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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1736/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL RN, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3071/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1734/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229003834817 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120006621062 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in primo grado la contribuente impugnava l'avviso di intimazione e la cartella presupposta.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva, producendo la documentazione notificatoria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1734/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento rigettava integralmente il ricorso, ritenendo regolarmente notificata la cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c., infondate le eccezioni di prescrizione e sanati eventuali vizi formali per effetto dell'impugnazione.
Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello, articolato in plurimi motivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non vanno esaminati i motivi sulla notifica della cartella di pagamento presupposta.
Infatti, nel ricorso di primo grado parte ricorrente ha fatto valere l'omessa notifica della cartella presupposta.
Dopo la produzione documentale di ADER, per fare valere difetti di notifica (in luogo dell'omessa notifica) occorreva formulare motivi aggiunti (Cass. 16797/2025), invece non proposti.
Conseguentemente, è pure infondata l'eccezione di prescrizione (peraltro non fatta valere con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella in sede di ricorso di primo grado, non rilevando per l'individuazione dei motivi le successive memorie illustrative). In altri termini, una volta accertata la notifica della cartella di pagamento nel 2012, il credito erariale è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. La contribuente non ha dedotto tempestivamente il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella in assenza di atti interruttivi, limitandosi a prospettare una prescrizione
“originaria”.
Il motivo con cui si deduce l'inesistenza della notifica dell'avviso di intimazione è infondato poiché
l'impugnazione stessa dell'atto dimostra la piena conoscenza dello stesso da parte della contribuente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, non essendo configurabile nel caso di specie alcuna ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione.
Parimenti infondata è la pretesa prescrizione di sanzioni e interessi, atteso che la definitività della cartella preclude ogni contestazione sul merito della pretesa.
Va ora osservato che non può essere accolta la doglianza del ricorrente circa la mancata conformità all'originale della copia prodotta, contestata espressamente.
Invero, il disconoscimento delle copie prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (mancante nel presente giudizio), non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass.
16557/19).
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 27633/18; 29993/17).
Nel presente giudizio va quindi ritenuta legittima la copia prodotta in assenza di specifiche indicazioni sugli elementi differenziali che la copia della ricevuta di consegna presenterebbe rispetto all'originale.
Infine, non sussiste alcun difetto di motivazione dell'avviso di intimazione, che richiama puntualmente la cartella presupposta. In merito al lamentato vizio di assenza di motivazione si noti, invero, che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. 28689/2018).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza n. 1734/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di appello, che liquida in euro 1.594,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
EL VO RN TT
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL RN, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3071/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello, 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1734/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120229003834817 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120006621062 IRPEF-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in primo grado la contribuente impugnava l'avviso di intimazione e la cartella presupposta.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva, producendo la documentazione notificatoria e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1734/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento rigettava integralmente il ricorso, ritenendo regolarmente notificata la cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c., infondate le eccezioni di prescrizione e sanati eventuali vizi formali per effetto dell'impugnazione.
Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello, articolato in plurimi motivi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Non vanno esaminati i motivi sulla notifica della cartella di pagamento presupposta.
Infatti, nel ricorso di primo grado parte ricorrente ha fatto valere l'omessa notifica della cartella presupposta.
Dopo la produzione documentale di ADER, per fare valere difetti di notifica (in luogo dell'omessa notifica) occorreva formulare motivi aggiunti (Cass. 16797/2025), invece non proposti.
Conseguentemente, è pure infondata l'eccezione di prescrizione (peraltro non fatta valere con riferimento al periodo successivo alla notifica della cartella in sede di ricorso di primo grado, non rilevando per l'individuazione dei motivi le successive memorie illustrative). In altri termini, una volta accertata la notifica della cartella di pagamento nel 2012, il credito erariale è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini di legge. La contribuente non ha dedotto tempestivamente il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella in assenza di atti interruttivi, limitandosi a prospettare una prescrizione
“originaria”.
Il motivo con cui si deduce l'inesistenza della notifica dell'avviso di intimazione è infondato poiché
l'impugnazione stessa dell'atto dimostra la piena conoscenza dello stesso da parte della contribuente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'eventuale nullità della notifica deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, non essendo configurabile nel caso di specie alcuna ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione.
Parimenti infondata è la pretesa prescrizione di sanzioni e interessi, atteso che la definitività della cartella preclude ogni contestazione sul merito della pretesa.
Va ora osservato che non può essere accolta la doglianza del ricorrente circa la mancata conformità all'originale della copia prodotta, contestata espressamente.
Invero, il disconoscimento delle copie prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale (mancante nel presente giudizio), non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass.
16557/19).
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 27633/18; 29993/17).
Nel presente giudizio va quindi ritenuta legittima la copia prodotta in assenza di specifiche indicazioni sugli elementi differenziali che la copia della ricevuta di consegna presenterebbe rispetto all'originale.
Infine, non sussiste alcun difetto di motivazione dell'avviso di intimazione, che richiama puntualmente la cartella presupposta. In merito al lamentato vizio di assenza di motivazione si noti, invero, che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. 28689/2018).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza n. 1734/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di appello, che liquida in euro 1.594,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
EL VO RN TT