Sentenza 6 gennaio 1984
Massime • 1
Nell'interpretazione dell'art. 15 del C.C.n.L. 1973 per il settore metalmeccanico, che prevede la corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia al lavoratore considerato in servizio, il giudice - in relazione all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in Mancanza di prestazione lavorativa, non si risolve e si considera soltanto sospeso - deve distinguere il caso della impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel quale il rischio della mancata prestazione lavorativa si trasferisce sul datore di lavoro senza alcuna incidenza sul diritto alla retribuzione, dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero, il quale sebbene si concreti nell'Esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, determina, con la sospensione del rapporto di lavoro, il temporaneo venir meno dell'obbligazione del pagamento della retribuzione, nella quale rientra - a prescindere dalla sua origine storica - la tredicesima mensilità. ( Conf 6316/82, mass n 423960; ( Conf 6131/82, mass n 423826; ( Conf 5446/82, mass n 423209; ( Conf 502/81, mass n 410980).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/01/1984, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 1984 |
Testo completo
Nell'interpretazione dell'art. 15 del C.C.n.L. 1973 per il settore metalmeccanico, che prevede la corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia al lavoratore considerato in servizio, il giudice - in relazione all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in Mancanza di prestazione lavorativa, non si risolve e si considera soltanto sospeso - deve distinguere il caso della impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel quale il rischio della mancata prestazione lavorativa si trasferisce sul datore di lavoro senza alcuna incidenza sul diritto alla retribuzione, dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero, il quale sebbene si concreti nell'Esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, determina, con la sospensione del rapporto di lavoro, il temporaneo venir meno dell'obbligazione del pagamento della retribuzione, nella quale rientra - a prescindere dalla sua origine storica - la tredicesima mensilità. ( Conf 6316/82, mass n 423960; ( Conf 6131/82, mass n 423826; ( Conf 5446/82, mass n 423209; ( Conf 502/81, mass n 410980).*