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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6867/2022, assegnata in decisione all'udienza del
10/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto l'8/05/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Testa Laura;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), con l'Avv. Scommegna Anna Maria Controparte_1 C.F._2
e l'Avv. Adelaide Spinazzola;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con decreto n. cronol. 13213/2020 del 21/10/2020.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2. Nel corso del matrimonio sono nati i figli (nt. a Barletta il 24/12/2004) e Persona_1 [...]
(nt. a Bari il 27/02/2013). CP_2
3. In ordine al regime di affidamento del figlio minore, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter
e quater c.p.c.
A ben vedere, infatti, le parti non sollevano questioni in ordine all'affido del figlio minorenne, domandandone entrambe l'affido condiviso. Nessuno dei genitori, inoltre, ha mosso specifici rilievi alle capacità genitoriale dell'altro.
D'altro canto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse del figlio (cfr. art. 337 quater c.c.).
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della attuale conflittualità tra i genitori, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi del figlio minore, che ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il minore andrà collocato prevalentemente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti, in considerazione del fatto che ha sempre convissuto con lei e tuttora vi convive.
4. Va confermato il regime di frequentazioni padre-figlio previsto con l'ordinanza presidenziale del 20/02/2023, che garantisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo del minore con il genitore non convivente, in conformità al principio di pagina 2 di 10 bigenitorialità. D'altronde, le parti non hanno mosso critiche al calendario di visite previsto in via temporanea e urgente dal Presidente. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
5. In applicazione dell'art. 337 sexies c.c., come richiesto da entrambe le parti, la casa familiare, con le relative pertinenze, va assegnata alla madre, affinché ella continui a viverci con Per_ il figlio minore e con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente , in CP_2
occasione dei suoi rientri a Margherita di Savoia, garantendo così alla prole la conservazione dell'habitat domestico.
Le utenze saranno a carico esclusivo dell'assegnataria dell'abitazione, Controparte_1
quale titolare del diritto di godimento del bene, secondo gli ordinari criteri civilistici.
6. Passando alle statuizioni di tipo economico, relativamente al mantenimento del figlio minore va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere CP_2 all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter
c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Parimenti, andrà previsto, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., un assegno di mantenimento per pagina 3 di 10 Per_ la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Quanto alle capacità economiche delle parti si rileva quanto segue.
Il ricorrente è un imprenditore agricolo, amministratore unico e titolare del 70% delle quote societarie della “Luliva s.r.l.” (nella quale al 30/09/2022 operavano diciotto addetti), nonché titolare del 90% delle quote societarie della “Società Agricola Semplice Di Lecce”. Il è Pt_1
altresì proprietario di numerosi fabbricati e terreni. E' proprietario o, comunque, ha nella propria disponibilità una imbarcazione di grandi dimensioni e di rilevante valore. E' intestatario di diversi altri beni mobili registrati (tra cui autovetture, ciclomotori e motocicli). Infine, il padre sta
Per_ anticipando le ingenti spese di studio, vitto e alloggio della figlia , la quale è iscritta dal 2023 ad un prestigioso istituto universitario privato di Milano.
La situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, come ricostruita al capoverso precedente, è in parte incontestata e in parte provata documentalmente (v. dichiarazioni dei redditi, visure catastali, visure camerali e fotografie in atti).
Le risorse e le capacità economiche del devono ritenersi, pertanto, significative e Pt_1
senza dubbio ben superiori a quelle risultanti dalle inverosimili dichiarazioni dei redditi agli atti
(si pensi che nella missiva del 4/01/2024 il ricorrente richiede il rimborso alla resistente delle spese universitarie sostenute per la figlia nel 2023, pari - nel totale - ad euro 35.000,00, quando per l'intero anno 2023 ha dichiarato un reddito complessivo e, dunque, lordo, di euro 38.821,00, come si evince dal Modello Persone Fisiche 2024).
La resistente è una insegnante pubblica di ruolo, con un reddito annuo netto di euro
23.512,00 (v. Modello Persone Fisiche 2024). La non è titolare né di fabbricati né di CP_1
terreni ed è titolare del 10% delle quote della menzionata “Società Agricola Semplice Di Lecce”.
Tenuto conto della diversità di risorse e capacità economiche delle parti, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori e delle attuali esigenze dei figli alla luce del tempo trascorso e della loro attuale età, nonché del valore economico della assegnazione della casa familiare, si reputa congruo prevedere l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del
Per_ figlio minore e della figlia , maggiorenne ed economicamente non indipendente, CP_2
versando alla madre la somma mensile complessiva di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 70%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come pagina 4 di 10 individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
7. Va rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente ai sensi dell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. della Suprema Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, posta alla base dell'ordinanza presidenziale emessa nel corso di questo giudizio, con cui la Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la più recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le
Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza pagina 5 di 10 economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha poi chiarito che il tenore di vita matrimoniale è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno e che l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 9839 dell'11/04/2024; Cass. n. 21234 del 09/08/2019; Cass. n. 22738 del
11/08/2021). In sostanza, il mero squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale di uno degli ex coniugi sono ormai irrilevanti ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno (Cass. n. 21234 del 09/08/2019)
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della pagina 6 di 10 impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234 del 09/08/2019, secondo cui l'assegno di divorzio non è dovuto qualora entrambi i coniugi abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali).
Si è precisato (Cass. n. 32669 del 24/11/2023) che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente
(Cass. n. 29920/2022). Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. n. 9144/2023; Cass. n. 10614/2023).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, di certo non vi sono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione assistenziale, giacché la resistente svolge l'attività di insegnante pubblica di ruolo, con uno stipendio dignitoso, ed è quindi pienamente indipendente da un punto di vista economico. La si avvantaggia, inoltre, da un punto di CP_1 vista abitativo, dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del Pt_1
In mancanza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione assistenziale, in ragione delle condizioni economiche della richiedente, deve parimenti escludersi pagina 7 di 10 che possa riconoscersi un assegno divorzile dalla funzione perequativo-compensativa, in assenza della prova del contributo fornito, in via esclusiva o prevalente, alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, attraverso il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali. In mancanza di una tale prova, neppure possono soccorrere, al riguardo, il criterio della durata del matrimonio
- peraltro non particolarmente lunga - e il fatto, di per sé considerato, della nascita di due figli dalla relazione coniugale.
Il ricorrente, infatti, ha contestato fermamente che la resistente abbia sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali e, anzi, è incontestato che la abbia iniziato il proprio CP_1
percorso di studi universitari durante il matrimonio, per poi laurearsi e iniziare la propria professione di insegnante, dapprima in maniera precaria e, poi, a tempo indeterminato. Pertanto, mentre vi è prova che proprio nel corso del matrimonio la resistente abbia avviato e concluso gli studi e poi progredito nella carriera, dall'istruttoria non sono emerse rinunce o sacrifici di aspettative professionali o reddituali.
E' altresì contestato e sfornito di prova il fatto che la resistente abbia mai dato un apporto o, addirittura, lavorato all'interno delle imprese del ricorrente.
La domanda andrà, pertanto, rigettata.
8. Le ulteriori domande proposte dalle parti - assegnazione di mobilio e suppellettili, estinzione di conti cointestati, divisione di somme di denaro, liquidazione di quote societarie, rendicontazione, distribuzione di utili - vanno dichiarate inammissibili.
Come affermato dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, le questioni attinenti allo scioglimento della comunione di beni immobili, alla restituzione di beni mobili, alla restituzione ed al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme tra le parti, sono in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio e come tali, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non possono essere trattate nel medesimo procedimento ma dovranno essere oggetto di una apposita domanda che seguirà il rito ordinario e non il rito speciale previsto in materia di separazione o di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo status coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali;
ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.
353/1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai pagina 8 di 10 sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. 18870/2014; Cass.
11828/2009; Cass. 20638/2004; Cass. 6660/2001).
Pertanto, non sussistendo una connessione qualificata tra le domande in esame e quella di divorzio, bensì soltanto una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti, dovrà dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di domande non cumulabili con quella di divorzio, per i motivi esposti, che dovranno quindi essere trattate con rito ordinario in separato procedimento.
9. Vista la soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
10. Ai sensi dell'art. 36, ult. co., D.P.R. n. 600/1973 (secondo cui: “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo
l'eventuale documentazione atta a comprovarli”) e alla luce di quanto sopra esposto in relazione alla posizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, è doveroso trasmettere gli atti del presente procedimento alla Guardia di Finanza di Barletta, per le determinazioni di competenza in ordine alla possibile sussistenza di illeciti tributari con riferimento alla posizione di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Margherita di
Savoia il 14/02/2004 tra (nt. a Cerignola l'8/12/1976) e (nt. Parte_1 Controparte_1
a Barletta il 6/10/1979) (atto n. 2, parte 2, serie A, anno 2004);
2) dispone l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore con collocamento CP_2
prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) disciplina il diritto di visita paterno nei confronti del figlio minore come in parte CP_2
pagina 9 di 10 motiva indicato;
4) assegna la casa familiare, con le relative pertinenze, alla madre;
5) obbliga il padre a contribuire al mantenimento del figlio minore e della figlia CP_2
Per_
, maggiorenne ed economicamente non indipendente, versando alla madre la somma mensile complessiva di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 70%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
6) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie;
7) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Margherita di Savoia per le annotazioni di legge;
10) ordina la trasmissione degli atti del presente procedimento a cura della Cancelleria alla
Guardia di Finanza di Barletta.
Foggia, 20/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6867/2022, assegnata in decisione all'udienza del
10/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto l'8/05/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Testa Laura;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), con l'Avv. Scommegna Anna Maria Controparte_1 C.F._2
e l'Avv. Adelaide Spinazzola;
- RESISTENTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Foggia con decreto n. cronol. 13213/2020 del 21/10/2020.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2. Nel corso del matrimonio sono nati i figli (nt. a Barletta il 24/12/2004) e Persona_1 [...]
(nt. a Bari il 27/02/2013). CP_2
3. In ordine al regime di affidamento del figlio minore, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter
e quater c.p.c.
A ben vedere, infatti, le parti non sollevano questioni in ordine all'affido del figlio minorenne, domandandone entrambe l'affido condiviso. Nessuno dei genitori, inoltre, ha mosso specifici rilievi alle capacità genitoriale dell'altro.
D'altro canto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse del figlio (cfr. art. 337 quater c.c.).
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della attuale conflittualità tra i genitori, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi del figlio minore, che ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il minore andrà collocato prevalentemente presso la madre, come richiesto da entrambe le parti, in considerazione del fatto che ha sempre convissuto con lei e tuttora vi convive.
4. Va confermato il regime di frequentazioni padre-figlio previsto con l'ordinanza presidenziale del 20/02/2023, che garantisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo del minore con il genitore non convivente, in conformità al principio di pagina 2 di 10 bigenitorialità. D'altronde, le parti non hanno mosso critiche al calendario di visite previsto in via temporanea e urgente dal Presidente. Pertanto, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
5. In applicazione dell'art. 337 sexies c.c., come richiesto da entrambe le parti, la casa familiare, con le relative pertinenze, va assegnata alla madre, affinché ella continui a viverci con Per_ il figlio minore e con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente , in CP_2
occasione dei suoi rientri a Margherita di Savoia, garantendo così alla prole la conservazione dell'habitat domestico.
Le utenze saranno a carico esclusivo dell'assegnataria dell'abitazione, Controparte_1
quale titolare del diritto di godimento del bene, secondo gli ordinari criteri civilistici.
6. Passando alle statuizioni di tipo economico, relativamente al mantenimento del figlio minore va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere CP_2 all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter
c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Parimenti, andrà previsto, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., un assegno di mantenimento per pagina 3 di 10 Per_ la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Quanto alle capacità economiche delle parti si rileva quanto segue.
Il ricorrente è un imprenditore agricolo, amministratore unico e titolare del 70% delle quote societarie della “Luliva s.r.l.” (nella quale al 30/09/2022 operavano diciotto addetti), nonché titolare del 90% delle quote societarie della “Società Agricola Semplice Di Lecce”. Il è Pt_1
altresì proprietario di numerosi fabbricati e terreni. E' proprietario o, comunque, ha nella propria disponibilità una imbarcazione di grandi dimensioni e di rilevante valore. E' intestatario di diversi altri beni mobili registrati (tra cui autovetture, ciclomotori e motocicli). Infine, il padre sta
Per_ anticipando le ingenti spese di studio, vitto e alloggio della figlia , la quale è iscritta dal 2023 ad un prestigioso istituto universitario privato di Milano.
La situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, come ricostruita al capoverso precedente, è in parte incontestata e in parte provata documentalmente (v. dichiarazioni dei redditi, visure catastali, visure camerali e fotografie in atti).
Le risorse e le capacità economiche del devono ritenersi, pertanto, significative e Pt_1
senza dubbio ben superiori a quelle risultanti dalle inverosimili dichiarazioni dei redditi agli atti
(si pensi che nella missiva del 4/01/2024 il ricorrente richiede il rimborso alla resistente delle spese universitarie sostenute per la figlia nel 2023, pari - nel totale - ad euro 35.000,00, quando per l'intero anno 2023 ha dichiarato un reddito complessivo e, dunque, lordo, di euro 38.821,00, come si evince dal Modello Persone Fisiche 2024).
La resistente è una insegnante pubblica di ruolo, con un reddito annuo netto di euro
23.512,00 (v. Modello Persone Fisiche 2024). La non è titolare né di fabbricati né di CP_1
terreni ed è titolare del 10% delle quote della menzionata “Società Agricola Semplice Di Lecce”.
Tenuto conto della diversità di risorse e capacità economiche delle parti, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori e delle attuali esigenze dei figli alla luce del tempo trascorso e della loro attuale età, nonché del valore economico della assegnazione della casa familiare, si reputa congruo prevedere l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del
Per_ figlio minore e della figlia , maggiorenne ed economicamente non indipendente, CP_2
versando alla madre la somma mensile complessiva di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 70%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come pagina 4 di 10 individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
7. Va rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente ai sensi dell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Giova premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. della Suprema Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, posta alla base dell'ordinanza presidenziale emessa nel corso di questo giudizio, con cui la Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la più recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le
Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza pagina 5 di 10 economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La giurisprudenza di legittimità successiva ha poi chiarito che il tenore di vita matrimoniale è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno e che l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 9839 dell'11/04/2024; Cass. n. 21234 del 09/08/2019; Cass. n. 22738 del
11/08/2021). In sostanza, il mero squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale di uno degli ex coniugi sono ormai irrilevanti ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno (Cass. n. 21234 del 09/08/2019)
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della pagina 6 di 10 impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. n. 21234 del 09/08/2019, secondo cui l'assegno di divorzio non è dovuto qualora entrambi i coniugi abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali).
Si è precisato (Cass. n. 32669 del 24/11/2023) che il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente
(Cass. n. 29920/2022). Ciò presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale, perché, in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (Cass. n. 9144/2023; Cass. n. 10614/2023).
Tanto premesso, venendo al caso di specie, di certo non vi sono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione assistenziale, giacché la resistente svolge l'attività di insegnante pubblica di ruolo, con uno stipendio dignitoso, ed è quindi pienamente indipendente da un punto di vista economico. La si avvantaggia, inoltre, da un punto di CP_1 vista abitativo, dell'assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva del Pt_1
In mancanza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile dalla funzione assistenziale, in ragione delle condizioni economiche della richiedente, deve parimenti escludersi pagina 7 di 10 che possa riconoscersi un assegno divorzile dalla funzione perequativo-compensativa, in assenza della prova del contributo fornito, in via esclusiva o prevalente, alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, attraverso il sacrificio di concrete aspettative professionali e reddituali. In mancanza di una tale prova, neppure possono soccorrere, al riguardo, il criterio della durata del matrimonio
- peraltro non particolarmente lunga - e il fatto, di per sé considerato, della nascita di due figli dalla relazione coniugale.
Il ricorrente, infatti, ha contestato fermamente che la resistente abbia sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali e, anzi, è incontestato che la abbia iniziato il proprio CP_1
percorso di studi universitari durante il matrimonio, per poi laurearsi e iniziare la propria professione di insegnante, dapprima in maniera precaria e, poi, a tempo indeterminato. Pertanto, mentre vi è prova che proprio nel corso del matrimonio la resistente abbia avviato e concluso gli studi e poi progredito nella carriera, dall'istruttoria non sono emerse rinunce o sacrifici di aspettative professionali o reddituali.
E' altresì contestato e sfornito di prova il fatto che la resistente abbia mai dato un apporto o, addirittura, lavorato all'interno delle imprese del ricorrente.
La domanda andrà, pertanto, rigettata.
8. Le ulteriori domande proposte dalle parti - assegnazione di mobilio e suppellettili, estinzione di conti cointestati, divisione di somme di denaro, liquidazione di quote societarie, rendicontazione, distribuzione di utili - vanno dichiarate inammissibili.
Come affermato dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, le questioni attinenti allo scioglimento della comunione di beni immobili, alla restituzione di beni mobili, alla restituzione ed al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme tra le parti, sono in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio e come tali, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non possono essere trattate nel medesimo procedimento ma dovranno essere oggetto di una apposita domanda che seguirà il rito ordinario e non il rito speciale previsto in materia di separazione o di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo status coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali;
ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla l.
353/1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai pagina 8 di 10 sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. 18870/2014; Cass.
11828/2009; Cass. 20638/2004; Cass. 6660/2001).
Pertanto, non sussistendo una connessione qualificata tra le domande in esame e quella di divorzio, bensì soltanto una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti, dovrà dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di domande non cumulabili con quella di divorzio, per i motivi esposti, che dovranno quindi essere trattate con rito ordinario in separato procedimento.
9. Vista la soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
10. Ai sensi dell'art. 36, ult. co., D.P.R. n. 600/1973 (secondo cui: “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo
l'eventuale documentazione atta a comprovarli”) e alla luce di quanto sopra esposto in relazione alla posizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, è doveroso trasmettere gli atti del presente procedimento alla Guardia di Finanza di Barletta, per le determinazioni di competenza in ordine alla possibile sussistenza di illeciti tributari con riferimento alla posizione di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Margherita di
Savoia il 14/02/2004 tra (nt. a Cerignola l'8/12/1976) e (nt. Parte_1 Controparte_1
a Barletta il 6/10/1979) (atto n. 2, parte 2, serie A, anno 2004);
2) dispone l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore con collocamento CP_2
prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) disciplina il diritto di visita paterno nei confronti del figlio minore come in parte CP_2
pagina 9 di 10 motiva indicato;
4) assegna la casa familiare, con le relative pertinenze, alla madre;
5) obbliga il padre a contribuire al mantenimento del figlio minore e della figlia CP_2
Per_
, maggiorenne ed economicamente non indipendente, versando alla madre la somma mensile complessiva di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 70%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
6) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla moglie;
7) dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Margherita di Savoia per le annotazioni di legge;
10) ordina la trasmissione degli atti del presente procedimento a cura della Cancelleria alla
Guardia di Finanza di Barletta.
Foggia, 20/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Antonio Buccaro
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