Ordinanza collegiale 19 dicembre 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02517/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06069/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6069 del 2025, proposto da
ET DA RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Valerio Lancia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione ministeriale “sulla domanda di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero (Spagna)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa CA EL BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha chiesto di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine all'istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna inoltrata in data 29 maggio 2022.
2. In data 27 maggio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero resistente con atto formale, successivamente depositando relazione.
3. Con ordinanza n. 23250 adottata all’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, “ Rilevato che la difesa erariale, in data 12 dicembre 2025, ha depositato relazione nella quale l’Amministrazione cita, a sostegno della propria posizione, giurisprudenza della Corte di Giustizia europea relativa “ai provvedimenti di diniego adottati dal Ministero dell’Istruzione”; Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini del decidere, chiedere al Ministero resistente chiarimenti scritti, corredati dal deposito dei necessari documenti, circa l’intervenuta adozione (o meno) di un provvedimento definitivo in ordine all’istanza presentata dalla parte ricorrente ”, il Collegio ha disposto l’incombente istruttorio assegnando all’Amministrazione termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per adempiere e con l’avvertimento che la mancata esecuzione avrebbe potuto essere valutata ai sensi dell’art. 64, c.p.a..
3.1 L’Amministrazione niente ha depositato e parte ricorrente ha insistito nell’asserire che il Ministero non ha emesso alcun provvedimento espresso in ordine alla domanda di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna.
4. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.
5.1 L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta all’Amministrazione resistente al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero.
Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; la parte ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.
Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “ Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato ” e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale “ Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
5.2 Dagli atti del giudizio, e valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a. la mancata esecuzione dell’incombente di cui alla sopra citata ordinanza interlocutoria, risulta che, nel caso di specie, l’Amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.
Ne deriva che l’Amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un Commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto all’accertamento della sussistenza dell’inerzia della p.a. nei limiti e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve;
- nomina quale Commissario ad Acta, in caso di perdurante inottemperanza, il Dirigente Generale della suddetta Amministrazione preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
CA EL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA EL BA | AN MA |
IL SEGRETARIO