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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5738 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1882/19 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2384/18, pubblicata il 5 Novembre 2018; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 7 Luglio 2025, all'esito dell'udienza del Primo Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 27 Ottobre 2025), e pendente tra:
( ) e ( , rapp.ti Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Emiliano Del Balzo ( , con C.F._3 il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti) dall'avv. Ciro Falanga ( ), con il quale è elettivamente C.F._4
dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del Primo Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 Ottobre 2013 nei confronti di , e CP_1 Parte_1 Parte_2
deducevano di essere, rispettivamente, il conducente e la proprietaria del motociclo Suzuki Burgman, con targa n. DT88660.
Esponevano gli attori che, in data 21 Agosto 2012, intorno alle ore 10:00, percorreva alla Parte_1
guida del predetto motociclo la strada statale SS 145, nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia.
Il centauro, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 10+120, in prossimità di una curva, aveva perso il controllo del mezzo a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, scivolando sull'asfalto ed andando a collidere con l'autovettura Peugeot 206, targa BF420RN, proveniente dal senso di marcia opposto.
A seguito dell'impatto, il motociclo era rovinato al suolo, unitamente al conducente.
era stato soccorso dal servizio di emergenza 118, e trasportato presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale “San Leonardo”, dove gli era stata riscontrata una frattura al polso destro.
Quindi era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura. Inoltre, dal sinistro erano residuati postumi permanenti di natura invalidante.
Dall'incidente erano anche derivati danni materiali al motoveicolo, per la cui riparazione era stato preventivato il costo complessivo di euro 4.871,21. Si evidenziava, altresì, la necessità di una sosta tecnica del mezzo, della durata di quattro giorni per l'esecuzione degli interventi di riparazione, con ulteriori oneri economici non compresi nel suddetto importo.
Gli attori deducevano che la macchia di gasolio, di colore trasparente e priva di qualsiasi segnalazione, non era percepibile dal conducente, e non poteva da questi essere evitata, estendendosi la stessa sull'intera porzione di carreggiata destinata alla marcia del motociclo.
Attribuivano pertanto la responsabilità dell'evento, in via esclusiva, alla società , quale ente CP_1
gestore e custode del tratto stradale in questione, per omessa segnalazione ed eliminazione di un'insidia occulta.
2 Tanto premesso, e convenivano dinanzi al Tribunale di Torre Parte_1 Parte_2 CP_1
Annunziata, per sentirne accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cc..
Chiedevano, pertanto, la condanna di al risarcimento dei danni materiali al motoveicolo di CP_1
proprietà di , per l'importo complessivo di euro 5.071,21 (di cui euro 4.871,21 per le Parte_2
riparazioni ed euro 200,00 per la sosta tecnica del mezzo), nonché al risarcimento dei danni alla persona patiti da , nella misura da quantificarsi all'esito del giudizio;
il tutto, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, e sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la convenuta , eccependo, in primo luogo, l'insussistenza di qualsiasi difetto di CP_1 manutenzione o negligenza nella custodia del tratto stradale interessato dal sinistro.
Rilevava l'ente che, in occasione del servizio di sorveglianza ordinaria effettuato dai propri operatori circa due ore prima dell'evento, non era stata riscontrata alcuna traccia di sostanze oleose, né altri inconvenienti, idonei a compromettere la sicurezza della circolazione.
Ne derivava che la macchia di gasolio doveva verosimilmente essere stata sversata da un altro utente della strada, in un momento immediatamente antecedente al sinistro, così da rendere oggettivamente impossibile qualsiasi tempestivo intervento di rimozione o segnalazione da parte dell'ente gestore.
Sosteneva inoltre la società che la responsabilità dell'evento doveva essere comunque ascritta, quantomeno in parte, al conducente del motoveicolo, il quale, secondo la tesi difensiva della convenuta, non aveva tenuto una condotta di guida prudente e non si era avveduto della presenza dell'insidia, omettendo di adottare le manovre necessarie ad evitarla.
Contestava, infine, anche il quantum risarcitorio domandato da , richiamando le disposizioni Parte_1
della Legge n. 27 del 2012, che impongono, ai fini della liquidazione del danno biologico di lieve entità, la necessità di un riscontro della lesione mediante accertamento clinico-strumentale, nel caso di specie non adeguatamente documentato.
Quindi chiedeva rigettarsi la domanda attorea. CP_1
All'udienza del 10 Febbraio 2015 veniva sentito il teste , addotto da parte attrice. Testimone_1
All'esito della prova per testi, veniva espletata la CTU medico-legale; in particolare, si conferiva all'ausiliario l'incarico di accertare se i danni riportati da fossero eziologicamente riconducibili al sinistro, Parte_1
come descritto in citazione, e, nell'affermativa, di procedere alla quantificazione dei danni medesimi (cfr.
l'elaborato del ctu medico-legale, depositato il 2 Ottobre 2015).
3 Altresì, era espletata un'ulteriore CTU, con l'ausilio di perito assicurativo, volta alla valutazione ed alla quantificazione dei danni al motociclo attoreo (cfr. l'elaborato depositato il Primo Giugno 2018).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata n.
2384/18, pubblicata il 5 Novembre 2018.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato le domande risarcitorie proposte, ed altresì ha compensato tra le parti le spese del giudizio. Infine, ha posto le spese delle espletate consulenze tecniche di ufficio a carico degli attori.
Richiamati i princìpi operanti in tema di danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cc., il primo Giudice ha osservato come la responsabilità invocata dagli attori non esonerasse i danneggiati dall'onere di provare le specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto in giudizio.
In particolare, gravava sugli attori l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'insidia e la colpa dell'ente proprietario della strada – colpa configurabile solo ove, tra l'insorgere del pericolo ed il verificarsi del sinistro, fosse decorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente per consentire all'ente di intervenire per rimuovere o segnalare la situazione di rischio.
Nel caso di specie, gli attori non avevano ottemperato a tale onere, non avendo provato che la scia di gasolio fosse presente da tempo sulla carreggiata.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , con citazione notificata in Parte_1 Parte_2
data 15 Aprile 2019 nei confronti di . CP_1
Gli impugnanti hanno dedotto – con l'unico motivo di gravame articolato – l'erronea applicazione dei princìpi in materia di riparto dell'onere della prova.
In particolare, gli appellanti censurano la decisione di prime cure per avere il Tribunale posto a loro carico l'onere di dimostrare l'insussistenza del fatto estintivo della responsabilità dell'ente, e, segnatamente, la circostanza che la macchia di gasolio fosse presente sulla carreggiata da un tempo sufficiente a consentirne la rimozione o la segnalazione.
Sostengono, al contrario, che, una volta dimostrata la dinamica del sinistro e la presenza dell'insidia sul manto stradale, spettasse ad provare che il danno fosse stato determinato da una causa esterna, CP_1
imprevedibile ed inevitabile, riconducibile al fatto di un terzo.
Infine, gli appellanti evidenziano la contraddittorietà della motivazione di prime cure, nella parte in cui il primo Giudice, pur richiamando il principio secondo cui grava sull'ente custode l'onere di dimostrare che l'evento sia dipeso da cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza, ha poi traslato sui danneggiati le conseguenze della mancata prova di tali circostanze.
4 Pertanto, gli appellanti hanno concluso per l'accoglimento delle domande già formulate nel giudizio di prime cure, chiedendo di condannarsi l'appellata al risarcimento dei danni patiti da CP_1 [...]
, nella misura di euro 7.233,48 o comunque nella diversa misura ritenuta equa e congrua;
nonché Pt_1 al risarcimento dei danni al motociclo di proprietà di , con conseguente condanna della Parte_2
società al pagamento, in favore di quest'ultima, dell'ulteriore somma di euro 3.267,71, o del maggior importo accertato all'esito del giudizio;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, e con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata , chiedendo rigettarsi il gravame. CP_1
Giusta ordinanza comunicata il 7 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza del Primo Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla
Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dagli originari attori si incentra essenzialmente sulla corretta applicazione dei princìpi in materia di riparto dell'onere della prova, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc..
Gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice avrebbe erroneamente posto a loro carico la prova negativa dell'insussistenza del fatto estintivo della responsabilità dell'ente custode, individuato nella circostanza che la macchia di gasolio fosse stata versata da un terzo, in un momento immediatamente antecedente al sinistro.
Secondo la prospettazione degli impugnanti, una volta dimostrata la presenza dell'insidia sulla carreggiata e la riconducibilità dell'evento dannoso alla cosa in custodia, era tenuta a fornire la prova CP_1 liberatoria, dimostrando che il sinistro era stato causato da un fattore esterno, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile.
Deducono, pertanto, che la sentenza di primo grado avrebbe fatto malgoverno dei princìpi sull'onere probatorio, ponendo irragionevolmente a carico dei danneggiati la dimostrazione di circostanze che, per
Legge, incombono invece sul custode della cosa.
Orbene, in linea di principio gli appellanti argomentano in modo corretto.
Infatti, per consolidata giurisprudenza la responsabilità del custode ex art. 2051 cc. ha natura oggettiva, e prescinde dall'accertamento della colpa.
Di conseguenza, il riparto dell'onere della prova segue una scansione precisa: spetta al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subìto, mentre incombe sul custode l'onere di
5 fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere tale nesso.
La prova in oggetto non consiste nella semplice dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede l'allegazione di elementi, anche presuntivi, che rendano plausibile l'impossibilità di prevenire l'evento, ad esempio dimostrando la recente formazione o la natura improvvisa della situazione di pericolo.
In tale prospettiva, con specifico riferimento ai sinistri causati dalla presenza di sostanze oleose o di gasolio sull'asfalto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non può pretendersi che sia il danneggiato a dover provare la permanenza prolungata della sostanza sulla sede stradale, poiché ciò comporterebbe un'inammissibile inversione dell'onere probatorio.
È invece il custode – nel caso di specie la società quale gestore della rete stradale – che deve provare CP_1 che la sostanza si trovasse sulla carreggiata da un tempo talmente breve da non consentire un intervento di rimozione o segnalazione, sì da configurare un evento imprevedibile ed inevitabile, riconducibile al caso fortuito (Cass. civ. n. 7361/19, nonché la più recente Cass. civ. n. 33848/23).
In altri termini, non può gravare sul danneggiato l'onere di dimostrare da quanto tempo la macchia di gasolio fosse presente sull'asfalto, bensì, grava sul custode quello di provare che essa si sia formata in un momento così prossimo al sinistro, da non consentirne la rimozione o la segnalazione.
Solo tale dimostrazione, a carico del custode, è idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Dunque, la pronuncia di primo grado non è condivisibile, nella parte in cui ha posto a carico dei danneggiati la prova della lunga permanenza della macchia di gasolio sulla carreggiata, presupponendo che solo tale dimostrazione potesse escludere il caso fortuito.
Invece, è d'uopo verificare se sussistano elementi idonei a far ritenere che la sostanza sia stata sversata in un momento immediatamente antecedente il sinistro.
Ebbene, dagli atti di causa emergono plurimi indizi in tal senso.
E' in atti il rapporto della Polizia Stradale di Sorrento, inerente al sinistro del 21 Agosto 2012.
La Polizia Stradale, intervenuta sul posto nell'immediatezza in qualità di organo di Polizia Giudiziaria, descrive la presenza sul manto stradale di una sostanza viscida, “presumibilmente gasolio”, estesa per circa sette metri.
Lo stato di marcata viscidità della sostanza, riscontrato dagli agenti al momento del loro arrivo sul luogo del sinistro, unitamente alla conformazione ancora compatta della striscia, rende verosimile che il gasolio fosse
6 stato rilasciato da un veicolo transitato poco prima dell'incidente, non essendosi la macchia nel frattempo diffusa, oppure parzialmente riassorbita per effetto degli agenti atmosferici o del passaggio di altri mezzi.
Al rapporto della Polizia Stradale si aggiunge la comunicazione del tecnico incaricato della CP_1 sorveglianza: costui attestava di avere effettuato un controllo sul medesimo tratto di strada alle ore 8:00 del 21 Agosto 2012, ossia circa due ore prima del sinistro, senza riscontrare la presenza di sostanze oleose, né ulteriori anomalie sul piano viabile.
Invero, gli appellanti hanno contestato il valore probatorio della comunicazione del tecnico rilevando CP_1
che si tratterebbe di una comunicazione interna alla società, trasmessa da un addetto al centro di manutenzione competente, e, dunque, di un atto a formazione unilaterale, proveniente dalla stessa parte.
Tuttavia, la censura non incide sul contenuto delle dichiarazioni riportate nella comunicazione del tecnico, la cui attendibilità trova plausibile riscontro nel fatto che, nel breve intervallo di tempo intercorso tra il passaggio del personale e l'incidente, non risultano pervenute altre segnalazioni di sinistri o anomalie CP_1
sul tratto di strada in questione.
Tali elementi, valutati congiuntamente, consentono di ritenere che lo sversamento di gasolio sia avvenuto in un momento immediatamente antecedente il sinistro, configurando dunque un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad integrare la prova del caso fortuito, e ad escludere la responsabilità dell'ente custode.
Di conseguenza – pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza di primo grado nel senso testé esposto – deve essere confermata, nel merito, la statuizione di rigetto delle domande risarcitorie proposte da e (statuizione di rigetto già emessa dal Giudice Monocratico oplontino). Parte_1 Parte_2
Quindi, si addiviene al rigetto dell'appello, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Restano assorbite le ulteriori questioni dedotte, ivi comprese quelle attinenti all'attendibilità del testimone escusso, non rilevanti ai fini della presente decisione.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti;
pertanto, esse vengono poste, in via solidale, a loro carico.
Il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto del maggior importo di euro 7.233,48 richiesto da a titolo di danno biologico. Parte_1
7 Ed infatti, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 cpc, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome;
si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato (Cass. civ., n. 10367/24).
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento al compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio.
A tal proposito, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria.
Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria.
Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ. n. 29857/23).
In definitiva, a titolo di compenso professionale per il presente grado va riconosciuto, in favore dell'appellata , l'importo di euro 2.906,00. CP_1
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte degli appellanti e , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., avverso la Parte_1 Parte_2 CP_1 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2384/18, pubblicata il 5 Novembre 2018, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido e al pagamento delle spese del presente grado in Parte_1 Parte_2
favore di , che liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00) per compenso professionale, CP_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
8 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti e ) dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1882/19 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2384/18, pubblicata il 5 Novembre 2018; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 7 Luglio 2025, all'esito dell'udienza del Primo Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 27 Ottobre 2025), e pendente tra:
( ) e ( , rapp.ti Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Emiliano Del Balzo ( , con C.F._3 il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellanti
E
(P.IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_1 P.IVA_1
procura in atti) dall'avv. Ciro Falanga ( ), con il quale è elettivamente C.F._4
dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del Primo Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10 Ottobre 2013 nei confronti di , e CP_1 Parte_1 Parte_2
deducevano di essere, rispettivamente, il conducente e la proprietaria del motociclo Suzuki Burgman, con targa n. DT88660.
Esponevano gli attori che, in data 21 Agosto 2012, intorno alle ore 10:00, percorreva alla Parte_1
guida del predetto motociclo la strada statale SS 145, nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia.
Il centauro, giunto all'altezza della progressiva chilometrica 10+120, in prossimità di una curva, aveva perso il controllo del mezzo a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, scivolando sull'asfalto ed andando a collidere con l'autovettura Peugeot 206, targa BF420RN, proveniente dal senso di marcia opposto.
A seguito dell'impatto, il motociclo era rovinato al suolo, unitamente al conducente.
era stato soccorso dal servizio di emergenza 118, e trasportato presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale “San Leonardo”, dove gli era stata riscontrata una frattura al polso destro.
Quindi era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura. Inoltre, dal sinistro erano residuati postumi permanenti di natura invalidante.
Dall'incidente erano anche derivati danni materiali al motoveicolo, per la cui riparazione era stato preventivato il costo complessivo di euro 4.871,21. Si evidenziava, altresì, la necessità di una sosta tecnica del mezzo, della durata di quattro giorni per l'esecuzione degli interventi di riparazione, con ulteriori oneri economici non compresi nel suddetto importo.
Gli attori deducevano che la macchia di gasolio, di colore trasparente e priva di qualsiasi segnalazione, non era percepibile dal conducente, e non poteva da questi essere evitata, estendendosi la stessa sull'intera porzione di carreggiata destinata alla marcia del motociclo.
Attribuivano pertanto la responsabilità dell'evento, in via esclusiva, alla società , quale ente CP_1
gestore e custode del tratto stradale in questione, per omessa segnalazione ed eliminazione di un'insidia occulta.
2 Tanto premesso, e convenivano dinanzi al Tribunale di Torre Parte_1 Parte_2 CP_1
Annunziata, per sentirne accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cc..
Chiedevano, pertanto, la condanna di al risarcimento dei danni materiali al motoveicolo di CP_1
proprietà di , per l'importo complessivo di euro 5.071,21 (di cui euro 4.871,21 per le Parte_2
riparazioni ed euro 200,00 per la sosta tecnica del mezzo), nonché al risarcimento dei danni alla persona patiti da , nella misura da quantificarsi all'esito del giudizio;
il tutto, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, e sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la convenuta , eccependo, in primo luogo, l'insussistenza di qualsiasi difetto di CP_1 manutenzione o negligenza nella custodia del tratto stradale interessato dal sinistro.
Rilevava l'ente che, in occasione del servizio di sorveglianza ordinaria effettuato dai propri operatori circa due ore prima dell'evento, non era stata riscontrata alcuna traccia di sostanze oleose, né altri inconvenienti, idonei a compromettere la sicurezza della circolazione.
Ne derivava che la macchia di gasolio doveva verosimilmente essere stata sversata da un altro utente della strada, in un momento immediatamente antecedente al sinistro, così da rendere oggettivamente impossibile qualsiasi tempestivo intervento di rimozione o segnalazione da parte dell'ente gestore.
Sosteneva inoltre la società che la responsabilità dell'evento doveva essere comunque ascritta, quantomeno in parte, al conducente del motoveicolo, il quale, secondo la tesi difensiva della convenuta, non aveva tenuto una condotta di guida prudente e non si era avveduto della presenza dell'insidia, omettendo di adottare le manovre necessarie ad evitarla.
Contestava, infine, anche il quantum risarcitorio domandato da , richiamando le disposizioni Parte_1
della Legge n. 27 del 2012, che impongono, ai fini della liquidazione del danno biologico di lieve entità, la necessità di un riscontro della lesione mediante accertamento clinico-strumentale, nel caso di specie non adeguatamente documentato.
Quindi chiedeva rigettarsi la domanda attorea. CP_1
All'udienza del 10 Febbraio 2015 veniva sentito il teste , addotto da parte attrice. Testimone_1
All'esito della prova per testi, veniva espletata la CTU medico-legale; in particolare, si conferiva all'ausiliario l'incarico di accertare se i danni riportati da fossero eziologicamente riconducibili al sinistro, Parte_1
come descritto in citazione, e, nell'affermativa, di procedere alla quantificazione dei danni medesimi (cfr.
l'elaborato del ctu medico-legale, depositato il 2 Ottobre 2015).
3 Altresì, era espletata un'ulteriore CTU, con l'ausilio di perito assicurativo, volta alla valutazione ed alla quantificazione dei danni al motociclo attoreo (cfr. l'elaborato depositato il Primo Giugno 2018).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata n.
2384/18, pubblicata il 5 Novembre 2018.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato le domande risarcitorie proposte, ed altresì ha compensato tra le parti le spese del giudizio. Infine, ha posto le spese delle espletate consulenze tecniche di ufficio a carico degli attori.
Richiamati i princìpi operanti in tema di danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cc., il primo Giudice ha osservato come la responsabilità invocata dagli attori non esonerasse i danneggiati dall'onere di provare le specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto in giudizio.
In particolare, gravava sugli attori l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'insidia e la colpa dell'ente proprietario della strada – colpa configurabile solo ove, tra l'insorgere del pericolo ed il verificarsi del sinistro, fosse decorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente per consentire all'ente di intervenire per rimuovere o segnalare la situazione di rischio.
Nel caso di specie, gli attori non avevano ottemperato a tale onere, non avendo provato che la scia di gasolio fosse presente da tempo sulla carreggiata.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , con citazione notificata in Parte_1 Parte_2
data 15 Aprile 2019 nei confronti di . CP_1
Gli impugnanti hanno dedotto – con l'unico motivo di gravame articolato – l'erronea applicazione dei princìpi in materia di riparto dell'onere della prova.
In particolare, gli appellanti censurano la decisione di prime cure per avere il Tribunale posto a loro carico l'onere di dimostrare l'insussistenza del fatto estintivo della responsabilità dell'ente, e, segnatamente, la circostanza che la macchia di gasolio fosse presente sulla carreggiata da un tempo sufficiente a consentirne la rimozione o la segnalazione.
Sostengono, al contrario, che, una volta dimostrata la dinamica del sinistro e la presenza dell'insidia sul manto stradale, spettasse ad provare che il danno fosse stato determinato da una causa esterna, CP_1
imprevedibile ed inevitabile, riconducibile al fatto di un terzo.
Infine, gli appellanti evidenziano la contraddittorietà della motivazione di prime cure, nella parte in cui il primo Giudice, pur richiamando il principio secondo cui grava sull'ente custode l'onere di dimostrare che l'evento sia dipeso da cause estrinseche ed estemporanee non conoscibili né eliminabili con immediatezza, ha poi traslato sui danneggiati le conseguenze della mancata prova di tali circostanze.
4 Pertanto, gli appellanti hanno concluso per l'accoglimento delle domande già formulate nel giudizio di prime cure, chiedendo di condannarsi l'appellata al risarcimento dei danni patiti da CP_1 [...]
, nella misura di euro 7.233,48 o comunque nella diversa misura ritenuta equa e congrua;
nonché Pt_1 al risarcimento dei danni al motociclo di proprietà di , con conseguente condanna della Parte_2
società al pagamento, in favore di quest'ultima, dell'ulteriore somma di euro 3.267,71, o del maggior importo accertato all'esito del giudizio;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, e con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata , chiedendo rigettarsi il gravame. CP_1
Giusta ordinanza comunicata il 7 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza del Primo Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla
Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dagli originari attori si incentra essenzialmente sulla corretta applicazione dei princìpi in materia di riparto dell'onere della prova, nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 cc..
Gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice avrebbe erroneamente posto a loro carico la prova negativa dell'insussistenza del fatto estintivo della responsabilità dell'ente custode, individuato nella circostanza che la macchia di gasolio fosse stata versata da un terzo, in un momento immediatamente antecedente al sinistro.
Secondo la prospettazione degli impugnanti, una volta dimostrata la presenza dell'insidia sulla carreggiata e la riconducibilità dell'evento dannoso alla cosa in custodia, era tenuta a fornire la prova CP_1 liberatoria, dimostrando che il sinistro era stato causato da un fattore esterno, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile.
Deducono, pertanto, che la sentenza di primo grado avrebbe fatto malgoverno dei princìpi sull'onere probatorio, ponendo irragionevolmente a carico dei danneggiati la dimostrazione di circostanze che, per
Legge, incombono invece sul custode della cosa.
Orbene, in linea di principio gli appellanti argomentano in modo corretto.
Infatti, per consolidata giurisprudenza la responsabilità del custode ex art. 2051 cc. ha natura oggettiva, e prescinde dall'accertamento della colpa.
Di conseguenza, il riparto dell'onere della prova segue una scansione precisa: spetta al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subìto, mentre incombe sul custode l'onere di
5 fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere tale nesso.
La prova in oggetto non consiste nella semplice dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede l'allegazione di elementi, anche presuntivi, che rendano plausibile l'impossibilità di prevenire l'evento, ad esempio dimostrando la recente formazione o la natura improvvisa della situazione di pericolo.
In tale prospettiva, con specifico riferimento ai sinistri causati dalla presenza di sostanze oleose o di gasolio sull'asfalto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non può pretendersi che sia il danneggiato a dover provare la permanenza prolungata della sostanza sulla sede stradale, poiché ciò comporterebbe un'inammissibile inversione dell'onere probatorio.
È invece il custode – nel caso di specie la società quale gestore della rete stradale – che deve provare CP_1 che la sostanza si trovasse sulla carreggiata da un tempo talmente breve da non consentire un intervento di rimozione o segnalazione, sì da configurare un evento imprevedibile ed inevitabile, riconducibile al caso fortuito (Cass. civ. n. 7361/19, nonché la più recente Cass. civ. n. 33848/23).
In altri termini, non può gravare sul danneggiato l'onere di dimostrare da quanto tempo la macchia di gasolio fosse presente sull'asfalto, bensì, grava sul custode quello di provare che essa si sia formata in un momento così prossimo al sinistro, da non consentirne la rimozione o la segnalazione.
Solo tale dimostrazione, a carico del custode, è idonea ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
Dunque, la pronuncia di primo grado non è condivisibile, nella parte in cui ha posto a carico dei danneggiati la prova della lunga permanenza della macchia di gasolio sulla carreggiata, presupponendo che solo tale dimostrazione potesse escludere il caso fortuito.
Invece, è d'uopo verificare se sussistano elementi idonei a far ritenere che la sostanza sia stata sversata in un momento immediatamente antecedente il sinistro.
Ebbene, dagli atti di causa emergono plurimi indizi in tal senso.
E' in atti il rapporto della Polizia Stradale di Sorrento, inerente al sinistro del 21 Agosto 2012.
La Polizia Stradale, intervenuta sul posto nell'immediatezza in qualità di organo di Polizia Giudiziaria, descrive la presenza sul manto stradale di una sostanza viscida, “presumibilmente gasolio”, estesa per circa sette metri.
Lo stato di marcata viscidità della sostanza, riscontrato dagli agenti al momento del loro arrivo sul luogo del sinistro, unitamente alla conformazione ancora compatta della striscia, rende verosimile che il gasolio fosse
6 stato rilasciato da un veicolo transitato poco prima dell'incidente, non essendosi la macchia nel frattempo diffusa, oppure parzialmente riassorbita per effetto degli agenti atmosferici o del passaggio di altri mezzi.
Al rapporto della Polizia Stradale si aggiunge la comunicazione del tecnico incaricato della CP_1 sorveglianza: costui attestava di avere effettuato un controllo sul medesimo tratto di strada alle ore 8:00 del 21 Agosto 2012, ossia circa due ore prima del sinistro, senza riscontrare la presenza di sostanze oleose, né ulteriori anomalie sul piano viabile.
Invero, gli appellanti hanno contestato il valore probatorio della comunicazione del tecnico rilevando CP_1
che si tratterebbe di una comunicazione interna alla società, trasmessa da un addetto al centro di manutenzione competente, e, dunque, di un atto a formazione unilaterale, proveniente dalla stessa parte.
Tuttavia, la censura non incide sul contenuto delle dichiarazioni riportate nella comunicazione del tecnico, la cui attendibilità trova plausibile riscontro nel fatto che, nel breve intervallo di tempo intercorso tra il passaggio del personale e l'incidente, non risultano pervenute altre segnalazioni di sinistri o anomalie CP_1
sul tratto di strada in questione.
Tali elementi, valutati congiuntamente, consentono di ritenere che lo sversamento di gasolio sia avvenuto in un momento immediatamente antecedente il sinistro, configurando dunque un evento imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad integrare la prova del caso fortuito, e ad escludere la responsabilità dell'ente custode.
Di conseguenza – pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza di primo grado nel senso testé esposto – deve essere confermata, nel merito, la statuizione di rigetto delle domande risarcitorie proposte da e (statuizione di rigetto già emessa dal Giudice Monocratico oplontino). Parte_1 Parte_2
Quindi, si addiviene al rigetto dell'appello, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Restano assorbite le ulteriori questioni dedotte, ivi comprese quelle attinenti all'attendibilità del testimone escusso, non rilevanti ai fini della presente decisione.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti;
pertanto, esse vengono poste, in via solidale, a loro carico.
Il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto del maggior importo di euro 7.233,48 richiesto da a titolo di danno biologico. Parte_1
7 Ed infatti, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 cpc, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome;
si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato (Cass. civ., n. 10367/24).
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento al compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio.
A tal proposito, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria.
Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria.
Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ. n. 29857/23).
In definitiva, a titolo di compenso professionale per il presente grado va riconosciuto, in favore dell'appellata , l'importo di euro 2.906,00. CP_1
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte degli appellanti e , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., avverso la Parte_1 Parte_2 CP_1 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2384/18, pubblicata il 5 Novembre 2018, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna in solido e al pagamento delle spese del presente grado in Parte_1 Parte_2
favore di , che liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00) per compenso professionale, CP_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
8 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti e ) dell'ulteriore Parte_1 Parte_2 contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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