Decreto 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, decreto 19/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
VG 653 / 2025
Ammortamento titoli
TRIBUNALE DI IVREA
Volontaria Giurisdizione
IL GIUDICE
visto il ricorso depositato il 20/03/2025 da ) Parte_1 C.F._1 con il quale si chiede l'ammortamento dei seguenti titoli:
1) cambiale “pagherò” dell'importo di €.1.100,00, debitore , beneficiario Parte_1
CA ET di Foglizzo via Galliano n. 30, emessa in Foglizzo in data 7.7.2011 con scadenza al 31.12.2012, marca da bollo 13,20;
2) cambiale “pagherò” dell'importo di €.2.300,00, debitore , beneficiario Parte_1
CA ET di Foglizzo via Galliano n. 30, emessa in Foglizzo in data 7.7.2011 con scadenza al 31.12.2012, marca da bollo 27,60; ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea e la legittimazione attiva del debitore atteso che nella fattispecie trattasi di cambiali ipotecarie emesse in Foglizzo;
ritenuto che
parte ricorrente ha interesse ad ottenere il provvedimento invocato, in quanto avente diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca che può essere richiesta al conservatore, ai sensi dell'art. 2887 c.c., solo previa esibizione del titolo sul quale deve essere eseguita l'annotazione della cancellazione;
considerato che
in mancanza di esibizione della cambiale o del decreto di ammortamento attestante il suo smarrimento o distruzione, il conservatore può legittimamente rifiutare la cancellazione dell'ipoteca cambiaria;
rilevato che nella specifica ipotesi in esame, relativa all'ammortamento di cambiale ipotecaria, non osta all'accoglimento della richiesta il principio manifestato dalla Suprema Corte (Cass. Civ.
n. 13513/02) secondo il quale “legittimato a promuovere la procedura di ammortamento è il titolare del credito cartolare che abbia perso il possesso del titolo a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione: il trattario della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario sono quindi privi di legittimazione a richiedere il decreto stesso ancorché abbiano perso il titolo
17-7-1982 n. 4195; 25-7-1978 n. 3711)”; considerato, infatti, che, contrariamente a quanto sembra potersi desumere dalla massima della citata sentenza, dalla motivazione della stessa emerge chiaramente che la fattispecie sottoposta all'esame della Corte riguardava un caso in cui l'emittente non era rientrato in possesso della cambiale emessa, laddove nel caso, quale quello in oggetto, in cui l'emittente abbia ottenuto la restituzione del titolo e dal possesso di questo derivi il suo diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca, previa esibizione dello stesso al conservatore, non sembra potersi negare la sua legittimazione a richiedere l'ammortamento, necessario all'esercizio di tale diritto;
ritenuto, in particolare, che, se appare condivisibile quanto sostenuto dalla citata giurisprudenza secondo la quale la procedura di ammortamento di una cambiale è prevista solo a favore del portatore del titolo e nei casi in cui questo sia ancora negoziabile o, comunque, suscettibile di circolazione, atteso che il decreto di ammortamento tende a fornire, a chi lamenta la perdita di un titolo di credito, un documento che gli consenta di far valere il diritto incorporato nel titolo smarrito o distrutto e di cui il suddetto decreto costituisce una riproduzione, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, il diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca derivante dal possesso del titolo può essere esercitato, appunto, attraverso l'esibizione del titolo o del decreto di ammortamento;
rilevato che parte istante ha sufficientemente documentato:
- l'esistenza del titolo di cui si chiede l'ammortamento, mediante allegazione di visura in cui si attesta l'iscrizione di ipoteca a garanzia del pagamento delle cambiali;
- il pagamento della cambiale mediante scrittura confessoria resa dal creditore;
- lo smarrimento della cambiale successivo al pagamento della stessa mediante denuncia alle forze dell'ordine del 6 febbraio 2025;
P. Q. M.
dichiara l'ammortamento delle cambiali di cui in parte motiva, con efficacia dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore;
ordina all'istante di notificare il presente decreto al trattario e di provvedere alla successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si comunichi.
Ivrea 16/04/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Meri Papalia