Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 23700/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Barbara Borriello, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellata
NONCHE'
con il patrocinio dell'avv. Vanessa Cioffi, Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellato
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Barbara Borriello
per parte appellata l'avv. Vanessa Cioffi Controparte_2
le quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
nessun altro compare alle 10.17. L'avv. Borriello deposita
1
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 6.2.2023, ha convenuto Controparte_1
in giudizio, dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, l' Parte_1
ed il proponendo opposizione avverso
[...] Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 07120229019461905000, notificata il
30.1.2023, limitatamente a quattro delle quattordici cartelle esattoriale ivi menzionate, ovverosia a quelle designate dai nn. 07120180018972319000
dell'importo di € 341,98, 07120180024825150000 dell'importo di € 342,84,
07120180059751102000 dell'importo di € 193,59, 07120190135706912000
dell'importo di € 190,21, tutte relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dal Controparte_2
l'istante ha eccepito la loro omessa notifica, con la conseguente estinzione della pretesa creditoria per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981.
Con la sentenza n. 35063/2023 pubblicata l'8.9.2023, il Giudice di
Pace ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione cd.
preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta sul rilievo dell'omessa prova della regolarità della notifica della quattro cartelle
2 impugnate, che ha annullato.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando: a) l'erroneità della pronuncia per non aver rilevato l'avvenuta regolare notifica delle quattro cartelle impugnate;
b) la propria carenza di legittimazione.
non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia all'esito dell'udienza del 3.12.2024.
Il già contumace in primo grado, si è costituito Controparte_2
aderendo sostanzialmente all'appello.
2. Quanto al primo motivo di gravame, l'agente della riscossione ha depositato, sin dal primo grado di giudizio - come riconosciuto anche nella motivazione della sentenza impugnata - la documentazione attestante l'esecuzione del procedimento notificatorio delle quattro cartelle impugnate.
Il primo giudice ha ritenuto tale documentazione non sufficiente a fornire un'adeguata prova della regolarità della notificazione perché prodotta in copia fotostatica semplice, disconosciuta dall'attrice e non seguita dalla produzione dell'originale.
L'appellante ha contestato tale decisione stante, a suo dire, l'irritualità
del disconoscimento delle copie fotostatiche formulato dalla parte attrice.
Va osservato, in primo luogo, che dal verbale dell'udienza di comparizione delle parti nel primo grado di giudizio, celebratasi il 17.7.2022,
non risulta che l'attrice abbia ritualmente disconosciuto, in maniera puntuale,
la conformità all'originale della documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione convenuto, limitandosi ella, invece, ad enunciare mere formule di stile.
3 In secondo luogo, va data continuità al principio di diritto per il quale
“il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di
una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art.
215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta
di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della
scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la
conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le
presunzioni” (v. Cass., Sez. V, n. 12737/18, Sez. Lav., n. 3122/15).
Le difese dell'opponente, pertanto, non implicano, in mancanza di verificazione del documento impugnato, che questo perda ogni efficacia probatoria, ma consentono comunque al giudice di apprezzarne l'utilità ai fini della decisione, anche ricorrendo a presunzioni.
Ebbene, da un lato la genericità della contestazione addotta, scevra dalla puntuale indicazione dei profili di difformità dall'originale ritenuti esistenti, e, dall'altro, la mole, notoriamente vastissima, di atti notificati dal concessionario della riscossione, che può presumersi ne renda complesse l'archiviazione e l'esibizione in originale, inducono ad attribuire alle copie qui prodotte il medesimo valore dei corrispondenti documenti originali.
Pertanto, la detta documentazione va scrutinata nel dettaglio e dall'esame emerge quanto segue.
La cartella n. 07120180018972319000 risulta essere stata consegnata,
in data 29.9.2018, al portiere dello stabile e di ciò è stato dato avviso al destinatario con lettera raccomandata semplice spedita il 5.10.2018.
La cartella n. 07120180024825150000 risulta essere stata consegnata,
in data 7.8.2018, al portiere dello stabile e di ciò è stato dato avviso al
4 destinatario con lettera raccomandata semplice spedita il 10.9.2018.
La cartella n. 07120180059751102000 risulta essere stata consegnata,
in data 27.10.2018, al portiere dello stabile e di ciò è stato dato avviso al destinatario con lettera raccomandata semplice spedita il 7.11.2018.
Infine, la cartella n. 07120190135706912000 risulta essere stata consegnata, in data 28.2.2020, al portiere dello stabile e di ciò è stato dato avviso al destinatario con lettera raccomandata semplice spedita il 6.3.2020.
La notificazione delle indicate cartelle, avvenuta con la medesima modalità, ossia mediante consegna al portiere e successivo avviso al destinatario con lettera raccomandata semplice, si palesa regolare ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che richiama l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
Al riguardo, la S.C. ha affermato il seguente principio: “La
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi
speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del
d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita
dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con
avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa
riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando
giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che
l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto
consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio,
portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un
rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine”
(v. Cass., Sez. V, n. 2377/2022).
5 Accertata, dunque, la regolarità delle notificazioni delle quattro cartelle impugnate, avvenute rispettivamente in data 7.8.2018, 29.9.2018, 27.10.2018
e 28.2.2020, risulta, inoltre, che alla notifica dell'intimazione opposta,
eseguita in data 30.1.2023, non fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito litigioso.
Pertanto, il primo motivo di gravame merita l'accoglimento, con assorbimento dei restanti.
3. In definitiva, l'appello è fondato e va accolto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 CP_2
per la riforma della sentenza n. 35063/2023 emessa dal Giudice di
[...]
Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. condanna al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate ex Parte_1
d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 0,01 a € 1.100,00), per il primo grado, in complessivi € 250,00 per compensi (dei quali € 60,00
per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 130,00 per la fase decisoria) e, per il grado di appello, in complessivi €
440,00 per compensi (dei quali € 120,00 per la fase di studio, €
120,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisoria),
6 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione, quanto al secondo grado di giudizio,
all'avv. Barbara Borriello, dichiaratasi anticipataria;
3. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese processuali, liquidate ex d.m. n. 55/2014 CP_2
(scaglione da € 0,01 a € 1.100,00), per il grado di appello, in complessivi € 440,00 per compensi (dei quali € 120,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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