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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 969/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. IO Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 969/2021
promossa da:
CA LL, elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell'Avv. Matteo
Mugnaini, rappresentata e difesa dall'Avv. IO Basoni, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in nome e per conto di Controparte_1 Controparte_2
[...]
PARTE APPELLATA contumace
e
e CP_3 Controparte_4
PARTE APPELLATA contumace
e per il tramite della mandataria Controparte_5 Controparte_6
elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'Avv. Roberta Menchetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE INTERVENUTA
avverso sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa, per i motivi tutti esposti in atti e qui integralmente richiamati, nel merito, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respingere integralmente la domanda avanzata, ex art.
2901 c.c., da in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in nome e per conto della nei Controparte_7
confronti della GNa CA LL, in quanto infondata in fatto ed in diritto, adottando ogni provvedimento consequenziale anche in ordine alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa la cancellazione, con esonero da ogni responsabilità, della domanda di revocatoria eventualmente trascritta sugli immobili di proprietà della GNa CA LL, siti in San Giuliano Terme (PI), frazione
Orzignano, Via Cimarosa n. 33, identificati catastalmente presso il Catasto Fabbricati del
Comune di San Giuliano Terme al foglio 30 particella 364 sub 3, foglio 30 particella
1391, nonché presso il Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 30 particella
1037. Con vittoria di spese e competenze di avvocato del presente grado di giudizio”.
Per la parte intervenuta: “Voglia la Corte di Appello adita: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito, respingere l'appello proposto confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di competenze di causa”
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, CA LL ha proposto appello avverso la sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da (di seguito: Controparte_1
quale mandataria di nei confronti: CP_1 Controparte_7
2 − della compravendita intercorsa in data 10.2.2009, con cui aveva Controparte_4
venduto a la propria quota di proprietà di ¼ su un appartamento CP_3
sito a Vecchiano (PI);
− della cessione intercorsa in data 2.7.2009, con cui il medesimo Controparte_4
aveva ceduto alla moglie separata, sig.ra CA LL, in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale dei coniugi (di cui al verbale omologato dal Tribunale di Pisa in data 14.5.2009), la propria quota di proprietà di
½ su un appartamento sito a San Giuliano Terme, fraz. Orzignano (PI);
Contr 1.1) La causa era stata instaurata da adducendo che:
• era creditrice del sig. (quale Controparte_7 CP_4 garante della soc. Fiber 2000 s.n.c.) per l'importo di € 77.915,21, di cui al decreto ingiuntivo n. 1120/2011 del Tribunale di Pisa, riferito al saldo passivo del conto corrente n. 697 intrattenuto presso la filiale Vecchiano di Controparte_7
(già ;
[...] CP_8
• nel 2009, il sig. si era spogliato dei beni immobili di sua proprietà, con i CP_4
due atti in precedenza menzionati e con altri atti ancora (intercorsi con soggetti diversi dalla sig.ra – madre del – e dalla sig.ra CA CP_3 CP_4
LL – moglie separata dello stesso –); CP_4
• gli atti dedotti nella presente causa (la cessione alla sig.ra e quella alla sig.ra CP_3
LL) erano revocabili ex art. 2901 c.c., sussistendone tutti i presupposti applicativi ed evidenziando come il credito di riferimento fosse anteriore agli atti di disposizione in questione, come emergeva dal saldo del conto corrente predetto alla data degli stessi.
1.2) Nessuno dei convenuti, regolarmente citati, si era costituito in causa.
1.3) Il Tribunale di Pisa, espletata istruttoria mediante produzioni documentali, interrogatorio formale della e della LL e consulenza tecnica d'ufficio, aveva CP_3
infine ritenuto che: Contr
o gli atti oggetto delle domande di erano stati posti in essere successivamente al sorgere del credito;
o sussistevano stretti legami familiari tra le parti, idonei a fondare una presunzione di sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.;
o l'atto di cessione nei confronti della sig.ra LL, pur se attuato in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione dei coniugi, aveva natura onerosa;
o vari elementi contribuivano a consentire di presumere che la moglie fosse consapevole della situazione debitoria del marito.
3 1.3.1) Su tali basi, il Tribunale di Pisa aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 Contr c.c. degli atti sopra ricordati nei confronti di (nella qualità indicata).
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra LL, impugnando le parti in cui:
− era stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione del 2.7.2009, intercorso tra il e la stessa LL;
CP_4
− la predetta appellante era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, in solido con gli altri convenuti.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “LE ANOMALIE DELLA SENTENZA- L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
AVANZATA NEI CONFRONTI DELL'APPELLANTE AI SENSI DELL'ART. 2901
C.C. - MANCANZA DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA SCIENTIA
FRAUDIS”, contestando sotto vari profili la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo alla sig.ra LL;
2°. “RIFORMA DELLA SENTENZA – LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE DEI
DUE GRADI DI GIUDIZIO”, rilevando come l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre alla riforma della sentenza anche in punto di regolazione delle spese di lite, con venir meno della condanna della LL alla rifusione, sia pure
Contr in solido, delle stesse e condanna, invece, di al pagamento delle spese nei confronti della stessa LL.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Contr 2.2) Non si sono costituiti nel presente grado di giudizio né di cui deve pertanto dichiararsi la contumacia, né i sigg.ri e di cui è invece già stata CP_4 CP_3
dichiarata la contumacia, stante le rituali notifiche (all'esito del provvedimento di integrazione del contraddittorio disposto dall'intestata Corte con provvedimento del
23.5.2023).
2.3) Si è invece costituita, con atto indicato come “comparsa di costituzione e risposta”, ma integrante un intervento ex art. 111 c.p.c., (di seguito: Controparte_5
), per il tramite della mandataria quale CP_5 Controparte_6
cessionaria del credito.
La predetta intervenuta ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
4 3) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre prendere in considerazione il profilo concernente la veste giuridica con cui ha ritenuto di CP_5
effettuare intervento nella presente causa.
3.1) Nell'incipit del predetto atto di intervento è dato leggere, quanto al ruolo assunto dalla predetta nella vicenda in oggetto, il seguente inciso: CP_5
cessionaria dei crediti di Controparte_5 Controparte_7
in forza di contratto di cessione dei crediti del 20.12.2017, pubblicato con avviso in
Gazzetta Ufficiale parte seconda n.151 del 23/12/2017, già rappresentata da CP_9
(con sede in , Strada Statale 73 Levante 14, capitale sociale euro 50.000,00 CP_5
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena al numero di iscrizione
e codice fiscale Repertorio Economico Amministrativo n. SI-149681, P.IVA_1
società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di CP_10
e (con sede in San Donato Milanese, via dell'Unione
[...] Controparte_11
Europea 6A-6B, capitale sociale euro 6.000.000,00 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-
Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio Economico P.IVA_2
Amministrativo n. MI-2500988, società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di che si sono fuse per incorporazione Controparte_10 [...]
(con sede in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A- Controparte_12
6B, capitale sociale euro 1.000.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio Economico Amministrativo n. MI- P.IVA_3
1888273, società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di
[...]
, giusta atto del 23/11/2022 ai rogiti del Notaio , Rep. n. CP_10 Persona_1
75095, racc. n. 15653, in questo giudizio rappresentate da Controparte_6
con sede legale in Milano, via Lago di Nemi, 25 – 20142 che interviene nella
[...]
qualità di mandataria di in forza di procura speciale del 28/01/2022 CP_9
autenticata dal Notaio Dott.ssa (Rep. 17517 – Racc. n. 8536), Persona_2 registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4 il 1° febbraio 2022 al n.
2530 serie 1T, in persona del suo procuratore nato a [...] il 25 CP_13
agosto 1979 e domiciliato a Milano in Via Lago di Nemi n. 25, codice fiscale:
[...]
in forza di procura Repertorio n. 9996 Raccolta n 5862 del 2019 (Duemila- C.F._1 diciannove) il giorno 5 (cinque) del mese di agosto, rappresentata e difesa dall'Avv.
Roberta Menchetti e presso di lei elettivamente domiciliata in Lucca via Romana 440 angolo via Bongi come da procura speciale ex art. 83 C.P.C. rilasciata in allegato PDF.
5 L'avv. Roberta Menchetti dichiara, anche ai fini delle notifiche e comunicazioni, numero di fax 0583/53517 ed indirizzo di posta elettronica certificata
( indirizzo e-mail Email_1
( e codice fiscale ”. Email_2 CodiceFiscale_2
3.2) Dunque, al netto di una certa farraginosità nella ricostruzione dei passaggi intermedi in forza dei quali, infine, risulta rappresentata nel presente giudizio CP_5
dalla mandataria soc. (in persona del suo procuratore, sig. Controparte_6
), ciò che preme evidenziare è come l'intervento operato dalla stessa CP_13
sia avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto attuato dal successore nel CP_5
diritto controverso (come tale intendendosi in questa sede il diritto di credito a garanzia del quale è stata ab origine esperita l'azione ex art. 2901 c.c.)
3.2.1) Sul punto, infatti, ha addotto di essere “cessionaria dei crediti di CP_5
in forza di contratto di cessione dei crediti del Controparte_7
20.12.2017, pubblicato con avviso in Gazzetta Ufficiale parte seconda n.151 del
23/12/2017”.
Nessun altro elemento esplicativo è contenuto nell'atto di intervento in esame.
In allegato all'atto stesso, tuttavia, risulta prodotto (ai fini che qui specificamente interessano) l'avvisto contenuto nella Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017.
Non risulta invece prodotto il contratto di cessione dei crediti del 20.12.2017.
3.2.1.1) Nell'avviso in questione (intitolato “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo
7.1, commi 1 e 6) della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla
Cartolarizzazione"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs
196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007”) risulta contenuta la comunicazione concernente l'intervenuto acquisto pro soluto, da parte di
, di vari insiemi di crediti ceduti da CP_5 Controparte_7
MPS Capital Services CA per le Imprese S.p.A. e da Monte dei Paschi di Siena Leasing
& Factoring, CA per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.
Per quanto specificamente concerne poi la cessione operata da
[...]
(originaria titolare del credito posto a fondamento della domanda Controparte_7
ex art. 2901 c.c. avanzata in prime cure) risulta espressamente indicato che la cessione ha riguardato “...un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività
6 bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre
2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BM")”.
A tale, particolarmente generica, indicazione risulta poi fatta seguire la seguente comunicazione: “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BM, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
3.2.2) Tale documentazione non appare idonea a consentire di ritenere dimostrato che, tra i crediti ceduti da a , vi sia Controparte_7 CP_5
anche quello riferibile al rapporto di conto corrente originariamente posto dalla stessa
Contr a fondamento delle domande avanzate con l'atto di citazione introduttivo del processo in prime cure.
Va in proposito rilevato come la Corte di Cassazione (n. 17944 del 22.6.2023, in motivazione) abbia sottolineato, in relazione alla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B.., che “...«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv.
659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” , il che non è avvenuto nel caso di specie.
La stessa Suprema Corte ha altresì indicato che “...occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella
7 ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass.
16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa
Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)” (così, in motivazione, Cass. 4277 del 10.2.2023).
In siffatta prospettiva interpretativa va dunque rilevato come nell'annuncio riportato nella Gazzetta Ufficiale sopra ricordata non siano contenuti specifici elementi identificativi dei rapporti ceduti, se non con riferimento ad una serie di criteri generali (del tutto inidonei a consentire di individuare il credito oggetto di causa) e con rinvio Per_3 al sito internet “https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html” onde aver eventuale contezza di quali siano stati, in concreto, i rapporti in.
Tale incerta indicazione, già sul piano semantico (e nell'assenza della produzione del contratto di cessione), non consente dunque in alcun modo di comprendere se il credito
Contr originariamente dedotto da a sostegno delle proprie domande sia stato effettivamente ceduto a . CP_5
Né tale deficit informativo appare superabile sulla scorta del riferimento al sito web sopra ricordato, indicato quale fonte conoscitiva presso la quale effettuare i controlli del caso: era infatti onere dell'interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche al riguardo, che non competono al giudice. E l'interveniente avrebbe potuto e dovuto documentare direttamente che il credito di cui qui si tratta era compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
8 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020
n. 7.
Nel caso di specie non può dunque dirsi fornita adeguata prova dell'inclusione degli specifici crediti oggetto di causa nel “blocco” dei rapporti ceduti.
3.2.3) Ne consegue che si deve in questa sede dichiarare inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato da , tramite la mandataria CP_5 Controparte_6
[...]
4) Ciò premesso, e passando all'analisi del gravame proposto dalla sig.ra
LL, deve immediatamente rilevarsi come l'appello in questione si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
4.1) Con il primo motivo di gravame, la sig.ra LL ha impugnato la parte della sentenza in cui è stata accolta “...la domanda avanzata dall'attrice nei confronti della
GNa CA LL dopo avere ritenuto sussistente il requisito della “scientia damni” e, quindi, che l'odierna appellante fosse a conoscenza di recare pregiudizio alle ragioni del creditore e, in particolare, “del fatto che la casa coniugale era ormai l'unico bene rimasto in capo ormai all'ex marito”, deducendo tale conoscenza sulla base di mere presunzioni”, contestando le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c..
4.2) Tale contestazione risulta declinata secondo un'articolata serie di argomentazioni mosse alla conclusione del Tribunale di Pisa secondo cui la consapevolezza, in capo alla sig.ra LL, del fatto che il bene cedutole fosse l'ultimo rimasto nella titolarità del potesse desumersi attraverso il ricorso ad elementi CP_4
presuntivi, così prospettati:
− e CA LL si sono separati con accordo consensuale Controparte_4
omologato dal Tribunale di Pisa il 14/5/2009;
− i coniugi hanno, quindi, convissuto fino a poco tempo prima dell'atto dispositivo
(del 2/7/2009);
− il credito della banca ammontava già a oltre € 50.000 (tra circa 53.000 e 55.000 nel periodo febbraio - luglio 2009);
− la cessione di quote è avvenuta alla presenza di testimoni (la cui presenza non appare giustificata in relazione alla tipologia di atto, se non al fine di rendere valido un atto che potrebbe essere ritenuto a titolo gratuito);
− il GN dopo il trasferimento della quota della proprietà della casa CP_4
coniugale alla moglie, ha tuttavia continuato a pagare la rata del mutuo, mostrando quindi un concreto interesse rispetto al bene pur alienato”.
9 4.2.1) L'appellante ha dunque contestato la possibilità di valorizzare tali profili nei termini operati dal giudice di prime cure, in particolare rilevando che:
a) il Tribunale di Pisa aveva erroneamente ritenuto che la convivenza tra i coniugi si fosse protratta sino al 14.5.2009 e dunque sino a poco tempo prima dell'atto di cessione, ma ciò non corrispondeva al vero in quanto:
• “In verità, già nei primi mesi del 2008 si era verificata la separazione di fatto tra i GNi LL e con conseguente allontanamento CP_4
sostanziale tra loro e disinteresse di ciascuno per l'altro; tale situazione è poi culminata con il deposito del ricorso congiunto di separazione in data
10/10/2008. La prova che il deposito del ricorso congiunto di separazione risalga al 2008 si ricava proprio dall'atto notarile di trasferimento della quota della proprietà della casa coniugale dal GN alla moglie CP_4
(doc. 5 allegato all'atto di citazione), laddove alla pagina 1 è testualmente riportato: “I costituiti, della cui identità personale io notaio sono certo, premettono: di essere coniugi e di aver ottenuto dal Tribunale di Pisa
l'omologazione del verbale di separazione consensuale in data 14 Maggio
2009, R.G. 4230/2008, cron. 7091/09 ...”.”;
• la sig.ra LL sapeva, al momento della cessazione della convivenza, che il era titolare di altri beni immobili e non era invece CP_4 consapevole dell'intenzione di quest'ultimo di disfarsi di tutti i propri beni;
b) il credito della banca era ignoto alla LL, dato che il sig. era CP_4 receduto dalla soc. “Fiber 2000 di IO PE e SC IO s.n.c.” nel 2008, sì che tale società aveva assunto la denominazione “Fiber 2000 di
SC IO s.n.c.” ed era poi stata dichiarata fallita nel 2011, mentre la banca aveva chiesto il pagamento al quale garante di tale società, solo ad CP_4
agosto del 2011:
• di ciò la LL non poteva tuttavia essere a conoscenza, avendo interrotto i rapporti con il marito dal 2008;
c) era irrilevante il fatto che il avesse continuato a pagare le rate del mutuo CP_4
sulla casa di cui aveva ceduto la propria quota di comproprietà, in quanto era già stato previsto negli accordi raggiunti in sede di separazione che il CP_4
avrebbe continuato ad effettuare tale pagamento:
• “Stante quanto sopra, non corrisponde al vero quanto affermato nella impugnata sentenza secondo cui il signor “dopo il trasferimento CP_4
della quota della proprietà della casa coniugale alla moglie, ha tuttavia continuato a pagare la rata di mutuo …..“ (pag. 8 sentenza). In effetti il
10 GN non essendo stato “liberato” dalla banca mutuante, è CP_4 rimasto “coobbligato” insieme alla moglie verso il creditore, ma ciò non significa che costui abbia materialmente provveduto al pagamento della somme dovute come, invece, affermato dal Primo Giudice”;
d) era analogamente irrilevante il fatto che, alla stipula dell'atto di cessione, avessero partecipato anche due testimoni, dal momento che la valorizzazione di tale elemento era stata operata dal giudice di prime cure nell'ottica di evidenziare un profilo procedurale (i due testimoni) in grado di rendere valido un atto eventualmente dichiarato gratuito, ma lo stesso giudice di prime cure aveva poi ritenuto che l'atto in questione doveva qualificarsi come atto a titolo oneroso.
4.2.2) Il motivo di gravame in analisi non è fondato, rilevando preliminarmente come l'odierna appellante non abbia sollevato contestazioni in ordine alle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Pisa concernenti la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al sig. e la ravvisabilità dell'eventus damni, ma solo con riferimento alla CP_4
“consapevolezza del pregiudizio” in capo alla predetta sig.ra LL.
4.2.2.1) Analizzando in dettaglio le censure mosse dalla LL ed iniziando dalla prima di quelle sopra ricordate, va rilevato come debba tuttora considerarsi condivisibile la valutazione del Tribunale di Pisa secondo cui la convivenza tra i coniugi sia perdurata sino a poco tempo prima della cessione della quota di comproprietà oggetto di causa ( e CA LL si sono separati con accordo Controparte_4
consensuale omologato dal Tribunale di Pisa il 14/5/2009; i coniugi hanno quindi convissuto fino a poco prima dell'atto dispositivo (del 2/7/2009)”, così all'ottava pagina della sentenza impugnata).
L'appellante ha infatti contestato tale assunto unicamente adducendo che, invece, dalla documentazione in atti emergerebbe il fatto che la convivenza era cessata circa un anno prima, all'inizio del 2008, e che la prova di ciò risulterebbe dall'atto notarile di trasferimento della predetta quota di comproprietà, essendo ivi indicato il numero di RG della procedura di separazione consensuale (4230/2008), sì da indurre a ritenere che la convivenza fosse cessata almeno da tale anno.
4.2.2.1.1) In proposito occorre ricordare come la sig.ra LL non si sia costituita nel giudizio di prime cure, con la conseguenza che alla stessa sono precluse allegazioni in fatto nuove rispetto a quanto oggetto di valutazione in prime cure.
Nel caso, in effetti, non si è in presenza di una mera difesa (e cioè di una contestazione tout court della prospettazione di controparte) ma dell'allegazione di un fatto nuovo.
11 In ogni caso va osservato come le deduzioni dell'odierna appellante non siano, in sé e per sé considerate, suscettibili di essere condivise: il fatto che la procedura di separazione tra i coniugi sia stata introdotta nel 2008 (sconoscendosi peraltro il contenuto del ricorso introduttivo) non implica che già a tale momento fosse venuta meno la convivenza tra i coniugi stessi, non essendo del resto contestato che (come indicato nella sentenza impugnata) e CA LL si sono separati con accordo Controparte_4 consensuale omologato dal Tribunale di Pisa il 14/5/2009” e senza che consti (neppure a livello di allegazione) che già prima di tale momento i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati.
Dunque, premessa la tardività dell'allegazione operata dall'odierna appellante e rilevato che non sussistono in atti elementi idonei a consentire di ritenere che il profilo concernente la cessazione della convivenza tra i coniugi al 2008 fosse Parte_1
un dato già acquisito alla causa, deve rilevarsi come gli elementi disponibili inducano a ritenere che, effettivamente, la convivenza tra i coniugi sia cessata nel maggio del 2009. In tal senso è infatti maggiormente pregnante (rispetto alla mera data di presentazione del ricorso per separazione consensuale, quale referente cronologico per l'individuazione del venir meno della convivenza) il fatto che in tale momento sia stato omologato il verbale di separazione.
4.2.2.1.2) Le considerazioni che precedono determinano poi l'infondatezza del rilievo dell'appellante secondo cui la sig.ra LL “nel momento in cui è cessata la convivenza coniugale ed è stato concordato il contenuto “essenziale ed eventuale” del ricorso congiunto di separazione, da un lato era a conoscenza dell'esistenza di altre proprietà immobiliari in capo al GN (aventi oltretutto, come è stato CP_4
dimostrato nel corso giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Pisa, un discreto valore economico - circa 50.000 euro); dall'altro, l'appellante non poteva certo prevedere che di lì a poco egli se ne sarebbe liberato, dato che, come detto, aveva interrotto qualsivoglia rapporto con il marito”.
Tale assunto, riferito al 2008, perde all'evidenza di rilievo una volta che la data di cessazione della convivenza sia stata ricondotta invece al maggio del 2009, poco tempo prima della stipula degli atti di dismissione del patrimonio da parte del sig. CP_4
A quest'ultimo proposito, del resto, va osservato come non risultino sollevate contestazioni in ordine al fatto che lo stesso sig. abbia (con più atti posti in essere CP_4 tra il febbraio ed il luglio del 2009, l'ultimo dei quali è il trasferimento della quota di comproprietà alla LL, oggetto di causa) dismesso tutto il proprio patrimonio immobiliare.
12 4.2.2.2) Sempre in forza dei rilievi che precedono deve ritenersi deprivata di rilevanza la seconda delle argomentazioni critiche sopra ricordate, mossa dalla LL sulla scorta dell'assunto per cui “Considerato il credito della CA (tra circa 53.000,00 euro e 55.000,00 euro nel periodo Febbraio Luglio 2009 – v. pag. 8 sentenza),
l'appellante non poteva sapere dell'esistenza del debito del marito, dato che sin dal 2008 non intratteneva più alcun rapporto con costui;
l'inconsapevolezza della GNa
LL è tanto più evidente laddove si consideri che il GN dopo essere CP_4 receduto dalla “Fiber 2000 di IO PE e SC IO s.n.c.” nel 2008, ha ricevuto dalla CA creditrice la richiesta di pagamento delle somme dovute dalla
“Fiber 2000 di SC IO s.n.c.” nell'Agosto 2011, tre anni dopo il venir meno della convivenza coniugale e, comunque, ben oltre la data di trasferimento della quota immobiliare, oggetto della domanda di revocatoria. In ogni caso si fa notare che, come risulta dagli estratti conto bancari ex adverso depositati (doc. 2 allegato all'atto di citazione), il debito della “Fiber 2000 di SC IO s.n.c.” alla data del 31 ottobre 2008, coincidente con il periodo in cui è stato depositato presso il Tribunale di
Pisa il ricorso di separazione tra i coniugi e LL, ammontava ad € CP_4
46.019,14, importo inferiore al valore complessivo delle proprietà immobiliari all'epoca ancora appartenenti al fideiussore, GN . CP_4
Tale assunto non è condivisibile, per un variegato ordine di rilievi.
A) Anzitutto va osservato che, come già rilevato, non può addivenirsi ad individuare nel 2008 la data di cessazione della convivenza tra i coniugi Parte_2
.
[...]
B) In secondo luogo, deve evidenziarsi come la stessa odierna appellante riconosca comunque l'esistenza di un debito in capo al per circa € 46.000,00 già all'ottobre CP_4
del 2008.
C) In terzo luogo occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (così
Cass. 28423 del 15.10.2021, anticipata – nel medesimo senso – da Cass. 16825 del
5.7.2013, Cass. 1068 del 18.1.2007).
Premesso quindi in termini generali che, alla stregua dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, non è richiesta – in capo al debitore (ed anche al terzo)
13 – la conoscenza dello specifico credito esistente verso il venditore (cfr anche Cass. 16825 del 5.7.2013), va quindi ricordato come la stessa Suprema Corte abbia evidenziato che
“...quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, questa corte ha avuto più volte occasione di rilevare che è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, che può esser provato anche con presunzioni (Cass. 2005 n. 10430). Inoltre, nei casi in cui si realizzi una vendita contestuale di una pluralità di beni tale conoscenza è in re ipsa (Cass. 2005 n. 87104). Principio questo che si può estendere anche al caso in cui si sia proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore.
Inoltre, questa corte ha più volte affermato che, per integrare l'evento di danno, basta anche una variazione della consistenza del patrimonio, non necessariamente quantitativa ma qualitativa, tale cioè da determinare più incerta o difficile la soddisfazione del credito
(Cass. 2005 n. 5972). E ciò certamente avviene nel caso in cui si sia alienato l'unico bene immobile di cui si dispone.” (così Cass. 7507 del 27.3.2007, in motivazione) e, si aggiunge, nel caso in cui siano stati alienati tutti i beni del debitore.
La fattispecie in esame appare pienamente sussumibile nel contesto valorizzato dalla Suprema Corte con l'ultima pronuncia ora ricordata, assistendosi nel caso di specie alla totale dispersione del patrimonio immobiliare da parte del sig. nell'arco di CP_4
pochissimo tempo, culminato con la cessione della quota di comproprietà alla sig.ra
LL (oggetto specifico del presente giudizio).
In un siffatto contesto, in considerazione proprio dello strettissimo vincolo esistente tra le parti (coniugio con convivenza), appare pienamente applicabile il principio presuntivo delineato dalla Suprema Corte della pronuncia da ultimo ricordata.
In ultimo va rilevato come la pendenza di una procedura di separazione, nel cui ambito sono stati assunti gli accordi concernenti la cessione della quota di proprietà del bene in questione, abbia del tutto plausibilmente comportato (nell'ottica di definire il regime degli accordi economici in modo maggiormente aderente alla realtà) un confronto tra i coniugi in ordine all'effettiva consistenza patrimoniale del sig. (debiti CP_4 compresi) che, contrariamente a quanto postulato dall'appellante, appare condurre in via presuntiva ad una conoscenza in capo alla LL della situazione economico- patrimoniale del marito da cui si stava separando.
4.2.2.3) Appare poi ininfluente, rispetto al tenore delle valutazioni esposte dal giudice di prime cure (“il dopo il trasferimento della quota della proprietà della CP_4
casa coniugale alla moglie, ha tuttavia continuato a pagare la rata di mutuo, mostrando quindi un concreto interesse rispetto al bene pur alienato”: così all'ottava pagina della sentenza), il fatto che il perdurante obbligo del sig. di continuare a pagare le rate CP_4
14 del mutuo sulla casa ceduta alla LL fosse stato previsto già negli accordi di separazione.
È infatti irrilevante l'eziologia di tale pagamento, una volta preso atto che il sig. si era comunque assunto tale obbligo, confortando così il giudizio del Tribunale CP_4 di Pisa in ordine all'impossibilità di ravvisare un completo distacco tra le sorti del bene e l'interesse del sig. CP_4
Né appare infine suscettibile di essere valorizzato il rilievo dell'appellante secondo cui “In effetti il GN non essendo stato “liberato” dalla banca mutuante, è CP_4 rimasto “coobligato” insieme alla moglie verso il creditore, ma ciò non significa che costui abbia materialmente provveduto al pagamento della somme dovute come, invece, affermato dal Primo Giudice”, dal momento che:
− ciò che rileva è, nella prospettiva indicata dal Tribunale di Pisa, il fatto che il sig. si sia assunto l'obbligo di pagamento delle rate;
CP_4
− nulla è dato sapere sulla volontà della banca di “liberare” o meno il sig. CP_4 dall'obbligo di pagamento delle rate stesse;
− non constano allegazioni concernenti il mancato pagamento di tali rate, né la sig.ra
LL ha addotto di aver provveduto ella stessa a tale pagamento.
4.2.2.4) Infine, per quanto concerne l'ultima delle circostanze valorizzate a fini presuntivi (onde ravvisare l'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.) dal Tribunale di Pisa e contestate dall'odierna appellante, si osserva come il predetto giudice di prime cure abbia esposto, anche, che “...la cessione di quote è avvenuta alla presenza di testimoni (la cui presenza non appare giustificata, in relazione alla tipologia di atto, se non al fine di rendere valido un atto che potrebbe essere ritenuto a titolo gratuito)”.
Tale rilievo è stato contestato dall'odierna appellante rilevandosi che “...una volta stabilito in sentenza che il trasferimento della predetta quota ha natura di atto a titolo oneroso, riteniamo non abbia alcun senso fare accenno alla presenza dei testimoni per alimentare il “sospetto” che l'atto in questione potesse essere a titolo gratuito. In ogni caso, dovendo dubitarsi che i GNi LL e fossero al corrente delle CP_4
formalità richieste dalla legge a seconda che venisse stipulato un atto a titolo gratuito anziché uno a titolo oneroso, è presumibile che tale attività sia da attribuire ad un eccesso di zelo del notaio rogante;
non va dimenticato, infatti, che il suddetto pubblico ufficiale ha comunque la facoltà di farsi assistere da testimoni se anche la natura dell'atto traslativo non richiede la presenza di questi ultimi”.
4.2.2.4.1) In proposito va osservato, in primo luogo, come il rilievo operato dal giudice di prime cure si presenti sostanzialmente superfluo, atteso che già le altre considerazioni espresse nel contesto della sentenza impugnata (e qui ritenute condivisibili)
15 appaiono ampiamente satisfattive onde consentire di ravvisare congrui elementi presuntivi per ritenere dimostrata la consapevolezza dell'evento dannoso in capo alla sig.ra
LL.
4.2.2.4.2) Occorre comunque rilevare come la censura mossa dall'appellante non si confronti pienamente con il tenore dei rilievi svolti dal Tribunale di Pisa.
Il giudice di prime cure, infatti, si è limitato a rilevare che la presenza di due testimoni avrebbe potuto trovare una razionale spiegazione (non essendo necessari per la validità dell'atto formalmente stipulato) nell'ottica di una potenziale qualificazione dell'atto stesso quale atto a titolo gratuito.
Dunque, in tal senso, è poi irrilevante che, in concreto, lo stesso giudice di prime cure abbia qualificato l'atto in questione come atto a titolo oneroso, dal momento che l'oggetto della valorizzazione operata nella sentenza impugnata è dato dalla prospettazione
(e dai dubbi) che le parti dell'atto possono aver avuto al momento della sua stipulazione, nell'enfasi quindi attribuita all'elemento soggettivo delle parti stesse.
Quanto poi ai rilievi circa gli eventuali scrupoli del Notaio rogante e/o l'ignoranza delle parti dell'accordo in ordine ai requisiti dello stesso, si osserva come ciò non incida sul fatto che, comunque, l'atto è stato stipulato con tale forma e che la sig.ra LL ha partecipato allo stesso, dovendosi quindi presumere che quest'ultima abbia avuto contezza della vicenda traslativa cui stava dando esecuzione.
5) Il gravame deve dunque essere respinto, senza che ciò consegua alcuna
Contr statuizione in ordine alla refusione delle spese di lite, non essendosi costituita ed essendo stato dichiarato inammissibile l'intervento di . CP_5
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
CA LL avverso la sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Pisa, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di di quale mandataria di Controparte_1
Controparte_2
16 2) dichiara inammissibile l'intervento in causa operato da per il Controparte_5
tramite della mandataria Controparte_6
3) respinge l'appello;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante CA
LL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. IO Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 969/2021
promossa da:
CA LL, elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell'Avv. Matteo
Mugnaini, rappresentata e difesa dall'Avv. IO Basoni, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in nome e per conto di Controparte_1 Controparte_2
[...]
PARTE APPELLATA contumace
e
e CP_3 Controparte_4
PARTE APPELLATA contumace
e per il tramite della mandataria Controparte_5 Controparte_6
elettivamente domiciliato in Lucca presso lo studio dell'Avv. Roberta Menchetti, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE INTERVENUTA
avverso sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa, per i motivi tutti esposti in atti e qui integralmente richiamati, nel merito, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respingere integralmente la domanda avanzata, ex art.
2901 c.c., da in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, in nome e per conto della nei Controparte_7
confronti della GNa CA LL, in quanto infondata in fatto ed in diritto, adottando ogni provvedimento consequenziale anche in ordine alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio e ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Pisa la cancellazione, con esonero da ogni responsabilità, della domanda di revocatoria eventualmente trascritta sugli immobili di proprietà della GNa CA LL, siti in San Giuliano Terme (PI), frazione
Orzignano, Via Cimarosa n. 33, identificati catastalmente presso il Catasto Fabbricati del
Comune di San Giuliano Terme al foglio 30 particella 364 sub 3, foglio 30 particella
1391, nonché presso il Catasto Terreni del medesimo Comune al foglio 30 particella
1037. Con vittoria di spese e competenze di avvocato del presente grado di giudizio”.
Per la parte intervenuta: “Voglia la Corte di Appello adita: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello; nel merito, respingere l'appello proposto confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di competenze di causa”
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, CA LL ha proposto appello avverso la sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda ex art. 2901 c.c. avanzata da (di seguito: Controparte_1
quale mandataria di nei confronti: CP_1 Controparte_7
2 − della compravendita intercorsa in data 10.2.2009, con cui aveva Controparte_4
venduto a la propria quota di proprietà di ¼ su un appartamento CP_3
sito a Vecchiano (PI);
− della cessione intercorsa in data 2.7.2009, con cui il medesimo Controparte_4
aveva ceduto alla moglie separata, sig.ra CA LL, in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale dei coniugi (di cui al verbale omologato dal Tribunale di Pisa in data 14.5.2009), la propria quota di proprietà di
½ su un appartamento sito a San Giuliano Terme, fraz. Orzignano (PI);
Contr 1.1) La causa era stata instaurata da adducendo che:
• era creditrice del sig. (quale Controparte_7 CP_4 garante della soc. Fiber 2000 s.n.c.) per l'importo di € 77.915,21, di cui al decreto ingiuntivo n. 1120/2011 del Tribunale di Pisa, riferito al saldo passivo del conto corrente n. 697 intrattenuto presso la filiale Vecchiano di Controparte_7
(già ;
[...] CP_8
• nel 2009, il sig. si era spogliato dei beni immobili di sua proprietà, con i CP_4
due atti in precedenza menzionati e con altri atti ancora (intercorsi con soggetti diversi dalla sig.ra – madre del – e dalla sig.ra CA CP_3 CP_4
LL – moglie separata dello stesso –); CP_4
• gli atti dedotti nella presente causa (la cessione alla sig.ra e quella alla sig.ra CP_3
LL) erano revocabili ex art. 2901 c.c., sussistendone tutti i presupposti applicativi ed evidenziando come il credito di riferimento fosse anteriore agli atti di disposizione in questione, come emergeva dal saldo del conto corrente predetto alla data degli stessi.
1.2) Nessuno dei convenuti, regolarmente citati, si era costituito in causa.
1.3) Il Tribunale di Pisa, espletata istruttoria mediante produzioni documentali, interrogatorio formale della e della LL e consulenza tecnica d'ufficio, aveva CP_3
infine ritenuto che: Contr
o gli atti oggetto delle domande di erano stati posti in essere successivamente al sorgere del credito;
o sussistevano stretti legami familiari tra le parti, idonei a fondare una presunzione di sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.;
o l'atto di cessione nei confronti della sig.ra LL, pur se attuato in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione dei coniugi, aveva natura onerosa;
o vari elementi contribuivano a consentire di presumere che la moglie fosse consapevole della situazione debitoria del marito.
3 1.3.1) Su tali basi, il Tribunale di Pisa aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 Contr c.c. degli atti sopra ricordati nei confronti di (nella qualità indicata).
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la sig.ra LL, impugnando le parti in cui:
− era stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di cessione del 2.7.2009, intercorso tra il e la stessa LL;
CP_4
− la predetta appellante era stata condannata alla rifusione delle spese di lite, in solido con gli altri convenuti.
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “LE ANOMALIE DELLA SENTENZA- L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
AVANZATA NEI CONFRONTI DELL'APPELLANTE AI SENSI DELL'ART. 2901
C.C. - MANCANZA DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA SCIENTIA
FRAUDIS”, contestando sotto vari profili la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla ravvisabilità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo alla sig.ra LL;
2°. “RIFORMA DELLA SENTENZA – LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE DEI
DUE GRADI DI GIUDIZIO”, rilevando come l'accoglimento del gravame avrebbe dovuto condurre alla riforma della sentenza anche in punto di regolazione delle spese di lite, con venir meno della condanna della LL alla rifusione, sia pure
Contr in solido, delle stesse e condanna, invece, di al pagamento delle spese nei confronti della stessa LL.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Contr 2.2) Non si sono costituiti nel presente grado di giudizio né di cui deve pertanto dichiararsi la contumacia, né i sigg.ri e di cui è invece già stata CP_4 CP_3
dichiarata la contumacia, stante le rituali notifiche (all'esito del provvedimento di integrazione del contraddittorio disposto dall'intestata Corte con provvedimento del
23.5.2023).
2.3) Si è invece costituita, con atto indicato come “comparsa di costituzione e risposta”, ma integrante un intervento ex art. 111 c.p.c., (di seguito: Controparte_5
), per il tramite della mandataria quale CP_5 Controparte_6
cessionaria del credito.
La predetta intervenuta ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha dunque chiesto la conferma.
4 3) Preliminarmente all'analisi del merito del gravame occorre prendere in considerazione il profilo concernente la veste giuridica con cui ha ritenuto di CP_5
effettuare intervento nella presente causa.
3.1) Nell'incipit del predetto atto di intervento è dato leggere, quanto al ruolo assunto dalla predetta nella vicenda in oggetto, il seguente inciso: CP_5
cessionaria dei crediti di Controparte_5 Controparte_7
in forza di contratto di cessione dei crediti del 20.12.2017, pubblicato con avviso in
Gazzetta Ufficiale parte seconda n.151 del 23/12/2017, già rappresentata da CP_9
(con sede in , Strada Statale 73 Levante 14, capitale sociale euro 50.000,00 CP_5
interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena al numero di iscrizione
e codice fiscale Repertorio Economico Amministrativo n. SI-149681, P.IVA_1
società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di CP_10
e (con sede in San Donato Milanese, via dell'Unione
[...] Controparte_11
Europea 6A-6B, capitale sociale euro 6.000.000,00 interamente versato, iscritta nel
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-
Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio Economico P.IVA_2
Amministrativo n. MI-2500988, società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di che si sono fuse per incorporazione Controparte_10 [...]
(con sede in San Donato Milanese, Via dell'Unione Europea n. 6A- Controparte_12
6B, capitale sociale euro 1.000.000,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale , Repertorio Economico Amministrativo n. MI- P.IVA_3
1888273, società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di
[...]
, giusta atto del 23/11/2022 ai rogiti del Notaio , Rep. n. CP_10 Persona_1
75095, racc. n. 15653, in questo giudizio rappresentate da Controparte_6
con sede legale in Milano, via Lago di Nemi, 25 – 20142 che interviene nella
[...]
qualità di mandataria di in forza di procura speciale del 28/01/2022 CP_9
autenticata dal Notaio Dott.ssa (Rep. 17517 – Racc. n. 8536), Persona_2 registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 4 il 1° febbraio 2022 al n.
2530 serie 1T, in persona del suo procuratore nato a [...] il 25 CP_13
agosto 1979 e domiciliato a Milano in Via Lago di Nemi n. 25, codice fiscale:
[...]
in forza di procura Repertorio n. 9996 Raccolta n 5862 del 2019 (Duemila- C.F._1 diciannove) il giorno 5 (cinque) del mese di agosto, rappresentata e difesa dall'Avv.
Roberta Menchetti e presso di lei elettivamente domiciliata in Lucca via Romana 440 angolo via Bongi come da procura speciale ex art. 83 C.P.C. rilasciata in allegato PDF.
5 L'avv. Roberta Menchetti dichiara, anche ai fini delle notifiche e comunicazioni, numero di fax 0583/53517 ed indirizzo di posta elettronica certificata
( indirizzo e-mail Email_1
( e codice fiscale ”. Email_2 CodiceFiscale_2
3.2) Dunque, al netto di una certa farraginosità nella ricostruzione dei passaggi intermedi in forza dei quali, infine, risulta rappresentata nel presente giudizio CP_5
dalla mandataria soc. (in persona del suo procuratore, sig. Controparte_6
), ciò che preme evidenziare è come l'intervento operato dalla stessa CP_13
sia avvenuto ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto attuato dal successore nel CP_5
diritto controverso (come tale intendendosi in questa sede il diritto di credito a garanzia del quale è stata ab origine esperita l'azione ex art. 2901 c.c.)
3.2.1) Sul punto, infatti, ha addotto di essere “cessionaria dei crediti di CP_5
in forza di contratto di cessione dei crediti del Controparte_7
20.12.2017, pubblicato con avviso in Gazzetta Ufficiale parte seconda n.151 del
23/12/2017”.
Nessun altro elemento esplicativo è contenuto nell'atto di intervento in esame.
In allegato all'atto stesso, tuttavia, risulta prodotto (ai fini che qui specificamente interessano) l'avvisto contenuto nella Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017.
Non risulta invece prodotto il contratto di cessione dei crediti del 20.12.2017.
3.2.1.1) Nell'avviso in questione (intitolato “Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo
7.1, commi 1 e 6) della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla
Cartolarizzazione"), unitamente alla informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs
196/2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007”) risulta contenuta la comunicazione concernente l'intervenuto acquisto pro soluto, da parte di
, di vari insiemi di crediti ceduti da CP_5 Controparte_7
MPS Capital Services CA per le Imprese S.p.A. e da Monte dei Paschi di Siena Leasing
& Factoring, CA per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A.
Per quanto specificamente concerne poi la cessione operata da
[...]
(originaria titolare del credito posto a fondamento della domanda Controparte_7
ex art. 2901 c.c. avanzata in prime cure) risulta espressamente indicato che la cessione ha riguardato “...un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività
6 bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre
2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti BM")”.
A tale, particolarmente generica, indicazione risulta poi fatta seguire la seguente comunicazione: “I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BM, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
3.2.2) Tale documentazione non appare idonea a consentire di ritenere dimostrato che, tra i crediti ceduti da a , vi sia Controparte_7 CP_5
anche quello riferibile al rapporto di conto corrente originariamente posto dalla stessa
Contr a fondamento delle domande avanzate con l'atto di citazione introduttivo del processo in prime cure.
Va in proposito rilevato come la Corte di Cassazione (n. 17944 del 22.6.2023, in motivazione) abbia sottolineato, in relazione alla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B.., che “...«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv.
659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” , il che non è avvenuto nel caso di specie.
La stessa Suprema Corte ha altresì indicato che “...occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella
7 ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass.
16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa
Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884)” (così, in motivazione, Cass. 4277 del 10.2.2023).
In siffatta prospettiva interpretativa va dunque rilevato come nell'annuncio riportato nella Gazzetta Ufficiale sopra ricordata non siano contenuti specifici elementi identificativi dei rapporti ceduti, se non con riferimento ad una serie di criteri generali (del tutto inidonei a consentire di individuare il credito oggetto di causa) e con rinvio Per_3 al sito internet “https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html” onde aver eventuale contezza di quali siano stati, in concreto, i rapporti in.
Tale incerta indicazione, già sul piano semantico (e nell'assenza della produzione del contratto di cessione), non consente dunque in alcun modo di comprendere se il credito
Contr originariamente dedotto da a sostegno delle proprie domande sia stato effettivamente ceduto a . CP_5
Né tale deficit informativo appare superabile sulla scorta del riferimento al sito web sopra ricordato, indicato quale fonte conoscitiva presso la quale effettuare i controlli del caso: era infatti onere dell'interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche al riguardo, che non competono al giudice. E l'interveniente avrebbe potuto e dovuto documentare direttamente che il credito di cui qui si tratta era compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile
8 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020
n. 7.
Nel caso di specie non può dunque dirsi fornita adeguata prova dell'inclusione degli specifici crediti oggetto di causa nel “blocco” dei rapporti ceduti.
3.2.3) Ne consegue che si deve in questa sede dichiarare inammissibile l'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato da , tramite la mandataria CP_5 Controparte_6
[...]
4) Ciò premesso, e passando all'analisi del gravame proposto dalla sig.ra
LL, deve immediatamente rilevarsi come l'appello in questione si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
4.1) Con il primo motivo di gravame, la sig.ra LL ha impugnato la parte della sentenza in cui è stata accolta “...la domanda avanzata dall'attrice nei confronti della
GNa CA LL dopo avere ritenuto sussistente il requisito della “scientia damni” e, quindi, che l'odierna appellante fosse a conoscenza di recare pregiudizio alle ragioni del creditore e, in particolare, “del fatto che la casa coniugale era ormai l'unico bene rimasto in capo ormai all'ex marito”, deducendo tale conoscenza sulla base di mere presunzioni”, contestando le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c..
4.2) Tale contestazione risulta declinata secondo un'articolata serie di argomentazioni mosse alla conclusione del Tribunale di Pisa secondo cui la consapevolezza, in capo alla sig.ra LL, del fatto che il bene cedutole fosse l'ultimo rimasto nella titolarità del potesse desumersi attraverso il ricorso ad elementi CP_4
presuntivi, così prospettati:
− e CA LL si sono separati con accordo consensuale Controparte_4
omologato dal Tribunale di Pisa il 14/5/2009;
− i coniugi hanno, quindi, convissuto fino a poco tempo prima dell'atto dispositivo
(del 2/7/2009);
− il credito della banca ammontava già a oltre € 50.000 (tra circa 53.000 e 55.000 nel periodo febbraio - luglio 2009);
− la cessione di quote è avvenuta alla presenza di testimoni (la cui presenza non appare giustificata in relazione alla tipologia di atto, se non al fine di rendere valido un atto che potrebbe essere ritenuto a titolo gratuito);
− il GN dopo il trasferimento della quota della proprietà della casa CP_4
coniugale alla moglie, ha tuttavia continuato a pagare la rata del mutuo, mostrando quindi un concreto interesse rispetto al bene pur alienato”.
9 4.2.1) L'appellante ha dunque contestato la possibilità di valorizzare tali profili nei termini operati dal giudice di prime cure, in particolare rilevando che:
a) il Tribunale di Pisa aveva erroneamente ritenuto che la convivenza tra i coniugi si fosse protratta sino al 14.5.2009 e dunque sino a poco tempo prima dell'atto di cessione, ma ciò non corrispondeva al vero in quanto:
• “In verità, già nei primi mesi del 2008 si era verificata la separazione di fatto tra i GNi LL e con conseguente allontanamento CP_4
sostanziale tra loro e disinteresse di ciascuno per l'altro; tale situazione è poi culminata con il deposito del ricorso congiunto di separazione in data
10/10/2008. La prova che il deposito del ricorso congiunto di separazione risalga al 2008 si ricava proprio dall'atto notarile di trasferimento della quota della proprietà della casa coniugale dal GN alla moglie CP_4
(doc. 5 allegato all'atto di citazione), laddove alla pagina 1 è testualmente riportato: “I costituiti, della cui identità personale io notaio sono certo, premettono: di essere coniugi e di aver ottenuto dal Tribunale di Pisa
l'omologazione del verbale di separazione consensuale in data 14 Maggio
2009, R.G. 4230/2008, cron. 7091/09 ...”.”;
• la sig.ra LL sapeva, al momento della cessazione della convivenza, che il era titolare di altri beni immobili e non era invece CP_4 consapevole dell'intenzione di quest'ultimo di disfarsi di tutti i propri beni;
b) il credito della banca era ignoto alla LL, dato che il sig. era CP_4 receduto dalla soc. “Fiber 2000 di IO PE e SC IO s.n.c.” nel 2008, sì che tale società aveva assunto la denominazione “Fiber 2000 di
SC IO s.n.c.” ed era poi stata dichiarata fallita nel 2011, mentre la banca aveva chiesto il pagamento al quale garante di tale società, solo ad CP_4
agosto del 2011:
• di ciò la LL non poteva tuttavia essere a conoscenza, avendo interrotto i rapporti con il marito dal 2008;
c) era irrilevante il fatto che il avesse continuato a pagare le rate del mutuo CP_4
sulla casa di cui aveva ceduto la propria quota di comproprietà, in quanto era già stato previsto negli accordi raggiunti in sede di separazione che il CP_4
avrebbe continuato ad effettuare tale pagamento:
• “Stante quanto sopra, non corrisponde al vero quanto affermato nella impugnata sentenza secondo cui il signor “dopo il trasferimento CP_4
della quota della proprietà della casa coniugale alla moglie, ha tuttavia continuato a pagare la rata di mutuo …..“ (pag. 8 sentenza). In effetti il
10 GN non essendo stato “liberato” dalla banca mutuante, è CP_4 rimasto “coobbligato” insieme alla moglie verso il creditore, ma ciò non significa che costui abbia materialmente provveduto al pagamento della somme dovute come, invece, affermato dal Primo Giudice”;
d) era analogamente irrilevante il fatto che, alla stipula dell'atto di cessione, avessero partecipato anche due testimoni, dal momento che la valorizzazione di tale elemento era stata operata dal giudice di prime cure nell'ottica di evidenziare un profilo procedurale (i due testimoni) in grado di rendere valido un atto eventualmente dichiarato gratuito, ma lo stesso giudice di prime cure aveva poi ritenuto che l'atto in questione doveva qualificarsi come atto a titolo oneroso.
4.2.2) Il motivo di gravame in analisi non è fondato, rilevando preliminarmente come l'odierna appellante non abbia sollevato contestazioni in ordine alle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Pisa concernenti la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al sig. e la ravvisabilità dell'eventus damni, ma solo con riferimento alla CP_4
“consapevolezza del pregiudizio” in capo alla predetta sig.ra LL.
4.2.2.1) Analizzando in dettaglio le censure mosse dalla LL ed iniziando dalla prima di quelle sopra ricordate, va rilevato come debba tuttora considerarsi condivisibile la valutazione del Tribunale di Pisa secondo cui la convivenza tra i coniugi sia perdurata sino a poco tempo prima della cessione della quota di comproprietà oggetto di causa ( e CA LL si sono separati con accordo Controparte_4
consensuale omologato dal Tribunale di Pisa il 14/5/2009; i coniugi hanno quindi convissuto fino a poco prima dell'atto dispositivo (del 2/7/2009)”, così all'ottava pagina della sentenza impugnata).
L'appellante ha infatti contestato tale assunto unicamente adducendo che, invece, dalla documentazione in atti emergerebbe il fatto che la convivenza era cessata circa un anno prima, all'inizio del 2008, e che la prova di ciò risulterebbe dall'atto notarile di trasferimento della predetta quota di comproprietà, essendo ivi indicato il numero di RG della procedura di separazione consensuale (4230/2008), sì da indurre a ritenere che la convivenza fosse cessata almeno da tale anno.
4.2.2.1.1) In proposito occorre ricordare come la sig.ra LL non si sia costituita nel giudizio di prime cure, con la conseguenza che alla stessa sono precluse allegazioni in fatto nuove rispetto a quanto oggetto di valutazione in prime cure.
Nel caso, in effetti, non si è in presenza di una mera difesa (e cioè di una contestazione tout court della prospettazione di controparte) ma dell'allegazione di un fatto nuovo.
11 In ogni caso va osservato come le deduzioni dell'odierna appellante non siano, in sé e per sé considerate, suscettibili di essere condivise: il fatto che la procedura di separazione tra i coniugi sia stata introdotta nel 2008 (sconoscendosi peraltro il contenuto del ricorso introduttivo) non implica che già a tale momento fosse venuta meno la convivenza tra i coniugi stessi, non essendo del resto contestato che (come indicato nella sentenza impugnata) e CA LL si sono separati con accordo Controparte_4 consensuale omologato dal Tribunale di Pisa il 14/5/2009” e senza che consti (neppure a livello di allegazione) che già prima di tale momento i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati.
Dunque, premessa la tardività dell'allegazione operata dall'odierna appellante e rilevato che non sussistono in atti elementi idonei a consentire di ritenere che il profilo concernente la cessazione della convivenza tra i coniugi al 2008 fosse Parte_1
un dato già acquisito alla causa, deve rilevarsi come gli elementi disponibili inducano a ritenere che, effettivamente, la convivenza tra i coniugi sia cessata nel maggio del 2009. In tal senso è infatti maggiormente pregnante (rispetto alla mera data di presentazione del ricorso per separazione consensuale, quale referente cronologico per l'individuazione del venir meno della convivenza) il fatto che in tale momento sia stato omologato il verbale di separazione.
4.2.2.1.2) Le considerazioni che precedono determinano poi l'infondatezza del rilievo dell'appellante secondo cui la sig.ra LL “nel momento in cui è cessata la convivenza coniugale ed è stato concordato il contenuto “essenziale ed eventuale” del ricorso congiunto di separazione, da un lato era a conoscenza dell'esistenza di altre proprietà immobiliari in capo al GN (aventi oltretutto, come è stato CP_4
dimostrato nel corso giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Pisa, un discreto valore economico - circa 50.000 euro); dall'altro, l'appellante non poteva certo prevedere che di lì a poco egli se ne sarebbe liberato, dato che, come detto, aveva interrotto qualsivoglia rapporto con il marito”.
Tale assunto, riferito al 2008, perde all'evidenza di rilievo una volta che la data di cessazione della convivenza sia stata ricondotta invece al maggio del 2009, poco tempo prima della stipula degli atti di dismissione del patrimonio da parte del sig. CP_4
A quest'ultimo proposito, del resto, va osservato come non risultino sollevate contestazioni in ordine al fatto che lo stesso sig. abbia (con più atti posti in essere CP_4 tra il febbraio ed il luglio del 2009, l'ultimo dei quali è il trasferimento della quota di comproprietà alla LL, oggetto di causa) dismesso tutto il proprio patrimonio immobiliare.
12 4.2.2.2) Sempre in forza dei rilievi che precedono deve ritenersi deprivata di rilevanza la seconda delle argomentazioni critiche sopra ricordate, mossa dalla LL sulla scorta dell'assunto per cui “Considerato il credito della CA (tra circa 53.000,00 euro e 55.000,00 euro nel periodo Febbraio Luglio 2009 – v. pag. 8 sentenza),
l'appellante non poteva sapere dell'esistenza del debito del marito, dato che sin dal 2008 non intratteneva più alcun rapporto con costui;
l'inconsapevolezza della GNa
LL è tanto più evidente laddove si consideri che il GN dopo essere CP_4 receduto dalla “Fiber 2000 di IO PE e SC IO s.n.c.” nel 2008, ha ricevuto dalla CA creditrice la richiesta di pagamento delle somme dovute dalla
“Fiber 2000 di SC IO s.n.c.” nell'Agosto 2011, tre anni dopo il venir meno della convivenza coniugale e, comunque, ben oltre la data di trasferimento della quota immobiliare, oggetto della domanda di revocatoria. In ogni caso si fa notare che, come risulta dagli estratti conto bancari ex adverso depositati (doc. 2 allegato all'atto di citazione), il debito della “Fiber 2000 di SC IO s.n.c.” alla data del 31 ottobre 2008, coincidente con il periodo in cui è stato depositato presso il Tribunale di
Pisa il ricorso di separazione tra i coniugi e LL, ammontava ad € CP_4
46.019,14, importo inferiore al valore complessivo delle proprietà immobiliari all'epoca ancora appartenenti al fideiussore, GN . CP_4
Tale assunto non è condivisibile, per un variegato ordine di rilievi.
A) Anzitutto va osservato che, come già rilevato, non può addivenirsi ad individuare nel 2008 la data di cessazione della convivenza tra i coniugi Parte_2
.
[...]
B) In secondo luogo, deve evidenziarsi come la stessa odierna appellante riconosca comunque l'esistenza di un debito in capo al per circa € 46.000,00 già all'ottobre CP_4
del 2008.
C) In terzo luogo occorre ricordare come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (così
Cass. 28423 del 15.10.2021, anticipata – nel medesimo senso – da Cass. 16825 del
5.7.2013, Cass. 1068 del 18.1.2007).
Premesso quindi in termini generali che, alla stregua dell'orientamento manifestato dalla giurisprudenza di legittimità, non è richiesta – in capo al debitore (ed anche al terzo)
13 – la conoscenza dello specifico credito esistente verso il venditore (cfr anche Cass. 16825 del 5.7.2013), va quindi ricordato come la stessa Suprema Corte abbia evidenziato che
“...quanto alla consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo, questa corte ha avuto più volte occasione di rilevare che è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, che può esser provato anche con presunzioni (Cass. 2005 n. 10430). Inoltre, nei casi in cui si realizzi una vendita contestuale di una pluralità di beni tale conoscenza è in re ipsa (Cass. 2005 n. 87104). Principio questo che si può estendere anche al caso in cui si sia proceduto alla vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore.
Inoltre, questa corte ha più volte affermato che, per integrare l'evento di danno, basta anche una variazione della consistenza del patrimonio, non necessariamente quantitativa ma qualitativa, tale cioè da determinare più incerta o difficile la soddisfazione del credito
(Cass. 2005 n. 5972). E ciò certamente avviene nel caso in cui si sia alienato l'unico bene immobile di cui si dispone.” (così Cass. 7507 del 27.3.2007, in motivazione) e, si aggiunge, nel caso in cui siano stati alienati tutti i beni del debitore.
La fattispecie in esame appare pienamente sussumibile nel contesto valorizzato dalla Suprema Corte con l'ultima pronuncia ora ricordata, assistendosi nel caso di specie alla totale dispersione del patrimonio immobiliare da parte del sig. nell'arco di CP_4
pochissimo tempo, culminato con la cessione della quota di comproprietà alla sig.ra
LL (oggetto specifico del presente giudizio).
In un siffatto contesto, in considerazione proprio dello strettissimo vincolo esistente tra le parti (coniugio con convivenza), appare pienamente applicabile il principio presuntivo delineato dalla Suprema Corte della pronuncia da ultimo ricordata.
In ultimo va rilevato come la pendenza di una procedura di separazione, nel cui ambito sono stati assunti gli accordi concernenti la cessione della quota di proprietà del bene in questione, abbia del tutto plausibilmente comportato (nell'ottica di definire il regime degli accordi economici in modo maggiormente aderente alla realtà) un confronto tra i coniugi in ordine all'effettiva consistenza patrimoniale del sig. (debiti CP_4 compresi) che, contrariamente a quanto postulato dall'appellante, appare condurre in via presuntiva ad una conoscenza in capo alla LL della situazione economico- patrimoniale del marito da cui si stava separando.
4.2.2.3) Appare poi ininfluente, rispetto al tenore delle valutazioni esposte dal giudice di prime cure (“il dopo il trasferimento della quota della proprietà della CP_4
casa coniugale alla moglie, ha tuttavia continuato a pagare la rata di mutuo, mostrando quindi un concreto interesse rispetto al bene pur alienato”: così all'ottava pagina della sentenza), il fatto che il perdurante obbligo del sig. di continuare a pagare le rate CP_4
14 del mutuo sulla casa ceduta alla LL fosse stato previsto già negli accordi di separazione.
È infatti irrilevante l'eziologia di tale pagamento, una volta preso atto che il sig. si era comunque assunto tale obbligo, confortando così il giudizio del Tribunale CP_4 di Pisa in ordine all'impossibilità di ravvisare un completo distacco tra le sorti del bene e l'interesse del sig. CP_4
Né appare infine suscettibile di essere valorizzato il rilievo dell'appellante secondo cui “In effetti il GN non essendo stato “liberato” dalla banca mutuante, è CP_4 rimasto “coobligato” insieme alla moglie verso il creditore, ma ciò non significa che costui abbia materialmente provveduto al pagamento della somme dovute come, invece, affermato dal Primo Giudice”, dal momento che:
− ciò che rileva è, nella prospettiva indicata dal Tribunale di Pisa, il fatto che il sig. si sia assunto l'obbligo di pagamento delle rate;
CP_4
− nulla è dato sapere sulla volontà della banca di “liberare” o meno il sig. CP_4 dall'obbligo di pagamento delle rate stesse;
− non constano allegazioni concernenti il mancato pagamento di tali rate, né la sig.ra
LL ha addotto di aver provveduto ella stessa a tale pagamento.
4.2.2.4) Infine, per quanto concerne l'ultima delle circostanze valorizzate a fini presuntivi (onde ravvisare l'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.) dal Tribunale di Pisa e contestate dall'odierna appellante, si osserva come il predetto giudice di prime cure abbia esposto, anche, che “...la cessione di quote è avvenuta alla presenza di testimoni (la cui presenza non appare giustificata, in relazione alla tipologia di atto, se non al fine di rendere valido un atto che potrebbe essere ritenuto a titolo gratuito)”.
Tale rilievo è stato contestato dall'odierna appellante rilevandosi che “...una volta stabilito in sentenza che il trasferimento della predetta quota ha natura di atto a titolo oneroso, riteniamo non abbia alcun senso fare accenno alla presenza dei testimoni per alimentare il “sospetto” che l'atto in questione potesse essere a titolo gratuito. In ogni caso, dovendo dubitarsi che i GNi LL e fossero al corrente delle CP_4
formalità richieste dalla legge a seconda che venisse stipulato un atto a titolo gratuito anziché uno a titolo oneroso, è presumibile che tale attività sia da attribuire ad un eccesso di zelo del notaio rogante;
non va dimenticato, infatti, che il suddetto pubblico ufficiale ha comunque la facoltà di farsi assistere da testimoni se anche la natura dell'atto traslativo non richiede la presenza di questi ultimi”.
4.2.2.4.1) In proposito va osservato, in primo luogo, come il rilievo operato dal giudice di prime cure si presenti sostanzialmente superfluo, atteso che già le altre considerazioni espresse nel contesto della sentenza impugnata (e qui ritenute condivisibili)
15 appaiono ampiamente satisfattive onde consentire di ravvisare congrui elementi presuntivi per ritenere dimostrata la consapevolezza dell'evento dannoso in capo alla sig.ra
LL.
4.2.2.4.2) Occorre comunque rilevare come la censura mossa dall'appellante non si confronti pienamente con il tenore dei rilievi svolti dal Tribunale di Pisa.
Il giudice di prime cure, infatti, si è limitato a rilevare che la presenza di due testimoni avrebbe potuto trovare una razionale spiegazione (non essendo necessari per la validità dell'atto formalmente stipulato) nell'ottica di una potenziale qualificazione dell'atto stesso quale atto a titolo gratuito.
Dunque, in tal senso, è poi irrilevante che, in concreto, lo stesso giudice di prime cure abbia qualificato l'atto in questione come atto a titolo oneroso, dal momento che l'oggetto della valorizzazione operata nella sentenza impugnata è dato dalla prospettazione
(e dai dubbi) che le parti dell'atto possono aver avuto al momento della sua stipulazione, nell'enfasi quindi attribuita all'elemento soggettivo delle parti stesse.
Quanto poi ai rilievi circa gli eventuali scrupoli del Notaio rogante e/o l'ignoranza delle parti dell'accordo in ordine ai requisiti dello stesso, si osserva come ciò non incida sul fatto che, comunque, l'atto è stato stipulato con tale forma e che la sig.ra LL ha partecipato allo stesso, dovendosi quindi presumere che quest'ultima abbia avuto contezza della vicenda traslativa cui stava dando esecuzione.
5) Il gravame deve dunque essere respinto, senza che ciò consegua alcuna
Contr statuizione in ordine alla refusione delle spese di lite, non essendosi costituita ed essendo stato dichiarato inammissibile l'intervento di . CP_5
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
CA LL avverso la sentenza n. 382/2021 del Tribunale di Pisa, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di di quale mandataria di Controparte_1
Controparte_2
16 2) dichiara inammissibile l'intervento in causa operato da per il Controparte_5
tramite della mandataria Controparte_6
3) respinge l'appello;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante CA
LL, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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