CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 17291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17291 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
ORDINANZA Sul ricorso presentato da TA MA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Salerno del 12/11/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del D.ssa Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 12/11/2024, la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da TA MA, in qualità di terzo estraneo al procedimento penale n. 915/03/21, volta ad ottenere la revoca della confisca dell'immobile allo stesso intestato sito in Giffoni, Sei Casali, loc. Serroni, ordinata con sentenza n. 23/07 del Tribunale di Salerno. 2. Avverso tale ordinanza il TA propone ricorso, proponendo due distinte censure. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17291 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 03/04/2025 Con il primo motivo lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 6, comma 2, e 7, CEDU, nonché all'art. 44 d.P.R. 380/2001. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità. Entrambe le doglianze sono riferite alla circostanza che la Corte di appello avrebbe escluso la qualifica soggettiva di terzo in buona fede, senza considerare che dal decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari di Salerno nei confronti del ricorrente, inizialmente indagato, unitamente ad altri acquirenti, in ordine al reato di lottizzazione abusiva, si ritraeva una conferma della sua buona fede, essendosi lo stesso limitato ad acquistare il terreno e richiedere il titolo abilitativo per la realizzazione del fabbricato. Nella specie, la particella di terreno sulla quale era stato successivamente edificato l'immobile era stata venduta a TA MA (e a sua moglie, che poi gli aveva ceduto la sua quota) da due sorelle, a seguito del frazionamento di una più ampia porzione interamente ricadente in zona agricola per la quale la legge regionale individuava, quali soggetti legittimati all'edificazione, i soli proprietari coltivatori diretti o conduttori in economia, oltre agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale. Il TA (e sua moglie), in forza della concessione edilizia n. 69 dell'Il settembre 2001, avevano ivi costruito un fabbricato, sottoposto, unitamente al terreno, prima a sequestro e poi a confisca, quest'ultima disposta con sentenza n. 278 del 31 gennaio 2013 della Corte di appello di Salerno e oggetto dell'istanza di revoca rigettata dalla medesima Corte territoriale quale giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato in questa sede. Aggiunge il ricorrente che la decisione della Corte territoriale si pone in contrasto con altre pronunce dello stesso Ufficio giudiziario, in relazione ad istanze proposte da diversi soggetti terzi acquirenti degli immobili oggetto di frazionamento;
evidenzia, poi, che la Corte territoriale procede ad una inammissibile rivalutazione del provvedimento di archiviazione del GIP. 3. In data 21 marzo 2025 l'Avv. Lucio Basco, per il TA, depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso e contestava le conclusioni del Procuratore generale. 4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. Nel caso in esame il giudice ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'articolo 676 cod. proc. pen., il quale stabilisce che, in ordine (tra le altre materie) alla confisca, il giudice dell'esecuzione decide secondo la procedura de plano prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione proposta dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce una fase procedimentale da svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1235 del 2 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, Magarotto, Rv. 196874). Si tratta, in sostanza, di un «contraddittorio eventuale e differito» (così, ex multis, Corte Cost., sent. n. 74 del 2022). In tal caso, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nello stabilire che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi Foti, Rv. 278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, La Torre, Rv. 263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508). La diversa opzione ermeneutica, infatti, priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio, ossia quello della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 18361 del 17/11/2022, dep. 2023, Rascunà, n.m.). Impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle doglianze proposte, l'ordinanza impugnata va qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 03/04/2025.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del D.ssa Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 12/11/2024, la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da TA MA, in qualità di terzo estraneo al procedimento penale n. 915/03/21, volta ad ottenere la revoca della confisca dell'immobile allo stesso intestato sito in Giffoni, Sei Casali, loc. Serroni, ordinata con sentenza n. 23/07 del Tribunale di Salerno. 2. Avverso tale ordinanza il TA propone ricorso, proponendo due distinte censure. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 17291 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 03/04/2025 Con il primo motivo lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 6, comma 2, e 7, CEDU, nonché all'art. 44 d.P.R. 380/2001. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione per contraddittorietà o manifesta illogicità. Entrambe le doglianze sono riferite alla circostanza che la Corte di appello avrebbe escluso la qualifica soggettiva di terzo in buona fede, senza considerare che dal decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari di Salerno nei confronti del ricorrente, inizialmente indagato, unitamente ad altri acquirenti, in ordine al reato di lottizzazione abusiva, si ritraeva una conferma della sua buona fede, essendosi lo stesso limitato ad acquistare il terreno e richiedere il titolo abilitativo per la realizzazione del fabbricato. Nella specie, la particella di terreno sulla quale era stato successivamente edificato l'immobile era stata venduta a TA MA (e a sua moglie, che poi gli aveva ceduto la sua quota) da due sorelle, a seguito del frazionamento di una più ampia porzione interamente ricadente in zona agricola per la quale la legge regionale individuava, quali soggetti legittimati all'edificazione, i soli proprietari coltivatori diretti o conduttori in economia, oltre agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale. Il TA (e sua moglie), in forza della concessione edilizia n. 69 dell'Il settembre 2001, avevano ivi costruito un fabbricato, sottoposto, unitamente al terreno, prima a sequestro e poi a confisca, quest'ultima disposta con sentenza n. 278 del 31 gennaio 2013 della Corte di appello di Salerno e oggetto dell'istanza di revoca rigettata dalla medesima Corte territoriale quale giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato in questa sede. Aggiunge il ricorrente che la decisione della Corte territoriale si pone in contrasto con altre pronunce dello stesso Ufficio giudiziario, in relazione ad istanze proposte da diversi soggetti terzi acquirenti degli immobili oggetto di frazionamento;
evidenzia, poi, che la Corte territoriale procede ad una inammissibile rivalutazione del provvedimento di archiviazione del GIP. 3. In data 21 marzo 2025 l'Avv. Lucio Basco, per il TA, depositava memoria in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso e contestava le conclusioni del Procuratore generale. 4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. Nel caso in esame il giudice ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'articolo 676 cod. proc. pen., il quale stabilisce che, in ordine (tra le altre materie) alla confisca, il giudice dell'esecuzione decide secondo la procedura de plano prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il relativo provvedimento è previsto un particolare mezzo di reclamo, costituito dall'opposizione proposta dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, che introduce una fase procedimentale da svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1235 del 2 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 223126; Sez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, Magarotto, Rv. 196874). Si tratta, in sostanza, di un «contraddittorio eventuale e differito» (così, ex multis, Corte Cost., sent. n. 74 del 2022). In tal caso, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nello stabilire che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi Foti, Rv. 278854; Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, La Torre, Rv. 263975; vedi anche la più risalente Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508). La diversa opzione ermeneutica, infatti, priverebbe il ricorrente di un grado di giudizio, ossia quello della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 18361 del 17/11/2022, dep. 2023, Rascunà, n.m.). Impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza delle doglianze proposte, l'ordinanza impugnata va qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno. Così deciso il 03/04/2025.