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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6773 dell'anno 2022 R.G.
TRA
c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso e nello studio dell'avv. avv. Francesco Amendolito
( ) che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. C.F._2
Michele Castellaneta ( giusta procura alle liti in C.F._3
atti; attore
CONTRO
c.f.: , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._4
presso e nello studio dell'avv. Alessandro Ciotola ( C.F._5
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha evocato in giudizio , deducendo: a) di avere ricevuto, CP_1
in data 10.10.2018, incarico in esclusiva da di vendere CP_2
l'immobile sito a Foggia, via Trento n. 15, al prezzo di €. 145.000,00; b) che l'incarico scadeva il 30.04.2019, prorogabile tacitamente salvo disdetta da far pervenire 15 gg. prima della scadenza;
c) di avere fatto visionare l'immobile, per la prima volta, a il 14.01.2019 e, CP_1
nell'occasione, di averle fatto sottoscrivere l'impegno a corrispondergli €.
4.500,00, oltre IVA, per il caso in cui avesse acquistato o locato l'immobile per sé o per persone da nominare, o una somma pari al doppio a titolo di penale per il caso in cui avesse concluso la trattativa direttamente con la venditrice;
d) di aver accompagnato la convenuta, insieme alla sorella per una seconda visita il 18.01.2019 e di avere organizzato l'incontro con la venditrice il 01.02.2019; e) che a seguito della disdetta dall'incarico ricevuta dalla venditrice il 19.03.2019, ha inviato a questa la lista delle persone interessate all'immobile, ivi compresa , CP_1
invitandola a notiziarlo ove avesse intrattenuto trattative con i nominativi della lista;
f) di avere appreso il 19.10.2020, a seguito di ricerche, che
Pag. 2 di 7 l'immobile era stato acquistato da il 27.07.2020 per €. CP_1
140.000,00; g) di avere inutilmente richiesto, anche a mezzo di due inviti alla negoziazione assistita, a di pagare la penale pattuita. CP_1
Ha chiesto, pertanto, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, di condannare a pagare la penale o, in subordine, la CP_1
provvigione; con vittoria di spese e competenze di causa.
Costituitasi in giudizio, ha dedotto la prescrizione della CP_1
pretesa creditoria e l'infondatezza della domanda nel merito ed ha chiesto, previa dichiarazione della prescrizione del diritto alla provvigione, nel merito, rigettarsi la domanda;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Istruita documentalmente e a mezzo prova orale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante emissione di sentenza contestuale.
II – L'esame della controversia secondo un ordine logico-giuridico impone di vagliare, in primis, la eccezione di prescrizione della pretesa creditoria fatta valere da parte attrice.
L'art. 2950 c.c. prevede che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno che decorre dalla conclusione dell'affare o, in caso di eventuale frode, dalla scoperta della stessa;
mentre a mente dell'art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione se l'affare si è concluso per effetto del suo intervento.
Ora, nel caso di specie, è accaduto che la venditrice, , ha CP_2
inviato all'odierno attore la revoca dall'incarico di mediatore il 26.03.2019
Pag. 3 di 7 e, quindi, tempestivamente atteso che la scadenza dello stesso era stata fissata al 30.04.2019.
L'odierna convenuta ha firmato la dichiarazione di presa visione dell'immobile il 14.01.2019 e con tale documento si è impegnata a pagare una provvigione €. 4.500,00, oltre IVA, per il caso in cui avesse acquistato o locato l'immobile per sé o per persone da nominare o del doppio a titolo di penale per il caso in cui avesse concluso la trattativa direttamente con la venditrice.
Il 19.10.2020 l'attore ha appreso che il 27.07.2020 la convenuta ha acquistato l'immobile direttamente dalla venditrice e il 30.12.2020 le ha inviato, a mezzo racc. ta a.r., una prima richiesta di pagamento, riscontrata il 18.01.2021 dall'avv. Ciotola con missiva contenente elezione di domicilio di presso lo studio legale di questi. CP_1
In virtù di tale elezione, è certo che il primo invito alla stipulazione di una negoziazione assistita datato 14.04.2021 è stato correttamente inviato a
, presso lo studio del professionista incaricato. CP_1
Tant'è che sono seguiti l'adesione all'invito datata 28.04.2021 e il verbale di mancato accordo del 10.06.2021.
Da tale ultima data, il termine di prescrizione di cui all'art. 2950 è ricominciato a decorrere e, ai fini della sua interruzione, sarebbe stato necessario o l'invio di una nuova missiva di messa in mora indirizzata personalmente alla convenuta ai sensi dell'art. 1219 c.c. o, almeno, che il secondo invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita fosse recapitato al domicilio dell'odierna convenuta e non del professionista incaricato. E tanto per due ordini di motivi:
Pag. 4 di 7 a) la procedura di negoziazione assistita iniziata con l'invito del 14.04.2021 si è conclusa definitivamente con il verbale di mancato accordo del
10.06.2021 e, con essa, è cessata anche la validità dell'elezione di domicilio contenuta nella missiva del 18.01.2021 a firma del professionista incaricato;
b) pur avendo il secondo invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, datato 08.06.2022, efficacia interruttiva della prescrizione, tale effetto non si è prodotto poiché questo non è stato inviato a , al suo indirizzo, ma a questa presso lo studio del CP_1
professionista incaricato ad interloquire in occasione della prima negoziazione.
In altri termini, la tesi di parte convenuta secondo la quale l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita è inidoneo ad interrompere il termine di prescrizione, occorrendo, a tal uopo, necessariamente una lettera di messa in mora avente i requisiti di cui all'art. 1219 c.c., risulta peregrina poiché, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ha l'effetto di interrompere la prescrizione (art. 2943 c.c.), con conseguente immediato inizio di un nuovo termine prescrizionale (art. 2945, co. I c.c.) (cfr., ex multis, Cass. Civ., sent. n. 404/2023 del 07.09.2023).
E, però, nel caso di specie, il secondo invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, pur superfluo alla luce dell'esito del primo ed anche perché la condizione di procedibilità si era già avverata con la redazione del verbale di mancato accordo, avrebbe dovuto essere
Pag. 5 di 7 recapitato personalmente alla odierna convenuta e al suo indirizzo e non presso lo studio del professionista atteso che la elezione di domicilio effettuata aveva ormai da tempo svolto ed esaurito la sua funzione.
In definitiva, l'elezione di domicilio contenuta nella missiva del 18.01.2021 assume carattere di specialità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 c.c. e, in ragione di tanto, la sua validità non può essere prolungata nel tempo e/o estesa ad affari differenti rispetto a quello per la quale è stata effettuata. “Ai sensi dell'art. 47 c.c., il domicilio eletto non può in nessun caso essere dilatato oltre ai limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata temporale. Sotto entrambi i profili, ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu la elezione, la cui durata è, infatti, diversa dalla durata del domicilio vero e proprio;
quest'ultima si riferisce al permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere degli effetti giuridici voluti con la elezione e, quindi, della specifica volontà di chi la effettua” (Cass. Civ. n. 13561 del 24.06.2005).
Né rileva la circostanza che, in questa sede, la convenuta sia rappresentata e difesa dallo stesso professionista atteso che, a tal uopo, ella ha rilasciato procura alle liti con nuova elezione di domicilio presso lo studio di questi.
L'eccezione al vaglio del Tribunale va, pertanto, accolta in ragione della circostanza che nessun ulteriore atto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2950 c.c. è stato posto in essere dall'odierno attore prima della notificazione dell'atto di citazione avvenuta il 15.11.2022 e, pertanto, ben oltre il termine di legge.
Pag. 6 di 7 L'accoglimento della eccezione preliminare preclude l'esame del merito della controversia.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori minimi (in considerazione della semplicità delle questioni affrontate) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria,
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attrice;
2. CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese e competenze di lite che liquida in CP_1
complessivi €. 2.540,00, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CAP, come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 06 giugno 2025
Il Giudice
Avv. Filomena Simone
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6773 dell'anno 2022 R.G.
TRA
c.f.: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso e nello studio dell'avv. avv. Francesco Amendolito
( ) che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. C.F._2
Michele Castellaneta ( giusta procura alle liti in C.F._3
atti; attore
CONTRO
c.f.: , elettivamente domiciliata CP_1 C.F._4
presso e nello studio dell'avv. Alessandro Ciotola ( C.F._5
che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha evocato in giudizio , deducendo: a) di avere ricevuto, CP_1
in data 10.10.2018, incarico in esclusiva da di vendere CP_2
l'immobile sito a Foggia, via Trento n. 15, al prezzo di €. 145.000,00; b) che l'incarico scadeva il 30.04.2019, prorogabile tacitamente salvo disdetta da far pervenire 15 gg. prima della scadenza;
c) di avere fatto visionare l'immobile, per la prima volta, a il 14.01.2019 e, CP_1
nell'occasione, di averle fatto sottoscrivere l'impegno a corrispondergli €.
4.500,00, oltre IVA, per il caso in cui avesse acquistato o locato l'immobile per sé o per persone da nominare, o una somma pari al doppio a titolo di penale per il caso in cui avesse concluso la trattativa direttamente con la venditrice;
d) di aver accompagnato la convenuta, insieme alla sorella per una seconda visita il 18.01.2019 e di avere organizzato l'incontro con la venditrice il 01.02.2019; e) che a seguito della disdetta dall'incarico ricevuta dalla venditrice il 19.03.2019, ha inviato a questa la lista delle persone interessate all'immobile, ivi compresa , CP_1
invitandola a notiziarlo ove avesse intrattenuto trattative con i nominativi della lista;
f) di avere appreso il 19.10.2020, a seguito di ricerche, che
Pag. 2 di 7 l'immobile era stato acquistato da il 27.07.2020 per €. CP_1
140.000,00; g) di avere inutilmente richiesto, anche a mezzo di due inviti alla negoziazione assistita, a di pagare la penale pattuita. CP_1
Ha chiesto, pertanto, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, di condannare a pagare la penale o, in subordine, la CP_1
provvigione; con vittoria di spese e competenze di causa.
Costituitasi in giudizio, ha dedotto la prescrizione della CP_1
pretesa creditoria e l'infondatezza della domanda nel merito ed ha chiesto, previa dichiarazione della prescrizione del diritto alla provvigione, nel merito, rigettarsi la domanda;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Istruita documentalmente e a mezzo prova orale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante emissione di sentenza contestuale.
II – L'esame della controversia secondo un ordine logico-giuridico impone di vagliare, in primis, la eccezione di prescrizione della pretesa creditoria fatta valere da parte attrice.
L'art. 2950 c.c. prevede che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno che decorre dalla conclusione dell'affare o, in caso di eventuale frode, dalla scoperta della stessa;
mentre a mente dell'art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione se l'affare si è concluso per effetto del suo intervento.
Ora, nel caso di specie, è accaduto che la venditrice, , ha CP_2
inviato all'odierno attore la revoca dall'incarico di mediatore il 26.03.2019
Pag. 3 di 7 e, quindi, tempestivamente atteso che la scadenza dello stesso era stata fissata al 30.04.2019.
L'odierna convenuta ha firmato la dichiarazione di presa visione dell'immobile il 14.01.2019 e con tale documento si è impegnata a pagare una provvigione €. 4.500,00, oltre IVA, per il caso in cui avesse acquistato o locato l'immobile per sé o per persone da nominare o del doppio a titolo di penale per il caso in cui avesse concluso la trattativa direttamente con la venditrice.
Il 19.10.2020 l'attore ha appreso che il 27.07.2020 la convenuta ha acquistato l'immobile direttamente dalla venditrice e il 30.12.2020 le ha inviato, a mezzo racc. ta a.r., una prima richiesta di pagamento, riscontrata il 18.01.2021 dall'avv. Ciotola con missiva contenente elezione di domicilio di presso lo studio legale di questi. CP_1
In virtù di tale elezione, è certo che il primo invito alla stipulazione di una negoziazione assistita datato 14.04.2021 è stato correttamente inviato a
, presso lo studio del professionista incaricato. CP_1
Tant'è che sono seguiti l'adesione all'invito datata 28.04.2021 e il verbale di mancato accordo del 10.06.2021.
Da tale ultima data, il termine di prescrizione di cui all'art. 2950 è ricominciato a decorrere e, ai fini della sua interruzione, sarebbe stato necessario o l'invio di una nuova missiva di messa in mora indirizzata personalmente alla convenuta ai sensi dell'art. 1219 c.c. o, almeno, che il secondo invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita fosse recapitato al domicilio dell'odierna convenuta e non del professionista incaricato. E tanto per due ordini di motivi:
Pag. 4 di 7 a) la procedura di negoziazione assistita iniziata con l'invito del 14.04.2021 si è conclusa definitivamente con il verbale di mancato accordo del
10.06.2021 e, con essa, è cessata anche la validità dell'elezione di domicilio contenuta nella missiva del 18.01.2021 a firma del professionista incaricato;
b) pur avendo il secondo invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, datato 08.06.2022, efficacia interruttiva della prescrizione, tale effetto non si è prodotto poiché questo non è stato inviato a , al suo indirizzo, ma a questa presso lo studio del CP_1
professionista incaricato ad interloquire in occasione della prima negoziazione.
In altri termini, la tesi di parte convenuta secondo la quale l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita è inidoneo ad interrompere il termine di prescrizione, occorrendo, a tal uopo, necessariamente una lettera di messa in mora avente i requisiti di cui all'art. 1219 c.c., risulta peregrina poiché, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ha l'effetto di interrompere la prescrizione (art. 2943 c.c.), con conseguente immediato inizio di un nuovo termine prescrizionale (art. 2945, co. I c.c.) (cfr., ex multis, Cass. Civ., sent. n. 404/2023 del 07.09.2023).
E, però, nel caso di specie, il secondo invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, pur superfluo alla luce dell'esito del primo ed anche perché la condizione di procedibilità si era già avverata con la redazione del verbale di mancato accordo, avrebbe dovuto essere
Pag. 5 di 7 recapitato personalmente alla odierna convenuta e al suo indirizzo e non presso lo studio del professionista atteso che la elezione di domicilio effettuata aveva ormai da tempo svolto ed esaurito la sua funzione.
In definitiva, l'elezione di domicilio contenuta nella missiva del 18.01.2021 assume carattere di specialità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 c.c. e, in ragione di tanto, la sua validità non può essere prolungata nel tempo e/o estesa ad affari differenti rispetto a quello per la quale è stata effettuata. “Ai sensi dell'art. 47 c.c., il domicilio eletto non può in nessun caso essere dilatato oltre ai limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l'elezione, né quanto alla sua durata temporale. Sotto entrambi i profili, ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu la elezione, la cui durata è, infatti, diversa dalla durata del domicilio vero e proprio;
quest'ultima si riferisce al permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere degli effetti giuridici voluti con la elezione e, quindi, della specifica volontà di chi la effettua” (Cass. Civ. n. 13561 del 24.06.2005).
Né rileva la circostanza che, in questa sede, la convenuta sia rappresentata e difesa dallo stesso professionista atteso che, a tal uopo, ella ha rilasciato procura alle liti con nuova elezione di domicilio presso lo studio di questi.
L'eccezione al vaglio del Tribunale va, pertanto, accolta in ragione della circostanza che nessun ulteriore atto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2950 c.c. è stato posto in essere dall'odierno attore prima della notificazione dell'atto di citazione avvenuta il 15.11.2022 e, pertanto, ben oltre il termine di legge.
Pag. 6 di 7 L'accoglimento della eccezione preliminare preclude l'esame del merito della controversia.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del
D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori minimi (in considerazione della semplicità delle questioni affrontate) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria,
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda attrice;
2. CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1
delle spese e competenze di lite che liquida in CP_1
complessivi €. 2.540,00, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CAP, come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 06 giugno 2025
Il Giudice
Avv. Filomena Simone
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