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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2091/24 promossa da:
, nato a [...] – BRASILE il 22/08/1986, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Ciliani Sandro, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Ciliani Sandro, con CP_1 elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPRAZIONE CONSENSUALE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/10/2014 a San Gemini (TR), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle CP_1 Parte_1 seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare e trasferire altrove la propria residenza.
2) Relativamente alla casa coniugale sita in San Gemini (TR), Via Colletrave 10, entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, alla relativa assegnazione, essendosi già, di fatto, trasferiti altrove.
3) Quanto agli aspetti patrimoniali, i ricorrenti dichiarano di essere lavoratori subordinati a tempo indeterminato per cui danno atto e riconoscono di godere di adeguati redditi propri e, quindi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
4) I coniugi si rilasciano sin d'ora, reciprocamente, il consenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
5) Il patrimonio mobiliare è stato già definito e suddiviso equamente tra i coniugi per cui entrambi rinunciano a qualsiasi richiesta di pagamento di somme o restituzione di beni.
• Per effetto di quanto precede, chiedono ordinarsi al Comune di San Gemini (TR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunaledefinitivamente pronunciando: -dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in San Gemini (TR) in data 18/10/2014, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN
GEMINI (TR) (atto n. 5, parte I, anno 2014);
-spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2091/24 promossa da:
, nato a [...] – BRASILE il 22/08/1986, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Ciliani Sandro, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Ciliani Sandro, con CP_1 elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPRAZIONE CONSENSUALE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/10/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 18/10/2014 a San Gemini (TR), che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“ dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle CP_1 Parte_1 seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare e trasferire altrove la propria residenza.
2) Relativamente alla casa coniugale sita in San Gemini (TR), Via Colletrave 10, entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, alla relativa assegnazione, essendosi già, di fatto, trasferiti altrove.
3) Quanto agli aspetti patrimoniali, i ricorrenti dichiarano di essere lavoratori subordinati a tempo indeterminato per cui danno atto e riconoscono di godere di adeguati redditi propri e, quindi, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
4) I coniugi si rilasciano sin d'ora, reciprocamente, il consenso per il rilascio del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
5) Il patrimonio mobiliare è stato già definito e suddiviso equamente tra i coniugi per cui entrambi rinunciano a qualsiasi richiesta di pagamento di somme o restituzione di beni.
• Per effetto di quanto precede, chiedono ordinarsi al Comune di San Gemini (TR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunaledefinitivamente pronunciando: -dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in San Gemini (TR) in data 18/10/2014, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN
GEMINI (TR) (atto n. 5, parte I, anno 2014);
-spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti