Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 20/01/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04396/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4396 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale D'Italia A Casablanca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d''ingresso in Italia per motivo Lavoro (prot. nr. 2613 del 11/3/25) formulata dal sig. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Consolato Generale D'Italia A Casablanca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. DA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente, cittadino marocchino, impugna il provvedimento con il quale il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato dallo stesso presentata.
1.1. Riferisce il ricorrente, in fatto: - di essere destinatario di proposta di assunzione da parte dell'impresa individuale di trasporti -OMISSIS- corrente in Morbegno (SO) in Largo Maurizio Quadrio snc - nonché del Nulla Osta nr. P-SO/L/Q/2024/100774 emesso il 10 giugno del 2024 dalla Prefettura di Sondrio; - di aver ricevuto il Nulla Osta su-indicato -da parte del datore di lavoro- e di aver presentato avanti alle autorità consolari italiane in Marocco istanza per il rilascio del relativo visto d'ingresso motivo: “lavoro subordinato”; di aver visto rigettata la sua domanda, senza previa adozione e comunicazione del c.d. “preavviso di rigetto” (di cui all'art 10 bis L. 241/90) con provvedimento oggetto di odierna impugnazione notificato al ricorrente il 21/03/2025; che tale provvedimento fonda sulla seguente motivazione: “ MANCANZA CONFERMA DAPARTE DEL DATORE DI LAVORO”.
1.2. In diritto formula i seguenti motivi: “I) Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 7 n. 241/1990; II) Violazione di legge - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità, carenza di congruità della determinazione e manifesta. Irragionevolezza della valutazione finale”.
1.3. Alla luce di quanto esposto il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto previa adozione di idonea misura cautelare.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente con atto di mero stile.
3. All’esito dell’udienza camerale del 3/6/25, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria, è stata emessa l’ordinanza cautelare n. 3112/25 con la quale è stato disposto il riesame dell’istanza con contestuale rinvio al 21/10/25.
4. All’esito dell’udienza camerale del 21/10/25, preso atto che dagli atti non risultava ancora l’adempimento dell’ordinanza cautelare, è stata disposta istruttoria sullo stato del procedimento di riesame ed è stata fissata la discussione del merito il 13 gennaio 2026.
5. All’esito della pubblica udienza del 13 gennaio 2026, in vista della quale in data 23 dicembre 2025 la parte ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare e in data 12 gennaio l’amministrazione resistente ha depositato documentazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
7. Deve preliminarmente essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 73 c.p.a., poiché tardivamente depositata, la documentazione versata agli atti dall’amministrazione resistente il 12 gennaio 2026, ossia il giorno anteriore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026. L’art. 73 c.p.a., pone infatti il termine a ritroso di quaranta giorni per il deposito della documentazione in vita della pubblica udienza, al fine di consentire il contraddittorio alla parte ricorrente. Nel caso di specie, non essendo stato rispettato il termine di deposito e non essendo stata neppure formulata istanza di rimessione in termini, deve essere dichiarata l’inammissibilità della documentazione al fine di preservare il diritto al contraddittorio del ricorrente.
8. Venendo al merito del ricorso, esso è fondato con particolare riferimento al secondo motivo di doglianza, laddove viene lamentata la carenza istruttoria alla base del diniego di visto.
Il ricorrente dimostra infatti che il datore di lavoro si è attivato nei confronti dell’amministrazione con comunicazione a mezzo PEC, trasmessa prima dell’emissione del diniego, al fine di confermare l’interesse all’assunzione ed ottenere l’emissione del visto previa conferma del nulla osta al lavoro e che, l’amministrazione, ignorando la manifestazione di interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, ha invece ritenuto il nulla osta revocato ex lege per disinteresse dello stesso, non avendo egli dato conferma attraverso il portale ALI.
Il provvedimento di diniego è emesso pertanto ignorando le risultanze documentali ed in violazione del principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e privati cittadini, cui deve essere improntato il rapporto ai sensi dell’art. 1 c. 2 l. 241/1990. L'interpretazione della normativa di settore vigente informata alla buona fede e alla logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, nonché l'inammissibilità di automatismi ostativi, ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell'uomo, impone all’amministrazione di tenere conto delle manifestazioni di interesse da parte dei datori di lavoro ove, come nel caso di specie, siano anteriori al diniego, anche laddove non sia stata correttamente conclusa la procedura automatica sul portare ALI.
9. Non può invece trovare accoglimento la doglianza relativa alla mancata emissione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90, in quanto l’istituto non è applicabile ratione temporis al provvedimento in esame, emesso l’11/3/25, in virtù dell’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/24.
10. Ritiene infine il Collegio che debba essere riservata al giudizio di ottemperanza la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
11. In conclusione, il provvedimento deve essere annullato nei sensi di cui in motivazione.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il MAECI al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
DA ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA ZZ | RA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.