Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 537
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Tardività del deposito del ricorso

    Il giudice rileva che i ricorsi sono stati notificati il 1° settembre 2024, ma depositati in cancelleria solo il 21 novembre 2024, superando il termine previsto dalla legge. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio.

  • Rigettato
    Legittimità del recupero a tassazione

    Il giudice, pur ritenendo fondata la pretesa tributaria, dichiara inammissibili i ricorsi per tardività del deposito, rendendo superflua l'analisi del merito della pretesa.

  • Accolto
    Tardività del deposito del ricorso

    Il giudice rileva che i ricorsi sono stati notificati il 1° settembre 2024, ma depositati in cancelleria solo il 21 novembre 2024, superando il termine previsto dalla legge. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio.

  • Rigettato
    Legittimità del recupero a tassazione

    Il giudice, pur ritenendo fondata la pretesa tributaria, dichiara inammissibili i ricorsi per tardività del deposito, rendendo superflua l'analisi del merito della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 537
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 537
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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