo giudice.
Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3. Preso atto della notifica eseguita al comune di di cui deve dichiararsi la contumacia, CP_6 considerata la natura documentale, la causa, all'udienza del 19.11.2025, svoltasi nella forma prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di tempestiva opposizione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
4. L'appello proposto da merita accoglimento per l'assorbente ragione che non Controparte_1 risulta provata dall'ente creditore la ricorrenza del presupposto impositivo delineato dall'art. 1, comma 831, della L. 27.12.2019 n. 160.
3 La norma, su cui si incentra la materia del contendere, così recita: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze…”
Dal testo della norma risulta che la prestazione patrimoniale è dovuta dal concessionario dell'occupazione del suolo pubblico e da ogni altro soggetto che occupi il suolo pubblico, anche in via mediata, mediante utilizzo materiale delle infrastrutture realizzate dal concessionario.
La formulazione letterale è chiara nell'individuare, quale presupposto impositivo, due condotte: la condotta di occupazione diretta del suolo pubblico posta in essere dal concessionario e la condotta di occupazione mediata, definita come utilizzo materiale delle infrastrutture già esistenti.
Orbene, è evidente che, sul piano ontologico, l'occupazione diretta è integrata da una condotta materiale di impiego del suolo pubblico mediante l'installazione di strutture permanenti quali cavi e condutture.
Parimenti l'occupazione mediata, per espressa previsione di legge, deve essere costituita dall'utilizzo materiale di infrastrutture già esistenti. Al fine di perimetrare detta condotta, il legislatore ha utilizzato l'aggettivo “materiale” che, nell'accezione propria del linguaggio comune, si riferisce ad un dato sensibile della realtà esistente, al contrario degli aggettivi “astratto”,
“ideale” o “virtuale”, i quali evidentemente alludono ad una dimensione immateriale, che attiene ad un livello che non è quello della materia fisica.
Non potendosi, quindi, pretermettere l'aggettivo materiale espressamente utilizzato dal legislatore per delineare la portata precettiva della condotta di occupazione mediata, si deve ritenere che, a fini impositivi, la condotta rilevante sia solo quella che importa un ulteriore carico aggiuntivo materialmente percepibile sulle infrastrutture già realizzate dal concessionario, mediante installazione di apparati e cavi ulteriori che aumentino il carico sul suolo pubblico.
Per contro, nella diversa ipotesi oggetto di scrutinio, in cui sussista un utilizzo meramente virtuale della rete fissa già esistente da parte di un operatore di telecomunicazioni, diverso dal concessionario, che non installi cavi ed impianti aggiuntivi, ma si limiti a trasmettere il proprio segnale sugli impianti del medesimo concessionario, non sussiste occupazione materiale mediata del suolo pubblico, non essendovi modifica della realtà fisica e, pertanto, la detta condotta non ricade nel perimetro della norma impositiva.
4 Nel caso in esame l'ente creditore non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, ai sensi dell'art. 7 co. 10 della L. 150/2011, la ricorrenza di una occupazione materiale mediata da parte della società appellata, effettuata con installazione di apparati di telecomunicazione sull'infrastruttura già esistente ed idonei a realizzare la modifica materiale della realtà fisica richiesta dalla norma.
Di conseguenza, non può ritenersi fondata la pretesa di pagamento del canone.
In conclusione, l'appello deve essere accolto in quanto non risulta dagli atti la ricorrenza del presupposto impositivo previsto dall'art. 1, comma 831, della L. 27.12.2019 n. 160, con assorbimento degli ulteriori motivi;
ne consegue l'integrale riforma della sentenza appellata e annullamento dell'avviso di accertamento n. 1 del 12.07.2023, notificato dal Controparte_6 tramite il concessionario CP_4
Le spese di lite, tenuto conto della novità della questione trattata e del contrasto giurisprudenziale risultante dalle molteplici pronunce prodotte dalle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, riformando integralmente la sentenza n. Controparte_1
217/2024 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 16.03.2024 nel procedimento n.1716/2023 R.G, annulla l'avviso di accertamento n. 1 del 12.07.2023, notificato dal tramite il concessionario e dichiara non dovuto il canone Controparte_6 CP_4 previsto dall'art. 1, comma 831, della L. 27.12.2019 n. 160;
2. Spese compensate.
Così deciso in Viterbo il 19.11.2025
Il Giudice
Dott. VI ER
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. VI ER ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello, iscritta al n. 1952/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
19.11.2025, promossa da:
C.F. , P.IVA con sede legale in Milano, via Monte Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Rosa n. 91, in persona dei procuratori e , rappresentata Controparte_2 Controparte_3
e difesa dagli Avv.ti Massimo Proto, Silvio Martuccelli e Carlo Maria Martino e con questi elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dei difensori;
Appellante
Nei confronti di
C.F. in persona del legale rappresentante , con sede CP_4 P.IVA_3 CP_5 legale in Padova (PD), via F.lli Cervi n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Zampese e con questi elettivamente domiciliata in Treviso, via Monterumici n. 8/1, studio del difensore;
Appellata
E
, C.F. e P.IVA con sede in Marta (VT), Piazza Umberto I n. 1 Controparte_6 P.IVA_4
Appellata-contumace
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 217/2024 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 16.03.2024, nel procedimento n.1716/2023 R.G.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha proposto appello avverso la sentenza n. 217/24 con la quale il Controparte_1
Giudice di Pace di Viterbo aveva rigettato l'opposizione all'avviso di accertamento n. 1 del
12.07.2023, notificato dal comune di tramite il concessionario contenente CP_6 CP_4
l'intimazione di pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 816 e ss., della L. 27.12.2019 n. 160 per l'utilizzazione di cavi e condutture presenti sul suolo comunale al fine di fornire all'utenza servizi di telecomunicazione.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto che il primo giudice aveva rigettato l'opposizione basandosi su un'erronea interpretazione ed applicazione della disciplina impositiva di riferimento ed ha, pertanto, articolato i seguenti distinti motivi di gravame:
• Violazione dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019, laddove il giudice di pace ha riconosciuto come legittima l'imposizione del canone per l'occupazione di suolo pubblico, sebbene la società appellante non sia titolare di concessione per l'installazione di cavi e condutture e nemmeno abbia utilizzato in via mediata quelli installati da altri operatori, non avendo aggiunto alcun apparato all'infrastruttura del concessionario;
infatti, sostiene l'appellante, di aver fornito i servizi di telecomunicazione alla clientela finale solo mediante la tecnologia che consente un utilizzo immateriale e virtuale della rete fissa del concessionario (c.d. operatore wholesale), senza compresenza di collegamenti materiali aggiuntivi rispetto a quelli già realizzati;
• Erronea applicazione della norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b) del D.L. 21 ottobre 2021, in base alla quale il canone di occupazione del suolo pubblico, nei settori in cui è prevista una separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita con la clientela finale, è dovuto solo dal concessionario;
secondo l'appellante, il costrutto decisionale del primo giudice merita di essere riformato avendo erroneamente limitato l'applicazione della ridetta norma ai soli settori in cui la separazione fra titolare dell'infrastruttura e titolare del contratto di vendita sia direttamente stabilita da assetti normativi, regolamentari e contrattuali (come nel caso delle forniture elettriche e del gas), mentre la norma dovrebbe correttamente applicarsi anche agli operatori virtuali del settore delle telecomunicazioni, giacchè, parimenti, si
2 verifica una separazione di fatto in cui il venditore del servizio utilizza un'infrastruttura altrui mediante accesso disaggregato (c.d. unbundling);
• Omessa pronuncia del giudice di pace sulla denunciata violazione dell'art. 25, comma 1, del regolamento adottato dal comune di per l'applicazione del canone unico patrimoniale, CP_6 che onera del pagamento esclusivamente il titolare della concessione escludendo, quindi, gli altri operatori.
Alla luce degli indicati motivi ha chiesto l'integrale riforma della sentenza gravata, con conseguente annullamento dell'atto impositivo opposto, previo accertamento della non debenza del canone preteso dall'appellata.
2. Il concessionario costituitosi con comparsa di risposta, ha insistito per il rigetto di CP_4 tutti i motivi di appello sulla base di argomentazioni, che possono così compendiarsi:
• Correttezza e legittimità dell'avviso di accertamento opposto, in quanto contiene l'esaustiva indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del canone di occupazione;
• Esistenza, in capo all'appellante, della soggettività passiva mediata, che sussiste in capo agli operatori del settore delle telecomunicazioni, i quali effettuino un utilizzo mediato dell'infrastruttura del concessionario per la trasmissione del segnale in favore dell'utenza commerciale;
• Inapplicabilità alle telecomunicazioni della norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 5, comma 14 quinquies, lett. a) e b) del D.L. 21 ottobre 2021, alla luce delle condivisibili motivazioni espresse dal primo giudice.
Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3. Preso atto della notifica eseguita al comune di di cui deve dichiararsi la contumacia, CP_6 considerata la natura documentale, la causa, all'udienza del 19.11.2025, svoltasi nella forma prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in assenza di tempestiva opposizione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
4. L'appello proposto da merita accoglimento per l'assorbente ragione che non Controparte_1 risulta provata dall'ente creditore la ricorrenza del presupposto impositivo delineato dall'art. 1, comma 831, della L. 27.12.2019 n. 160.
3 La norma, su cui si incentra la materia del contendere, così recita: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze…”
Dal testo della norma risulta che la prestazione patrimoniale è dovuta dal concessionario dell'occupazione del suolo pubblico e da ogni altro soggetto che occupi il suolo pubblico, anche in via mediata, mediante utilizzo materiale delle infrastrutture realizzate dal concessionario.
La formulazione letterale è chiara nell'individuare, quale presupposto impositivo, due condotte: la condotta di occupazione diretta del suolo pubblico posta in essere dal concessionario e la condotta di occupazione mediata, definita come utilizzo materiale delle infrastrutture già esistenti.
Orbene, è evidente che, sul piano ontologico, l'occupazione diretta è integrata da una condotta materiale di impiego del suolo pubblico mediante l'installazione di strutture permanenti quali cavi e condutture.
Parimenti l'occupazione mediata, per espressa previsione di legge, deve essere costituita dall'utilizzo materiale di infrastrutture già esistenti. Al fine di perimetrare detta condotta, il legislatore ha utilizzato l'aggettivo “materiale” che, nell'accezione propria del linguaggio comune, si riferisce ad un dato sensibile della realtà esistente, al contrario degli aggettivi “astratto”,
“ideale” o “virtuale”, i quali evidentemente alludono ad una dimensione immateriale, che attiene ad un livello che non è quello della materia fisica.
Non potendosi, quindi, pretermettere l'aggettivo materiale espressamente utilizzato dal legislatore per delineare la portata precettiva della condotta di occupazione mediata, si deve ritenere che, a fini impositivi, la condotta rilevante sia solo quella che importa un ulteriore carico aggiuntivo materialmente percepibile sulle infrastrutture già realizzate dal concessionario, mediante installazione di apparati e cavi ulteriori che aumentino il carico sul suolo pubblico.
Per contro, nella diversa ipotesi oggetto di scrutinio, in cui sussista un utilizzo meramente virtuale della rete fissa già esistente da parte di un operatore di telecomunicazioni, diverso dal concessionario, che non installi cavi ed impianti aggiuntivi, ma si limiti a trasmettere il proprio segnale sugli impianti del medesimo concessionario, non sussiste occupazione materiale mediata del suolo pubblico, non essendovi modifica della realtà fisica e, pertanto, la detta condotta non ricade nel perimetro della norma impositiva.
4 Nel caso in esame l'ente creditore non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, ai sensi dell'art. 7 co. 10 della L. 150/2011, la ricorrenza di una occupazione materiale mediata da parte della società appellata, effettuata con installazione di apparati di telecomunicazione sull'infrastruttura già esistente ed idonei a realizzare la modifica materiale della realtà fisica richiesta dalla norma.
Di conseguenza, non può ritenersi fondata la pretesa di pagamento del canone.
In conclusione, l'appello deve essere accolto in quanto non risulta dagli atti la ricorrenza del presupposto impositivo previsto dall'art. 1, comma 831, della L. 27.12.2019 n. 160, con assorbimento degli ulteriori motivi;
ne consegue l'integrale riforma della sentenza appellata e annullamento dell'avviso di accertamento n. 1 del 12.07.2023, notificato dal Controparte_6 tramite il concessionario CP_4
Le spese di lite, tenuto conto della novità della questione trattata e del contrasto giurisprudenziale risultante dalle molteplici pronunce prodotte dalle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, riformando integralmente la sentenza n. Controparte_1
217/2024 del Giudice di Pace di Viterbo, depositata in data 16.03.2024 nel procedimento n.1716/2023 R.G, annulla l'avviso di accertamento n. 1 del 12.07.2023, notificato dal tramite il concessionario e dichiara non dovuto il canone Controparte_6 CP_4 previsto dall'art. 1, comma 831, della L. 27.12.2019 n. 160;
2. Spese compensate.
Così deciso in Viterbo il 19.11.2025
Il Giudice
Dott. VI ER
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