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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 3160 dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Enrico Cimmino, presso il cui studio legale in Lecce (LE) alla via
Oberdan n. 86 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPONENTE–
E
Avv. MARGARI VITO ANTONIO (c.f.: ), C.F._2
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Soleto (LE) alla via Raimondello Orsini n. 309;
– OPPOSTO–
All'udienza del 26.6.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 63/2021 emesso dal Tribunale di Lecce il 15.1.2021 per euro
36.000,00, esponeva in particolare che: Parte_1
- l'opponente consegnava all'opposto (ex convivente more uxorio) in data
27.12.2011 un assegno bancario in bianco (assegno bancario non trasferibile tratto sulla banca Monte dei Paschi di Siena SpA n.0803494924-11 emesso a
Soleto il 30/04/2010 per l'importo di €.36.000,00) mai portato all'incasso, al fine di pagare le prestazioni agricole in favore di un bracciante che aveva lavorato su alcuni fondi agricoli dalla stessa condotti;
- l'opposto, contravvenendo al predetto accordo di riempimento intercorso,
completava il titolo di credito apponendovi il proprio nome quale prenditore,
il luogo, la data nonché l'importo pari a 36.000,00 euro;
- seppur quindi riconoscendo la propria sottoscrizione, disconosceva nel resto il contenuto del titolo di credito.
L'opponente formulava le conclusioni chiedendo:
“1) preliminarmente Voglia il Tribunale adito, per tutte le causali indicate in premessa, sussistendo i presupposti di cui all'art. 649 c.pc. sospendere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia il
Tribunale adito revocare e comunque dichiarare nullo e\o inefficace il decreto
ingiuntivo n. 63/2021 emesso da codesto Tribunale il 14.1.2021, con ogni
conseguenza di legge;
3) riconosciuta la responsabilità aggravata del convenuto ex art. 96 c.p.c.
condannare lo stesso ad una somma che sarà equitativamente determinata dal
Tribunale adito”.
Con apposita comparsa depositata il 9.6.2021 si costituiva TO IO GA
opponendosi alle deduzioni e richieste formulate dall'opponente; formulava quindi le proprie conclusioni, chiedendo, in via preliminare, il rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Espletate in sede istruttoria prove per interpello e per testi ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti processuali, all'udienza del 26.6.2025
svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
1 – L'opponente ha chiesto che sia accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 63 emesso dal Tribunale di Lecce il 15.01.2021 con conseguente revoca dello stesso;
a sostegno della domanda ha affermato di aver sottoscritto l'assegno bancario in bianco, venendo poi riempito dall'opposto in violazione del relativo accordo ad scribendum, in base al quale l'assegno doveva invece essere destinato al pagamento di prestazioni agricole eseguite da un bracciante su alcuni terreni condotti dalla stessa opponente.
Innanzitutto occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale la denuncia di abusivo riempimento di un assegno firmato in bianco richiede la proposizione del rimedio della querela di falso qualora si assuma che il riempimento sia avvenuto “absque pactis” o “sine pactis”, non essendo invece necessario nell'ipotesi di riempimento “contra pacta”, come avvenuto nel caso di specie, avendo l'opponente prospettato l'esistenza di un accordo di riempimento tra le parti ai fini del pagamento di prestazioni agricole eseguite da un bracciante agricolo ( Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2507/2025).
L'opponente non ha però fornito prove sufficienti al fine di dimostrare quanto dalla stessa dedotto, non essendo supportato da alcun elemento probatorio dal quale possa desumersi in termini di sufficiente specificità la sussistenza e il contenuto dell'accordo di riempimento, oltre ai necessari riferimenti personali e modali dell'obbligazione assunta con il bracciante agricolo.
Nessuna rilevanza probatoria può in particolare riconoscersi alla testimonianza resa dalla figlia dell'opponente ( attesa la genericità delle Testimone_1
relative dichiarazioni, del tutto inidonee a circostanziare e fare chiarezza in ordine alle modalità ed effettive ragioni sottostanti all'emissione dell'assegno bancario.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante non sussistenti nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
63/2021 emesso dal Tribunale di Lecce il 15.01.2021, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 6.500,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 27.6.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.