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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/03/2025 al n. 756 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vaiano Patrizio
e da
SC GH (C.F.: nata a [...] C.F._2
(NA) il 08/05/1972 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Russo Carla
-Ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- Interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in CE il 21.4.2008 e che da predetta unione nascevano due figli, il 26.9.2007 e il 8.5.2014, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva Per_1 Per_2 pronunciato la separazione tra detti coniugi con sentenza n. 2460/2022 del 13.12.2022 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato nelle note.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 2460/2022 del 13.12.2022 emessa dal Tribunale di Nola, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. I figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in AN EP AN (NA) in via Cenni n.19 e diritto di visita paterno come segue: il sig. compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi Parte_1 figli, potrà incontrare e tenere con sé i figli nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì, nelle ore pomeridiane, curandone il ritiro dal domicilio della madre sig.ra GH SC alle ore 16,00, per poi riaccompagnarli alle ore 20,00. Eventuali ritardi saranno comunicati alla sig.ra GH SC almeno un'ora prima. I figli minori potranno poi trascorrere con il padre, a settimane alterne, l'intero fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 19,00 della domenica. In occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, potranno trascorrere la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, la Vigilia del Capodanno o il giorno del Capodanno o con il padre o la madre. E sempre ad anni alterni il giorno dell'Epifania.
Per quanto riguarda le festività Pasquali i figli minori trascorreranno, alternativamente una delle due festività, ovvero il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, con il padre o la madre.
Il sig. in occasione delle ferie estive, potrà tenere con sé i figli minori Parte_1 per 15 giorni anche non consecutivi o nel mese di luglio o in quello di agosto. Il paino ferie sarà concordato tra i coniugi entro il 30 giugno di ogni anno. Il padre potrà tenere con sé i figli minori il giorno della festa del papà, nonché nei giorni del proprio compleanno e dell'onomastico. E con la madre trascorreranno la festa della mamma, anche se coincidente con la domenica del fine settimana di permanenza presso il padre, che potrà recuperarla in altra data, nonché i di lei compleanno e onomastico. Nei giorni dei loro compleanni ed onomastici i figli minori saranno invece festeggiati da entrambi i genitori, anche se in orari e giorni diversi. I ricorrenti avranno l'obbligo reciproco di comunicarsi sia per il fine settimana che per le feerie estive, oppure in occasione di viaggi o anche per brevi soggiorni, dove si recheranno con i figli minori, rendendosi disponibili a che l'uno o l'altra possano contattare i minori, muniti di cellulare. Inoltre al padre, come genitore non collocatario, dovrà essere consentito di avere contatti telefonici giornalieri con i figli minori, senza limitazioni.
2. il sig. , continuerà a versare alla sig.ra SC GH, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 460,00, euro 230,00 per ciascuno di essi, somma che sarà accreditata su postapay alla sig.ra SC GH anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
3. il sig. , contribuirà al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della Parte_1 prole, richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
4. a titolo di assegno divorzile, il sig. continuerà a versare alla sig. ra Parte_1
SC GH la somma di euro 200,00, somma che le sarà accreditata su postapay anticipatamente entro il giorno di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.”
In riferimento al regime di affido dei minori si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come sopra precisato.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato ad [...] il [...] e SC GH nata a [...] Parte_1
EP AN il 8.5.1972, il giorno 21.4.2008 in CE , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.3, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2008);
b) dispone affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre in AN
EP AN (NA) in via Cenni n.19 e diritto di visita paterno come precisato in parte motiva;
c) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra SC GH, la Parte_1 complessiva somma di euro 460,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 230,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese su postapay;
oltre al 50 % delle spese straordinarie
d) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra SC GH la Parte_1 somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese su postapay;
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 4.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 20/03/2025 al n. 756 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio promosso da
(C.F.: ) nato ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vaiano Patrizio
e da
SC GH (C.F.: nata a [...] C.F._2
(NA) il 08/05/1972 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Russo Carla
-Ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- Interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in CE il 21.4.2008 e che da predetta unione nascevano due figli, il 26.9.2007 e il 8.5.2014, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva Per_1 Per_2 pronunciato la separazione tra detti coniugi con sentenza n. 2460/2022 del 13.12.2022 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre e diritto di visita paterno come precisato nelle note.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 2460/2022 del 13.12.2022 emessa dal Tribunale di Nola, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei dodici mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. I figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre in AN EP AN (NA) in via Cenni n.19 e diritto di visita paterno come segue: il sig. compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi Parte_1 figli, potrà incontrare e tenere con sé i figli nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì, nelle ore pomeridiane, curandone il ritiro dal domicilio della madre sig.ra GH SC alle ore 16,00, per poi riaccompagnarli alle ore 20,00. Eventuali ritardi saranno comunicati alla sig.ra GH SC almeno un'ora prima. I figli minori potranno poi trascorrere con il padre, a settimane alterne, l'intero fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 19,00 della domenica. In occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, potranno trascorrere la Vigilia di Natale o il giorno di Natale, la Vigilia del Capodanno o il giorno del Capodanno o con il padre o la madre. E sempre ad anni alterni il giorno dell'Epifania.
Per quanto riguarda le festività Pasquali i figli minori trascorreranno, alternativamente una delle due festività, ovvero il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, con il padre o la madre.
Il sig. in occasione delle ferie estive, potrà tenere con sé i figli minori Parte_1 per 15 giorni anche non consecutivi o nel mese di luglio o in quello di agosto. Il paino ferie sarà concordato tra i coniugi entro il 30 giugno di ogni anno. Il padre potrà tenere con sé i figli minori il giorno della festa del papà, nonché nei giorni del proprio compleanno e dell'onomastico. E con la madre trascorreranno la festa della mamma, anche se coincidente con la domenica del fine settimana di permanenza presso il padre, che potrà recuperarla in altra data, nonché i di lei compleanno e onomastico. Nei giorni dei loro compleanni ed onomastici i figli minori saranno invece festeggiati da entrambi i genitori, anche se in orari e giorni diversi. I ricorrenti avranno l'obbligo reciproco di comunicarsi sia per il fine settimana che per le feerie estive, oppure in occasione di viaggi o anche per brevi soggiorni, dove si recheranno con i figli minori, rendendosi disponibili a che l'uno o l'altra possano contattare i minori, muniti di cellulare. Inoltre al padre, come genitore non collocatario, dovrà essere consentito di avere contatti telefonici giornalieri con i figli minori, senza limitazioni.
2. il sig. , continuerà a versare alla sig.ra SC GH, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 460,00, euro 230,00 per ciascuno di essi, somma che sarà accreditata su postapay alla sig.ra SC GH anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT;
3. il sig. , contribuirà al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della Parte_1 prole, richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
4. a titolo di assegno divorzile, il sig. continuerà a versare alla sig. ra Parte_1
SC GH la somma di euro 200,00, somma che le sarà accreditata su postapay anticipatamente entro il giorno di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.”
In riferimento al regime di affido dei minori si ritiene opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come sopra precisato.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
nato ad [...] il [...] e SC GH nata a [...] Parte_1
EP AN il 8.5.1972, il giorno 21.4.2008 in CE , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n.3, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2008);
b) dispone affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre in AN
EP AN (NA) in via Cenni n.19 e diritto di visita paterno come precisato in parte motiva;
c) dispone che il sig. corrisponda alla Sig.ra SC GH, la Parte_1 complessiva somma di euro 460,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 230,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese su postapay;
oltre al 50 % delle spese straordinarie
d) dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra SC GH la Parte_1 somma di euro 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese su postapay;
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 4.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca