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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/12/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. BA IT Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1042/2025 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. GULLUA' Parte_1 C.F._1
TI
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AN ER
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale,
letto il ricorso introduttivo,
pagina 1 di 2
ritenuto che
è provato il venir meno dell'affectio maritalis, onde va accolta la domanda di separazione,
lette le note congiunte 17 10 25, nelle quali viene confermato il ricorso iniziale e viene prestata acquiescenza alla sentenza,
rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , che si erano Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio concordatario il 14 9 2002 in Montagna in Valtellina (SO), omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
BA IT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. BA IT Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1042/2025 promossa da
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. GULLUA' Parte_1 C.F._1
TI
e
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AN ER
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale,
letto il ricorso introduttivo,
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ritenuto che
è provato il venir meno dell'affectio maritalis, onde va accolta la domanda di separazione,
lette le note congiunte 17 10 25, nelle quali viene confermato il ricorso iniziale e viene prestata acquiescenza alla sentenza,
rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , che si erano Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio concordatario il 14 9 2002 in Montagna in Valtellina (SO), omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
BA IT
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