Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3176/2024 promossa congiuntamente da:
C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 CodiceFiscale_2
Matteo Catenio (C.F.: ) e – congiuntamente e disgiuntamente – dall'Avv. CodiceFiscale_3
Federica Orsini (C.F.: del Foro di Cremona, ed elettivamente domiciliati CodiceFiscale_4 presso lo studio degli stessi in Spino d'Adda (CR), via Roma n. 38;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Tavazzano con
VE (LO) in data 10.05.2008, in regime di separazione dei beni (atto trascritto al n. 2, parte II, serie A del registro Atti di Matrimonio del Comune di Tavazzano con VE), e che dall'unione coniugale sono nati i figli il 30.09.2010, ed il 18.11.2015, minori economicamente Per_1 Per_2 non autosufficienti.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Le condizioni relative alla separazione, di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e dalle note conclusive – le seguenti:
- “Autorizzare i coniugi IG e IGa a vivere separati, con Parte_2 Parte_1
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- dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, c.c.;
- ordinare al Comune di Tavazzano con VE (LO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. le parti concordano che l'affido dei figli minori e sia condiviso, e che gli stessi Per_1 Per_2 figli mantengano la residenza presso la casa della madre sita in Tavazzano con VE (LO), via
Solferino n. 9.
La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora alla massima collaborazione ed al consulto reciproco nell'educazione e nella crescita dei figli. A tal fine prenderanno di comune accordo le decisioni inerenti alla salute, alle scelte scolastiche, all'orientamento religioso ed a ogni altro aspetto della vita dei minori che possa influire sulla loro formazione e crescita psico fisica, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
2. La casa famigliare sita in Tavazzano con VE (LO), via Solferino n. 9, di esclusiva proprietà della sig.ra per accordo tra i coniugi ed essendosi il IG , già prima Pt_1 Parte_2
d'ora, trasferito presso altra abitazione, rimane nella esclusiva disponibilità della proprietaria, che la abiterà con i figli nelle modalità di seguito indicate.
3. I figli minori verranno tenuti dai genitori secondo le seguenti modalità, fatta salva la facoltà di questi ultimi di tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi e in accordo reciproco.
- Tenuto conto del fatto che i minori frequentano istituti scolastici siti in Lodi, gli stessi saranno collocati con pernottamento prevalente presso la casa paterna. Durante la settimana la madre terrà con sé i minori per la cena 2/3 volte, indicativamente dalle ore 18:00 sino alle ore 22:00 e ciò sulla base degli impegni scolastici e sportivi dei figli;
- week-end alternati dal venerdì sera alle 18:00 sino alla domenica sera dopo cena.
Il tutto salvo diversi accordi tra le parti.
4. Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per le vacanze invernali ad anni alterni: dalla Vigilia di
Natale fino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 al 6 gennaio con l'altro genitore, salvo diverso accordo degli stessi e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
la Vigilia di
Natale e il giorno di Natale ad anni alterni con i genitori.
Durante il periodo di Pasqua, i figli trascorreranno alternativamente un anno il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo tra i genitori, analogamente avverrà per i ponti del primo maggio, venticinque aprile e due giugno ed ogni ulteriore festività.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Il periodo di ferie prescelto dovrà essere comunicato da ciascun coniuge all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
5. i coniugi contribuiranno in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi di rispettivo tenimento degli stessi.
6. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative verranno suddivise tra i genitori al
50 %, in applicazione del protocollo in uso presso il Tribunale e la Corte D'Appello di Milano, come di pagina 2 di 4 seguito riportate:
° spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
° spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
° spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
° spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
° spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
° spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
7. i genitori si danno sin da ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Alla successiva udienza virtuale del 15.01.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata
(art. 151 c.c.). pagina 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Tavazzano con VE (LO), in data Parte_2
10.05.2008 (atto trascritto al n. 2, parte II, serie A del registro Atti di Matrimonio del Comune di
Tavazzano con VE);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Tavazzano con VE (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 3/02/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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