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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/12/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 94/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 94/2024 V.G. promosso da:
( ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
( ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
22.11.1967, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PT sito in Roma alla via di Torrenova n.165, e rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Mariangela Petrilli, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c.;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento instaurato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente,
1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. il minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, comprese le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il bimbo si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) infrasettimanalmente, ogni martedì, il sig. preleverà il bambino presso la Parte_2 abitazione materna nell'orario di cessazione di attività della propria giornata lavorativa e si intratterrà con lo stesso fino alla mattina del giorno a seguire, quando lo condurrà presso
l'istituto scolastico;
3/b) il padre trascorrerà con il bambino fine settimana alternati, dalla mattina del sabato fino alla mattina del lunedì successivo, momento in cui condurrà il minore presso la scuola;
inoltre, nelle settimane in cui il figlio rimarrà, per il fine settimana, presso l'abitazione materna, il sig. terrà con sé il piccolo altresì per la notte del venerdì, di guisa che si dovrà Parte_2 Per_1 rispettare il seguente piano:
1) settimana uno: martedì (con pernotto) + weekend dal sabato mattina
2) settimana due: martedì (con pernotto) + venerdì (con pernotto) e così per tutte le settimane del mese, in alternanza;
3/c) durante le festività comandate di natale, capodanno e pasqua ciascun genitore starà con il minore seguendo il criterio dell'alternanza giornaliera (per i giorni festivi da calendario) a partire dalla giornata del 24 dicembre e fino alla fine delle vacanze. Lo stesso programma devesi considerare valido per il periodo festivo pasquale. Durante le vacanze estive il bambino trascorrerà con il padre una settimana di ferie, per periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Per i compleanni del bimbo, i genitori trascorreranno insieme la festività.
2 3/d) in ogni caso, fermo restando il piano di visita testé esposto, il sig. potrà vedere Parte_2 il bambino ogniqualvolta egli (del pari che il minore) ne manifesti il desiderio;
5. il sig. verserà alla sig.ra entro la data del quindici di ciascun mese, Parte_2 PT un importo pari ad euro 200,00 (duecento), mensili, a titolo di mantenimento per il piccolo
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Per_1
Istat.
6. le spese straordinarie nell'interesse del minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Avezzano (AQ) in data
16.05.2010. Dalla predetta unione è nato, in data 21.8.2014, il minore
[...]
Persona_1
Gli odierni ricorrenti e , in data Parte_1 Parte_2
06.02.2024, hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Con sentenza del 26/03/2024 è stata omologata la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo in attesa del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda di divorzio.
All'udienza del 04.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale n. 14/2024, emesso da questo Tribunale in data 26.03.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
3 Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del figlio minore e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione e pertanto: assegnazione della casa coniugale, affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, mantenimento dei figli minori o economicamente non autosufficienti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra PT
, nata ad [...] il [...] e , nato ad
[...] Parte_2
Avezzano il 22.11.1967, celebrato in Avezzano (AQ) con atto numero 18, parte I, dell'anno 2010, alle condizioni sopra riprodotte, da ritenersi integralmente richiamate.
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso sottoscritto dai coniugi, sopra riportate.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 5 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 94/2024 V.G. promosso da:
( ), nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
( ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
22.11.1967, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PT sito in Roma alla via di Torrenova n.165, e rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
Mariangela Petrilli, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c.;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento di sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento instaurato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente,
1 dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. il minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, comprese le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il bimbo si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) infrasettimanalmente, ogni martedì, il sig. preleverà il bambino presso la Parte_2 abitazione materna nell'orario di cessazione di attività della propria giornata lavorativa e si intratterrà con lo stesso fino alla mattina del giorno a seguire, quando lo condurrà presso
l'istituto scolastico;
3/b) il padre trascorrerà con il bambino fine settimana alternati, dalla mattina del sabato fino alla mattina del lunedì successivo, momento in cui condurrà il minore presso la scuola;
inoltre, nelle settimane in cui il figlio rimarrà, per il fine settimana, presso l'abitazione materna, il sig. terrà con sé il piccolo altresì per la notte del venerdì, di guisa che si dovrà Parte_2 Per_1 rispettare il seguente piano:
1) settimana uno: martedì (con pernotto) + weekend dal sabato mattina
2) settimana due: martedì (con pernotto) + venerdì (con pernotto) e così per tutte le settimane del mese, in alternanza;
3/c) durante le festività comandate di natale, capodanno e pasqua ciascun genitore starà con il minore seguendo il criterio dell'alternanza giornaliera (per i giorni festivi da calendario) a partire dalla giornata del 24 dicembre e fino alla fine delle vacanze. Lo stesso programma devesi considerare valido per il periodo festivo pasquale. Durante le vacanze estive il bambino trascorrerà con il padre una settimana di ferie, per periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Per i compleanni del bimbo, i genitori trascorreranno insieme la festività.
2 3/d) in ogni caso, fermo restando il piano di visita testé esposto, il sig. potrà vedere Parte_2 il bambino ogniqualvolta egli (del pari che il minore) ne manifesti il desiderio;
5. il sig. verserà alla sig.ra entro la data del quindici di ciascun mese, Parte_2 PT un importo pari ad euro 200,00 (duecento), mensili, a titolo di mantenimento per il piccolo
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici Per_1
Istat.
6. le spese straordinarie nell'interesse del minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Avezzano (AQ) in data
16.05.2010. Dalla predetta unione è nato, in data 21.8.2014, il minore
[...]
Persona_1
Gli odierni ricorrenti e , in data Parte_1 Parte_2
06.02.2024, hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Con sentenza del 26/03/2024 è stata omologata la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo in attesa del verificarsi della condizione di procedibilità della domanda di divorzio.
All'udienza del 04.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa di separazione personale n. 14/2024, emesso da questo Tribunale in data 26.03.2024, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
3 Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del figlio minore e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione e pertanto: assegnazione della casa coniugale, affidamento, collocamento e diritto di visita dei minori, mantenimento dei figli minori o economicamente non autosufficienti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra PT
, nata ad [...] il [...] e , nato ad
[...] Parte_2
Avezzano il 22.11.1967, celebrato in Avezzano (AQ) con atto numero 18, parte I, dell'anno 2010, alle condizioni sopra riprodotte, da ritenersi integralmente richiamate.
OMOLOGA le condizioni di cui al ricorso sottoscritto dai coniugi, sopra riportate.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 5 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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