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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/08/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 447/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SCARAMUZZA MAURO, con elezione di domicilio in CALLE SQUERO n. 4,
30021 CAORLE (VE), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
congiuntamente all'Amministratrice di sostengo IG.ra CP_2
( ) con il patrocinio dell'avv.to PIVETTA LOREDANA, C.F._3
con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 54/4, 33170
PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NI (PN) il
18/01/2003, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati consensualmente con verbale del 12/05/2017, omologato con decreto
1 Cron. n. 5800/2017 del 20/06/2017 – R.G. 1423/2016 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con la seguente figlia: , nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 18/11/1999, maggiorenne ed economicamente
autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso per parte ricorrente e cioè “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor Parte_1
e , ordinando all'ufficiale dello stato civile
[...] Controparte_1
competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- riconoscere, a far data dal deposito del presente ricorso, come non dovuto alcun contributo assistenziale e/o mantenimento a favore della signora da parte del sig. , in quanto entrambi Controparte_1 Parte_1
i coniugi sono economicamente indipendenti;
- compensi e spese di lite rifusi”;
come da comparsa di costituzione e risposta per parte resistente, amministrata come in epigrafe, e cioè “1. Si associa alla richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti, i cui dati sono riportati nell'estratto per riassunto dimesso quale all. 1 del ricorso introduttivo, ordinando le dovute trascrizioni.
2. Prende atto della richiesta di non riconoscimento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
3. Spese e compensi legali compensati fra le parti, non sussistendo alcuna ragione legittimante la rifusione in favore del ricorrente”;
e come da verbale d'udienza del 03/07/2025 e cioè “I difensori ribadiscono le conclusioni congiunte già rassegnate in atti. L'Avv. Scaramuzza su domanda del Giudice aderisce alla richiesta di compensazione delle spese di lite”.
2 Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NI (PN), in data 18/01/2003, con
; ha dedotto di vivere ininterrottamente Controparte_1
separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale con verbale del
12/05/2017, omologato con decreto Cron. n. 5800/2017 del 20/06/2017 – R.G.
1423/2016 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione era nata la figlia (18/11/1999), maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, infine, che venga riconosciuto come non dovuto alcun contributo assistenziale e/o mantenimento a favore della resistente da parte del ricorrente, in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, con rifusione di compensi e spese di lite.
, congiuntamente all'Amministratrice di Controparte_1
sostegno IG.ra , nel costituirsi nel procedimento in data Persona_2
23/05/2025, non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha preso atto della richiesta di non riconoscimento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, con compensazione delle spese e dei compensi legali, dichiarando non sussistente alcuna ragione legittimante la rifusione in favore del ricorrente.
All'udienza del 03/07/2025, è stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione;
i difensori hanno ribadito le conclusioni congiunte già
rassegnate in atti;
il difensore di parte ricorrente, su domanda del Giudice, ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite e, pertanto, il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
3 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa Cron. n. 5800/2017 del 20/06/2017 – R.G. 1423/2016 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in NI (PN), Parte_1 Controparte_1
in data 18/01/2003;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di
4 matrimonio dell'anno 2003, atto n. 1, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 12/08/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 447/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
SCARAMUZZA MAURO, con elezione di domicilio in CALLE SQUERO n. 4,
30021 CAORLE (VE), presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
congiuntamente all'Amministratrice di sostengo IG.ra CP_2
( ) con il patrocinio dell'avv.to PIVETTA LOREDANA, C.F._3
con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 54/4, 33170
PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NI (PN) il
18/01/2003, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati consensualmente con verbale del 12/05/2017, omologato con decreto
1 Cron. n. 5800/2017 del 20/06/2017 – R.G. 1423/2016 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
con la seguente figlia: , nata a [...] al Persona_1
Tagliamento (PN) il 18/11/1999, maggiorenne ed economicamente
autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso per parte ricorrente e cioè “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor Parte_1
e , ordinando all'ufficiale dello stato civile
[...] Controparte_1
competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- riconoscere, a far data dal deposito del presente ricorso, come non dovuto alcun contributo assistenziale e/o mantenimento a favore della signora da parte del sig. , in quanto entrambi Controparte_1 Parte_1
i coniugi sono economicamente indipendenti;
- compensi e spese di lite rifusi”;
come da comparsa di costituzione e risposta per parte resistente, amministrata come in epigrafe, e cioè “1. Si associa alla richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti, i cui dati sono riportati nell'estratto per riassunto dimesso quale all. 1 del ricorso introduttivo, ordinando le dovute trascrizioni.
2. Prende atto della richiesta di non riconoscimento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
3. Spese e compensi legali compensati fra le parti, non sussistendo alcuna ragione legittimante la rifusione in favore del ricorrente”;
e come da verbale d'udienza del 03/07/2025 e cioè “I difensori ribadiscono le conclusioni congiunte già rassegnate in atti. L'Avv. Scaramuzza su domanda del Giudice aderisce alla richiesta di compensazione delle spese di lite”.
2 Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NI (PN), in data 18/01/2003, con
; ha dedotto di vivere ininterrottamente Controparte_1
separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale con verbale del
12/05/2017, omologato con decreto Cron. n. 5800/2017 del 20/06/2017 – R.G.
1423/2016 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione era nata la figlia (18/11/1999), maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, infine, che venga riconosciuto come non dovuto alcun contributo assistenziale e/o mantenimento a favore della resistente da parte del ricorrente, in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, con rifusione di compensi e spese di lite.
, congiuntamente all'Amministratrice di Controparte_1
sostegno IG.ra , nel costituirsi nel procedimento in data Persona_2
23/05/2025, non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha preso atto della richiesta di non riconoscimento dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, con compensazione delle spese e dei compensi legali, dichiarando non sussistente alcuna ragione legittimante la rifusione in favore del ricorrente.
All'udienza del 03/07/2025, è stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione;
i difensori hanno ribadito le conclusioni congiunte già
rassegnate in atti;
il difensore di parte ricorrente, su domanda del Giudice, ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite e, pertanto, il
Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
3 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa Cron. n. 5800/2017 del 20/06/2017 – R.G. 1423/2016 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in NI (PN), Parte_1 Controparte_1
in data 18/01/2003;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di
4 matrimonio dell'anno 2003, atto n. 1, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 12/08/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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