Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9429 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
In noi0 94 2 9 / 0 2 Aula B RE P UB BLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.N.86/01 " Bruno D'Angelo Consigliere 1857/01 " Mario Putaturo Donati V. " Rep. " Giovanni Mazzarella " Cron.25283 " Ud. 4/4/2002 " Guido Vidiri ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AG, elett.dom.in Roma, via dei Gracchi SALVATORE Internullo, rappresentato e difeson.39,presso l'avv.Rosaria dall'avv.Orazio Papale, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 1424 RO TE,elett.dom.in Roma, via Circonvallazione Clodia n.36/A,presso lo studio dell'avv.Fabio Pisani, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zangara,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE 1 per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Catania in data 6 ottobre 2000, n.187 (R.G.N.78/2000); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4/4/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Stefano Latella, per delega dell'avv.Papale; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc. Gen. Dr. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto, previa riunione, di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AL GA, aiuto carpentiere alle dipendente dell'imprenditore edile PI LL, deducendo l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 10 aprile 1998 per avere protestato per la ritardata corresponsione della retribuzione, chiedeva,in via d'urgenza, al Pretore del lavoro di Caltagirone di essere reintegrato nel posto di lavoro.Con ordinanza del 18 novembre 1998,confermata in sede di reclamo, il Pretore accoglieva la richiesta. Successivamente il lavoratore conveniva davanti al Tribunale di Caltagirone il LL, chiedendone la condanna,previa declaratoria dell'illegittimità del recesso, al pagamento dell'indennità di cui all'art.18,comma 5° Statuto dei Lavoratori, oltre al risarcimento dei danni subiti. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale,in composizione monocratica,con sentenza del 15 dicembre 1999, accoglieva il 2 ricorso ma la decisione, su appello del LL, veniva riformata dalla Corte di Appello di Catania che, con sentenza del 6 ottobre 2000, rigettava le domande. Il GA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito il LL con controricorso, proponendo ricorso incidentale con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono preliminarmente riunirsi in un solo processo i due ricorsi avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art.335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia,ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere apoditticamente ritenuto,ai fini della legittimità dell'intimato licenziamento, l'arbitrarietà della tradistinzione all'interno della categoria degli operai comuni aiuto carpentieri e aiutanti di altri operai qualificati specializzati.Eppure la distinzione avrebbe comportato l'onere per il datore di selezionare tra tutti gli operai comuni i licenziandi appartenenti a detta categoria, facendo emergere la violazione dell'obbligo di dare adeguatamente conto delle modalità seguite nella loro individuazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 9°, della legge n.223 del 1991. In altri termini, la Corte non ha chiarito per quale ragione le esigenze tecnico-produttive successive alla ultimazione dei lavori di carpenteria avrebbero afferthente all' potuto essere soddisfatte solo da operai comuni diversi dagli aiuto carpentieri.Questi, infatti, essendo operai comuni, ai sensi fa 3 dell'art.79 CCNL per l'edilizia e della declaratoria delle mansioni in esso contenuta, non possiedono alcuna specifica attitudine o conoscenza e possono essere adibiti al compimento di determinate semplici attribuzioni proprie di una qualsiasi fase di lavoro nella costruzione degli edifici destinati a civile abitazione,come nel caso in esame. Con il secondo motivo, denunciandosi omessa considerazione di una prova, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel ritenere che si era trattato di un licenziamento per fine lavori riguardante tutti gli operai adibiti a mansioni di aiuto carpentiere, non ha tenuto conto delle annotazioni che lo stesso datore aveva effettuato nei libri matricola prodotti, le quali avevano attestato che successivamente al 10 aprile 1998, data di licenziamento del GA, avevano continuato a lavorare presso i cantieri del LL molti lavoratori aventi la qualifica di aiuto carpentieri.In tale profilo la Corte di appello, se avesse preso nella dovuta considerazione detti documenti, avrebbe certamente condiviso il fondamento della sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva accertato la violazione da parte dell'imprenditore dell'obbligo di dare adeguatamente conto delle modalità seguite nella individuazione dei lavoratori da licenziare, ai sensi dell'art. 4, comma 9°, della legge n.223 del 1991. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. 4 Poiché l'ultimazione delle opere edili per la realizzazione delle quali i lavoratori sono stati assunti integra gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi dell'art.3 della legge n.604 del 1966, al fine di potere ritenere giustificato il recesso, è necessario -anche quando i lavoratori siano stati assunti per essere adibiti in via esclusiva al cantiere presso cui si è verificata la ultimazione che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità didelle opere - utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili,con considerazione di tutti i cantieri nei quali è dislocata l'attività di impresa. Tuttavia il principio dell'onere della prova non va applicato con rigidità contrastante con i limiti della ragionevolezza ad anche il lavoratore licenziato può e deve fornire elementi utili ad individuare la esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione (Cass., .3 ottobre 2000,n. 13134;1° febbraio 2000,n.1117). Tali principi sono stati applicati dal Tribunale che ha accertato che:l'ultimazione delle opere edili per la realizzazione delle quali il lavoratore era stato assunto come aiuto carpentiere di I livello aveva integrato gli estremi di un giustificato motivo di licenziamento;
le risultanze probatorie acquisite avevano confermato, infatti, che in tutti i cantieri erano in corso,al recesso, soltanto poche opere di completamento momento del affidate a carpentieri di II livello, i cui rapporti di lavoro erano stati risolti subito dopo la loro ultimazione;
il provvedimento adottato nei confronti del GA era 5 rientrato, quindi,nei poteri discrezionali di direzione e di impiego della forza lavoro demandati al datore, il quale aveva dimostrato l'impossibilità di utilizzazione del lavoratore medesimo in altre mansioni compatibili, con considerazione di tutti correttezza e buonacomportamento di i cantieri e con un conto, nella scelta dei dipendenti da fede;
egli aveva tenuto licenziare, non solo dei carichi di famiglia e della anzianità, ma le quali si eranoanche delle esigenze tecnico-produttive, concretizzate proprio nella esclusione di quei lavoratori (aiuto carpentieri di I livello) adibiti alla fase di lavoro in via di esaurimento;
in tali profili era da ritenersi infondato l'assunto del GA, secondo cui, avendo egli la qualifica di operaio comune, ogni ulteriore distinzione all'interno della categoria tra aiuto carpentieri e aiutanti di altri operai qualificati о specializzati sarebbe stata arbitraria, con la conseguenza che il datore di lavoro avrebbe dovuto selezionare i dipendenti da licenziare tra tutti gli operai comuni,e non soltanto tra quelli addetti ad una specifica fase lavorativa. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. D'altro canto,le censure formulate dal ricorrente sono prive del carattere di specificità, poiché, a fronte della dimostrazione offerta dal datore circa la stabile occupazione di altri lavoratori specializzati presso tutti i cantieri per il completamento delle poche opere rimaste (vedi Cass.,26 ottobre 1996.n.9369) e, quindi, della impossibilità di utilizzazione del- 6 ра dipendente in altre mansioni compatibili - ,questi non ha fornito elementi utili alla individuazione dell'esistenza di realtà idonee ad una sua possibile diversa collocazione. incidentale, denunciandosi Con un unico motivo del ricorso 1°,c.p.c., si censuradell'art.92,comma 2°,e 91, comma violazione l'impugnata sentenza per avere compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, nonostante la totale soccombenza del GA.Il citato art.92 subordina, infatti, l'esercizio del potere del giudice di disporre la compensazione delle spese processuali, in assenza di soccombenza reciproca, alla sussistenza di "altri giusti motivi", che però nella specie non erano stati esplicitati. Il motivo va rigettato perché infondato. La valutazione dei giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, così come discrezionale e apprezzamento sul se esercitare quindi insindacabile è il suo meno la facoltà di compensare le spese (vedi, tra le tante, Cass giugno 1987, n.5413). Alla stregua delle considerazioni svolte, i due ricorso devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese. Roma, 4 aprile 2002 Clare StansithScarselle Melo. Peter Book Nord. Il Presidente Il Consigliere est. Ілісень чет Depraisi