TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 725/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. C. F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Avola nella via Sempione n. 91;
-opponente contro
, in persona del pro tempore, con sede in Roma, via Controparte_1 CP_2
Arenula n. 70, 00186 Roma C.F. ; P.IVA_1
-opposto in esito all'udienza di discussione del 10.6.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2024 l'Avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione emesso in data 18.1.2024 –comunicato il 22.1.2024- dal Giudice di questo
Tribunale con cui gli è stato liquidato il complessivo compenso professionale di € 132,50 oltre pagina 1 di 3 accessori per l'attività defensionale svolta in favore di –ammesso al patrocinio a spese dello CP_3
Stato- nel giudizio n. 1636/2022 R.G. avente ad oggetto intimazione di sfratto per morosità.
Ha dedotto che il procedimento di sfratto è stato chiamato all'udienza del 22.4.2022 in esito alla quale
è stato concesso al proprio assistito il termine di grazia per la sanatoria della morosità con rinvio per la verifica di adempimento all'udienza dell'11.7.2022. In detta udienza le parti non sono comparse ed il giudizio è stato dichiarato estinto.
Ha lamentato che il giudice con il decreto opposto le ha liquidato l'importo suddetto senza riconoscere la fase introduttiva, determinando il compenso al di sotto dei valori medi di cui al DM 55/14 e senza motivare in ordine ai criteri adottati per la liquidazione.
Ha insistito quindi per la liquidazione dei compensi nella misura richiesta o in quella ritenuta di giustizia.
Integrato il contraddittorio, il opposto non si è costituito. CP_1
La causa è stata chiamata all'udienza del 10.6.2025 nella quale, in esito all'immediata discussione, è stata assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
xxx
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Sempre in limine va poi dichiarata la contumacia del resistente che regolarmente attinto dalla CP_1
notifica del ricorso e del decreto di comparizione emesso dal Presidente delegato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò precisato, l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
La parte assistita dall'avv. è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Pt_1
COA del 5.4.2022 e all'udienza del 22.4.2022 fissata per la convalida dello sfratto era costituita ed aveva chiesto la concessione del termine di grazia.
Deve pertanto ritenersi erronea l'esclusione del compenso per la fase introduttiva del giudizio atteso che la parte difesa dall'avv. era già ammessa al patrocinio a spese dello Stato e si era costituita Pt_1
in giudizio.
pagina 2 di 3
Considerato che
il valore della causa rientra nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 e che va applicata la tabella n. 5 allegata al DM 55/2014, il compenso spettante all'avv. per l'attività Pt_1
defensionale svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va così determinato:
€ 505,00 per fase studio;
€ 470,00 per fase introduttiva;
nulla per le altre fasi atteso che non vi è stata attività defensionale.
Il compenso complessivo ammonta quindi a € 975 da dimezzarsi in € 487,50 ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002.
Ne consegue che l'opposizione va accolta nei termini sopra indicati.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale, le spese del giudizio vanno compensate per un terzo con condanna del resistente al pagamento in favore dell'opponente dei restanti due terzi da CP_1
liquidarsi in base al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale e nei minimi tabellari la fase decisionale attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 725/2024 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'Avv. Parte_1
per la causale di cui in motivazione in complessivi € 487,50, oltre rimborso forfettario al 15%,
[...]
iva e cpa;
compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente dei restanti due terzi che liquida in complessivi € 307 di cui € 65 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 10.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile 1 CIVILE
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022, proposto da
AVV. C. F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Avola nella via Sempione n. 91;
-opponente contro
, in persona del pro tempore, con sede in Roma, via Controparte_1 CP_2
Arenula n. 70, 00186 Roma C.F. ; P.IVA_1
-opposto in esito all'udienza di discussione del 10.6.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2024 l'Avv. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione emesso in data 18.1.2024 –comunicato il 22.1.2024- dal Giudice di questo
Tribunale con cui gli è stato liquidato il complessivo compenso professionale di € 132,50 oltre pagina 1 di 3 accessori per l'attività defensionale svolta in favore di –ammesso al patrocinio a spese dello CP_3
Stato- nel giudizio n. 1636/2022 R.G. avente ad oggetto intimazione di sfratto per morosità.
Ha dedotto che il procedimento di sfratto è stato chiamato all'udienza del 22.4.2022 in esito alla quale
è stato concesso al proprio assistito il termine di grazia per la sanatoria della morosità con rinvio per la verifica di adempimento all'udienza dell'11.7.2022. In detta udienza le parti non sono comparse ed il giudizio è stato dichiarato estinto.
Ha lamentato che il giudice con il decreto opposto le ha liquidato l'importo suddetto senza riconoscere la fase introduttiva, determinando il compenso al di sotto dei valori medi di cui al DM 55/14 e senza motivare in ordine ai criteri adottati per la liquidazione.
Ha insistito quindi per la liquidazione dei compensi nella misura richiesta o in quella ritenuta di giustizia.
Integrato il contraddittorio, il opposto non si è costituito. CP_1
La causa è stata chiamata all'udienza del 10.6.2025 nella quale, in esito all'immediata discussione, è stata assunta in decisione con riserva del deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
xxx
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Sempre in limine va poi dichiarata la contumacia del resistente che regolarmente attinto dalla CP_1
notifica del ricorso e del decreto di comparizione emesso dal Presidente delegato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò precisato, l'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
La parte assistita dall'avv. è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Pt_1
COA del 5.4.2022 e all'udienza del 22.4.2022 fissata per la convalida dello sfratto era costituita ed aveva chiesto la concessione del termine di grazia.
Deve pertanto ritenersi erronea l'esclusione del compenso per la fase introduttiva del giudizio atteso che la parte difesa dall'avv. era già ammessa al patrocinio a spese dello Stato e si era costituita Pt_1
in giudizio.
pagina 2 di 3
Considerato che
il valore della causa rientra nello scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00 e che va applicata la tabella n. 5 allegata al DM 55/2014, il compenso spettante all'avv. per l'attività Pt_1
defensionale svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va così determinato:
€ 505,00 per fase studio;
€ 470,00 per fase introduttiva;
nulla per le altre fasi atteso che non vi è stata attività defensionale.
Il compenso complessivo ammonta quindi a € 975 da dimezzarsi in € 487,50 ai sensi dell'art. 130 DPR
115/2002.
Ne consegue che l'opposizione va accolta nei termini sopra indicati.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale, le spese del giudizio vanno compensate per un terzo con condanna del resistente al pagamento in favore dell'opponente dei restanti due terzi da CP_1
liquidarsi in base al DM 55/14 e succ agg., tenuto conto del valore della causa, esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività defensionale e nei minimi tabellari la fase decisionale attesa la semplicità dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Il Presidente, nel giudizio iscritto al n. 725/2024 R.G., così statuisce: in parziale accoglimento del ricorso in opposizione, liquida il compenso spettante all'Avv. Parte_1
per la causale di cui in motivazione in complessivi € 487,50, oltre rimborso forfettario al 15%,
[...]
iva e cpa;
compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente dei restanti due terzi che liquida in complessivi € 307 di cui € 65 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 10.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3