Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6881/2020
All'udienza collegiale del giorno 20/05/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
ON
Avv. VALENTI VALERIO Presente
AR
Avv. VALENTI VALERIO
Appellato/i
IN PROPRIO E NQ EREDE DI BE ROMOLO CP_3
Avv. RUSSO MARCO Presente
Controparte_4
Avv.
BE OS IN PROPRIO E NQ EREDE DI BE CP_4
Avv. RUSSO MARCO
IN PROPRIO E NQ EREDE DI BE Controparte_5 CP_4
Avv. RUSSO MARCO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6881/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) con sede in Roma, Via Po 20, in persona del ON P.IVA_1
Responsabile e (C.F. ), rappresentati e difesi Parte_1 AR C.F._1 dall'Avv. Valerio Valenti (C.F. elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._2
Roma, Via del Mascherino 72, giusta delega in atti
- APPELLANTI–
E
(C.F. ), (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_5
), BE OS (C.F. ), elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliati in via Gualtiero Serafino, 8, Roma, presso lo studio dell'Avv. Marco Russo (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._6 -APPELLANTI INCIDENTALI ED APPELLATI–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e hanno proposto ON AR
appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 17315/2020, pubblicata il 3/12/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione del 09.6.2017, , e BE EL - in proprio e nella CP_3 Controparte_5
qualità di prossimi congiunti ed eredi di - convenivano in giudizio, davanti a questo Controparte_4
Tribunale, (quale proprietario e conducente l'autovettura “Suzuki Alto”, tg. AR
CE957MG) e “ (quale Compagnia di Assicurazione di tale veicolo per la ON
RCA) per ivi accertare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro AR
stradale mortale del 05.10.2016, in conseguenza del quale era stato investito ed era deceduto il pedone e loro prossimo congiunto , e, per l'effetto, ottenere la condanna dei Controparte_4
convenuti medesimi al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali), subiti iure hereditatis e iure proprio da essi attori e quantificati nella somma complessiva di € 745.286,00. A fondamento della domanda, e BE EL CP_3 Controparte_5
deducevano: 1) che essi attori erano, rispettivamente, il coniuge ed i figli di nato Controparte_4
a Roma il 16.12.1935 e deceduto in conseguenza del sinistro stradale in questione;
2) che, in data
05.10.2016, intorno alle ore 06:55 della mattina, il convenuto , proprietario e AR conducente l'autovettura “Suzuki Alto” (tg. CE957MG ed assicurata per la RCA con “
[...]
, nel percorrere via Boccea in direzione di via Battistini (e, cioè, con direzione ON
fuori Roma), sopraggiungendo ad altra velocità, aveva investito - all'altezza del civico nr. 334
(colpendolo con la parte anteriore laterale destra del mezzo) - il pedone intento Controparte_4
ad attraversare la strada, con andatura normale, da sinistra a destra rispetto al senso di marcia del veicolo investitore;
3) che, a seguito dell'investimento, era stato trasportato con Controparte_4
ambulanza presso il Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli di Roma ove era giunto in gravissime condizioni e dove, alle ore 12.29, era deceduto in conseguenza del gravissimo politrauma cranico- encefalico e toracico-addominale riportato a seguito del sinistro stradale de quo;
4) che il tratto stradale teatro dell'investimento era costituito da un'unica carreggiata, posta nel centro abitato di
Roma (“strada di quartiere”), larga mediamente mt. 16, con due ampie corsie (una per ogni senso), con andamento leggermente curvilineo verso sinistra, a visuale libera e lievemente discendente;
5) che, al momento dell'investimento (ore 06:55 circa della mattina), il cielo era sereno, il fondo stradale si presentava asciutto ed in buone condizioni, il sole era già sorto e garantiva una buona visibilità ed il pedone aveva già completato l'attraversamento la prima delle due corsie di marcia;
6) che, dunque, tenuto conto delle suddette condizioni di tempo e di luogo, l'investimento del pedone era chiaramente da attribuirsi all'esclusiva responsabilità del convenuto il quale AR
aveva mantenuto una velocità non adeguata, non si era accorto minimamente della presenza del pedone al centro della carreggiata e non aveva arrestato il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità; 7) che, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Compagnia convenuta, non era ravvisabile alcun concorso di colpa del pedone, in quanto il mancato attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali (presenti a distanza di circa 20 metri prima del punto dell'investimento) non aveva avuto alcuna incidenza reale sulla dinamica del fatto, in quanto l'attraversamento era, comunque, avvenuto in un tratto rettilineo, con piena visibilità da lunghissima distanza, tale da permettere ad un attento e prudente automobilista di evitare l'investimento con tempestività; 8) che essi attori, a seguito del decesso del loro stretto congiunto, avevano pertanto il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali), sia iure hereditatis (il danno da perdita della vita, il danno morale catastrofale ed il danno biologico terminale), sia iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale ed il danno patrimoniale per le spese di assistenza stragiudiziale e per le spese funerarie), quantificati nell'importo complessivo di € 745.286,00, oltre alla vittoria di spese ed onorari del giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta del 27.10.2017, si costituivano in giudizio i convenuti “ e ON
i quali contestavano l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto e AR
deducevano: 1) che il sinistro stradale in questione doveva essere attribuito, quantomeno in via concorsuale e paritaria, al comportamento poco prudente tenuto dal pedone il quale, nell'occorso, aveva violato quanto stabilito dall'art. 190 C.d.S., avendo proceduto ad attraversare la carreggiata non servendosi delle apposite strisce pedonali, collocate a breve distanza (circa 20 metri prima); 2) che, di contro, lo aveva proceduto regolarmente all'interno della propria corsia AR di marcia, a velocità moderata, come desumibile dall'entità contenuta dei danni materiali subiti dal mezzo e come confermato dalle conclusioni della CTP svolta dal proprio fiduciario, geom. Per_1
3) che incombeva sugli attori l'onere di dimostrare la loro legittimazione attiva;
4) che il quantum richiesto era generico, non provato ed eccessivo;
in particolare, non era configurabile alcun danno iure hereditatis, in quanto la vittima aveva perso immediatamente conoscenza ed era deceduta a distanza di circa sei ore;
ed ancora, erano inutilizzabili, per la valutazione del danno per la perdita parentale, le tabelle del Tribunale di Roma, dovendosi – invece – fare riferimento a quelle del
Tribunale di Milano (a fronte di una loro generalizzata applicazione e diffusione sull'intero territorio nazionale); le spese di patrocinio stragiudiziale non erano riconoscibili e, comunque, erano del tutto eccessive in rapporto all'effettiva attività svolta ante causam;
infine, doveva escludersi il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria;
5) che, in ogni caso, occorreva tenere conto di quanto già corrisposto e versato da essa “ che aveva offerto agli eredi del sig. ON il complessivo importo di € 252.000,00, con riconoscimento di una responsabilità Controparte_4 concorsuale paritaria al de cuius (importo, così suddiviso: € 85.000,00 in capo all'attrice Parte_2
; € 85.000,00, in capo all'attore ed € 82.000,00, in capo all'attrice
[...] Controparte_5
BE EL)….”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “A) dichiara che il sinistro oggetto di causa è da attribuirsi alla concorrente responsabilità di (conducente il veicolo AR
investitore) e della stessa vittima (pedone), in ragione – rispettivamente – dell'80% Controparte_4
e del 20%; B) condanna, per l'effetto, i convenuti “ e ON CP
, in solido fra loro, al pagamento: 1) in favore dell'attrice a titolo di
[...] CP_3
risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale iure proprio, della residua somma di € 106.336,27, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2) in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del Controparte_5 danno patrimoniale iure proprio, della residua somma di € 114.284,09, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) in favore dell'attrice BE EL, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale iure proprio, della residua somma complessivo di € 84.945,97, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
C) rigetta, per il resto, la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori;
D) condanna, infine, i convenuti “ e , in solido fra ON AR
loro, alla rifusione, in favore degli attori e BE CP_3 Controparte_5
EL, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 16.481,00, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA come per legge nonché oltre al rimborso del contributo unificato, disponendo il relativo pagamento in favore dell'avvocato Marco Russo, dichiaratosi procuratore antistatario”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello e il Sig. ON CP
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ecc.ma Corte
[...]
d'Appello adita, contrariis rejectis, in via pregiudiziale e preliminare, voglia sospendere, ex art.283
c.p.c. e per i motivi di cui in premessa, l'efficacia esecutiva ovvero l'esecuzione della sentenza n.17315/2020 emessa dal Tribunale Civile di Roma, con riguardo alle residue somme non dovute per i motivi di cui alla presente impugnazione;
voglia riformare per i motivi esposti in narrativa la sentenza n.17315/2020 (R.G. 42701/2017), resa dal Tribunale Roma, Dott. Egidi, Sezione XIII^, il giorno 30 novembre 2020, e depositata in data 3 dicembre 2020, ed in accoglimento dei motivi di impugnazione, come meglio sopra specificati, voglia contenere la condanna solidale di
[...] e del Sig. al risarcimento dei danni in favore dei Sigg.ri ON AR [...]
del Sig. e della Sig.ra EL EN, quali eredi del Sig. CP_3 Controparte_6 [...]
deceduto in conseguenza del sinistro occorso in Roma, 5 ottobre 2019, entro i seguenti CP_4 limiti: € 89.530,90 in favore della Sig.ra € 97.504,30 in favore del Sig. CP_3 [...] ed € 68.677,01 in favore della Sig.ra EL EN, ovvero in quella diversa misura CP_5
che sarà ritenuta di giustizia e tenuto conto del motivo di impugnazione spiegato con il presente atto in relazione al corretto procedimento di calcolo della quota di responsabilità concorsuale pari al
20% attribuita dal Tribunale di Roma al Sig. e, per l'effetto ed in caso la Controparte_4 [...]
nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensiva formulata in uno con ON
il presente atto di appello, fosse costretta a dare esecuzione alla sentenza n.17513/2020, voglia condannare i Sigg.ri e EL EN alla restituzione in CP_3 Controparte_5
favore della società appellante di tutte quelle somme versate in eccesso rispetto a quanto accertato e liquidato dalla Corte d'Appello di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del presente giudizio di impugnazione, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso forfettario, come per legge”.
Si sono costituiti in giudizio , e BE CP_3 Controparte_5
OS tutti in proprio e nella qualità di eredi del sig. , proponendo appello Controparte_4 incidentale e così concludendo: “Piaccia alla Ecc. ma Corte d'Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e/o deduzione, rigettare l'appello proposto in via principale da e dal Sig. per tutti i motivi esposti in narrativa, ed ON AR accogliere l'appello incidentale proposto dalla sig.ra , dal sig. e CP_3 Controparte_5 dalla sig.ra EN EL, e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza n.
17315/2020 del Tribunale civile di Roma depositata il 03.12.2020 e non notificata, sempre disattesa ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e/o deduzione:
1. accertare e dichiarare la esclusiva e totale responsabilità del sig. nella causazione del sinistro avvenuto in data AR
05.10.2016 che ha portato alla morte del sig.
2. per l'effetto condannare il sig. Controparte_4
e , in solido tra loro, a versare ai sigg. , AR ON CP_3
e EL EN, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, quale Controparte_5
danno risarcibile iure proprio per la perdita parentale subita, le somme così suddivise: a) alla sig.ra l'importo di euro 161.469,10, derivante dall'importo di euro 336000,00 (liquidato in CP_3 base alle Tabelle di Milano aggiornate dall'osservatorio della giustizia di Milano nell'anno 2021), da cui è stato sottratto l'importo già versato di euro 174530,90, ovvero, in subordine, l'importo di euro 100.056,70, derivante dall'importo di euro 274587,60 (liquidato in base alle Tabelle del
Tribunale di Roma, anno 2019/2020), da cui è stato sottratto l'importo già versato di euro 174530,90,
e/o comunque di quella diversa somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
b) al sig. l'importo di Controparte_5 euro 153.495,70, derivante dall'importo di euro 336000,00 (liquidato in base alle Tabelle di Milano aggiornate dall'Osservatorio della giustizia di Milano nell'anno 2021), da cui è stato sottratto l'importo già versato di euro 182504,30, ovvero, in subordine, l'importo di euro 101.890,00, derivante dall'importo di euro 284394,30 (liquidato in base alle Tabelle del Tribunale di Roma, anno
2019/2020), da cui è stato sottratto l'importo già versato di euro 182504,30, e/o comunque di quella diversa somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
c) alla sig.ra EL EN l'importo di euro 185.322,99, derivante dall'importo di euro 336000,00 (liquidato in base alle Tabelle di Milano aggiornate dall'osservatorio della giustizia di Milano nell'anno 2021), da cui è stato sottratto l'importo già versato di euro 150677,01, ovvero, in subordine, l'importo di euro 94.490,49, derivante dall'importo di euro 245167,50 (liquidato in base alle Tabelle del Tribunale di Roma, anno 2019/2020), da cui è stato sottratto l'importo già versato di euro 150677,01, e/o comunque di quella diversa somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
3. Altresì condannare ulteriormente il sig. e AR ON
, in solido tra loro, a risarcire ai sigg. e EL EN, i
[...] CP_3 Controparte_5
danni iure hereditatis (cd. danno tanatologico e danno terminale e/o catastrofale) come meglio descritti in narrativa, da liquidarsi in via equitativa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
4. Altresì condannare il sig. e , in AR ON
solido tra loro, a versare al sig. a titolo di danno patrimoniale per le spese Controparte_5 funerarie e per le spese di assistenza stragiudiziale derivanti dal sinistro del 05.10.2016 l'ulteriore somma di euro 61.022,64 e/o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
5. Altresì, ferma ed accertata la soccombenza del sig. e , riformare il capo relativo alla liquidazione delle AR ON
spese di lite del primo grado limitatamente al quantum, e pertanto condannare il sig. AR
e a rimborsare le spese di lite del primo grado da liquidare secondo i ON
parametri medi di cui al DM 55/2014, o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
6. In via subordinata, sempre in ogni caso rigettato l'appello principale proposto dal sig. AR
e , nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello ON
incidentale, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 17315/2020, dando atto degli acconti versati da dopo la pubblicazione della sentenza (pari complessivamente ad ON euro 255712,21);
7. In via ulteriormente subordinata, sempre in ogni caso rigettato l'appello principale proposto dal sig. e , e sempre nella denegata e AR ON
non creduta ipotesi di rigetto del presente appello incidentale, già detratti gli acconti versati dall'assicurazione per un importo totale di euro 507712,21, condannare gli odierni appellanti al versamento delle seguenti somme, così ripartite: a) alla sig.ra la somma di euro CP_3
4002,97; b) al sig. la somma di euro 4.131,23; c) alla sig.ra EL EN la Controparte_5
somma di euro 3.605,08. In ogni caso con condanna degli appellanti alla refusione delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Con un unico motivo di appello e censurano ON AR
l'illogicità della pronuncia. Lamentano l'erronea liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale effettuata dal giudice di prime cure nei confronti di , CP_3 Controparte_5
e EN EL. Nello specifico deducono che il giudice abbia erroneamente calcolato la percentuale di responsabilità-posta a carico del pedone-pari al 20%, alla conclusione del conteggio in cui venivano detratti gli acconti percepiti dagli odierni appellati, mentre avrebbe dovuto defalcare l'importo del 20% dagli importi totali dei danni riconosciuti agli attori.
L'appello incidentale proposto da , , CP_3 Controparte_5
BE OS è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo di appello incidentale, rubricato “Sul concorso di colpa (20%) riconosciuto in capo alla vittima”, gli appellanti incidentali lamentano il concorso di colpa riconosciuto nella misura del 20% in capo al pedone, ritenendo che il sinistro occorso in data
5.10.2016, da cui è derivata la morte di sia da attribuirsi in via esclusiva al Controparte_4
conducente del veicolo. Deducono, infatti, che la motivazione del Tribunale sia erronea, contraddittoria e non conforme ai fatti realmente accaduti, laddove il tribunale ha giudicato
“imprudente” la condotta del pedone, tanto da aver concorso alla causazione del sinistro nella misura indicata. Avrebbe pertanto erroneamente applicato le disposizioni di cui agli artt. 2054, 1 comma, e
1227, 1 co, c.c.
Con il secondo motivo di appello incidentale, rubricato “sul mancato riconoscimento dei danni iure hereditatis”, la sentenza viene censurata per il mancato riconoscimento dei danni risarcibili iure hereditatis, nello specifico, il danno tanatologico da perdita della vita ed il danno terminale.
Deducono ancora gli appellanti l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., per non aver riconosciuto il danno morale terminale a causa di un presunto e non dimostrato stato di incoscienza, per il quale la vittima non avrebbe avvertito lo stato di menomazione in cui versava.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “sul danno non patrimoniale da perdita parentele;
mancato utilizzo delle tabelle di Milano”, si impugna la sentenza per non aver applicato le
Tabelle di Milano richiedendo, pertanto, la rideterminazione del quantum procedendo alla liquidazione mediante siffatte tabelle. Deducono gli appellanti che la motivazione del giudice di prime cure sarebbe generica non avendo fornito elementi in base ai quali il criterio delle Tabelle di
Roma, applicate al caso di specie, sarebbe da ritenersi più equo rispetto a quello delle Tabelle di
Milano.
Con il quarto motivo di appello incidentale, rubricato “sul danno patrimoniale”, viene contestato il quantum relativo al danno patrimoniale liquidato in primo grado, richiedendo il riconoscimento integrale di tale voce di danno, comprensiva sia delle spese funerarie sostenute, sia delle spese sostenute per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dal difensore. Il giudice erroneamente avrebbe liquidato la somma di €3600,00 per le spese funerarie ma non quelle per l'acquisto del loculo. Lamentano, pertanto, la violazione degli artt. 1223 e 2056 nonché dell'art. 115
c.p.c.
Con il quinto motivo di appello incidentale, rubricato “sulla liquidazione delle spese di lite” gli eredi censurano la statuizione in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio avvenuta tenendo conto dei parametri minimi di cui al DM 55/2014, in luogo di quelli medi. Il giudice avrebbe erroneamente asserito la non particolare complessità della vicenda, per assenza di questioni rilevanti in fatto ed in diritto.
Con il sesto motivo di appello incidentale, rubricato “sul conteggio del lucro cessante”, si censura il capo della sentenza relativo al quantum del lucro cessante. Nello specifico, deducono gli appellanti incidentali che il Tribunale avrebbe correttamente devalutato l'importo del risarcimento al momento del sinistro, ma poi avrebbe erroneamente sommato l'importo degli interessi calcolati, all'importo devalutato e non già alla liquidazione corrente.
La sentenza impugnata ha così motivato: “La domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori BE EL e risulta parzialmente CP_3 Controparte_5
fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito precisati. Nella presente causa,
[...]
, e BE EL - in proprio e nella qualità di prossimi CP_3 Controparte_5
congiunti ed eredi di - hanno convenuto in giudizio (quale Controparte_4 AR proprietario e conducente l'autovettura “Suzuki Alto”, tg. CE957MG) e “ ON
(quale Compagnia di Assicurazione di tale veicolo per la RCA) per accertare l'esclusiva
[...]
responsabilità di nella causazione del sinistro stradale mortale del 05.10.2016, in AR
conseguenza del quale era stato investito ed era deceduto il pedone (e loro prossimo congiunto)
, e, per l'effetto, ottenere la condanna dei convenuti medesimi al risarcimento di Controparte_4
tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali), subiti iure hereditatis e iure proprio da essi attori e quantificati nella somma complessiva di € 745.286,00. A fondamento della domanda, CP_3
, e BE EL hanno dedotto: 1) che essi attori erano,
[...] Controparte_5 rispettivamente, il coniuge ed i figli di nato a [...] il [...] e deceduto in Controparte_4
conseguenza del sinistro stradale in questione;
2) che, in data 05.10.2016, intorno alle ore 06:55 della mattina, il convenuto , proprietario e conducente l'autovettura “Suzuki Alto” AR
(tg. CE957MG ed assicurata per la RCA con la “ , nel percorrere via ON
Boccea in direzione di via Battistini (e, cioè, con direzione fuori Roma), sopraggiungendo ad altra velocità, aveva investito, all'altezza del civico nr. 334 (colpendolo con la parte anteriore laterale destra del mezzo), il pedone intento ad attraversare la strada, con andatura Controparte_4
normale, da sinistra a destra rispetto al senso di marcia del veicolo investitore;
3) che, a seguito dell'investimento, era stato trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso Controparte_4
del Policlinico Gemelli di Roma ove era giunto in gravissime condizioni e dove, alle ore 12.29, era deceduto in conseguenza del gravissimo politrauma cranico-encefalico e toracico-addominale riportato a seguito del sinistro stradale de quo;
4) che il tratto stradale teatro dell'investimento era costituito da un'unica carreggiata, posta nel centro abitato di Roma (“strada di quartiere”), larga mediamente mt. 16, con due ampie corsie (una per ogni senso di marcia), con andamento leggermente curvilineo verso sinistra, a visuale libera e lievemente discendente;
5) che, al momento dell'investimento (ore 06:55 circa della mattina), il cielo era sereno, il fondo stradale si presentava asciutto ed in buone condizioni, il sole era già sorto e garantiva una buona visibilità ed il pedone aveva già completato l'attraversamento della prima delle due corsie;
6) che, dunque, tenuto conto delle suddette condizioni di tempo e di luogo, l'investimento del pedone era chiaramente da attribuirsi all'esclusiva responsabilità del convenuto il quale aveva mantenuto AR
una velocità non adeguata, non si era accorto minimamente della presenza del pedone al centro della carreggiata e non aveva arrestato il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità; 7) che, in particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla Compagnia convenuta, non era ravvisabile alcun concorso di colpa del pedone, in quanto il mancato attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali (presenti a distanza di circa 20 metri prima del punto dell'investimento) non aveva avuto alcuna incidenza reale sulla dinamica del fatto, in quanto l'attraversamento era, comunque, avvenuto in un tratto rettilineo, con piena visibilità da lunghissima distanza e tale da permettere ad un attento e prudente automobilista di evitare l'investimento con tempestività; 8) che essi attori, a seguito del decesso del loro stretto congiunto, avevano pertanto il diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti (patrimoniali e non patrimoniali), sia iure hereditatis (il danno da perdita della vita, il danno morale catastrofale ed il danno biologico terminale), sia iure proprio (danno da perdita del rapporto parentale ed il danno patrimoniale per le spese di assistenza stragiudiziale e per le spese funerarie), quantificati nell'importo complessivo di € 745.286,00, oltre vittoria di spese ed onorari del giudizio. *** Venendo ad esaminare il merito della causa, risulta incontestato (e, comunque, documentalmente provato: cfr. la relazione dell'incidente stradale in atti;
la CT medico-legale, svolta su incarico del P.M.; il contenuto dell'interrogatorio formale reso dal convenuto;
il concorde esame reso dai due testimoni oculari, e che, in data 05/10/2016, alle ore Testimone_1 Testimone_2
06:55 circa, in Roma, su Via Boccea, altezza del civico nr. 334, si verificava un incidente stradale che vedeva coinvolti, da una parte, l'autovettura “Suzuki Alto” tg. CE957MG, di proprietà e condotta
– nell'occorso - dal convenuto (assicurata per la RCA con “ AR ON
e, dall'altra, il pedone (dell'età di 80 anni) il quale veniva investito
[...] Controparte_4 dall'autovettura suddetta mentre stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali, presenti ad una distanza di circa 23 metri prima rispetto al verosimile punto d'urto. Lo stato dei luoghi e la direzione di marcia assunta dal veicolo investitore risultano rappresentati graficamente dalla planimetria allegata alla relazione d'incidente stradale e dalle fotografie in atti, scattate dalle forze dell'ordine (cfr. anche le chiare fotografie nn.rr. 2 e 3 della CTP di parte convenuta, a firma del geom. . Quanto alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, risulta che il tratto Per_1 stradale teatro dell'investimento è costituito da un'unica carreggiata, posta nel centro abitato di
Roma (“strada di quartiere”), larga mediamente mt. 16, con due ampie corsie (una per ogni senso di marcia), con andamento leggermente curvilineo verso sinistra, a visuale libera e lievemente discendente;
al momento del fatto (ore 06:55 circa della mattina), il cielo era sereno, il fondo stradale si presentava asciutto ed in buone condizioni, “il sole era già sorto e garantiva una buona visibilità”
(cfr. relazione dell'incidente stradale in atti). Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro
(cfr. contenuto dell'interrogatorio formale del convenuto ed esame concorde reso dai due testi oculari, totalmente disinteressati), risulta che, nell'occorso, il convenuto , alla AR
guida della propria autovettura, percorreva via Boccea in direzione di via Battistini (e, cioè, con direzione verso fuori Roma), allorquando - giunto all'altezza del civico nr. 334 – non si avvedeva della presenza del pedone (il quale – con andatura normale - stava attraversando Controparte_4
la carreggiata da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del mezzo e si trovava già a metà della carreggiata, avendo completato l'attraversamento della prima corsia, larga circa 8,50 metri), investendolo con la parte anteriore destra del veicolo e facendo sbalzare a terra;
che il pedone veniva trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso del Policlinico Gemelli Controparte_4
ove giungeva in condizioni gravissime e dove, alle ore 12.29, decedeva in conseguenza del gravissimo politrauma cranico-encefalico e toracico-addominale riportato a seguito del sinistro stradale de quo.
Risulti poi incontestata (e, comunque, chiaramente evincibile dal contenuto della CT svolta dall'ausiliario del P.M., prof. , specialista in medicina legale) la causa del decesso del Persona_2
pedone , da ricondursi eziologicamente al gravissimo poli-traumatismo subito a Controparte_4 seguito dell'investimento oggetto del presente giudizio;
in particolare, risulta che il grave traumatismo è consistito “in frattura della volta e della base cranica, con emorragia epidurale, sub- durale e sub-aracnoidea; fratture multiple della gabbia toracica internale e dalla prima alla settima costa bilateralmente;
lesione a tutto spessore del rachide dorso-lombare, lesione contusiva dell'arco aortico e lesione lacero contusa polmonare, ematica e splenica” (cfr. relazione in atti). * * * Nel verificare la responsabilità del convenuto occorre tenere conto dei principi AR consolidati espressi dalla Corte di Cassazione in tema d'investimento di un pedone. Invero, in tale ipotesi, si deve partire dalla presunzione di colpa del 100% a carico del conducente del veicolo investitore;
“l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta……La responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4551). Dunque, non è sufficiente la dimostrazione dell'imprevedibilità del comportamento del pedone, dovendo comunque il conducente investitore superare l'invocata presunzione, con dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno” (cfr. Cass
Civ. Sez. III, sentenza nr. 22902/2019); ed, ancora, “è' jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass civ. sez. III, ordinanza nr. 581972019); da ultimo, con l'ordinanza nr. 673/2020, la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito che “il punto da cui partire è però la presunzione di colpa dell'automobilista che può essere vinta solo se questi riesce a dimostrare che l'incidente si è verificato per caso fortuito, ossia per un evento imprevedibile e inevitabile. Di qui l'ineluttabile conseguenza: non basta rispettare i limiti di velocità per non essere responsabili – civilmente e penalmente – per l'investimento del pedone.
L'automobilista infatti deve prefigurarsi anche le altrui violazioni del Codice della strada e porsi nella condizione di evitare ogni impatto, specie coi pedoni. Solo laddove tale dovere di prudenza venga rispettato, non si configurerà alcuna responsabilità”. Orbene, nel caso in esame, alla luce anche dei principi sopra richiamati, nessun dubbio può sussistere sulla responsabilità del convenuto in ordine alla causazione del decesso del pedone , in quanto: 1) AR Persona_3
il pedone non ha certamente tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, ma lo stesso (persona anziana, dell'età di 80 anni) si è limitato ad attraversare una strada di quartiere, nel centro abitato di Roma, tenendo un'andatura normale, senza sbucare all'improvviso, bensì provenendo dall'opposto lato della carreggiata, rispetto al senso di marcia tenuto dal conducente il veicolo investitore;
2) il convenuto non si è certamente trovato nell'oggettiva impossibilità AR di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti;
al contrario, l'investimento è avvenuto in un tratto di strada essenzialmente rettilineo, con ampia visuale, in buone condizioni di visibilità (con il sole già sorto), allorquando il pedone si trovava oltre la metà della carreggiata, avendo già percorso oltre nr. 9 metri dall'inizio dell'attraversamento. Dunque, nel caso in esame, - non solo il convenuto ha omesso di fornire qualsivoglia elemento a supporto della AR prova liberatoria posta a suo carico dall'art. 2054 c.c. – ma risulta positivamente accertato che, con la condotta tenuta, il conducente ha violato l'art. 141 del codice della stradale, in quanto – tenuto conto di tutte le condizioni concrete del caso in esame (così come sopra descritte) – lo stesso si trovava certamente nella condizione di potersi avvedere della presenza del pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti ed, inoltre, non ha fatto quanto in suo potere per evitare l'investimento, frenando (leggermente; cfr. tracce di frenata rilevate dalle forze dell'ordine) solo all'ultimo momento e/o non riuscendo ad evitare l'impatto. Occorre poi valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa della vittima e, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione, il giudice deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone
(v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass.19/2/2014, n. 3964). Orbene, nel caso in esame, pur a fronte della chiara ed evidente responsabilità del convenuto, deve però rilevarsi come la condotta della vittima non sia stata propriamente prudente e conforme a diligenza, avendo il proceduto ad attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali (poco distanti, a Controparte_4 circa 23 metri), senza tenere conto dell'ora mattutina (intorno alle 06:55 circa, orario in cui non è consueta la presenza di pedoni sulla sede stradale), della densità di traffico già esistente e senza concedere la precedenza al veicolo che stava sopraggiungendo nell'opposto senso di marcia. Nello specifico, tale condotta imprudente del pedone si ritiene abbia certamente concorso nella causazione del sinistro in una misura che - tenendo conto di tutte le circostanze concrete del caso e, cioè,: a) la piena visibilità (per la conformazione del tratto stradale e per la presenza della luce naturale); b) del luogo del sinistro (strada di quartiere, nel centro abitato, circondata da esercizi commerciali o abitazioni, circostanze che rendevano più probabile l'eventualità della presenza di pedoni) e del fatto che il pedone avesse già percorso circa nr. 9 metri dall'inizio dell'attraversamento – appare congruo determinare in misura pari al 20%. In definitiva, sulla base di tutte le ragioni fin qui espresse, il sinistro stradale oggetto di causa ed il conseguente decesso del pedone devono attribuirsi alla concorrente responsabilità del convenuto (conducente del veicolo investitore) e AR
della stessa vittima, in ragione – rispettivamente – dell'80% e del 20%. * * * La liquidazione del danno. Passando alla valutazione (e liquidazione) del danno preteso dagli attori , CP_3
BE EL e (nella loro rispettiva qualità di coniuge e figli della Controparte_5
vittima), si deve evidenziare come gli stessi lamentino innanzitutto l'esistenza di danni non patrimoniali da loro subiti in conseguenza del decesso del loro prossimo congiunto, sia iure proprio
(danno da perdita del rapporto parentale, danno patrimoniale), sia iure hereditatis (danno per la perdita della vita, danno biologico terminale e catastrofale). Nel caso in esame, la sussistenza del rapporto parentale con la vittima e, quindi, la c.d. legittimatio ad causam degli attori risulta pienamente provata dai certificati versati in atti (copia certificato stato civile, certificato storico di famiglia e di residenza) riscontrati anche dagli atti dell'indagine penale (cfr. notifica avviso di garanzia). Orbene, ritenuti provati il rapporto parentale e la qualità di eredi, ai fini della valutazione equitativa del danno non patrimoniale preteso dagli attori, - contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti - si ritiene adeguato ricorrere, ex art. 1226 cod. civ., all'utilizzo delle Tabelle in uso presso questo Tribunale, aggiornate al 2019/2020, le quali - per le ragioni di seguito indicate (e per quelle specificamente ed analiticamente esplicitate nella tabella medesima, pubblicata e facilmente disponibile a cui si rimanda integralmente) - appaiono maggiormente idonee alla liquidazione concreta del danno rispetto al criterio-guida rappresentato dalle Tabelle in uso al Tribunale di
Milano. Invero, come confermato recentemente dalla Corte di Cassazione, (sentenza nr. 1553/2019), il valore delle Tabelle Milanesi “non può avallare l'idea che le tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute una normativa di diritto che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata dall'art. 1 preleggi, bensì nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto criterio di liquidazione del danno non patrimoniale, con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'art. 1226 c.c.”. Dunque, le Tabelle Milanesi costituiscono soltanto un parametro (guida) di valutazione per la liquidazione del danno non patrimoniale;
finalizzato ad orientare la discrezionalità del giudice, ma ciò non esclude che quest'ultimo possa far riferimento ad un diverso parametro equitativo (nel caso di specie, le Tabelle di Roma), purché offra un'adeguata motivazione circa la preferibilità del criterio seguito rispetto al “criterio-guida” rappresentato dalle Tabelle di Milano. *** Venendo all'esame delle varie voci di danno non patrimoniale, appare opportuno iniziare ad esaminare quelle richieste iure hereditatis dagli attori (unici eredi legittimi della vittima, nella loro rispettiva qualità di coniuge e figli della vittima). Al riguardo, in primo luogo, si deve rilevare come non sia risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius, per l'impossibilità tecnico-giuridica di poter configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura: ed invero, finché il soggetto è in vita, non vi è lesione del suo diritto alla vita, mentre, sopravvenuto il decesso, il morto, in quanto privo di capacità giuridica, non è in condizione di acquistare alcun diritto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., nr. 15350/2015 e Cass. civ., Sez. III, n.
29492/2019). In secondo luogo, con riferimento alle ulteriori voci di danno, si deve premettere che le espressioni “danno terminale”, “danno tanatologico”, “danno catastrofale” non corrispondono ad alcuna categoria giuridica, ma possono avere al massimo un valore descrittivo. Se, infatti, prima della morte si concretizza un danno da invalidità temporanea, esso non è altro che un danno biologico e come tale accettabile secondo gli ordinari criteri della medicina legale. E' poi possibile che la vittima, prima del decesso, patisca un ulteriore pregiudizio di tipo non patrimoniale e ulteriore rispetto alla invalidità temporanea, determinato dalla consapevolezza di dover morire (c.d. danno morale terminale). Con specifico riferimento al danno c.d. terminale, la Suprema Corte di Cassazione
- anche di recente (nr. 6691/2018 e nr. 2187/2019) - ha distinto, da una parte, il cd. danno tanatologico, indicato in termini di danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), quale danno subito dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire coscientemente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine e per il quale assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata, a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima. Dall'altra, nella diversa ipotesi di morte cagionata dalla lesione, quando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un “apprezzabile lasso di tempo”, la Corte di Cassazione ha ritenuto risarcibile il danno biologico terminale “per il tempo di permanenza in vita” in quanto
“sempre esistente”, per effetto della “percezione”, “anche - non cosciente”, della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita ed il diritto di credito al relativo risarcimento viene ritenuto quindi trasmissibile iure hereditatis;
in particolare, il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute, anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo. Ed, ancora, la Suprema Corte di Cassazione (sez. III civile, sentenza nr. 2118/2019) ha ribadito come la persona che, ferita, sopravviva quodam tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi. “Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio. Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute): - ha fondamento medico legale;
- consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; - sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente. Il secondo, invece: - non ha fondamento medico legale;
- consiste in un moto dell'animo; - sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole. Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea. Il danno biologico causato dalla invalidità temporanea consiste nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana. Per secolare convenzione medico-legale, il danno alla salute da invalidità temporanea si apprezza in giorni, mai in frazioni di giorni: sarebbe, infatti, un esercizio meramente teorico pretendere di dare un peso monetario alle attività di cui la vittima è stata privata, durante una sopravvivenza di poche ore o pochi minuti …… Naturalmente, -una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane”. (Sez. 3 -, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934
- 01; Sez. 3, Sentenza n. 2564 del 22/02/20121 Rv. 621 706 01) ... ... ... ... ... La vittima di lesioni che,
a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quodam tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire. Questa sofferenza potrà essere multiforme: potrà consistere nel provare la paura della morte;
nell'agonia provocata dalle lesioni;
nel dispiacere di lasciar sole, le persone care;
nella disperazione per dover abbandonare le gioie della vita;
nel tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare agli uomini. E dunque evidente che la concepibilità stessa d'un simile pregiudizio presuppone che la vittima sia cosciente. Se la vittima non fosse consapevole della fine imminente, infatti, non sarebbe nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa. In questa seconda ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità. Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre - al contrario una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 - 01)”. In definitiva, il c.d. danno terminale ricomprende, al suo interno, sia gli aspetti biologici (c.d. danno biologico terminale) che di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente (c.d. danno morale terminale o danno da lucida agonia o catastrofale). Orbene, tenuto conto dei predetti consolidati principi, nel caso in esame, non può essere riconosciuto il c.d. danno biologico terminale, in quanto la vittima CP_4
dopo l'incidente stradale, è rimasta in vita solo 6 ore e, quindi, per un tempo non
[...]
apprezzabile, tale da non rendere configurabile tale voce di danno che, come sopra osservato, consiste nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana. Quanto al danno morale terminale
(o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico), occorre ribadire - come sopra meglio precisato - che, affinché tale danno sia risarcibile, è necessaria la prova della percezione della morte imminente da parte del soggetto leso. Orbene, nel caso di specie, dall'esame della documentazione medica in atti, tenuto conto della natura, entità e gravità delle lesioni cagionate, deve escludersi che la vittima abbia potuto rendersi conto, in modo consapevole, della morte imminente;
in particolare, la vittima,
a seguito dell'investimento, ha subito un gravissimo politrauma cranico-encefalico e toraco- addominale, (“consistente in frattura della volta e della base cranica, con emorragia epidurale, sub- durale e sub-aracnoidea; fratture multiple della gabbia toracica internale e dalla prima alla settima costa bilateralmente;
lesione a tutto spessore del rachide dorso-lombare, lesione contusiva dell'arco aortico e lesione lacero contusa polmonare, ematica e splenica”) è giunta in ospedale in condizioni gravissime ed è stata immediatamente ricoverata in terapia intensiva. Dunque, sulla base di tali elementi, non può essere riconosciuto neppure il danno morale terminale, in quanto deve escludersi che la vittima abbia avuto consapevolezza e si sia potuta rendere conto della fine imminente. * * *
Una volta esaminate (e rigettate) le voci di danno richieste iure hereditatis, può passarsi alla valutazione e liquidazione del danno richiesto iure proprio e, quindi, al danno per la perdita parentale. Al riguardo, si deve premettere che tale danno “consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto” (cfr. Cass. Civ. nr. 907/2018); e, ancora, tale danno si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità ditale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste (non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì) nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto: in breve, “il danno da perdita parentale si traduce nel “non poter più fare ciò che per anni si è fatto” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, n. 9196/2018). In particolare, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr.
Cass. Civ., sez. III nr. 29332/2017); ancora, “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29
Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”.” (Cass. Civ. sez. III, nr. 21230/2016).
Il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore, per il danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite;
in particolare, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno-morale – non altrimenti specificato – e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché “la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente risarcito” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 25351/2015 e, conforme, Cass. Sez. III, nr.
28989/2019). Dunque, contrariamente a quanto richiesto dagli attori, non può essere riconosciuto, oltre al danno per la perdita parentale, anche quello morale, trattandosi di un'indebita duplicazione.
Quanto al danno per la perdita parentale, la domanda di risarcimento è stata avanzata, nel presente giudizio,: 1) dall'attrice quale coniuge (convivente) della vittima;
2) dall'attore CP_3
quale figlio (convivente) della vittima;
3) dall'attrice BE EL, Controparte_5
quale figlia (non convivente) della vittima. Con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che il semplice legame di sangue, di regola, non può ritenersi idoneo a generare automaticamente il diritto al risarcimento del danno parentale, in quanto spetta al familiare superstite l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un legame forte e stabile con la vittima. Invero, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare
(cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 28989/2019, nr. 24220/2019, nr. 11200/2019, nr. 5807/2019, nr.
907/2018, nr. 14655/2017 e nr. 21230/2016). In particolare, costituisce oramai approdo consolidato quello per cui sono ravvisabili due diversi aspetti nel danno non patrimoniale per la perdita parentale: -quello relativo alla sofferenza (eventualmente) patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore;
- quello che si è
(eventualmente) riflesso, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. In ogni caso, devono rimanere “fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, nr. 28989/2019). Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente i figli, i genitori e/o il coniuge della vittima), che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche “con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”(cfr. Cass. Civ., sez.
3, nr. 11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017); che, infatti, non appare conforme a diritto addossare ad una madre ovvero ai figli l'onere di provare di avere sofferto per la morte del loro stretto congiunto;
che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale “può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere umano .......... L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. Civ., sez.
III, nr. 3767/2018; e, conformi, Cass. Civ. sez L., nr. 29784/2018, Cass. Civ., sez. III, nr. 12146/2016
e nr. 4253/2012). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, “il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale
(coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale”. (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 28989/2019). Nel caso in esame, sulla base dei principi sopra indicati (oramai consolidati), si deve evidenziare come,
a fronte della natura e durata del rapporto di consanguineità esistente con la vittima (coniuge e figli),
- pur in mancanza dell'allegazione, da parte degli attori medesimi, di qualsiasi utile circostanza volta a dimostrare la qualità ed intensità di tale rapporto – si possa comunque (sulla base del criterio del quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi di segno contrario, non dedotti dai convenuti) fondatamente presumere che gli attori BE EL e CP_3 CP_5
abbiano subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale in conseguenza della morte
[...]
di , per la irreversibile perdita del godimento del congiunto e della definitiva Controparte_4 preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa del caro a loro legato da vincoli di affetto. Non può invece, in mancanza di qualsiasi allegazione da parte degli attori, ritenersi dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale e riguardante la c.d. componente dinamico-relazionale, aspetto quest'ultimo che richiede, infatti, la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare.
Passando poi alla possibile liquidazione del danno da perdita parentale richiesto dagli attori, occorre procedere ad una valutazione equitativa che deve tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza di rilievo (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2003, nr. 16946; Cass. Sez. 3,
06/09/2012 nr. 14931). Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui la liquidazione del danno non patrimoniale – cosiddetto danno morale – non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Essa però deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità
e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo. Sul punto, ai fini di tale valutazione equitativa, appare opportuno ricorrere alle Tabelle in uso presso questo Tribunale, in quanto tali Tabelle (a differenza di quelle in uso presso il Tribunale di Milano, ove è previsto uno spazio molto rilevante della liquidazione rimesso alla valutazione libera del Giudice), - oltre a consentire sia la personalizzazione del danno sia la possibilità di diminuirlo fino alla metà in relazione alla situazione concreta, correlata all'effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo (ovvero anche di annullarlo, in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo) - individuano, preventivamente, la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri eredi, etc..), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. Dunque, sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma (aggiornate al 2019/2020), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il punto base del 2019/2020 è pari ad € 9.806,70:
a) in favore dell'attrice : - rapporto di parentela con il de cuius (coniuge): punti nr. CP_3
20, previsti in Tabella. Invero, - alla luce di tutte le circostanze concrete del caso in esame (ed, in particolare, tenuto conto della mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, di qualsivoglia circostanza utile, volta a dimostrare: a) la qualità ed intensità del rapporto;
b) la reazione al trauma;
c) lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
) - appare equo procedere ad una riduzione di nr.
6 punti rispetto al predetto punteggio generale di nr. 20 e, quindi, partire da punti nr. 14. In altri termini, risulta esservi la sola prova presuntiva della sofferenza sul piano morale soggettivo, mancando invece una concreta e piena dimostrazione della qualità ed intensità del rapporto e di come la perdita dello stretto congiunto si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del coniuge;
in particolare, la CT in atti, data 26.02.2018, a firma della dott.ssa - in mancanza di idonea documentazione medica (quale certificati medici, Persona_4 prescrizione di farmaci, attestazioni in ordine all'esistenza di un percorso terapeutico di natura psicologica e di qualsivoglia ulteriore prova) - non può ritenersi sufficiente a dimostrare un danno di natura psichica, trattandosi di mera allegazione di parte, priva di valore probatorio;
in particolare, alla valutazione delle forme di DPTS (disturbo post traumatico da stress), normalmente si giunge dopo essere state rigorosamente obiettivate e dopo adeguata osservazione nel tempo, ciò che manca nel caso in esame;
- età della vittima (anni 80) = punti 2; - età del danneggiato (tra 61-
80) = punti nr. 2; - convivenza con la vittima (desumibile, in mancanza di elementi contrari, dal certificato storico di famiglia e di residenza in atti) = punti 4 totale punteggio = nr. 22, corrispondenti ad € 215.747,40; b) in favore dell'attore - rapporto di parentela con il de Controparte_5
cuius (figlio): punti nr. 20, previsti in Tabella. Invero, - alla luce di tutte le circostanze concrete del caso in esame (ed, in particolare, tenuto conto della mancata dimostrazione, da parte dell'attore, di qualsivoglia circostanza utile, volta a dimostrare: a) la qualità, intensità e frequenza del rapporto;
b) la reazione al trauma;
c) lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
d) la presenza o meno di altri stabili rapporti affettivi) - appare equo procedere ad una riduzione di nr. 6 punti rispetto al predetto punteggio generale di nr. 20 e, quindi, partire da punti nr. 14. In altri termini, appare esservi la sola prova presuntiva della sofferenza sul piano morale soggettivo, mancando invece una concreta e piena dimostrazione della qualità ed intensità del rapporto e di come la perdita dello stretto congiunto si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del figlio;
in particolare, la CT in atti, data 26.02.2018, a firma della dott.ssa - in Persona_4
mancanza di idonea documentazione medica (quale certificati medici, prescrizione di farmaci, attestazioni in ordine all'esistenza di un percorso terapeutico di natura psicologica e di qualsivoglia ulteriore prova) - non può ritenersi sufficiente a dimostrare un danno di natura psichica, trattandosi di mera allegazione di parte, priva di valore probatorio;
in particolare, alla valutazione delle forme di DPTS (disturbo post traumatico da stress), normalmente si giunge dopo essere state rigorosamente obiettivate e dopo adeguata osservazione nel tempo, ciò che manca nel caso in esame;
- età della vittima (anni 80) = punti 2; - età del danneggiato (tra 41-60) = punti nr. 3; - convivenza con la vittima (desumibile, in mancanza di elementi contrari, dal certificato storico di famiglia e di residenza in atti) = punti 4 totale punteggio = 23, corrispondenti ad € 225.554,10; c) in favore dell'attrice BE EL: - rapporto di parentela con il de cuius (figlia): punti nr. 20, previsti in Tabella. Invero, - alla luce di tutte le circostanze concrete del caso in esame (ed, in particolare, tenuto conto della mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, di qualsivoglia circostanza utile, volta a dimostrare: a) la qualità, intensità e frequenza del rapporto;
b) la reazione al trauma;
c) lo stravolgimento delle proprie abitudini di vita;
d) la presenza o meno di altri stabili rapporti affettivi) - appare equo procedere ad una riduzione di nr. 6 punti rispetto al predetto punteggio generale di nr. 20 e, quindi, partire da punti nr. 14. In altri termini, appare esservi la sola prova presuntiva della sofferenza sul piano morale soggettivo, mancando invece una concreta e piena dimostrazione della qualità ed intensità del rapporto e di come la perdita dello stretto congiunto si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva della figlia;
- età della vittima (anni 80) = punti 2; - età del danneggiato (tra 41-60) = punti nr. 3; - assenza di convivenza con la vittima (cfr. certificato di residenza in atti) = punti 0 totale punteggio = nr. 19, corrispondenti ad € 186.327,30; Nessun'altra specifica voce di danno è stata dedotta ed allegata dagli attori;
in particolare, l'asserito danno biologico di natura psichica non è stato richiesto né con l'atto di citazione né con la memoria ex art. 183 nr. 1, comma VI, c.p.c., ma - con la memoria ex art. 183 nr. 2 c.p.c. - gli attori e si sono limitati a produrre una Controparte_5 CP_3 consulenza di parte, a firma della dott.ssa da cui emergerebbe l'esistenza di un Persona_4
disturbo post-traumatico da stress. Orbene, tale presunto danno biologico di natura psichica non può essere certamente riconosciuto agli attori e , in quanto – Controparte_5 CP_3
oltre a non essere mai stato allegato né in citazione né con la memoria ex art. 183 nr. 1, comma VI
c.p.c. – in ogni caso, detta richiesta è fondata unicamente su di una consulenza di parte che costituisce mera allegazione e risulta perciò priva di valore probatorio;
peraltro, alla valutazione delle forme di DPTS (disturbo post traumatico da stress), normalmente, si giunge dopo essere state rigorosamente obiettivate e dopo adeguata osservazione nel tempo, ciò che manca del tutto nel caso in esame. Sul danno patrimoniale Dalla documentazione in atti (fattura e relativo bonifico), emerge la sussistenza di un danno patrimoniale per le spese funerarie, pari ad € 3.600,00. Non può essere, invece, riconosciuto anche l'asserito danno per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dal difensore, in quanto: 1) non vi è la prova dell'effettivo pagamento di tale attività di assistenza stragiudiziale, bensì risultano depositate solo nr. 3 distinte parcelle, una per ciascuna parte, per un ammontare complessivo pari ad € 54.372,64; 2) il sinistro oggetto di causa non risultava presentare particolari problemi giuridici né emerge la mancanza di assistenza tecnica e/od informativa da parte dell'Assicuratore (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4306); 3) non emerge neppure quale sarebbe stata la complessa attività di assistenza stragiudiziale prestata dal difensore. Inoltre, la Corte di Cassazione ha specificato che le prestazioni stragiudiziali che siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa, sì da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, hanno, anche esse, natura di prestazioni giudiziali: ne deriva che tra le competenze professionali dovute al difensore per la parte stragiudiziale – e che devono essere liquidate in forma di spese giudiziali – rientra anche la preventiva richiesta di risarcimento del danno richiesta all'assicuratore ai sensi della legge n. 990 del 1969, trattandosi, in tal caso di un esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione risarcitoria;
le spese giudiziali però non devono essere parametrate sul valore residuale della pretesa giudiziale contestata dalla compagnia assicuratrice, bensì sull'intero ammontare complessivamente riconosciuto in via stragiudiziale e giudiziale (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza nr. 4306/2019). Sulle somme liquidate agli attori a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale per la perdita parentale - liquidate sulla scorta delle tabelle vigenti -, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. La rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, considerando che il danno in questione può essere liquidato in base al criterio equitativo, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso d'interesse legale, ovvero una misura maggiore o minore a seconda della fattispecie concreta. L'operazione dev'essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria” Nel caso di specie,: A) per l'attrice , il totale delle somme riconosciute, a titolo di risarcimento del danno non CP_3 patrimoniale, ammontano a complessivi € 215.747,40; devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la suddetta somma di 215.747,40 alla data del fatto (05.10.2016), si arriva ad un importo di € 211.517,06; a tale somma occorre aggiungere l'ulteriore importo di € 1.200,00, corrispondente ad 1/3 delle spese funerarie, arrivandosi così alla somma di € 212.717,06; applicando gli interessi legali su tale somma di € 212.717,06, rivalutata anno per anno, dal 05.10.2016 al
01.06.2017 (data dell'offerta dell'acconto di € 85.000,00), si arriva all'importo di € 215.036,12; detraendo l'acconto di € 85.000,00, residua l'importo di € 130.036,12; applicando gli interessi legali, sulla somma di € 130.036,12, rivalutata anno per anno dal 01.06.2017 al 31.10.2020 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo di € 132.920,34; importo da ridursi del
20%, in base al ritenuto concorso di colpa della vittima, e, quindi, in definitiva residua il pagamento dell'importo complessivo di € 106.336,27, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
B) in favore dell'attore il totale delle somme riconosciute, Controparte_5
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ammontano a complessivi € 225.554,10; devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - la suddetta somma di 225.554,10 alla data del fatto (05.10.2016) si arriva ad un importo di € 221.131,47; a tale somma occorre aggiungere l'ulteriore importo di € 1.200,00, corrispondente ad 1/3 delle spese funerarie, arrivandosi così alla somma di € 222.331,47; applicando gli interessi legali su tale somma di €
221.331,47, rivalutata anno per anno dal 05.10.2016 al 01.06.2017 (data dell'offerta dell'acconto di
€ 85.000,00), si arriva all'importo di € 224.755,34; detraendo l'acconto di € 85.000,00, residua l'importo di € 139.755,34; applicando gli interessi legali, su tale somma di € 139.755,34, rivalutata anno per anno dal 01.06.2017 al 31.10.2020 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo di € 142.855,12; importo da ridursi del 20%, in base al ritenuto concorso di colpa della vittima, e, quindi, in definitiva residua il pagamento dell'importo complessivo di € 114.284,09, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
C) in favore dell'attrice
BE EL, il totale della somme riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ammonta a complessivi € 186.327,30; devalutando – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - la suddetta somma di 186.327,30 alla data del fatto (05.10.2016), si arriva ad un importo di € 182.673,82; a tale somma occorre aggiungere l'ulteriore importo di € 1.200,00, corrispondente ad 1/3 delle spese funerarie, arrivandosi così alla somma di € 183.873,82; applicando gli interessi legali su tale somma di € 183.873,82, rivalutata anno per anno, dal 05.10.2016 al
01.06.2017 (data dell'offerta dell'acconto di € 82.000,00), si arriva all'importo di € 185.878,43; detraendo l'acconto di € 82.000,00, residua l'importo di € 103.878,43; applicando gli interessi legali, su tale somma di € 103.878,43, rivalutata anno per anno dal 01.06.2017 al 31.10.2020 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo di € 106.182,47; importo da ridursi del
20%, in base al ritenuto concorso di colpa della vittima, e, quindi, in definitiva residua il pagamento dell'importo complessivo di € 84.945,97, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. In definitiva, sulla base di tutte le ragioni fin qui espresse, i convenuti “
[...]
e devono essere condannati, in solido fra loro, al CP_1 CP_1 AR pagamento, a) in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non CP_3 patrimoniale e del danno patrimoniale, della residua somma di € 106.336,27, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
b) in favore dell'attore a Controparte_5 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale, della residua somma di
€ 114.284,09, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
c) in favore dell'attrice BE EL, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale, della residua somma complessivo di € 84.945,97, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. 55/2014 sui valori minimi (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto;
considerato il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno richieste nonché la mancata deduzione di prove in ordine alla qualità ed intensità del rapporto parentale), tenuto conto dello scaglione di riferimento, in base alla liquidazione stragiudiziale ed a quella giudiziale (da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00)”.
Va in primis esaminato l'appello incidentale proposto vertendo esso complessivamente sulla responsabilità per il sinistro oggetto di causa.
Il primo motivo non coglie nel segno.
Deduce parte appellante che il primo giudice aveva errato: nell'attribuzione al pedone di un grado di corresponsabilità comunque eccessivo nella valutazione delle rispettive condotte, essendosi questi trovato a poca distanza dallo spazio riservato all'attraversamento pedonale;
nel non considerare che nessun movimento repentino era risultato in capo al pedone;
nel non avere il predetto magistrato tenuto conto delle plurime violazioni e del comportamento gravemente impudente commesso dal conducente del mezzo investitore che avrebbero dovuto far propendere per la sua esclusiva responsabilità nella verificazione dell'incidente. Inoltre, a dire degli appellanti incidentali il giudice non aveva considerato come, al momento dell'investimento, il si trovasse già al centro della CP_4 strada sicché, a prescindere dal mancato utilizzo dell'attraversamento pedonale, se il conducente avesse correttamente osservato gli obblighi posti a suo carico dalla legge nonché dalle regole di ordinaria prudenza, l'investimento non si sarebbe verificato e che, pertanto, 1'efficienza causale dell'omesso utilizzo del passaggio pedonale da parte del pedone era del tutto irrilevante.
Con specifico riferimento alla dinamica del sinistro è incontestato ed anche provato (contenuto dell'interrogatorio formale del convenuto ed esame concorde reso dai due testi oculari), che alla guida della propria autovettura in data 5.10.2016, percorreva via Boccea, AR
strada ad unica carreggiata con doppio senso di marcia, direzione via Battistini (e, cioè, con direzione fuori Roma) allorquando, giunto all'altezza del civico n. 334, attingeva con la propria auto CP_4
il quale, con andatura normale, stava attraversando la carreggiata da sinistra verso destra
[...]
rispetto al senso di marcia del mezzo trovandosi a metà della carreggiata, avendo egli completato l'attraversamento della prima corsia, investendolo così con la parte anteriore del veicolo e facendolo sbalzare a terra. È altresì pacifico che il pedone dell'età di 80 anni veniva investito Controparte_4 dall'autovettura dello mentre stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali, CP presenti ad una distanza di 23 metri circa rispetto al verosimile punto d'urto.
Lo stato dei luoghi e la direzione di marcia assunta dal veicolo investitore risultano rappresentati graficamente dalla planimetria allegata alla relazione d'incidente stradale e dai reperti fotografici in atti, scattati dalle forze dell'ordine (cfr. fotografie della CTP di parte convenuta, a firma geom.
. Il pedone , in seguito, veniva trasportato in ambulanza presso il pronto Per_1 Controparte_4
soccorso del Policlinico Gemelli ove giungeva in condizioni gravissime e dove, alle ore 12.29, decedeva in conseguenza del politrauma cranico-encefalico e toracico-addominale riportato.
Come affermato dalla Corte di legittimità (si vedano, ex multis, Cass. civ., 22 gennaio 2015, n.
1135, Cass. civ. 13 marzo 2012, n. 3966; Cass. civ., 11 giugno 2010, n. 14064; Cass. civ., 24 novembre 2009, n. 24689) la presunzione di colpa del conducente del veicolo, prevista dal comma 1^ dell'art. 2054 c.c., non può operare in contrasto con il principio generale che regola anche la responsabilità per fatto illecito, vale a dire quello di causalità tra condotta ed evento dannoso, consacrato nel comma 1 dell'art. 1227 c.c., con la conseguenza che la circostanza che il conducente non abbia fornito prova idonea a superare la presunzione non è preclusiva dell'indagine relativa all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato tanto che, una volta accertata la pericolosità
e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c.
Ora, è emerso come il sebbene abbia avuto la possibilità di servirsi di un CP_4
attraversamento pedonale posto a circa 20 metri dal punto di impatto preferiva attraversare la strada fuori dalle strisce. Il fatto poi che egli venne colpito allorquando si trovava pressoché al centro della carreggiata rende evidente la circostanza che egli non avesse affatto terminato l'attraversamento della strada ad unica carreggiata e che, anzi, egli si trovasse in posizione tale da poter arretrare in vista del veicolo. Senza contare la circostanza che lo stesso avrebbe dovuto porre maggiore CP_4
attenzione ai veicoli circolanti sulla strada, essendo più che probabile che di lì a qualche secondo sarebbe potuta sopraggiungere qualche autovettura, trattandosi di strada posta nel pieno centro abitato di Roma in cui sin dalle prime ore del mattino è già presente il traffico veicolare.
È allora evidente che l'attraversare fuori dalle strisce pedonali in presenza di traffico veicolare, trattandosi di centro abitato, dovrebbe indurre il pedone a prestare una prudenza maggiore rispetto a quella pretesa allorquando si attraversi sulle strisce pedonali che, in quanto predisposte proprio per consentire l'attraversamento pedonale, offrono indubbiamente un maggior affidamento.
Il ha messo in atto, dunque, un comportamento oltremodo pericoloso e non facilmente CP_4
prevedibile attesa la presenza delle strisce pedonali facilmente raggiungibili (non sussistendo alcun ostacolo al loro raggiungimento da parte del pedone) ed anche considerando il tempo ed luogo dell'attraversamento (trattandosi di centro abitato era più che verosimile il sopraggiungere di autoveicoli), oltre ad aver violato l'art. 190, comma 2, del codice della strada, che prevede che: “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi”.
Si è visto che la giurisprudenza di legittimità appena sopra richiamata ha più volte e concordemente ribadito che la prova liberatoria, di cui all'art. 2054, comma 1, può essere desunta dal giudice sulla base degli indizi emersi in istruttoria e che ben può concorrere una condotta temeraria o imprudente del pedone alla causazione del sinistro e dunque alla conseguente corresponsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l'evento di danno costituito dall'investimento del pedone, con l'ulteriore conseguenza che la condotta imprudente del pedone integra un'ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro a norma degli artt. 1227, comma l. e 2056 c.c come peraltro correttamente è stato dedotto nella sentenza di primo grado. Nella fattispecie oggetto del giudizio dunque il con la sua condotta pericolosa ed imprudente ha posto in essere un CP_4
comportamento concorrente con quello del conducente, di cui all'art. 2054 c.c.
La circostanza pure dedotta da parte appellante secondo cui con la sentenza n. 672/18, il
Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al AR
reato di omicidio stradale ascrittogli non confligge affatto con quanto accertato in punto di dinamica e di responsabilità civile del conducente, non avendo affatto la detta sentenza escluso il fatto del mancato attraversamento pedonale da parte del nè la sua incidenza concreta sul fatto di CP_4
reato, ma riconoscendo la circostanza attenuante della pena proprio in relazione a detta infrazione;
detto pronunciamento, allora, si pone in linea con la ricostruzione dell'incidente come svolta dal primo giudice che ha ravvisato una responsabilità concorrente del pedone, idonea, sulla base degli elementi acquisiti, non già ad escludere in toto la responsabilità del conducente ma a ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno.
Non sussistendo quindi ragioni per discostarsi dalla quantificazione proporzionale operata dal giudice, la sentenza deve essere sul punto confermata ed il motivo spiegato va così rigettato.
Neppure il secondo motivo dell'appello incidentale spiegato coglie nel segno.
Gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento iure hereditatis del danno da perdita della vita nonché del danno terminale nelle due componenti del danno biologico e del danno morale cd catastrofale o da lucida agonia. Sicché dev'essere preliminarmente rilevata la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti con riguardo al risarcimento del danno tanatologico in ipotesi sofferto dal per la perdita della vita. CP_4
Sul punto è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza della
Corte di legittimità (al quale questa Corte si richiama, condividendolo nella sua interezza, e facendolo proprio) ai sensi del quale, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U, sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 - 01; Sez. 3, sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373 - 01). E nel caso di specie è provato che il è deceduto CP_4 dopo sei ore dall'incidente, spazio temporale troppo breve per poter configurare il danno richiesto.
Del pari priva di fondamento deve ritenersi la censura avanzata dagli appellanti con riguardo alla negazione del diritto al risarcimento del danno c.d. catastrofale (alias, morale biologico) in capo al CP_4
Al riguardo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Corte, è definito catastrofale (o morale biologico o danno da lucida agonia) il pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine;
si tratta di un danno risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (cfr., ex plurimis, Sez. 3, sentenza n.
7923 del 23/03/2024, Rv. 670457 - 02);
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione medica in atti, tenuto conto della natura, entità e gravità delle lesioni cagionate, deve escludersi, come rilevato condivisibilmente dal primo giudice, che la vittima abbia potuto rendersi conto in modo consapevole della morte imminente;
in particolare è certificato che la vittima, a seguito dell'investimento, subiva un gravissimo politrauma cranico-encefalico e toraco-addominale, (“consistente in frattura della volta e della base cranica, con emorragia epidurale, sub-durale e sub-aracnoidea; fratture multiple della gabbia toracica internale e dalla prima alla settima costa bilateralmente;
lesione a tutto spessore del rachide dorso-lombare, lesione contusiva dell'arco aortico e lesione lacero contusa polmonare, ematica e splenica”) tanto da giungere in ospedale in condizioni gravissime ed essere immediatamente ricoverata in terapia intensiva. Dunque, sulla base di tali elementi, non può essere riconosciuto, in assenza di alcun elemento da cui potersi desumere che la vittima al momento dell'incidente fosse cosciente, neppure il danno morale terminale, in quanto deve escludersi in mancanza di evidenze contrarie, che il a CP_4
seguito delle gravissime lesioni riportate, abbia avuto consapevolezza e si sia potuta rendere conto della propria fine imminente.
Quanto al danno biologico terminale deve rilevarsi che il lasso temporale trascorso tra l'incidente e la morte della vittima, accertato in appena sei ore, sia da ritenersi davvero troppo esiguo al fine da poter far sorgere una posta risarcitoria trasmissibile agli eredi;
la Corte di Cassazione in vero reputa valutabile tale posta risarcitoria allorquando il range temporale sia quantificabile perlomeno in termine di giorni. Si veda a tal riguardo Cass. Sentenza n. 21060 del 19/10/2016 in cui si afferma in massima che “Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale.”. Nella motivazione della sentenza predetta e pure richiamata dal giudicante la Corte spiega proprio la natura del danno sofferto ed il metro temporale minimo cui commisurare il risarcimento: “Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quodam tempore e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico-legale può consistere solo in una invalidità temporanea. Il danno biologico causato dalla invalidità temporanea consiste nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana. Per secolare convenzione medico-legale, il danno alla salute da invalidità temporanea si apprezza in giorni, mai in frazioni di giorni: sarebbe, infatti, un esercizio meramente teorico pretendere di dare un peso monetario alle attività di cui la vittima è stata privata, durante una sopravvivenza di poche ore o pochi minuti …… Naturalmente, -una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane..”.
Gli appellanti, ancora, evidenziano come erroneamente venivano applicate le tabelle di Roma
e non quelle di Milano. Questo considerando che gli stessi convenuti avevano chiesto l'applicazione delle tabelle di Milano.
Per quanto attiene alla liquidazione del danno la S.C. ha evidenziato come “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass.
n. 10335/2022).
Va poi ricordato come sempre secondo la SC “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10335/2022).
Ulteriormente, “il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale parentale, provvederà all'applicazione delle tabelle elaborate presso la Corte di appello di Roma (e non di quelle milanesi, pur invocate in ricorso), alla luce dei principi affermati dalla più recente giurisprudenza di questa
Corte (Cass. n. 10579, 26300 e 26301 del 2021), a mente dei quali, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché' l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie” (Cass. n. 11689/2022).
Pertanto, rilevato che secondo l'insegnamento della SC la liquidazione del danno parentale deve avvenire sulla base di un sistema a punti come quello elaborato dal Tribunale di Roma, condivisibilmente il giudice di primo grado ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di Milano, che solo nella versione aggiornata al 2022 prevedono un sistema a punti. Né in senso contrario rileva il fatto che agli appellati hanno richiamato le tabelle milanesi, attesa la non adeguatezza delle stesse al momento della decisione secondo l'insegnamento della S.C. Inoltre, venendo in rilievo una valutazione equitativa l'applicazione della tabella prescinde dalla richiesta di parte.
Rileva ancora parte appellante che ha errato il Giudice di prime cure allorché, pur riconoscendo il danno da perdita parentale in capo agli attori, è giunto ad una valutazione insufficiente e/o non congrua e/o comunque riduttiva dello stesso, non reputando provati gli aspetti dinamico-relazionali del danno in questione, e dunque procedendo ad una ingiustificata riduzione del punto base di cui alle tabelle capitoline. Soggiungono che il Tribunale ha altresì errato per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, perché avrebbe trascurato di considerare gli elementi offerti dagli attori, anche in via presuntiva, ai fini della prova del danno da perdita parentale, così come della documentazione in atti.
Orbene, neppure la doglianza prospettata coglie nel segno.
Il Giudice ha spiegato diffusamente il perché abbia proceduto alla riduzione dei punti per i parenti della vittima, e ciò in base alla sussistenza della sola prova presuntiva della sofferenza morale in capo ai parenti ed in difetto di idonei elementi che, sebbene in via presuntiva, facessero propendere per l'esistenza di sconvolgimenti della vita relazionale degli stessi in seguito alla scomparsa della vittima.
La relazione della dottoressa contrariamente da quanto rilevato dagli appellanti Per_5
incidentali, è ben stata considerata dal giudicante, non solo al fine di escludere che la stessa potesse fondare la prova del danno biologico subito dal figlio e dalla moglie del ma anche per CP_4
fondare la sussistenza del peggioramento degli assetti dinamico relazionali dei parenti ovvero che questi abbiano modificato le loro normali e consuete abitudini di vita anche in relazione ai rapporti con l'esterno.
Peraltro il giudicante ha anche spiegato come “alla valutazione delle forme di DPTS (disturbo post traumatico da stress), normalmente, si giunge dopo essere state rigorosamente obiettivate e dopo adeguata osservazione nel tempo, ciò che manca del tutto nel caso in esame” e sul punto alcun motivo specifico di doglianza è stato mosso, fermo restando che diversamente da quanto ipotizzato da parte appellante tale documento è stato valutato dal giudice sia pure nei termini, peraltro del tutto condivisibili in assenza di ulteriori altri riscontri fattuali, come sopra riportati.
In definitiva, il motivo d'appello è infondato.
Con il quarto motivo di appello incidentale la parte appellante si duole per il mancato riconoscimento delle spese per l'acquisto del loculo e di quelle per l'assistenza stragiudiziale.
Ora, il giudice ha riconosciuto le spese funebri per le esequie sulla base della fattura in atti mentre null'altro ha riconosciuto per l'acquisto del loculo cimiteriale né per le spese stragiudiziali erogate in favore del legale prima dell'instaurarsi del giudizio.
Ed in vero manca agli atti la prova dell'esborso da parte degli appellanti incidentali dell'intera somma richiesta a titolo di spese funebri atteso che “La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del "solvens" in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme. (Cass. Sentenza n. 8046 del 21/03/2023 (Rv. 667502 - 01). Nella specie la parte non ha provato tale incasso e dunque l'effettivo esborso della somma oggetto di disposizione di bonifico impartita per l'acquisto del loculo cimiteriale.
Infine, in mancanza di prova alcuna di esborsi per l'assistenza stragiudiziale, come reclamati dagli appellanti, la Corte ritiene di non poter riconoscere alcunché a tale titolo oltre alle spese già riconosciute.
Il quinto motivo dell'appello incidentale verrà trattato infra.
Il sesto motivo dell'appello incidentale va esaminato congiuntamente all'unico motivo di appello principale vertendo entrambi sulla correttezza del calcolo del quantum come effettuato dal giudicante.
Ebbene il primo motivo di appello principale merita accoglimento mentre va disatteso quello incidentale.
Infatti, come dedotto dall'appellante principale, il giudice di prime cure, nel quantificare le singole partite di danno ha erroneamente calcolato la percentuale di responsabilità, posta a carico del pedone nella misura del 20%, solo alla conclusione del conteggio e già detratti gli acconti mentre siffatta percentuale andava detratta dagli importi totali dei danni riconosciuti agli odierni appellati.
Non ha poi pregio la doglianza di parte appellante incidentale in ordine alla errata applicazione di rivalutazione ed interessi. Infatti, risultano corretti i conteggi effettuati dal Tribunale in ordine alla rivalutazione monetaria ed al calcolo degli interessi. A tal riguardo, infatti occorre precisare che “la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione o meglio un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere” (Corte
d'Appello di Venezia, sent. 774 del 5 aprile 2023). Sicché il giudice di prime cure, correttamente, dapprima ha devalutato la somma e poi, successivamente, su siffatta somma ha provveduto alla rivalutazione ed al calcolo degli interessi sino al momento della pronuncia.
Pertanto, in accoglimento della censura dell'appellante principale le somme vanno così rideterminate:
A) CP_3
€215.747,20+€1200 (quota per le spese funerarie pari ad 1/3) = €216.947,20 importo totale del risarcimento del danno liquidato;
€43.389,44 (20% della quota di responsabilità attribuita dal Giudice a;
Controparte_4
€132.920,34 (somma che deriva dal calcolo correttamente effettuato dal giudice di prime cure in ordine alla devalutazione, rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi ed al netto dell'offerta percepita da . ON
Pertanto: la somma di €215.747,40 riconosciuta a titolo del danno patrimoniale, devalutata al
05.10.2016, è pari ad €211.517,06 - cui va aggiunto importo 1200 per spese funerarie- arrivandosi così alla somma di €212.717,06; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dal 05.10.2016 al 01.06.2017 (data dell'offerta dell'acconto di €85.000,00), si arriva all'importo €215.036,12; detraendo l'acconto di €85.000,00, residua l'importo di €130.036,12; applicando gli interessi legali, su tale somma, rivalutata anno per anno dal 01.06.2017 al 31.10.2020, si giunge all'importo di €132.920,34. Sicché la somma spettante a è di CP_3
€89.530,90(pari alla differenza tra €132.920,34 ed €43.389,44)
B) : Controparte_5
€225.554,10+1200 (quota (quota per le spese funerarie pari ad 1/3) = 226.754,10 importo totale del risarcimento del danno liquidato;
€45.350,82 (20% della quota di responsabilità attribuita dal Giudice a;
Controparte_4
€142.855,12 (somma che deriva dal calcolo correttamente effettuato dal giudice di prime cure in ordine alla devalutazione, rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi ed al netto dell'offerta percepita da . ON
Pertanto la somma di €225.554,10 riconosciuta a titolo del danno patrimoniale, devalutata al
05.10.2016, è pari ad €221.131,47- cui va aggiunto importo 1200 per spese funerarie- arrivandosi così alla somma di €222.331,47; applicando gli interessi legali su tale somma di €221.331,47, rivalutata anno per anno, dal 05.10.2016 al 01.06.2017 (data dell'offerta dell'acconto di €85.000,00), si arriva all'importo di €224.755,34; detraendo l'acconto di €85.000,00, residua l'importo di
€139.755,34; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno dal 01.06.2017 al 31.10.2020, si giunge all'importo di €142.855,12. Sicché la somma spettante a Controparte_5 è di €97.504,30 (pari alla differenza tra €142.855,12 ed €45.350,82).
c) EN EL:
€186.327,30+€1200,00 (quota per le spese funerarie pari ad 1/3) = €187.527,30 importo totale del risarcimento del danno liquidato;
€37.505,46(20% della quota di responsabilità attribuita dal Giudice a;
Controparte_4
€106.182,47(somma che deriva dal calcolo correttamente effettuato dal giudice di prime cure in ordine alla devalutazione, rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi ed al netto dell'offerta percepita da ON
Pertanto la somma di €186.327,30 riconosciuta a titolo del danno patrimoniale, devalutata al
05.10.2016, è pari ad €182.673,82- cui va aggiunto importo 1200 per spese funerarie- arrivandosi così alla somma di €183.873,82; applicando gli interessi legali su tale somma di €183.873,82, rivalutata anno per anno, dal 05.10.2016 al 01.06.2017 (data dell'offerta dell'acconto di €85.000,00), si arriva all'importo di €185.878,43; detraendo l'acconto di €82.000,00, residua l'importo di
€103.878,43; applicando gli interessi legali su tale somma di €183.878,43, rivalutata anno per anno dal 01.06.2017 al 31.10.2020, si giunge all'importo di €106.182,47. Sicché la somma spettante a
EN EL è di €68.677,01 (pari alla differenza tra €106.182,47 ed €37.505,46).
In base al ricalcolo del conteggio, in accoglimento della censura mossa dagli appellanti, ossia decurtando il 20%, pari alla quota di responsabilità attribuita a , dalla somma Controparte_4
iniziale di risarcimento indicata dal giudice di prime cure, e non già al termine del conteggio effettuato dallo stesso Tribunale, le somme spettanti agli odierni appellati risultano essere €89.530,90 per
[...]
€97.504,30 per ed €68.677,01 per EN EL. CP_3 Controparte_5
Peraltro, le somme così rideterminate risultano essere state già integralmente versate dalla compagnia di assicurazione, come attestato mediante la copia di comunicazione di pagamento inviata da al legale degli appellati in data 10 Dicembre 2020, oltre che dal deposito ON
delle copie, versate in atti, degli assegni intestati agli odierni appellati per gli importi suindicati.
Orbene, il pagamento delle somme come risulta dalla documentazione prodotta, è avvenuto a distanza di poco tempo dalla pronuncia della sentenza impugnata, datata 3 Dicembre 2020. Pertanto, nulla è dovuto agli odierni appellati, essendo stato versato nei loro confronti quando dovuto.
La riforma parziale della sentenza determina la rivisitazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio e l'assorbimento del quinto motivo dell'appello incidentale proposto. Ed in vero, “In caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (Cass Ordinanza n. 19122 del 28/09/2015 (Rv. 636950 - 01).
Orbene, reputa la Corte che l'esito complessivo del giudizio che ha visto riconoscersi agli attori un importo sensibilmente inferiore rispetto a quanto accertato, il pagamento, da parte della compagnia di assicurazione, dell'intero importo risarcitorio ed infine il rigetto dell'appello incidentale proposto impongono la compensazione per la metà delle spese di lite di entrambi i gradi dovendosi porre la restante metà a carico di ON
Esse, sono liquidate per l'intero in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11
DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 in relazione al valore della causa (fino ad €260.000) per il primo grado con compensi medi per tutte le fasi e, per quello d'appello, con valori medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata, applicata infine e per entrambi i gradi la maggiorazione per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale ex art. 4, comma 2 d.m. cit., il tutto oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Infine, poiché l'impugnazione incidentale è stata respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a carico degli appellanti incidentali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e da e sull'appello incidentale proposto da ON AR CP_3
e EN EL avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 17315/2020, Controparte_5
pubblicata il 3/12/2020, così provvede;
- accoglie l'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto conferma:
-accerta che le somme spettanti agli odierni appellati risultano essere €89.530,90 per CP_3
€97.504,30 per ed €68.677,01 per EN EL alla data della sentenza
[...] Controparte_5
di primo grado;
- accerta altresì che essendo intercorso il pagamento nei termini riconosciuti nulla è ancora dovuto da parte degli appellanti principali in favore dei detti appellati;
-rigetta l'appello incidentale proposto da e EN CP_3 Controparte_5
EL in proprio e nella qualità di eredi del sig. ; Controparte_4
- compensa per metà le spese del primo grado in solido con AR ON
alla restante metà in favore di e EN EL spese
[...] CP_3 Controparte_5 che per l'intero si liquidano in € 15.513,30 per compensi oltre al contributo unificato, a spese generali
(15%), iva e cpa come per legge;
- compensa per metà le spese di secondo grado e condanna in solido con AR [...] alla restante metà in favore di e EN ON CP_3 Controparte_5
EL spese che per l'intero si liquidano in € 13.369,40 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
, e EN EL, in solido di un ulteriore importo a titolo di CP_3 Controparte_5 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-