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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 473 del ruolo generale V.G. dell'anno 2023
TRA
(c.f , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. FABRIZIO PANZA
RECLAMANTE
contro
, ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
),
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIACOMO CodiceFiscale_3
MONSELLATO
RESISTENTI nonché
P.G.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con sentenza in data 3 novembre 2023 il tribunale di Lecce omologò il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e e Ritenne il tribunale CP_2 Controparte_1 Parte_2 che il piano - che prevedeva, per quanto qui interessa, una percentuale di soddisfacimento pari al 37,12% del credito vantato dal creditore ipotecario Banca Popolare di Bari, ora - fosse Parte_1 un'alternativa più favorevole rispetto alle ipotesi liquidatoria, considerato che il valore dell'immobile di proprietà dei proponenti il piano non avrebbe consentito una maggiore percentuale di soddisfazione del credito ipotecario.
Avverso la sentenza propose reclamo e, per essa, quale mandataria, CERVED Parte_1
Credit Management S.p.A.. Dedusse la reclamante, a sostegno della richiesta di revoca della sentenza di omologa, che :
1. la valutazione dell'immobile contenuta in sentenza – euro 60.300,00 - non era condivisibile, atteso che allo stesso immobile, al momento della concessione del mutuo, era stato attribuito il valore di euro 169.000,00;
2. avuto riguardo al merito creditizio, i mutuatari, al momento della concessione del finanziamento, avevano redditi per complessivi euro 2.450,00, a fronte di una rata di mutuo pari ad euro 703,00 ed il loro nominativo non era segnalato in centrale rischi. Del resto, i debitori avevano provveduto al puntuale pagamento delle rate di mutuo fino al marzo 2020;
3. alla banca non risultava che i mutuatari fossero gravati da altri impegni finanziari;
4. con riferimento al requisito della meritevolezza, la consistente esposizione debitoria dei consumatori rendeva del tutto evidente che essi avessero assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che, quindi, essi avevano colposamente determinato il sovraindebitamento;
5. essendo onerati i debitori della prova della sussistenza di tutti i requisiti per essere ammessi alla procedura, tale prova era del tutto carente, non avendo essi documentato di essersi indebitati con la ragionevole prospettiva di poter adempiere puntualmente le obbligazioni assunte.
Instaurato ritualmente il contraddittorio si costituirono e CP_1 Controparte_2
e resistendo al reclamo e concludendo per il rigetto dello stesso. Controparte_3 Acquisito il parere del procuratore generale, sulle note scritte depositate dalle parti nel termine concesso ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la corte ha riservato la decisione.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dai reclamati. Rilevano questi ultimi che, non avendo la banca reclamante proposto osservazioni al piano di ristrutturazione nel termine concesso dalla comunicazione dello stesso piano effettuata dall'OCC, non potendo la essere qualificata come parte della procedura, non sarebbe stata Pt_1 legittimata alla proposizione del gravame.
L'eccezione è fondata.
L'art.71 CCII, per quanto interessa al caso in esame, dispone che:
1. l'OCC dà comunicazione ai creditori del piano entro 30 gg. dalla pubblicazione del piano stesso che sia stato ritenuto ammissibile dal giudice;
2. i creditori possono presentare, nei 20 gg. successivi alla comunicazione, osservazioni, a seguito delle quali l'OCC è facultato a modificare il piano;
3. il giudice, esaminate le osservazioni pervenute e verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, lo omologa con sentenza.
L'art.51 CCII dispone che avverso la sentenza di omologa “le parti” possono proporre reclamo innanzi alla corte di appello nel termine di 30 gg.
Rileva la corte che, con riferimento ai soggetti interessati al piano, nella fase precedente l'avvio del giudizio di omologa, il legislatore non gli individua, né gli qualifica come “parti”, ma fa riferimento ai “creditori”, intesi quali soggetti evidentemente interessati allo svolgimento del procedimento di omologa, per le dirette conseguenze che esso comporta sui loro interessi patrimoniali. Dopo
l'omologa – e con riferimento ai soggetti legittimati alla proposizione del reclamo – fa riferimento alle “parti”. È di tutta evidenza che “parti” non possano essere intesi tutti i creditori, e, in particolare, quelli fra essi che, non avendo presentato osservazioni ed essendosi disinteressati all'esito del procedimento di omologa ed alle sorti del loro credito non può dirsi abbiano partecipato al procedimento e contribuito alla formazione del convincimento del giudice.
Deve ritenersi, inoltre, che il legislatore, avendo concesso il termine per la presentazione di osservazioni, abbia posto uno specifico onere di prendere posizione in ordine alla ammissibilità ed alla fattibilità del piano, un onere che richiama (ed è in qualche modo parificabile al) la previsione dell'art.167 cod.proc.civ. che pone l'obbligo a carico del convenuto di “prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”. È vero che il legislatore del CCII non ha usato espressioni così nette come quelle impiegate dall'art.167 cod.proc.civ., ma come pensare che il creditore che si disinteressi del tutto del procedimento di omologa possa essere qualificato come parte e non piuttosto come soggetto meramente interessato alle sorti del piano, soggetti questi che l'art.51 comma 1 CCII espressamente prevede che possano impugnare la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale e l'art.51 co.9 CCII faculta solo ad intervenire in sede di reclamo. Che il legislatore abbia voluto tenere distinti i “creditori” del proponente il piano dalle “parti” del procedimento di omologa emerge, ancora, dalla previsione – art.71 co.8 CCII – secondo cui la sentenza è comunicata a tutti i creditori, mentre il termine per proporre il reclamo decorre, per le sole “parti”, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio.
L'interpretazione per cui “parti” possono essere considerati solo i creditori che hanno presentato osservazioni in adempimento di uno specifico onere imposto dal legislatore è del resto una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della previsione dell'art.111 cost. che consacra il principio del giusto processo e della ragionevole durata del processo. Rispetto a tali principi si giustifica la ratio delle norme richiamate che vogliono che, tramite le osservazioni presentate, tutte le questioni relative alla ammissibilità e fattibilità del piano siano affrontate e risolte in prima battuta in sede di omologa, delimitando così, nel rispetto anche del contraddittorio, il thema decidendum, sia alle questioni che il giudice può sollevare ed esaminare di ufficio, sia alle questioni proposte con le “contestazioni”, questioni che il giudice ha l'obbligo di esaminare e risolvere (“il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza”). Si tratta, in sostanza, di dare concretezza al principio di concentrazione delle questioni da risolvere in modo tale da soddisfare il requisito di economicità, espressione entrambi di ragionevolezza e buon andamento applicati anche alla giurisdizione.
In conclusione, quindi, va dichiarata la inammissibilità del ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
dichiara inammissibile il reclamo e condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%. Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 5 febbraio 2025.
Il presidente est.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 473 del ruolo generale V.G. dell'anno 2023
TRA
(c.f , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. FABRIZIO PANZA
RECLAMANTE
contro
, ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_2
),
[...] CodiceFiscale_2 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIACOMO CodiceFiscale_3
MONSELLATO
RESISTENTI nonché
P.G.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con sentenza in data 3 novembre 2023 il tribunale di Lecce omologò il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da e e Ritenne il tribunale CP_2 Controparte_1 Parte_2 che il piano - che prevedeva, per quanto qui interessa, una percentuale di soddisfacimento pari al 37,12% del credito vantato dal creditore ipotecario Banca Popolare di Bari, ora - fosse Parte_1 un'alternativa più favorevole rispetto alle ipotesi liquidatoria, considerato che il valore dell'immobile di proprietà dei proponenti il piano non avrebbe consentito una maggiore percentuale di soddisfazione del credito ipotecario.
Avverso la sentenza propose reclamo e, per essa, quale mandataria, CERVED Parte_1
Credit Management S.p.A.. Dedusse la reclamante, a sostegno della richiesta di revoca della sentenza di omologa, che :
1. la valutazione dell'immobile contenuta in sentenza – euro 60.300,00 - non era condivisibile, atteso che allo stesso immobile, al momento della concessione del mutuo, era stato attribuito il valore di euro 169.000,00;
2. avuto riguardo al merito creditizio, i mutuatari, al momento della concessione del finanziamento, avevano redditi per complessivi euro 2.450,00, a fronte di una rata di mutuo pari ad euro 703,00 ed il loro nominativo non era segnalato in centrale rischi. Del resto, i debitori avevano provveduto al puntuale pagamento delle rate di mutuo fino al marzo 2020;
3. alla banca non risultava che i mutuatari fossero gravati da altri impegni finanziari;
4. con riferimento al requisito della meritevolezza, la consistente esposizione debitoria dei consumatori rendeva del tutto evidente che essi avessero assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che, quindi, essi avevano colposamente determinato il sovraindebitamento;
5. essendo onerati i debitori della prova della sussistenza di tutti i requisiti per essere ammessi alla procedura, tale prova era del tutto carente, non avendo essi documentato di essersi indebitati con la ragionevole prospettiva di poter adempiere puntualmente le obbligazioni assunte.
Instaurato ritualmente il contraddittorio si costituirono e CP_1 Controparte_2
e resistendo al reclamo e concludendo per il rigetto dello stesso. Controparte_3 Acquisito il parere del procuratore generale, sulle note scritte depositate dalle parti nel termine concesso ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la corte ha riservato la decisione.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dai reclamati. Rilevano questi ultimi che, non avendo la banca reclamante proposto osservazioni al piano di ristrutturazione nel termine concesso dalla comunicazione dello stesso piano effettuata dall'OCC, non potendo la essere qualificata come parte della procedura, non sarebbe stata Pt_1 legittimata alla proposizione del gravame.
L'eccezione è fondata.
L'art.71 CCII, per quanto interessa al caso in esame, dispone che:
1. l'OCC dà comunicazione ai creditori del piano entro 30 gg. dalla pubblicazione del piano stesso che sia stato ritenuto ammissibile dal giudice;
2. i creditori possono presentare, nei 20 gg. successivi alla comunicazione, osservazioni, a seguito delle quali l'OCC è facultato a modificare il piano;
3. il giudice, esaminate le osservazioni pervenute e verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, lo omologa con sentenza.
L'art.51 CCII dispone che avverso la sentenza di omologa “le parti” possono proporre reclamo innanzi alla corte di appello nel termine di 30 gg.
Rileva la corte che, con riferimento ai soggetti interessati al piano, nella fase precedente l'avvio del giudizio di omologa, il legislatore non gli individua, né gli qualifica come “parti”, ma fa riferimento ai “creditori”, intesi quali soggetti evidentemente interessati allo svolgimento del procedimento di omologa, per le dirette conseguenze che esso comporta sui loro interessi patrimoniali. Dopo
l'omologa – e con riferimento ai soggetti legittimati alla proposizione del reclamo – fa riferimento alle “parti”. È di tutta evidenza che “parti” non possano essere intesi tutti i creditori, e, in particolare, quelli fra essi che, non avendo presentato osservazioni ed essendosi disinteressati all'esito del procedimento di omologa ed alle sorti del loro credito non può dirsi abbiano partecipato al procedimento e contribuito alla formazione del convincimento del giudice.
Deve ritenersi, inoltre, che il legislatore, avendo concesso il termine per la presentazione di osservazioni, abbia posto uno specifico onere di prendere posizione in ordine alla ammissibilità ed alla fattibilità del piano, un onere che richiama (ed è in qualche modo parificabile al) la previsione dell'art.167 cod.proc.civ. che pone l'obbligo a carico del convenuto di “prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”. È vero che il legislatore del CCII non ha usato espressioni così nette come quelle impiegate dall'art.167 cod.proc.civ., ma come pensare che il creditore che si disinteressi del tutto del procedimento di omologa possa essere qualificato come parte e non piuttosto come soggetto meramente interessato alle sorti del piano, soggetti questi che l'art.51 comma 1 CCII espressamente prevede che possano impugnare la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale e l'art.51 co.9 CCII faculta solo ad intervenire in sede di reclamo. Che il legislatore abbia voluto tenere distinti i “creditori” del proponente il piano dalle “parti” del procedimento di omologa emerge, ancora, dalla previsione – art.71 co.8 CCII – secondo cui la sentenza è comunicata a tutti i creditori, mentre il termine per proporre il reclamo decorre, per le sole “parti”, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio.
L'interpretazione per cui “parti” possono essere considerati solo i creditori che hanno presentato osservazioni in adempimento di uno specifico onere imposto dal legislatore è del resto una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della previsione dell'art.111 cost. che consacra il principio del giusto processo e della ragionevole durata del processo. Rispetto a tali principi si giustifica la ratio delle norme richiamate che vogliono che, tramite le osservazioni presentate, tutte le questioni relative alla ammissibilità e fattibilità del piano siano affrontate e risolte in prima battuta in sede di omologa, delimitando così, nel rispetto anche del contraddittorio, il thema decidendum, sia alle questioni che il giudice può sollevare ed esaminare di ufficio, sia alle questioni proposte con le “contestazioni”, questioni che il giudice ha l'obbligo di esaminare e risolvere (“il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza”). Si tratta, in sostanza, di dare concretezza al principio di concentrazione delle questioni da risolvere in modo tale da soddisfare il requisito di economicità, espressione entrambi di ragionevolezza e buon andamento applicati anche alla giurisdizione.
In conclusione, quindi, va dichiarata la inammissibilità del ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
dichiara inammissibile il reclamo e condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%. Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 5 febbraio 2025.
Il presidente est.