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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 415/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. ZI Riga Presidente dr. NA AR AC Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. IZZI CARLO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. MARRONE ALESSANDRO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza non definitiva n. 261/2023 e della successiva sentenza definitiva n. 72/2024 del tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro.
Con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha così statuito “a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4° della scala classificatoria del CCNL di categoria sin dal 21.10.2015 e alle relative differenze retributive;
b) accerta e dichiara che l'orario di lavoro espletato dalla ricorrente durante tutto il periodo lavorativo eccedeva l'orario contrattualmente previsto poiché la ricorrente svolgeva 48 ore settimanali;
c) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della 14° mensilità e all'indennità di cassa;
d) per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive in favore della ricorrente, da liquidarsi con sentenza definitiva, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con la medesima sentenza erano rigettate le ulteriori domande di nullità e/o illegittimità e/o comunque annullabilità del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, stipulato tra la ricorrente e la resistente. CP_2
In particolare, la lavoratrice allegava di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta semplificata, presso il punto vendita “EASY SHOPPING” CP_3 all'interno del Centro Commerciale Polycenter in Rocca S. Giovanni, iniziando in data 15.10.2015, ma assunta formalmente con un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale dal 21.10.2015, prorogato fino al 30.09.2018, con inquadramento come aiuto commessa nel 5° livello della scala classificatoria del CCNL di categoria;
quindi con contratto a tempo indeterminato, come commessa inquadrata al livello 4° della scala classificatoria del CCNL di categoria, fino al 09.01.2019, data del licenziamento. Precisava che aveva svolto sempre le medesime mansioni, pur risultando inquadrata nell'inferiore livello 5° nel periodo di vigenza del contratto a tempo determinato, ed anche l'orario di lavoro era rimasto invariato, fissato in 24 ore settimanali distribuite su 6 giorni, dal lunedì al sabato (o alternativamente la domenica) alternando due turni settimanali (1° settimana mattina, dalle ore 9.30 alle ore 13.30; 2° settimana dalle ore 15.30 alle ore 19.30), pur lavorando sempre 48 ore a settimana (8 ore giornaliere) distribuite su 6 giorni, dalle ore 10 alle ore 13 la mattina e dalle ore 15 alle ore 20 il pomeriggio ed il riposo settimanale le è stato concesso tra il lunedì ed il giovedì (mai di domenica). Con successiva sentenza definitiva N. 72/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024, il Giudice del Lavoro di Lanciano ha condannato la al pagamento in favore Parte_1 della ricorrente della somma pari ad €. 67.319,15, al lordo delle ritenute di legge (di cui €. 6.540,53 a titolo di TFR al lordo) e di €. 17.452,95 a titolo di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge sino al 12/2023, oltre al cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 01/2024 sino al saldo effettivo;
compensando le spese del giudizio nella misura di un quinto e condannando la società alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €. 5.358,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge. Avverso le suindicate sentenze, non notificate, ha proposto appello la con Parte_1 ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, chiedendo la riforma delle pronunce e il rigetto delle domande azionate dalla lavoratrice. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la non corretta ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e la mancata e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della pronuncia impugnata, per grave errore nella valutazione delle testimonianze rese. Con il secondo motivo di impugnazione, formulato in via subordinata, l'appellante ha lamentato la errata quantificazione delle differenze retributive, che avrebbero dovuto essere oggetto di CTU contabile, insistendo per l'espletamento della stessa. Si è costituita in giudizio contestando ogni motivo di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
pag. 2/3 All'udienza del 9 ottobre 2025, fissata per la discussione della causa l'appellante non è comparso e la Corte ha rinviato la causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348 C.P.C.; all'odierna udienza, preso atto della perdurante assenza dell'appellante, il Collegio ha deciso la causa nei termini indicati in dispositivo. L'appello è improcedibile. Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la L. n. 533/73 (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. Lav., 04.03.2011, n. 5238).
Pertanto, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata per la discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, ed il ripetersi dell'assenza nella nuova udienza rende improcedibile l'appello.
L'applicazione della citata norma non è in contrasto con il divieto posto dall'art. 420 ultimo comma C.P.C., non potendo considerarsi di mero rinvio il differimento dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 348 C.P.C., essendo il differimento giustificato da ragioni processuali, in quanto finalizzato a verificare l'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite del grado restano interamente compensate tra le parti, trattandosi di pronuncia di mero rito.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA AR AC ZI Riga
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 415/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. ZI Riga Presidente dr. NA AR AC Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello TRA
, assistito e difeso dall'Avv. IZZI CARLO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. MARRONE ALESSANDRO Controparte_1
APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza non definitiva n. 261/2023 e della successiva sentenza definitiva n. 72/2024 del tribunale di Lanciano, in funzione di giudice del lavoro.
Con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe, il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha così statuito “a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4° della scala classificatoria del CCNL di categoria sin dal 21.10.2015 e alle relative differenze retributive;
b) accerta e dichiara che l'orario di lavoro espletato dalla ricorrente durante tutto il periodo lavorativo eccedeva l'orario contrattualmente previsto poiché la ricorrente svolgeva 48 ore settimanali;
c) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della 14° mensilità e all'indennità di cassa;
d) per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive in favore della ricorrente, da liquidarsi con sentenza definitiva, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con la medesima sentenza erano rigettate le ulteriori domande di nullità e/o illegittimità e/o comunque annullabilità del contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, stipulato tra la ricorrente e la resistente. CP_2
In particolare, la lavoratrice allegava di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta semplificata, presso il punto vendita “EASY SHOPPING” CP_3 all'interno del Centro Commerciale Polycenter in Rocca S. Giovanni, iniziando in data 15.10.2015, ma assunta formalmente con un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale dal 21.10.2015, prorogato fino al 30.09.2018, con inquadramento come aiuto commessa nel 5° livello della scala classificatoria del CCNL di categoria;
quindi con contratto a tempo indeterminato, come commessa inquadrata al livello 4° della scala classificatoria del CCNL di categoria, fino al 09.01.2019, data del licenziamento. Precisava che aveva svolto sempre le medesime mansioni, pur risultando inquadrata nell'inferiore livello 5° nel periodo di vigenza del contratto a tempo determinato, ed anche l'orario di lavoro era rimasto invariato, fissato in 24 ore settimanali distribuite su 6 giorni, dal lunedì al sabato (o alternativamente la domenica) alternando due turni settimanali (1° settimana mattina, dalle ore 9.30 alle ore 13.30; 2° settimana dalle ore 15.30 alle ore 19.30), pur lavorando sempre 48 ore a settimana (8 ore giornaliere) distribuite su 6 giorni, dalle ore 10 alle ore 13 la mattina e dalle ore 15 alle ore 20 il pomeriggio ed il riposo settimanale le è stato concesso tra il lunedì ed il giovedì (mai di domenica). Con successiva sentenza definitiva N. 72/2024, pubblicata in data 11 aprile 2024, il Giudice del Lavoro di Lanciano ha condannato la al pagamento in favore Parte_1 della ricorrente della somma pari ad €. 67.319,15, al lordo delle ritenute di legge (di cui €. 6.540,53 a titolo di TFR al lordo) e di €. 17.452,95 a titolo di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge sino al 12/2023, oltre al cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 01/2024 sino al saldo effettivo;
compensando le spese del giudizio nella misura di un quinto e condannando la società alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €. 5.358,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge. Avverso le suindicate sentenze, non notificate, ha proposto appello la con Parte_1 ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, chiedendo la riforma delle pronunce e il rigetto delle domande azionate dalla lavoratrice. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la non corretta ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e la mancata e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della pronuncia impugnata, per grave errore nella valutazione delle testimonianze rese. Con il secondo motivo di impugnazione, formulato in via subordinata, l'appellante ha lamentato la errata quantificazione delle differenze retributive, che avrebbero dovuto essere oggetto di CTU contabile, insistendo per l'espletamento della stessa. Si è costituita in giudizio contestando ogni motivo di gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
pag. 2/3 All'udienza del 9 ottobre 2025, fissata per la discussione della causa l'appellante non è comparso e la Corte ha rinviato la causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348 C.P.C.; all'odierna udienza, preso atto della perdurante assenza dell'appellante, il Collegio ha deciso la causa nei termini indicati in dispositivo. L'appello è improcedibile. Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la L. n. 533/73 (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Civ., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. Lav., 04.03.2011, n. 5238).
Pertanto, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata per la discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, ed il ripetersi dell'assenza nella nuova udienza rende improcedibile l'appello.
L'applicazione della citata norma non è in contrasto con il divieto posto dall'art. 420 ultimo comma C.P.C., non potendo considerarsi di mero rinvio il differimento dell'udienza disposto ai sensi dell'art. 348 C.P.C., essendo il differimento giustificato da ragioni processuali, in quanto finalizzato a verificare l'interesse della parte alla prosecuzione del giudizio.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite del grado restano interamente compensate tra le parti, trattandosi di pronuncia di mero rito.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
NA AR AC ZI Riga
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