TRIB
Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/04/2024, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 2704/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2704 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter, c.p.c., introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Valeria Brescia ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Claudio Rosellini ed CP C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Collazione. Comunione ereditaria.
Conclusioni
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa, previa eventuale demolizione di consistenze immobiliari illegittime non regolarizzabili tali da pregiudicare la commerciabilità dei beni oggetto di causa, - accertare e dichiarare la simulazione relativa degli atti ai rogiti Notaio Dott. di Prato Persona_1 del 3 luglio 1997, rep. n. 61135 raccolta n. 7193, in quanto dissimulante una donazione o, in ipotesi, accertare e dichiarare negotium mixtum cum donatione, conseguentemente reintegrando e/o incrementando per effetto della collazione l'asse ereditario dell'immobile e/o del valore dell'immobile donato o, in ipotesi, del suo maggior rilevante valore al momento dell'apertura della successione;
- condannare il sig. a restituire alla massa una somma CP pari al 100% e/o alla sig.ra una somma pari al 50% di tutti i trasferimenti di denaro effettuati in vita dai Parte_1 conti correnti personali intestati al de cuius in favore del sig. , come descritto nella parte Persona_2 CP espositiva del presente atto;
- accertare l'effettiva e reale massa ereditaria del de cuius , sommando al Persona_2 relictum tutto quanto donato e/o assegnato in vita al coerede collatizio sig. per effetto della collazione;
- CP pronunciare la divisione giudiziale dei beni tutti costituenti l'asse ereditario dei de cuius e Persona_3 CP
1 assegnando alla Sig.ra e al convenuto Sig. la proprietà delle porzioni immobiliari Per_2 Parte_1 CP
e mobiliari di rispettiva spettanza, previa stima del compendio ereditario, giudizio di comoda divisibilità e previa effettuazione dei frazionamenti eventualmente occorrenti;
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra CP
la somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di indennità per l'occupazione dei beni caduti in successione Parte_1 ed in comproprietà dei coeredi, nonché al risarcimento del danno, nella misura che sdarà ritenuta di giustizia, per aver
impedito la locazione ai terzi delle consistenze immobiliari cadute in successione. Con vittoria di spese di lite e compensi”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice monocratico del Tribunale di Prato: - in via principale e nel merito:
a) rigettare le domande, tutte, svolte dalla signora per essere infondate in fatto ed in diritto;
b) pronunciare Parte_1
e disporre la divisione giudiziale degli immobili caduti in successione del signor con assegnazione agli Persona_2 eredi delle rispettive quote di proprietà, individuando e disponendo gli eventuali conguagli in denaro. Con il rimborso
delle spese e vittoria di competenze del giudizio;
- in via istruttoria: - disporre la rimessione della causa in istruttoria, con ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere comproprietaria al 50% Parte_1 insieme ad dei beni caduti in successione a seguito della morte della madre, CP Persona_3
e del padre, ha citato in giudizio il contitolare al fine di sentir pronunciare lo
[...] Persona_2 scioglimento della comunione, oltre che: la simulazione del contratto con cui i genitori avevano venduto al fratello l'immobile sito in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, con conseguente incremento della comunione;
la condanna del convenuto a restituire alla massa una somma equivalente ai prelievi in denaro effettuati dal conto di la condanna del convenuto a corrisponderle una somma di denaro a Persona_2 titolo di indennità per l'occupazione dei beni caduti in successione oltre che il risarcimento del danno per averne impedito la locazione.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: la successione di si era aperta il 17 Persona_3 maggio 2015 e gli unici eredi erano il coniuge, e i due figli, e;
l'asse ereditario Persona_2 Pt_1 CP era stato quantificato, ai fini fiscali in complessivi euro 42.742,40 per immobili e diritti reali immobiliari, rappresentati dalla quota di ½ del bene posto in Prato, via San Martino per Galceti 154/a e dalla quota di ½ della proprietà del terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti;
la successione di si Persona_2 era aperta in Prato il 6 agosto 2015 e gli unici eredi erano i due figli, e;
l'asse ereditario era stato Pt_1 CP quantificato, ai fini fiscali, in complessivi euro 67.140,45 per immobili e diritti reali immobiliari, rappresentati, per il valore di euro 57.807,12 dalla quota di 4/6 della piena proprietà del bene immobile posto in Prato, via
San Martino per Galceti, n. 154/a e per 9.333.33 euro dalla quota di 4/6 della piena proprietà del terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti;
tra i beni caduti in successione rientrava anche il saldo del conto corrente accesso presso , ammontante ad euro 7.325,83; il tentativo di Controparte_2 mediazione instaurato per addivenire ad una divisione consensuale non aveva avuto successo;
il 3 novembre
2014 dal conto corrente 0748380, intestato presso di Prato a Organizzazione_1 Persona_2 era stata trasferita mediante bonifico bancario e senza giustificazione la somma di euro 109.988,92 in favore di con atto notarile di compravendita del 3 luglio 1997 i genitori avevano apparentemente CP
2 venduto ad dichiaratosi coniugato in regime di comunione legale, la piena proprietà CP dell'immobile adibito a civile abitazione e sito in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, indicando quale corrispettivo, il prezzo di Lire 35.000.000,00 (pari ad euro 18.075,99); aveva poi prelevato, CP tra il 2005 e il 2015, dal conto corrente n. 0097757 intestato presso la , Agenzia di Controparte_2
a somme per circa 18.000,00 euro annui;
in tale periodo, e segnatamente sino al CP_2 Persona_2 giugno 2014, aveva convissuto con i genitori provvedendo a tutte le loro necessità anche Parte_1 economiche;
sul terreno caduto in successione si trovano due rimesse utilizzate da per il CP ricovero del proprio camion e attrezzature di lavoro oltre che come garage per la propria autovettura;
CP viveva nell'appartamento donato dai genitori e ubicato al piano sovrastante l'immobile caduto in
[...] successione il quale, nonostante le richieste di non era stato locato a terzi a causa dei dinieghi Parte_1 mossi dal comproprietario.
Si è costituito il quale, associandosi alla domanda di divisione giudiziale, ha chiesto il rigetto CP delle ulteriori pretese dell'attrice.
A sostegno della propria difesa, ha dedotto che: quanto alle somme prelevate dal conto corrente n. 0748380 acceso presso 70.000,00 euro erano di proprietà dello stesso come risultava Org_1 CP dall'operazione bancaria del 9 maggio 2013, e il residuo era rappresentato dalla liquidazione di
[...]
(il cui premio era stato integralmente pagato dal convenuto e dal fratello ) per euro Organizzazione_2 CP_3
39.988,00 corrisposto in parte (ossia per 20.000,00 euro) a ciascuno dei figli attraverso assegni circolari
(ognuno da 5.000,00 euro), mentre la somma restante, pari ad euro 19.000,00, era stata sempre utilizzata per le esigenze di dopo la morte del fratello , avvenuta nel 2001, la sorella non si Persona_2 CP_3 Pt_1 era mai occupata delle esigenze dei genitori, di cui si era fatto carico , ed era andata a vivere altrove;
CP
l'attrice non aveva mai espresso la volontà di utilizzare i beni per la cui occupazione aveva chiesto il pagamento dell'indennità; il convenuto non si era opposto alla locazione dell'immobile caduto in successione, che, comunque, non era abitabile, perché gli impianti non erano a norma.
Depositate le memorie istruttorie nei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 24 maggio 2018, parte attrice ha chiesto di essere rimessa in termini per depositare documentazione attestante le spese sostenute, mentre parte convenuta ha insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso deposito della documentazione ipocatastale riguardante gli immobili caduti in successione, formulata con la memoria n. 3, ex art. 183, co. 6, c.p.c. Il giudice, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza non definitiva n. 14/2020 dell'8 gennaio 2020, il Giudice ha accolto la domanda di simulazione posta dall'attrice e, dopo aver rigettato l'eccezione di improcedibilità, ha disposto il prosieguo delle operazioni divisionali.
All'udienza del 18 febbraio 2021, parte attrice ha respinto la proposta di definizione transattiva della controversia depositata da parte convenuta il 17 febbraio 2021.
La causa è stata successivamente istruita con CTU estimativa dei beni caduti in successione e CTU contabile, con successiva integrazione.
3 All'udienza del 30 gennaio 2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
*****
1. Sulla massa ereditaria.
Prima di affrontare la domanda di divisione in senso stretto, occorre esaminare le richieste delle parti in ordine all'accertamento dell'identificazione e quantificazione dei beni in comunione.
Dal contenuto degli atti difensivi emerge che questi ultimi sono costituiti innanzitutto dalla piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 500, e dal terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti, nonché dal saldo del conto corrente accesso presso , ammontante ad euro Controparte_2
7.325,83.
In forza dell'istituto della collazione, vanno poi considerate nella massa da dividere le donazioni fatte in vita a ciascuno dei coeredi. In particolare, con sentenza non definitiva n. 14/2020 dell'8 gennaio 2020 è stata accertata la simulazione relativa della compravendita con cui ed Persona_2 Persona_3 hanno trasferito ad l'immobile sito in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente CP identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501. A dire dell'attrice, è soggetta a collazione anche la somma di euro 109.988,92 trasferita ad dal conto corrente 0748380, intestato presso CP [...]
di Prato a Organizzazione_1 Persona_2
Non è stata allegata, invece, l'esistenza di debiti ereditari.
Infine, l'attrice domanda la restituzione alla massa del denaro di di cui si Persona_2 CP_4 sarebbe appropriato, operando in qualità di delegato sul conto corrente 0097757 intestato al padre.
L'elaborato peritale redatto dal geometra ha assegnato all'appartamento posto in Prato, Persona_4 via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 500 un valore di € 164.820,00 ed al terreno, su cui è stato costruito un box auto, il valore di euro 32.918,00.
È pacifico, poi, che facciano parte della massa le giacenze del conto corrente acceso presso Controparte_2
Agenzia di , pari ad euro 7.325,83.
[...] CP_2
A tali beni devono essere aggiunti quelli derivanti dalla collazione e quelli rivendicati dall'attrice in quanto appartenenti al de cuius e sottratti da CP
1.2. Immobili e somme soggette a collazione.
Va premesso che la collazione è un momento della divisione ereditaria e una tecnica di formazione della massa da dividere in modo che nei rapporti tra coeredi condividenti si conservi una proporzione nel valore delle quote mediante la redistribuzione dell'arricchimento ricevuto a titolo di liberalità in modo proporzionale alle quote di ciascuno.
Il coerede donatario viene, dunque, a trovarsi in una posizione di soggezione al potere degli altri di prelevare dalla massa dividenda beni e valori corrispondenti a quelli donati, senza che questi debba o possa fare alcunché per evitarlo, salvo il fatto impeditivo della scelta per il conferimento in natura.
4 Quanto agli aspetti processuali, i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario, da ricostruire quali oggetto di pregressa donazione. Incombe, in tal caso, sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II, 18/07/2005, n. 15131, rv. 582041).
1.2.1. Sull'immobile donato.
Va, pertanto, innanzitutto attratto alla massa il bene sito in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501 (il cui valore è stato stimato dal CTU in euro 177.875.,00 al tempo dell'apertura della successione e in euro € 159.888 all'attualità), essendo stato accertato, con sentenza non definitiva, che lo stesso è stato donato ad dai genitori. CP
È, del resto, in questa sede precluso il riesame delle questioni già affrontate e risolte dalla sentenza non definitiva dell'8 gennaio 2020. Ed, infatti, “Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art.
279, commi 2 e 4, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (così, Cass. civ. Sez. I Sent., 31/03/2016, n. 6283, rv. 639270).
Avendo chiesto la collazione del bene per imputazione, come si evince dalla memoria di CP replica, il bene non rientra nella comunione ereditaria, fermo l'obbligo del donatario di conferirne il valore alla massa.
Al riguardo, il convenuto chiede che sia dedotto a suo favore il valore di spese e migliorie in assunto sostenute ed apportate sul bene ricevuto in donazione, limitatamente a quelle riferite ad epoca successiva alla liberalità.
In particolare, espone che l'immobile trasferitogli nel 1997 era maltenuto, privo di impianti CP
e interamente da ristrutturare e che l'incremento di valore dall'epoca dell'apertura della successione doveva essere imputato ai lavori di ristrutturazione e ampliamento da lui realizzati.
La pretesa del convenuto, il quale ha chiesto che il bene immobile sia computato per imputazione, poggia sul disposto dell'art. 748 cod. civ., secondo cui "In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa. Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile".
La norma, dettata con riferimento alla collazione per imputazione dei beni immobili, si ricollega direttamente alla ratio dell'istituto: il conferimento delle donazioni, finalizzato a ricostituire il patrimonio del de cuius, non può comprendere ciò che, essendo stato realizzato dal donatario, non è mai appartenuto al donante, e, simmetricamente, deve comprendere ciò che il donatario ha deteriorato, per sua colpa.
5 Sotto il profilo processuale, che il donatario il quale invochi a suo favore l'applicazione della regola indicata nell'art. 748 c.c., comma 1, non ha, dunque, l'onere di articolare una specifica domanda, ma solo di allegare il fatto a mezzo di eccezione e di provarlo, se contestato.
In particolare, a norma dell'art. 167 c.p.c. le eccezioni in senso stretto devono essere sollevate a pena di decadenza con la comparsa di costituzione da depositare entro 20 giorni dalla data dell'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 183, c.p.c.
I fatti posti a fondamento di eccezioni in senso lato, poi, devono essere introdotti entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., al fine di consentire alla controparte di replicare entro il termine per il deposito della memoria ex art. 183, co 6, n. 2, c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, l'eccezione e i fatti posti a suo fondamento sono stati introdotti tardivamente, soltanto con la memoria n. 2, ex art. 183, co. 6, c.p.c., con la conseguenza che non possono essere considerati nel presente giudizio.
1.2.2. Sul trasferimento di euro 109.988,92.
Quanto al trasferimento di euro 109.988,92 dal conto corrente n. 0748380 intestato a in Persona_2 favore del figlio il Tribunale osserva quanto segue. CP
Come emerge dall'elaborato tecnico redatto dalla CTU, dott.ssa il conto corrente in Persona_5 questione è stato alimentato da un unico movimento, per euro 110.000,00, riferibile ad un bonifico effettuato dallo stesso in data 10 maggio 2013. Tale somma è stata poi vincolata in pari data e, a seguito Persona_2 dell'estinzione del vincolo, il saldo positivo del conto corrente ammontava ad euro 111.440,24. La somma di euro 109.988,92 rimasta sul conto una volta saldate le spese, anche per imposte, ed effettuato un prelievo in contanti, è stata poi trasferita il 14 novembre 2014 a azzerando le giacenze. CP
Al riguardo, il convenuto ha allegato che il bonifico 109.988,92 era stato effettuato dal padre a titolo di restituzione, in parte, della dazione di euro 70.000,00, effettuata da al padre il 7 maggio 2013, CP proprio al fine di consentirgli di beneficiare dei particolari vantaggi destinati dall'istituto bancario sui nuovi depositi vincolati, e, per la somma restante, a titolo di restituzione delle somme derivanti dalla liquidazione delle polizze vita i cui premi erano stati pagati da e dal fratello Ha aggiunto CP Persona_6 il convenuto che tale importo, pari ad euro 39.988,00 era stato corrisposto per la somma di euro 20.000,00 ai figli, mediante assegni circolari, mentre per la somma di euro 19.000,00 era stata utilizzato per le esigenze dello stesso Persona_2
Tenuto conto delle risultanze di causa, può considerarsi dimostrato che, per l'importo di euro 70.000,00, il bonifico del 4 novembre 2014 trovi causa nell'obbligo di restituire il denaro trasferito da a CP il 7 maggio 2013. Persona_2
Tale trasferimento è stato, infatti, documentato dal convenuto mediante la produzione dell'estratto conto del 7 maggio 2013, da cui risulta la realizzazione di un bonifico in favore di per euro 70.004,25 Persona_2
(doc. 4 parte convenuta).
Ed, infatti, ricordato il principio di causalità dei trasferimenti, una volta provata la dazione di denaro, sussiste il diritto ad ottenerne la restituzione, salvo che non sia dedotta una causa idonea a giustificare il trattenimento
6 della somma ricevuta (arg. da Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2021, n. 27372, rv. 662545-01; il principio sembra trovare conferma indiretta anche in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023, Rv. 667508 – 02: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta”).
Nel caso di specie, le allegazioni di circa l'esistenza del diritto del padre di trattenere la somma Parte_1 di cui al bonifico del 7 maggio 2013 in quanto trasferita dal fratello causa solvendi, al fine di estinguere CP precedenti debiti contratti con non sono idonee ad escludere il diritto di ad Persona_2 CP ottenere la restituzione della stessa somma.
Infatti, l'attrice non ha allegato, né ha offerto la prova di un titolo specifico in forza del quale il fratello fosse tenuto a corrispondere al padre l'importo di euro 70.000,00, limitandosi a congetture ipotetiche e non suffragate da alcun elemento di riscontro.
Al contrario, si deve concludere che il restante importo di euro 39.988,00 sia stato versato da Persona_2 ad a titolo liberale, non avendo trovato conferma nelle risultanze processuali le allegazioni CP del convenuto a sostegno dell'esistenza di un titolo a giustificazione del trasferimento.
Innanzitutto, il convenuto allega che tale somma sarebbe il risultato della liquidazione di due polizze vita in favore dei genitori, i cui premi erano stati corrisposti dai figli e . Tale circostanza, ove confermata, CP CP_3 risulterebbe, tuttavia, irrilevante, poiché le somme liquidate appartengono ai beneficiari della polizza.
Non è stata, poi, data né offerta la prova che la somma di euro 20.000,00 sia stata ripartita tra i due figli mediante assegni da 5.000,00 euro. Fermo che l'evento non è stato circostanziato né in termini di tempo né in termini di luogo, l'attore non ha nemmeno prodotto gli assegni che sarebbero stati emessi nei suoi confronti.
Del resto, egli stesso aveva ricevuto l'intera somma, comprensiva della quota asseritamente spettante alla sorella, proprio con il bonifico del 14 novembre 2014.
Pertanto, i capitoli di prova orale n. 7-8-9, diretti a dimostrare la dazione dei predetti assegni, risultano inammissibili non solo perché generici e riguardanti circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente, ma anche perché in contrasto con le stesse risultanze di causa, da cui emerge che il conto corrente in questione è stato svuotato con un unico bonifico in favore di Pertanto, il fatto che CP il denaro si trovasse ormai nella disponibilità di quest'ultimo risulta incompatibile con un trasferimento di parte di quelle stesse somme mediante l'emissione di assegni da parte del padre nei confronti dei due Per_2 figli.
Quanto al fatto che il convenuto abbia utilizzato le restanti somme (per euro 19.000,00) a lui trasferite per le esigenze dei genitori, non esclude che le stesse gli siano state corrisposte a titolo di liberalità. Del resto, il convenuto non ha allegato di essere stato incaricato ad utilizzare il denaro secondo le disposizioni dei genitori, ma al fine di dimostrare l'impiego del denaro si è limitato a formulare un capitolo di prova orale di cui l'attrice ha eccepito tempestivamente l'inammissibilità per violazione dell'art. 2726 c.c., che esclude che la prova dei pagamenti possa essere offerta per testimoni.
7 Ne discende che deve considerarsi oggetto di donazione il trasferimento della somma di euro 39.988,00, in favore di CP
Comunque, come osservato dall'attrice, l'atto di liberalità va dichiarato nullo, in quanto realizzato in difetto delle prescrizioni di forma poste a pena di nullità dall'art. 782 c.c. Sul punto, è bene rammentare il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Le liberalità effettuate con trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari devono essere qualificate come donazione "diretta" e pertanto sono nulle se non vengono effettuato con atto pubblico” (cfr. Cass. civ.
Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725).
Pertanto, la stessa somma deve essere attratta alla massa ereditaria, in quanto uscita dal patrimonio del de cuius in forza di un atto nullo e rivendicata come appartenente alla comunione ereditaria da Parte_1
1.3. Sulla restituzione delle somme prelevate da conto corrente di CP
In ordine alla qualificazione della domanda di restituzione delle somme prelevate dal coerede dai conti correnti intestati ai de quibus, si osserva, poi, che i prelievi antecedente la data del decesso non sono ricompresi nell'asse ereditario e, perciò, non possono considerarsi beni ereditari;
di talché la domanda di restituzione non rientra nell'ambito applicativo della petitio hereditatis (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 09-04-2018, n. 8611).
Infatti, “ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio - azione nella quale l'erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo - sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass., Sez.
2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che l'azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia
o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius” (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n.
3181 del 09/02/2011; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939).
L'azione di restituzione esperita in questa sede, dunque, non ha come presupposto l'appartenenza delle somme al compendio ereditario, ma, piuttosto, l'esistenza di un credito del de cuius, nei confronti del convenuto, di cui l'erede chiede l'adempimento.
L'attrice, a tal proposito, ha allegato che aveva prelevato, tra il 2005 e il 2015 dal conto CP corrente n. 0097757 intestato presso la a Controparte_2 Controparte_2 Persona_2 somme per circa 18.000,00 euro annui.
A seguito dell'analisi della documentazione bancaria presente nei fascicoli di parte e di quella messa a disposizione dall'istituto di credito, il CTU ha concluso che dal 2011 al 2015 Persona_5 CP
a prelevato dal conto corrente 0097757 intestato al padre la somma di euro 50.500,00.
[...] Per_2
Sul punto, parte attrice rileva che, poiché era l'unico delegato ad operare sul conto del padre CP sin dal 1996, come emerso dalla documentazione bancaria presa ad esame dal CTU, tutti i prelievi effettuati a decorrere da tale data dovrebbero essere a lui riferiti.
8 La presunzione che parte attrice ritiene di poter trarre dal conferimento della delega, tuttavia, non può essere condivisa, considerando che tale dato non è incompatibile con la possibilità che lo stesso intestatario operi sul conto concorrendo con il delegato. Ciò, del resto, risulta dalla stessa CTU, laddove ha considerato alcuni prelievi eseguiti dopo il 2011 proprio da (v. pag. 12 CTU). Persona_2
Pertanto, è destituita da ogni fondamento anche l'ulteriore circostanza dedotta da parte attrice a sostegno della propria tesi, ossia che fosse impossibilitato ad eseguire operazioni di prelevamento a causa Persona_2 delle condizioni di salute in cui versava.
Dal canto proprio, parte convenuta nulla ha dedotto, limitandosi a negare di avere eseguito i prelievi. Solo con la memoria di replica ha allegato per la prima volta circostanze di cui, in quanto tardive, non potrà tenersi conto in questa sede, relative alla modalità di impiego delle somme prelevate.
Tanto premesso, considerato che il titolo in forza del quale venivano eseguiti i prelievi è rappresentato da una delega ad operare su conto corrente altrui e che il conferimento di tale potere presuppone un rapporto sostanziale di tipo gestorio, assimilabile al mandato, le somme prelevate devono essere restituite alla massa ereditaria sia che a tale rapporto fosse collegata una rinuncia all'obbligo di rendiconto, sia in caso contrario.
Nella prima ipotesi, la fonte dell'obbligo di restituzione è rappresentata dall'istituto della collazione, che riguarda anche le donazioni indirette, per espressa previsione dell'art. 737 c.c. (per la qualificazione della condotta di messa a disposizione, senza obblighi di restituzione o di rendiconto, di somme di denaro come donazione indiretta, si veda, in motivazione Cass. civ. Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725, cit.).
Nel secondo caso, non può mettersi in dubbio che l'erede possa sempre far valere diritti di credito appartenenti al de cuius derivanti dall'esecuzione del mandato;
in particolare, in questa sede, viene in rilievo l'obbligo del mandatario di restituire quanto ricevuto a causa del mandato, sia dal mandante che dai terzi, ex art. 1713 c.c.,
e dunque anche quanto prelevato dai conti correnti dal mandante in esecuzione dell'incarico
Ne consegue che la somma di euro 50.500,00, sia che venga considerata come un credito del de cuius nei confronti di sia che la si consideri come oggetto di donazione in favore di uno dei coeredi, CP deve essere attratta alla massa ereditaria.
1.4. Conclusioni sulla composizione della massa ereditaria.
La massa ereditaria è, dunque, così composta:
• piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 500, dal valore stimato di €
164.820,00;
• piena proprietà del terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti, sul quale risulta edificata un'autorimessa, dal valore di euro 32.918,00;
• saldo del conto corrente accesso presso , ammontante Controparte_2 ad euro 7.325,83;
• il valore della piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n.
154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501 dal valore stimato di
€ 159.888;
9 • somma di 39.988,00 euro, donata da ad Persona_2 CP
• somma di euro 50.500,00, prelevata da dal conto corrente intestato a CP Per_2
[...]
2. Sul credito per l'edificazione del box auto sul terreno in comunione.
Devono essere dichiarate inammissibili tutte le deduzioni e domande di parte convenuta tese ad ottenere il riconoscimento di un credito a carico della massa per aver sostenuto le spese di edificazione dei box auto sul terreno comune.
Va premesso che, come accertato dal CTU, le opere di realizzazione della struttura sul terreno oggetto di causa risalgono ad una data antecedente all'apertura della successione, ossia al 2005-2006. Ciò esclude che esse possano essere valutate come “migliorie” apportate dal donatario al bene da collazionare, ai sensi dell'art. 748
c.c., ovvero dal comproprietario, ex art. 1108 c.c.
Ne consegue che le spese sostenute per il miglioramento del bene non riguardano la vicenda divisoria, ma possono rappresentare fatto costitutivo di un'autonoma pretesa creditoria di a carico dei de CP quibus da far valere nei confronti degli eredi. Pretesa che, costituendo autonoma domanda, avrebbe dovuto essere introdotta nel presente giudizio entro il termine di decadenza posto dall'art. 167 c.p.c.
Invece, una domanda rivolta al riconoscimento di un simile credito non è mai stata effettivamente formalizzata, essendosi limitato il convenuto a sollecitare, solo con le note depositate per l'udienza cartolare del 20 aprile
2023, un'integrazione della CTU volta a quantificare l'aumento di valore del bene per effetto della costruzione del posto auto.
3. Sull'indennità di occupazione. ha domandato, poi, nei confronti del convenuto il pagamento di un'indennità, per avere Parte_1 utilizzato sin dall'apertura della successione di in via esclusiva il terreno comune. Persona_2
Al riguardo, si osserva che i frutti civili dei beni in comunione rappresentano “vantaggi” e in relazione ad essi opera, perciò, la disciplina (derogabile) di cui all'art. 1101, co. 2, c.c., con la conseguenza che, nei rapporti interni, il coerede che si appropri per intero del corrispettivo del godimento della cosa comune concesso a terzi ha un debito di restituzione nei confronti degli altri in proporzione alla quota ereditaria di costoro, mentre, nei rapporti con gli estranei alla comunione, ciascun partecipante ha facoltà di agire contro il terzo per ottenere il pagamento della propria quota.
L'ipotesi di godimento indiretto della cosa comune, mediante concessione a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo, non si sovrappone perfettamente a quella in cui il coerede nel corso della comunione ereditaria utilizzi in via esclusiva la cosa comune, godendone, di fatto, per l'intero. Il condividente che, affrancando l'oggetto da un destino produttivo, impronti la relazione con la cosa su canali più affettivi, servendosene in virtù delle utilità in natura che il bene gli prospetta, ad esempio destinandolo a propria residenza, esercita un diritto che il sistema della comunione gli attribuisce cristallinamente (art. 1102 c.c.), sicché ove il godimento si mantenga nei limiti della disciplina dell'uso comune, la posizione dell'utilizzatore non mostra punti di contatto con la figura del condividente che ometta di spartire i proventi della concessione a terzi del godimento della cosa.
10 Non a caso, l'ipotesi del coerede che utilizzi per sé la cosa si trova accolta all'interno del perimetro delle regole componenti la disciplina divisoria: l'art. 714 c.c. richiama il “godimento separato” del coerede, contrapponendolo al “godimento esclusivo” idoneo a modificare l'estensione del diritto del compartecipe, a riprova che la nota che colora di illiceità il godimento solitario della cosa ereditaria manente communione, così legittimando una richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., è la sua esplicazione con modalità tali da privare gli altri della possibilità di usarne parimenti, vale a dire l'esorbitanza dai limiti che, in forza dell'art. 1102 co.
1 c.c., conformano i poteri di godimento del comproprietario.
In sé considerata, quindi, l'allegazione di un uso individuale (o meglio, “separato”) della cosa non è sufficiente a configurare l'obbligo dell'utilizzatore di ristorare la violazione del principio della solidarietà dell'uso (art. 1102 c.c.), salvo che dai particolari del fatto non emerga una situazione di preclusione del possesso altrui. È, infatti, il monopolio del godimento a rendere riprovevole l'utilizzo individuale della cosa ereditaria, perché
l'accentramento del godimento con privazione delle possibilità dell'altrui utilizzo è pulsione rinnegante il principio di condivisione posto a fondamento della comunione.
In particolare, si ritiene che presupposto per il ristoro del pregiudizio correlato all'uso esclusivo sia la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di organizzazione del suo uso con modalità turnarie, cui segua un rifiuto o l'opposizione da parte del gestore esclusivo (Cass. civ. Sez. II Sent., 20/01/2022, n. 1738: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari,
l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”), ovvero un godimento esercitato con modalità tali da escludere o pregiudicare l'uso pieno e comodo della cosa da parte degli altri comunisti.
Al contrario, non può che essere valorizzata in senso sfavorevole al condividente escluso la sua inerzia a fronte del godimento separato altri (Cass. civ. Sez. II Ord., 23/11/2018, n. 30451: “Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto
a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo”).
Salvi i limiti posti dall'art. 1102, c.c., il coerede che goda in via esclusiva del bene è, dunque, legittimato a trarre da esso tutte le utilità possibili se gli altri se ne disinteressano, persino nell'ipotesi in cui la richiesta di utilizzazione da parte dell'altro compartecipe non sottenda una reale prevedibilità che l'uso verrà esercitato effettivamente (per il principio di prevedibilità dell'uso effettivo, cfr. Cass. civ. Sez. II, 27/02/2007, n. 4617:
L'uso paritetico della cosa comune va tutelato, in funzione della ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che, in via meramente
11 ipotetica ed astratta, ne potrebbero fare, dovendosi anche i rapporti tra condomini informare al generale principio di solidarietà).
Tali assunti trovano indirettamente conferma anche nel recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con il quale è stato chiarito che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto di proprietà (o di comproprietà), non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi
è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, provvede, del resto, la tutela reale e non quella risarcitoria. Ne discende che condizione per il riconoscimento di un risarcimento per il mancato godimento del bene è l'allegazione della concreta possibilità di farne uso
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
Nel caso di specie, non ha dato né offerto la prova di un godimento da parte del fratello tale da Parte_1 compromettere la possibilità di un uso anche da parte sua o di un comportamento che l'abbia esclusa dal godimento della cosa comune.
Al riguardo, non è infatti sufficiente la circostanza che utilizzi le autorimesse poste sul terreno CP comune per depositarvi i propri beni. Tale condotta, in assenza di una richiesta della comproprietaria di fare pari uso dei beni comuni, è, infatti, conforme alle facoltà riservate ai condividenti dall'art. 1102 c.c.
Né ha dato atto di un rifiuto del fratello ad una sua richiesta di godere in via diretta dell'immobile oggetto di causa o ha allegato una compromissione della concreta possibilità di fare uso del bene comune.
In definitiva, non è stato indicato alcun danno patito a causa del godimento del bene comune da parte di CP
, pertanto, non è dovuta a alcuna indennità di occupazione né dalla data dell'apertura
[...] Parte_1 della successione né dal momento della notifica della citazione, con la quale l'attrice non ha chiesto di ottenere la condivisione del godimento del bene comune, ma di corrisponderle un'indennità di occupazione per il suo utilizzo individuale, ossia per l'esercizio di una facoltà legittima basata sulla stessa disciplina della comunione.
4. Sulla domanda risarcitoria per mancata locazione del bene in comunione.
Parimenti non ricorrono i presupposti per il riconoscere all'attrice il ristoro del danno patito per la mancata locazione dell'appartamento comune.
Va premesso che la locazione infranovennale del bene in comunione rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione rimessi alle decisioni della maggioranza semplice o anche al singolo partecipante, in assenza di opposizione degli altri condividenti, in quanto espressione del godimento indiretto del bene comune ex art. 1102 c.c.
Ciò appare confermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito che il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20885 del 18/07/2023, Rv. 668478 - 01).
12 È chiaro che l'opposizione del comproprietario alla concessione in locazione del bene comune esclude la fattispecie della gestione di affari altrui.
Tuttavia, la mancanza di un accordo per la gestione della cosa comune non costituisce presupposto di una
(fondata) pretesa risarcitoria, in assenza di una condotta qualificabile come illecito, considerato che il condividente dispone di piena libertà nell'esercizio del proprio diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune (art. 1105 c.c., co. 1).
Piuttosto, il partecipante interessato a mettere a reddito la cosa comune, laddove la maggioranza semplice non si esprima in tal senso, potrà sempre ricorrere agli strumenti di volontaria giurisdizione predisposti dall'art. 1105, co. 4 c.c.
A tal proposito, tenuto conto dell'interesse di ciascun condomino a che l'amministrazione si svolga, il codice conferisce ad ogni contitolare il potere di provocare l'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria al fine di supplire alla carenza della prevista attività collegiale.
Dalla specifica disciplina normativa che consente, per il caso in cui non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, di ricorrere all'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, deriva che è precluso al singolo partecipante di rivolgersi per le medesime ragioni al giudice in sede contenziosa (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18038 del 28/08/2020, Rv. 658947 - 02).
La domanda risarcitoria deve essere, pertanto, respinta.
5. Conclusioni e regime delle spese.
Determinata la composizione e il valore della massa ereditaria, va accertato l'obbligo di di CP conferire alla massa la somma di euro 90.488,00 oltre che il valore dell'immobile posto in Prato, via San
Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'accoglimento delle domande risarcitorie poste dall'attrice.
Infine, la causa deve essere rimessa in istruttoria per il proseguimento delle operazioni divisionali, al fine di procedere allo scioglimento della comunione, sottoponendo alle parti un progetto di divisione ex art. 789 c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1. ACCERTA l'obbligo di di conferire alla comunione la somma di euro 90.488,00; CP
2. ACCERTA l'obbligo di di conferire alla comunione il valore dell'immobile posto in Prato, CP via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub.
501;
3 ACCERTA che la comunione ereditaria è composta dai seguenti beni:
• piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 500, dal valore stimato di €
164.820,00;
13 • piena proprietà del terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti, sul quale risulta edificata un'autorimessa, dal valore di euro 32.918,00;
• saldo del conto corrente accesso presso , ammontante Controparte_2 ad euro 7.325,83;
• il valore della piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n.
154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501, dal valore stimato di
€ 159.888;
• somma di 39.988,00 euro, donata da ad Persona_2 CP
• somma di euro 50.500,00, prelevata da dal conto corrente intestato a CP Per_2
[...]
4. RIGETTA le domande risarcitorie rivolte da a Parte_1 CP
5. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
6. SPESE al definitivo.
Prato, 28/04/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2704 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter, c.p.c., introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Valeria Brescia ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Claudio Rosellini ed CP C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Collazione. Comunione ereditaria.
Conclusioni
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa, previa eventuale demolizione di consistenze immobiliari illegittime non regolarizzabili tali da pregiudicare la commerciabilità dei beni oggetto di causa, - accertare e dichiarare la simulazione relativa degli atti ai rogiti Notaio Dott. di Prato Persona_1 del 3 luglio 1997, rep. n. 61135 raccolta n. 7193, in quanto dissimulante una donazione o, in ipotesi, accertare e dichiarare negotium mixtum cum donatione, conseguentemente reintegrando e/o incrementando per effetto della collazione l'asse ereditario dell'immobile e/o del valore dell'immobile donato o, in ipotesi, del suo maggior rilevante valore al momento dell'apertura della successione;
- condannare il sig. a restituire alla massa una somma CP pari al 100% e/o alla sig.ra una somma pari al 50% di tutti i trasferimenti di denaro effettuati in vita dai Parte_1 conti correnti personali intestati al de cuius in favore del sig. , come descritto nella parte Persona_2 CP espositiva del presente atto;
- accertare l'effettiva e reale massa ereditaria del de cuius , sommando al Persona_2 relictum tutto quanto donato e/o assegnato in vita al coerede collatizio sig. per effetto della collazione;
- CP pronunciare la divisione giudiziale dei beni tutti costituenti l'asse ereditario dei de cuius e Persona_3 CP
1 assegnando alla Sig.ra e al convenuto Sig. la proprietà delle porzioni immobiliari Per_2 Parte_1 CP
e mobiliari di rispettiva spettanza, previa stima del compendio ereditario, giudizio di comoda divisibilità e previa effettuazione dei frazionamenti eventualmente occorrenti;
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra CP
la somma che sarà ritenuta di giustizia a titolo di indennità per l'occupazione dei beni caduti in successione Parte_1 ed in comproprietà dei coeredi, nonché al risarcimento del danno, nella misura che sdarà ritenuta di giustizia, per aver
impedito la locazione ai terzi delle consistenze immobiliari cadute in successione. Con vittoria di spese di lite e compensi”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice monocratico del Tribunale di Prato: - in via principale e nel merito:
a) rigettare le domande, tutte, svolte dalla signora per essere infondate in fatto ed in diritto;
b) pronunciare Parte_1
e disporre la divisione giudiziale degli immobili caduti in successione del signor con assegnazione agli Persona_2 eredi delle rispettive quote di proprietà, individuando e disponendo gli eventuali conguagli in denaro. Con il rimborso
delle spese e vittoria di competenze del giudizio;
- in via istruttoria: - disporre la rimessione della causa in istruttoria, con ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, premettendo di essere comproprietaria al 50% Parte_1 insieme ad dei beni caduti in successione a seguito della morte della madre, CP Persona_3
e del padre, ha citato in giudizio il contitolare al fine di sentir pronunciare lo
[...] Persona_2 scioglimento della comunione, oltre che: la simulazione del contratto con cui i genitori avevano venduto al fratello l'immobile sito in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, con conseguente incremento della comunione;
la condanna del convenuto a restituire alla massa una somma equivalente ai prelievi in denaro effettuati dal conto di la condanna del convenuto a corrisponderle una somma di denaro a Persona_2 titolo di indennità per l'occupazione dei beni caduti in successione oltre che il risarcimento del danno per averne impedito la locazione.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: la successione di si era aperta il 17 Persona_3 maggio 2015 e gli unici eredi erano il coniuge, e i due figli, e;
l'asse ereditario Persona_2 Pt_1 CP era stato quantificato, ai fini fiscali in complessivi euro 42.742,40 per immobili e diritti reali immobiliari, rappresentati dalla quota di ½ del bene posto in Prato, via San Martino per Galceti 154/a e dalla quota di ½ della proprietà del terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti;
la successione di si Persona_2 era aperta in Prato il 6 agosto 2015 e gli unici eredi erano i due figli, e;
l'asse ereditario era stato Pt_1 CP quantificato, ai fini fiscali, in complessivi euro 67.140,45 per immobili e diritti reali immobiliari, rappresentati, per il valore di euro 57.807,12 dalla quota di 4/6 della piena proprietà del bene immobile posto in Prato, via
San Martino per Galceti, n. 154/a e per 9.333.33 euro dalla quota di 4/6 della piena proprietà del terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti;
tra i beni caduti in successione rientrava anche il saldo del conto corrente accesso presso , ammontante ad euro 7.325,83; il tentativo di Controparte_2 mediazione instaurato per addivenire ad una divisione consensuale non aveva avuto successo;
il 3 novembre
2014 dal conto corrente 0748380, intestato presso di Prato a Organizzazione_1 Persona_2 era stata trasferita mediante bonifico bancario e senza giustificazione la somma di euro 109.988,92 in favore di con atto notarile di compravendita del 3 luglio 1997 i genitori avevano apparentemente CP
2 venduto ad dichiaratosi coniugato in regime di comunione legale, la piena proprietà CP dell'immobile adibito a civile abitazione e sito in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, indicando quale corrispettivo, il prezzo di Lire 35.000.000,00 (pari ad euro 18.075,99); aveva poi prelevato, CP tra il 2005 e il 2015, dal conto corrente n. 0097757 intestato presso la , Agenzia di Controparte_2
a somme per circa 18.000,00 euro annui;
in tale periodo, e segnatamente sino al CP_2 Persona_2 giugno 2014, aveva convissuto con i genitori provvedendo a tutte le loro necessità anche Parte_1 economiche;
sul terreno caduto in successione si trovano due rimesse utilizzate da per il CP ricovero del proprio camion e attrezzature di lavoro oltre che come garage per la propria autovettura;
CP viveva nell'appartamento donato dai genitori e ubicato al piano sovrastante l'immobile caduto in
[...] successione il quale, nonostante le richieste di non era stato locato a terzi a causa dei dinieghi Parte_1 mossi dal comproprietario.
Si è costituito il quale, associandosi alla domanda di divisione giudiziale, ha chiesto il rigetto CP delle ulteriori pretese dell'attrice.
A sostegno della propria difesa, ha dedotto che: quanto alle somme prelevate dal conto corrente n. 0748380 acceso presso 70.000,00 euro erano di proprietà dello stesso come risultava Org_1 CP dall'operazione bancaria del 9 maggio 2013, e il residuo era rappresentato dalla liquidazione di
[...]
(il cui premio era stato integralmente pagato dal convenuto e dal fratello ) per euro Organizzazione_2 CP_3
39.988,00 corrisposto in parte (ossia per 20.000,00 euro) a ciascuno dei figli attraverso assegni circolari
(ognuno da 5.000,00 euro), mentre la somma restante, pari ad euro 19.000,00, era stata sempre utilizzata per le esigenze di dopo la morte del fratello , avvenuta nel 2001, la sorella non si Persona_2 CP_3 Pt_1 era mai occupata delle esigenze dei genitori, di cui si era fatto carico , ed era andata a vivere altrove;
CP
l'attrice non aveva mai espresso la volontà di utilizzare i beni per la cui occupazione aveva chiesto il pagamento dell'indennità; il convenuto non si era opposto alla locazione dell'immobile caduto in successione, che, comunque, non era abitabile, perché gli impianti non erano a norma.
Depositate le memorie istruttorie nei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., all'udienza del 24 maggio 2018, parte attrice ha chiesto di essere rimessa in termini per depositare documentazione attestante le spese sostenute, mentre parte convenuta ha insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso deposito della documentazione ipocatastale riguardante gli immobili caduti in successione, formulata con la memoria n. 3, ex art. 183, co. 6, c.p.c. Il giudice, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza non definitiva n. 14/2020 dell'8 gennaio 2020, il Giudice ha accolto la domanda di simulazione posta dall'attrice e, dopo aver rigettato l'eccezione di improcedibilità, ha disposto il prosieguo delle operazioni divisionali.
All'udienza del 18 febbraio 2021, parte attrice ha respinto la proposta di definizione transattiva della controversia depositata da parte convenuta il 17 febbraio 2021.
La causa è stata successivamente istruita con CTU estimativa dei beni caduti in successione e CTU contabile, con successiva integrazione.
3 All'udienza del 30 gennaio 2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
*****
1. Sulla massa ereditaria.
Prima di affrontare la domanda di divisione in senso stretto, occorre esaminare le richieste delle parti in ordine all'accertamento dell'identificazione e quantificazione dei beni in comunione.
Dal contenuto degli atti difensivi emerge che questi ultimi sono costituiti innanzitutto dalla piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 500, e dal terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti, nonché dal saldo del conto corrente accesso presso , ammontante ad euro Controparte_2
7.325,83.
In forza dell'istituto della collazione, vanno poi considerate nella massa da dividere le donazioni fatte in vita a ciascuno dei coeredi. In particolare, con sentenza non definitiva n. 14/2020 dell'8 gennaio 2020 è stata accertata la simulazione relativa della compravendita con cui ed Persona_2 Persona_3 hanno trasferito ad l'immobile sito in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente CP identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501. A dire dell'attrice, è soggetta a collazione anche la somma di euro 109.988,92 trasferita ad dal conto corrente 0748380, intestato presso CP [...]
di Prato a Organizzazione_1 Persona_2
Non è stata allegata, invece, l'esistenza di debiti ereditari.
Infine, l'attrice domanda la restituzione alla massa del denaro di di cui si Persona_2 CP_4 sarebbe appropriato, operando in qualità di delegato sul conto corrente 0097757 intestato al padre.
L'elaborato peritale redatto dal geometra ha assegnato all'appartamento posto in Prato, Persona_4 via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 500 un valore di € 164.820,00 ed al terreno, su cui è stato costruito un box auto, il valore di euro 32.918,00.
È pacifico, poi, che facciano parte della massa le giacenze del conto corrente acceso presso Controparte_2
Agenzia di , pari ad euro 7.325,83.
[...] CP_2
A tali beni devono essere aggiunti quelli derivanti dalla collazione e quelli rivendicati dall'attrice in quanto appartenenti al de cuius e sottratti da CP
1.2. Immobili e somme soggette a collazione.
Va premesso che la collazione è un momento della divisione ereditaria e una tecnica di formazione della massa da dividere in modo che nei rapporti tra coeredi condividenti si conservi una proporzione nel valore delle quote mediante la redistribuzione dell'arricchimento ricevuto a titolo di liberalità in modo proporzionale alle quote di ciascuno.
Il coerede donatario viene, dunque, a trovarsi in una posizione di soggezione al potere degli altri di prelevare dalla massa dividenda beni e valori corrispondenti a quelli donati, senza che questi debba o possa fare alcunché per evitarlo, salvo il fatto impeditivo della scelta per il conferimento in natura.
4 Quanto agli aspetti processuali, i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario, da ricostruire quali oggetto di pregressa donazione. Incombe, in tal caso, sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II, 18/07/2005, n. 15131, rv. 582041).
1.2.1. Sull'immobile donato.
Va, pertanto, innanzitutto attratto alla massa il bene sito in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501 (il cui valore è stato stimato dal CTU in euro 177.875.,00 al tempo dell'apertura della successione e in euro € 159.888 all'attualità), essendo stato accertato, con sentenza non definitiva, che lo stesso è stato donato ad dai genitori. CP
È, del resto, in questa sede precluso il riesame delle questioni già affrontate e risolte dalla sentenza non definitiva dell'8 gennaio 2020. Ed, infatti, “Nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art.
279, commi 2 e 4, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (così, Cass. civ. Sez. I Sent., 31/03/2016, n. 6283, rv. 639270).
Avendo chiesto la collazione del bene per imputazione, come si evince dalla memoria di CP replica, il bene non rientra nella comunione ereditaria, fermo l'obbligo del donatario di conferirne il valore alla massa.
Al riguardo, il convenuto chiede che sia dedotto a suo favore il valore di spese e migliorie in assunto sostenute ed apportate sul bene ricevuto in donazione, limitatamente a quelle riferite ad epoca successiva alla liberalità.
In particolare, espone che l'immobile trasferitogli nel 1997 era maltenuto, privo di impianti CP
e interamente da ristrutturare e che l'incremento di valore dall'epoca dell'apertura della successione doveva essere imputato ai lavori di ristrutturazione e ampliamento da lui realizzati.
La pretesa del convenuto, il quale ha chiesto che il bene immobile sia computato per imputazione, poggia sul disposto dell'art. 748 cod. civ., secondo cui "In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa. Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile".
La norma, dettata con riferimento alla collazione per imputazione dei beni immobili, si ricollega direttamente alla ratio dell'istituto: il conferimento delle donazioni, finalizzato a ricostituire il patrimonio del de cuius, non può comprendere ciò che, essendo stato realizzato dal donatario, non è mai appartenuto al donante, e, simmetricamente, deve comprendere ciò che il donatario ha deteriorato, per sua colpa.
5 Sotto il profilo processuale, che il donatario il quale invochi a suo favore l'applicazione della regola indicata nell'art. 748 c.c., comma 1, non ha, dunque, l'onere di articolare una specifica domanda, ma solo di allegare il fatto a mezzo di eccezione e di provarlo, se contestato.
In particolare, a norma dell'art. 167 c.p.c. le eccezioni in senso stretto devono essere sollevate a pena di decadenza con la comparsa di costituzione da depositare entro 20 giorni dalla data dell'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art. 183, c.p.c.
I fatti posti a fondamento di eccezioni in senso lato, poi, devono essere introdotti entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., al fine di consentire alla controparte di replicare entro il termine per il deposito della memoria ex art. 183, co 6, n. 2, c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, l'eccezione e i fatti posti a suo fondamento sono stati introdotti tardivamente, soltanto con la memoria n. 2, ex art. 183, co. 6, c.p.c., con la conseguenza che non possono essere considerati nel presente giudizio.
1.2.2. Sul trasferimento di euro 109.988,92.
Quanto al trasferimento di euro 109.988,92 dal conto corrente n. 0748380 intestato a in Persona_2 favore del figlio il Tribunale osserva quanto segue. CP
Come emerge dall'elaborato tecnico redatto dalla CTU, dott.ssa il conto corrente in Persona_5 questione è stato alimentato da un unico movimento, per euro 110.000,00, riferibile ad un bonifico effettuato dallo stesso in data 10 maggio 2013. Tale somma è stata poi vincolata in pari data e, a seguito Persona_2 dell'estinzione del vincolo, il saldo positivo del conto corrente ammontava ad euro 111.440,24. La somma di euro 109.988,92 rimasta sul conto una volta saldate le spese, anche per imposte, ed effettuato un prelievo in contanti, è stata poi trasferita il 14 novembre 2014 a azzerando le giacenze. CP
Al riguardo, il convenuto ha allegato che il bonifico 109.988,92 era stato effettuato dal padre a titolo di restituzione, in parte, della dazione di euro 70.000,00, effettuata da al padre il 7 maggio 2013, CP proprio al fine di consentirgli di beneficiare dei particolari vantaggi destinati dall'istituto bancario sui nuovi depositi vincolati, e, per la somma restante, a titolo di restituzione delle somme derivanti dalla liquidazione delle polizze vita i cui premi erano stati pagati da e dal fratello Ha aggiunto CP Persona_6 il convenuto che tale importo, pari ad euro 39.988,00 era stato corrisposto per la somma di euro 20.000,00 ai figli, mediante assegni circolari, mentre per la somma di euro 19.000,00 era stata utilizzato per le esigenze dello stesso Persona_2
Tenuto conto delle risultanze di causa, può considerarsi dimostrato che, per l'importo di euro 70.000,00, il bonifico del 4 novembre 2014 trovi causa nell'obbligo di restituire il denaro trasferito da a CP il 7 maggio 2013. Persona_2
Tale trasferimento è stato, infatti, documentato dal convenuto mediante la produzione dell'estratto conto del 7 maggio 2013, da cui risulta la realizzazione di un bonifico in favore di per euro 70.004,25 Persona_2
(doc. 4 parte convenuta).
Ed, infatti, ricordato il principio di causalità dei trasferimenti, una volta provata la dazione di denaro, sussiste il diritto ad ottenerne la restituzione, salvo che non sia dedotta una causa idonea a giustificare il trattenimento
6 della somma ricevuta (arg. da Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2021, n. 27372, rv. 662545-01; il principio sembra trovare conferma indiretta anche in Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023, Rv. 667508 – 02: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta”).
Nel caso di specie, le allegazioni di circa l'esistenza del diritto del padre di trattenere la somma Parte_1 di cui al bonifico del 7 maggio 2013 in quanto trasferita dal fratello causa solvendi, al fine di estinguere CP precedenti debiti contratti con non sono idonee ad escludere il diritto di ad Persona_2 CP ottenere la restituzione della stessa somma.
Infatti, l'attrice non ha allegato, né ha offerto la prova di un titolo specifico in forza del quale il fratello fosse tenuto a corrispondere al padre l'importo di euro 70.000,00, limitandosi a congetture ipotetiche e non suffragate da alcun elemento di riscontro.
Al contrario, si deve concludere che il restante importo di euro 39.988,00 sia stato versato da Persona_2 ad a titolo liberale, non avendo trovato conferma nelle risultanze processuali le allegazioni CP del convenuto a sostegno dell'esistenza di un titolo a giustificazione del trasferimento.
Innanzitutto, il convenuto allega che tale somma sarebbe il risultato della liquidazione di due polizze vita in favore dei genitori, i cui premi erano stati corrisposti dai figli e . Tale circostanza, ove confermata, CP CP_3 risulterebbe, tuttavia, irrilevante, poiché le somme liquidate appartengono ai beneficiari della polizza.
Non è stata, poi, data né offerta la prova che la somma di euro 20.000,00 sia stata ripartita tra i due figli mediante assegni da 5.000,00 euro. Fermo che l'evento non è stato circostanziato né in termini di tempo né in termini di luogo, l'attore non ha nemmeno prodotto gli assegni che sarebbero stati emessi nei suoi confronti.
Del resto, egli stesso aveva ricevuto l'intera somma, comprensiva della quota asseritamente spettante alla sorella, proprio con il bonifico del 14 novembre 2014.
Pertanto, i capitoli di prova orale n. 7-8-9, diretti a dimostrare la dazione dei predetti assegni, risultano inammissibili non solo perché generici e riguardanti circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente, ma anche perché in contrasto con le stesse risultanze di causa, da cui emerge che il conto corrente in questione è stato svuotato con un unico bonifico in favore di Pertanto, il fatto che CP il denaro si trovasse ormai nella disponibilità di quest'ultimo risulta incompatibile con un trasferimento di parte di quelle stesse somme mediante l'emissione di assegni da parte del padre nei confronti dei due Per_2 figli.
Quanto al fatto che il convenuto abbia utilizzato le restanti somme (per euro 19.000,00) a lui trasferite per le esigenze dei genitori, non esclude che le stesse gli siano state corrisposte a titolo di liberalità. Del resto, il convenuto non ha allegato di essere stato incaricato ad utilizzare il denaro secondo le disposizioni dei genitori, ma al fine di dimostrare l'impiego del denaro si è limitato a formulare un capitolo di prova orale di cui l'attrice ha eccepito tempestivamente l'inammissibilità per violazione dell'art. 2726 c.c., che esclude che la prova dei pagamenti possa essere offerta per testimoni.
7 Ne discende che deve considerarsi oggetto di donazione il trasferimento della somma di euro 39.988,00, in favore di CP
Comunque, come osservato dall'attrice, l'atto di liberalità va dichiarato nullo, in quanto realizzato in difetto delle prescrizioni di forma poste a pena di nullità dall'art. 782 c.c. Sul punto, è bene rammentare il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Le liberalità effettuate con trasferimento di danaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari devono essere qualificate come donazione "diretta" e pertanto sono nulle se non vengono effettuato con atto pubblico” (cfr. Cass. civ.
Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725).
Pertanto, la stessa somma deve essere attratta alla massa ereditaria, in quanto uscita dal patrimonio del de cuius in forza di un atto nullo e rivendicata come appartenente alla comunione ereditaria da Parte_1
1.3. Sulla restituzione delle somme prelevate da conto corrente di CP
In ordine alla qualificazione della domanda di restituzione delle somme prelevate dal coerede dai conti correnti intestati ai de quibus, si osserva, poi, che i prelievi antecedente la data del decesso non sono ricompresi nell'asse ereditario e, perciò, non possono considerarsi beni ereditari;
di talché la domanda di restituzione non rientra nell'ambito applicativo della petitio hereditatis (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 09-04-2018, n. 8611).
Infatti, “ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio - azione nella quale l'erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo - sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass., Sez.
2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che l'azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia
o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius” (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n.
3181 del 09/02/2011; Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939).
L'azione di restituzione esperita in questa sede, dunque, non ha come presupposto l'appartenenza delle somme al compendio ereditario, ma, piuttosto, l'esistenza di un credito del de cuius, nei confronti del convenuto, di cui l'erede chiede l'adempimento.
L'attrice, a tal proposito, ha allegato che aveva prelevato, tra il 2005 e il 2015 dal conto CP corrente n. 0097757 intestato presso la a Controparte_2 Controparte_2 Persona_2 somme per circa 18.000,00 euro annui.
A seguito dell'analisi della documentazione bancaria presente nei fascicoli di parte e di quella messa a disposizione dall'istituto di credito, il CTU ha concluso che dal 2011 al 2015 Persona_5 CP
a prelevato dal conto corrente 0097757 intestato al padre la somma di euro 50.500,00.
[...] Per_2
Sul punto, parte attrice rileva che, poiché era l'unico delegato ad operare sul conto del padre CP sin dal 1996, come emerso dalla documentazione bancaria presa ad esame dal CTU, tutti i prelievi effettuati a decorrere da tale data dovrebbero essere a lui riferiti.
8 La presunzione che parte attrice ritiene di poter trarre dal conferimento della delega, tuttavia, non può essere condivisa, considerando che tale dato non è incompatibile con la possibilità che lo stesso intestatario operi sul conto concorrendo con il delegato. Ciò, del resto, risulta dalla stessa CTU, laddove ha considerato alcuni prelievi eseguiti dopo il 2011 proprio da (v. pag. 12 CTU). Persona_2
Pertanto, è destituita da ogni fondamento anche l'ulteriore circostanza dedotta da parte attrice a sostegno della propria tesi, ossia che fosse impossibilitato ad eseguire operazioni di prelevamento a causa Persona_2 delle condizioni di salute in cui versava.
Dal canto proprio, parte convenuta nulla ha dedotto, limitandosi a negare di avere eseguito i prelievi. Solo con la memoria di replica ha allegato per la prima volta circostanze di cui, in quanto tardive, non potrà tenersi conto in questa sede, relative alla modalità di impiego delle somme prelevate.
Tanto premesso, considerato che il titolo in forza del quale venivano eseguiti i prelievi è rappresentato da una delega ad operare su conto corrente altrui e che il conferimento di tale potere presuppone un rapporto sostanziale di tipo gestorio, assimilabile al mandato, le somme prelevate devono essere restituite alla massa ereditaria sia che a tale rapporto fosse collegata una rinuncia all'obbligo di rendiconto, sia in caso contrario.
Nella prima ipotesi, la fonte dell'obbligo di restituzione è rappresentata dall'istituto della collazione, che riguarda anche le donazioni indirette, per espressa previsione dell'art. 737 c.c. (per la qualificazione della condotta di messa a disposizione, senza obblighi di restituzione o di rendiconto, di somme di denaro come donazione indiretta, si veda, in motivazione Cass. civ. Sez. Unite, 27/07/2017, n. 18725, cit.).
Nel secondo caso, non può mettersi in dubbio che l'erede possa sempre far valere diritti di credito appartenenti al de cuius derivanti dall'esecuzione del mandato;
in particolare, in questa sede, viene in rilievo l'obbligo del mandatario di restituire quanto ricevuto a causa del mandato, sia dal mandante che dai terzi, ex art. 1713 c.c.,
e dunque anche quanto prelevato dai conti correnti dal mandante in esecuzione dell'incarico
Ne consegue che la somma di euro 50.500,00, sia che venga considerata come un credito del de cuius nei confronti di sia che la si consideri come oggetto di donazione in favore di uno dei coeredi, CP deve essere attratta alla massa ereditaria.
1.4. Conclusioni sulla composizione della massa ereditaria.
La massa ereditaria è, dunque, così composta:
• piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 500, dal valore stimato di €
164.820,00;
• piena proprietà del terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti, sul quale risulta edificata un'autorimessa, dal valore di euro 32.918,00;
• saldo del conto corrente accesso presso , ammontante Controparte_2 ad euro 7.325,83;
• il valore della piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n.
154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501 dal valore stimato di
€ 159.888;
9 • somma di 39.988,00 euro, donata da ad Persona_2 CP
• somma di euro 50.500,00, prelevata da dal conto corrente intestato a CP Per_2
[...]
2. Sul credito per l'edificazione del box auto sul terreno in comunione.
Devono essere dichiarate inammissibili tutte le deduzioni e domande di parte convenuta tese ad ottenere il riconoscimento di un credito a carico della massa per aver sostenuto le spese di edificazione dei box auto sul terreno comune.
Va premesso che, come accertato dal CTU, le opere di realizzazione della struttura sul terreno oggetto di causa risalgono ad una data antecedente all'apertura della successione, ossia al 2005-2006. Ciò esclude che esse possano essere valutate come “migliorie” apportate dal donatario al bene da collazionare, ai sensi dell'art. 748
c.c., ovvero dal comproprietario, ex art. 1108 c.c.
Ne consegue che le spese sostenute per il miglioramento del bene non riguardano la vicenda divisoria, ma possono rappresentare fatto costitutivo di un'autonoma pretesa creditoria di a carico dei de CP quibus da far valere nei confronti degli eredi. Pretesa che, costituendo autonoma domanda, avrebbe dovuto essere introdotta nel presente giudizio entro il termine di decadenza posto dall'art. 167 c.p.c.
Invece, una domanda rivolta al riconoscimento di un simile credito non è mai stata effettivamente formalizzata, essendosi limitato il convenuto a sollecitare, solo con le note depositate per l'udienza cartolare del 20 aprile
2023, un'integrazione della CTU volta a quantificare l'aumento di valore del bene per effetto della costruzione del posto auto.
3. Sull'indennità di occupazione. ha domandato, poi, nei confronti del convenuto il pagamento di un'indennità, per avere Parte_1 utilizzato sin dall'apertura della successione di in via esclusiva il terreno comune. Persona_2
Al riguardo, si osserva che i frutti civili dei beni in comunione rappresentano “vantaggi” e in relazione ad essi opera, perciò, la disciplina (derogabile) di cui all'art. 1101, co. 2, c.c., con la conseguenza che, nei rapporti interni, il coerede che si appropri per intero del corrispettivo del godimento della cosa comune concesso a terzi ha un debito di restituzione nei confronti degli altri in proporzione alla quota ereditaria di costoro, mentre, nei rapporti con gli estranei alla comunione, ciascun partecipante ha facoltà di agire contro il terzo per ottenere il pagamento della propria quota.
L'ipotesi di godimento indiretto della cosa comune, mediante concessione a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo, non si sovrappone perfettamente a quella in cui il coerede nel corso della comunione ereditaria utilizzi in via esclusiva la cosa comune, godendone, di fatto, per l'intero. Il condividente che, affrancando l'oggetto da un destino produttivo, impronti la relazione con la cosa su canali più affettivi, servendosene in virtù delle utilità in natura che il bene gli prospetta, ad esempio destinandolo a propria residenza, esercita un diritto che il sistema della comunione gli attribuisce cristallinamente (art. 1102 c.c.), sicché ove il godimento si mantenga nei limiti della disciplina dell'uso comune, la posizione dell'utilizzatore non mostra punti di contatto con la figura del condividente che ometta di spartire i proventi della concessione a terzi del godimento della cosa.
10 Non a caso, l'ipotesi del coerede che utilizzi per sé la cosa si trova accolta all'interno del perimetro delle regole componenti la disciplina divisoria: l'art. 714 c.c. richiama il “godimento separato” del coerede, contrapponendolo al “godimento esclusivo” idoneo a modificare l'estensione del diritto del compartecipe, a riprova che la nota che colora di illiceità il godimento solitario della cosa ereditaria manente communione, così legittimando una richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., è la sua esplicazione con modalità tali da privare gli altri della possibilità di usarne parimenti, vale a dire l'esorbitanza dai limiti che, in forza dell'art. 1102 co.
1 c.c., conformano i poteri di godimento del comproprietario.
In sé considerata, quindi, l'allegazione di un uso individuale (o meglio, “separato”) della cosa non è sufficiente a configurare l'obbligo dell'utilizzatore di ristorare la violazione del principio della solidarietà dell'uso (art. 1102 c.c.), salvo che dai particolari del fatto non emerga una situazione di preclusione del possesso altrui. È, infatti, il monopolio del godimento a rendere riprovevole l'utilizzo individuale della cosa ereditaria, perché
l'accentramento del godimento con privazione delle possibilità dell'altrui utilizzo è pulsione rinnegante il principio di condivisione posto a fondamento della comunione.
In particolare, si ritiene che presupposto per il ristoro del pregiudizio correlato all'uso esclusivo sia la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di organizzazione del suo uso con modalità turnarie, cui segua un rifiuto o l'opposizione da parte del gestore esclusivo (Cass. civ. Sez. II Sent., 20/01/2022, n. 1738: “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari,
l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”), ovvero un godimento esercitato con modalità tali da escludere o pregiudicare l'uso pieno e comodo della cosa da parte degli altri comunisti.
Al contrario, non può che essere valorizzata in senso sfavorevole al condividente escluso la sua inerzia a fronte del godimento separato altri (Cass. civ. Sez. II Ord., 23/11/2018, n. 30451: “Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto
a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo”).
Salvi i limiti posti dall'art. 1102, c.c., il coerede che goda in via esclusiva del bene è, dunque, legittimato a trarre da esso tutte le utilità possibili se gli altri se ne disinteressano, persino nell'ipotesi in cui la richiesta di utilizzazione da parte dell'altro compartecipe non sottenda una reale prevedibilità che l'uso verrà esercitato effettivamente (per il principio di prevedibilità dell'uso effettivo, cfr. Cass. civ. Sez. II, 27/02/2007, n. 4617:
L'uso paritetico della cosa comune va tutelato, in funzione della ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che, in via meramente
11 ipotetica ed astratta, ne potrebbero fare, dovendosi anche i rapporti tra condomini informare al generale principio di solidarietà).
Tali assunti trovano indirettamente conferma anche nel recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con il quale è stato chiarito che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto di proprietà (o di comproprietà), non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi
è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, provvede, del resto, la tutela reale e non quella risarcitoria. Ne discende che condizione per il riconoscimento di un risarcimento per il mancato godimento del bene è l'allegazione della concreta possibilità di farne uso
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
Nel caso di specie, non ha dato né offerto la prova di un godimento da parte del fratello tale da Parte_1 compromettere la possibilità di un uso anche da parte sua o di un comportamento che l'abbia esclusa dal godimento della cosa comune.
Al riguardo, non è infatti sufficiente la circostanza che utilizzi le autorimesse poste sul terreno CP comune per depositarvi i propri beni. Tale condotta, in assenza di una richiesta della comproprietaria di fare pari uso dei beni comuni, è, infatti, conforme alle facoltà riservate ai condividenti dall'art. 1102 c.c.
Né ha dato atto di un rifiuto del fratello ad una sua richiesta di godere in via diretta dell'immobile oggetto di causa o ha allegato una compromissione della concreta possibilità di fare uso del bene comune.
In definitiva, non è stato indicato alcun danno patito a causa del godimento del bene comune da parte di CP
, pertanto, non è dovuta a alcuna indennità di occupazione né dalla data dell'apertura
[...] Parte_1 della successione né dal momento della notifica della citazione, con la quale l'attrice non ha chiesto di ottenere la condivisione del godimento del bene comune, ma di corrisponderle un'indennità di occupazione per il suo utilizzo individuale, ossia per l'esercizio di una facoltà legittima basata sulla stessa disciplina della comunione.
4. Sulla domanda risarcitoria per mancata locazione del bene in comunione.
Parimenti non ricorrono i presupposti per il riconoscere all'attrice il ristoro del danno patito per la mancata locazione dell'appartamento comune.
Va premesso che la locazione infranovennale del bene in comunione rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione rimessi alle decisioni della maggioranza semplice o anche al singolo partecipante, in assenza di opposizione degli altri condividenti, in quanto espressione del godimento indiretto del bene comune ex art. 1102 c.c.
Ciò appare confermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito che il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l'operato del gestore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20885 del 18/07/2023, Rv. 668478 - 01).
12 È chiaro che l'opposizione del comproprietario alla concessione in locazione del bene comune esclude la fattispecie della gestione di affari altrui.
Tuttavia, la mancanza di un accordo per la gestione della cosa comune non costituisce presupposto di una
(fondata) pretesa risarcitoria, in assenza di una condotta qualificabile come illecito, considerato che il condividente dispone di piena libertà nell'esercizio del proprio diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune (art. 1105 c.c., co. 1).
Piuttosto, il partecipante interessato a mettere a reddito la cosa comune, laddove la maggioranza semplice non si esprima in tal senso, potrà sempre ricorrere agli strumenti di volontaria giurisdizione predisposti dall'art. 1105, co. 4 c.c.
A tal proposito, tenuto conto dell'interesse di ciascun condomino a che l'amministrazione si svolga, il codice conferisce ad ogni contitolare il potere di provocare l'eventuale intervento dell'autorità giudiziaria al fine di supplire alla carenza della prevista attività collegiale.
Dalla specifica disciplina normativa che consente, per il caso in cui non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, di ricorrere all'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, deriva che è precluso al singolo partecipante di rivolgersi per le medesime ragioni al giudice in sede contenziosa (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18038 del 28/08/2020, Rv. 658947 - 02).
La domanda risarcitoria deve essere, pertanto, respinta.
5. Conclusioni e regime delle spese.
Determinata la composizione e il valore della massa ereditaria, va accertato l'obbligo di di CP conferire alla massa la somma di euro 90.488,00 oltre che il valore dell'immobile posto in Prato, via San
Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'accoglimento delle domande risarcitorie poste dall'attrice.
Infine, la causa deve essere rimessa in istruttoria per il proseguimento delle operazioni divisionali, al fine di procedere allo scioglimento della comunione, sottoponendo alle parti un progetto di divisione ex art. 789 c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1. ACCERTA l'obbligo di di conferire alla comunione la somma di euro 90.488,00; CP
2. ACCERTA l'obbligo di di conferire alla comunione il valore dell'immobile posto in Prato, CP via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub.
501;
3 ACCERTA che la comunione ereditaria è composta dai seguenti beni:
• piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n. 154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 500, dal valore stimato di €
164.820,00;
13 • piena proprietà del terreno posto in Prato, via San Martino per Galceti, sul quale risulta edificata un'autorimessa, dal valore di euro 32.918,00;
• saldo del conto corrente accesso presso , ammontante Controparte_2 ad euro 7.325,83;
• il valore della piena proprietà dell'unità immobiliare posta in Prato, via San Martino per Galceti n.
154/a, catastalmente identificato al Foglio di Mappa 22, particella 190, sub. 501, dal valore stimato di
€ 159.888;
• somma di 39.988,00 euro, donata da ad Persona_2 CP
• somma di euro 50.500,00, prelevata da dal conto corrente intestato a CP Per_2
[...]
4. RIGETTA le domande risarcitorie rivolte da a Parte_1 CP
5. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
6. SPESE al definitivo.
Prato, 28/04/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14