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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17263/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240102558592000 CONTROLL. 730 2019
- sul ricorso n. 17266/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1 elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240104568814000 CONTR.730 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento avente ad oggetto comunicazione di irregolarità inoltrata alla parte a seguito di controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73 del Modella dichiarativo 730/2020 per l'anno d'imposta 2019, contenente la rettifica di quanto indicato nel
Quadro E, rigo 7, a titolo di oneri e interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale da portare in detrazione, da € 2709,00 ad € 2000,00, ed ha allegato certificazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale per € 5417,52, che ha detratto al 50%, in quanto trattasi di abitazione cointestata con la moglie, sig. Ricorrente_2, che ha impugnato con separato ricorso n. 17266/2024 la cartella di pagamento alla stessa diretta, per i medesimi motivi;
che sussistono giuste ragioni per riunire i ricorsi;
Che si è costituita l'Agenzia delle entrate in entrambi i ricorsi ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità degli stessi per tardività : l'art. 22 del D.Lgs. 546/92 ai commi 1 e 2 (articolo sostituito dall'art. 68 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo14 novembre 2024 , n. 175) prevede infatti che: “1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della
Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale…” ;
che comunque il recupero a tassazione è legittimo perché la detrazione non può superare i quattromila euro,
e pertanto il ricorrente non avrebbe potuto detrarre un importo superiore ai duemila euro;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l'eccezione formulata dall'Agenzia è fondata e comunque si tratta di inammissibilità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado per le ragioni espresse nella costituzione di parte resistente;
che infatti ogni ricorso è stato notificato il primo settembre 2024, ma il deposito degli stessi in cancelleria è avvenuto in data 21 novembre 2024;
che in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi, in considerazione del minimo importo dovuto, in conseguenza della fondatezza delle pretese tributarie, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025 dal Giudice monocratico della Sezione
5 della Corte di giustizia tributaria. Il Giudice monocraticoElisabetta Rosi
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ROSI ELISABETTA, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17263/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240102558592000 CONTROLL. 730 2019
- sul ricorso n. 17266/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_1 elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240104568814000 CONTR.730 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento avente ad oggetto comunicazione di irregolarità inoltrata alla parte a seguito di controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 600/73 del Modella dichiarativo 730/2020 per l'anno d'imposta 2019, contenente la rettifica di quanto indicato nel
Quadro E, rigo 7, a titolo di oneri e interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale da portare in detrazione, da € 2709,00 ad € 2000,00, ed ha allegato certificazione degli interessi passivi per l'acquisto dell'abitazione principale per € 5417,52, che ha detratto al 50%, in quanto trattasi di abitazione cointestata con la moglie, sig. Ricorrente_2, che ha impugnato con separato ricorso n. 17266/2024 la cartella di pagamento alla stessa diretta, per i medesimi motivi;
che sussistono giuste ragioni per riunire i ricorsi;
Che si è costituita l'Agenzia delle entrate in entrambi i ricorsi ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità degli stessi per tardività : l'art. 22 del D.Lgs. 546/92 ai commi 1 e 2 (articolo sostituito dall'art. 68 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo14 novembre 2024 , n. 175) prevede infatti che: “1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della
Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale…” ;
che comunque il recupero a tassazione è legittimo perché la detrazione non può superare i quattromila euro,
e pertanto il ricorrente non avrebbe potuto detrarre un importo superiore ai duemila euro;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l'eccezione formulata dall'Agenzia è fondata e comunque si tratta di inammissibilità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado per le ragioni espresse nella costituzione di parte resistente;
che infatti ogni ricorso è stato notificato il primo settembre 2024, ma il deposito degli stessi in cancelleria è avvenuto in data 21 novembre 2024;
che in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi, in considerazione del minimo importo dovuto, in conseguenza della fondatezza delle pretese tributarie, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025 dal Giudice monocratico della Sezione
5 della Corte di giustizia tributaria. Il Giudice monocraticoElisabetta Rosi