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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3575/25 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.3.2025
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Corbetta (MI), il 16.9.2006
(anno 2006 - n. 24 - Parte II - Serie A)
In comunione dei beni.
pagina 1 di 5 con il seguente figlio:
nato a [...], il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi e vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, Parte_1 Parte_2 fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Corbetta (MI), viale Aldo Borletti n.36, di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà alla stessa assegnata con tutto quando l'arreda e correda, che l'abiterà con il figlio;
3. il sig. che l'ha già lasciata e trasferito altrove la propria residenza, ha già anche asportato Pt_2 tutti i propri effetti personali;
4. il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella ex casa coniugale, ove il minore continuerà a mantenere la propria residenza e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro il minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
5. il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a week-end alternati, da intendersi dal Venerdì, dall'uscita da scuola e/o al termine del proprio turno di lavoro, e fino alla Domenica sera dopo cena, nonché il
Martedì, il Mercoledì ed il Venerdì. Rito dell'alternanza per tutte le feste comandate, comprese le vacanze natalizie e pasquali da suddividersi in egual periodo, con l'alternanza anche dei giorni 24 e
25.12, mentre ciascun genitore trascorrerà con il minore 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, che dovranno essere concordate entro il 31 Maggio di ogni anno, in base ai rispettivi piani ferie, previa comunicazione per iscritto (tramite mail, sms o whatsapp) del luogo scelto per la villeggiatura;
6. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e del figlio;
7. il sig. corrisponderà alla signora , a titolo di contributo indiretto per il Pt_2 Pt_1 mantenimento di un assegno mensile di € 200,00, che verrà versato entro il 10 di ogni mese, Per_1 mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa e già noto. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita;
8. le spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore saranno suddivise al 50% tra i due pagina 2 di 5 genitori, secondo le Linee Guida della C.A. di Milano del 14.11.17, che di seguito si riassumono:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
9. l'assegno unico di sarà percepito al 50% tra i genitori come per legge;
Per_1
10. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano pagina 3 di 5 reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
11. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezione fatta per quanto ivi previsto;
12. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art.151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Corbetta (MI), il 16.9.06;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corbetta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.3.2025
DA
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
E
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Paola Baroli presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Corbetta (MI), il 16.9.2006
(anno 2006 - n. 24 - Parte II - Serie A)
In comunione dei beni.
pagina 1 di 5 con il seguente figlio:
nato a [...], il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi e vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, Parte_1 Parte_2 fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la casa coniugale con le relative pertinenze, sita in Corbetta (MI), viale Aldo Borletti n.36, di esclusiva proprietà della moglie, rimarrà alla stessa assegnata con tutto quando l'arreda e correda, che l'abiterà con il figlio;
3. il sig. che l'ha già lasciata e trasferito altrove la propria residenza, ha già anche asportato Pt_2 tutti i propri effetti personali;
4. il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella ex casa coniugale, ove il minore continuerà a mantenere la propria residenza e con facoltà per ciascuno dei genitori di adottare disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi in cui avranno con loro il minore, e con l'obbligo di decidere di comune accordo le questioni relative alla straordinaria amministrazione, quali istruzione, educazione e salute, nonché in generale, tutte le questioni di maggiore importanza. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art.155 c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del figlio, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi al suo stato di salute;
5. il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a week-end alternati, da intendersi dal Venerdì, dall'uscita da scuola e/o al termine del proprio turno di lavoro, e fino alla Domenica sera dopo cena, nonché il
Martedì, il Mercoledì ed il Venerdì. Rito dell'alternanza per tutte le feste comandate, comprese le vacanze natalizie e pasquali da suddividersi in egual periodo, con l'alternanza anche dei giorni 24 e
25.12, mentre ciascun genitore trascorrerà con il minore 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, che dovranno essere concordate entro il 31 Maggio di ogni anno, in base ai rispettivi piani ferie, previa comunicazione per iscritto (tramite mail, sms o whatsapp) del luogo scelto per la villeggiatura;
6. sono fatti salvi eventuali ulteriori e migliorativi accordi sulle modalità di visita, che i genitori vorranno concordare congiuntamente a modifica di quanto sopra indicato, ciò con adeguato anticipo e sempre nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e del figlio;
7. il sig. corrisponderà alla signora , a titolo di contributo indiretto per il Pt_2 Pt_1 mantenimento di un assegno mensile di € 200,00, che verrà versato entro il 10 di ogni mese, Per_1 mediante bonifico bancario tratto sul c.c. intestato alla stessa e già noto. Il suddetto assegno sarà rivalutato annualmente, secondo gli Indici Istat, costo della vita;
8. le spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore saranno suddivise al 50% tra i due pagina 2 di 5 genitori, secondo le Linee Guida della C.A. di Milano del 14.11.17, che di seguito si riassumono:
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare per iscritto (a mezzo racc. AR, mail o sms) un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, mail e/o WhatsApp) con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta;
9. l'assegno unico di sarà percepito al 50% tra i genitori come per legge;
Per_1
10. le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per le rispettive attività lavorative svolte e, pertanto, dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano pagina 3 di 5 reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento l'uno a carico dell'altro;
11. le parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di avere regolato tra di loro ogni aspetto economico e di non aver più nulla, quindi, a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per qualsiasi ragione e/o titolo dipendente e/o connesso con l'intercorso matrimonio, eccezione fatta per quanto ivi previsto;
12. le spese della presente procedura saranno a carico solidale delle parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione, di cui all'art.473 bis.12, comma 3, c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt.70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art.151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Corbetta (MI), il 16.9.06;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corbetta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
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