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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1720 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Debiasi, presso cui elettivamente domicilia al viale Montello n. 15, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Controparte_1 C.F._2
Gandolfi, presso cui elettivamente domicilia alla piazza Felice Cavallotti n. 11, in Mantova (MN)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “1) riduzione dell'assegno in favore del figlio ad euro 150,00 mensili, con decorrenza Per_1 dal mese di novembre 2024; 2) riduzione dell'assegno in favore della figlia ad euro 150,00 Per_2 mensili con decorrenza dalla domanda (agosto 2024), 3) darsi atti che per entrambi i figli la parti prevedono che il mantenimento da parte del padre abbia termine a gennaio 2026; 4) spese straordinarie al 50% tra le parti, così come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024, con esclusione delle tasse universitarie per che resteranno a carico della resistente e della Per_2 figlia stessa;
4) versamento degli assegni per il mantenimento dei figli alla resistente su conto corrente a lei intestato in via esclusiva e che avrà cura di aprire entro il 25 febbraio 2025;5) spese di lite compensate;
”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti in data 30.08.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Marmirolo in data 6.9.1998 con , come risulta dagli estratti del Controparte_1
Comune di Marmirolo atto n. 8, Parte II, S.A, anno 1998, e che da tale matrimonio sono nati due figli, , nata il [...], e , nato il [...], ha chiesto modificarsi le condizioni di cui Per_2 Per_1 alla sentenza del Tribunale di Mantova di divorzio n. 575/2023, pubblicata il 22.08.2023, così da disporsi l'esonero del padre dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , ritenuto Per_1 economicamente autosufficiente, e della figlia , ovvero in subordine disporsi la riduzione Per_2 dell'assegno di mantenimento in favore degli stessi.
Si è costituita in giudizio , opponendosi alle richieste di parte ricorrente. Controparte_1
All'udienza del 28.01.2025 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, e tengono conto del diritto al mantenimento della prole, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le stesse.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ad euro 150,00 Per_1 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2024 e la riduzione dell'assegno in favore della figlia ad euro 150,00 mensili con decorrenza dalla domanda (agosto 2024) e dà Per_2 atto che, per entrambi i figli, la parti prevedono che il mantenimento da parte del padre abbia termine a gennaio 2026;
2. dispone che le spese straordinarie siano ripartite al 50% tra le parti, così come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024, con esclusione delle tasse universitarie di Per_2 che resteranno a carico della resistente e della figlia stessa;
3. dà atto che il versamento degli assegni per il mantenimento dei figli alla resistente avverrà su un conto corrente a lei intestato in via esclusiva, che avrà cura di aprire entro il 25 febbraio 2025; 4. spese di lite compensate.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 30.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola