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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 102 del 2025
TRA
Parte_1
in persona del suo institore e legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Santorsola,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Massimo Fiore,
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., , premesso di aver Controparte_1 lavorato alle dipendenze dell dal 17.05.2010 con mansioni di operaio Pt_1 forestale di cui al IV liv. del CCNL di riferimento, riferiva quanto segue: - di essere stato licenziato in data 24 febbraio 2023 per asserito superamento del periodo di comporto di 180 giorni previsto dal CCNL;
che, nell'espletamento delle proprie mansioni, aveva effettuato lavori manuali gravosi (fra cui
1 decespugliamento, il taglio di tronchi e carico manuale sui mezzi e accatastamento) che avevano progressivamente deteriorato le proprie condizioni di salute, conducendolo in data 23 settembre 2022 ad un intervento chirurgico;
che, dopo essere rientrato al lavoro in data 2 novembre 2022, sebbene dichiarato idoneo con precise prescrizioni (movimentazione manuale dei carichi limitata a
10-12 kg), l' aveva continuato ad assegnarlo alle medesime Parte_1 mansioni, aggravando ulteriormente la già compromessa condizione fisica;
che, a causa della persistente sintomatologia dolorosa, era costretto ad assentarsi nuovamente a partire da dicembre 2022 e, dopo altri brevi rientri lavorativi, anche nei mesi di gennaio e febbraio 2023, sino alla data di licenziamento.
Tanto premesso e contestata la legittimità del licenziamento, anche in ragione della mancata indicazione delle assenze computate e della riconducibilità dell'aggravamento della patologia a colpa datoriale, chiedeva al Tribunale di
Foggia di pronunciarsi in accoglimento delle seguenti conclusioni:
«A) accertare che il periodo di comporto di cui all'art. 62 del ccnl di settore deve essere qualificato come comporto “per sommatoria” e, di converso, accertare e dichiarare che
l' non ha fornito indicazione specifica delle assenze computate;
A-1) accertare un Pt_1 comportamento dell' violativo dei precetti di cui all'art. 2087 c.c. e degli obblighi di Pt_1 sorveglianza sanitaria in generale e acclararne la causalità o concausalità con la malattia provocata al ricorrente, quanto meno per i periodi a seguire la data della visita con il medico competente (17 novembre 2022), con la consequenziale esclusione delle predette giornate dal computo del periodo di comporto effettuato dall' ; per effetto dei superiori Pt_1 accertamenti, sia in concomitanza che in alternanza degli stessi: B) ritenere la illegittimità del licenziamento, annullandolo o dichiarandolo nullo, intimato al ricorrente con missiva del 21/02/2023 e, di conseguenza: B 1) ordinare alla amministrazione convenuta la reintegra del Sig. nel posto di lavoro ricoperto all'epoca del recesso Controparte_1
e nelle mansioni svolte – fermo il rispetto delle prescrizioni previste dal Sanitario competente
– con la condanna dell' , in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, in aggiunta, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(quantificata in € 2.135,85) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in ragione della accertata natura pubblica del rapporto di lavoro in giudizio;
B 2) in caso di ritenuta natura
2 privata del rapporto lavorativo de quo, ordinare alla amministrazione convenuta la reintegra del Sig. nel posto di lavoro ricoperto all'epoca del recesso Controparte_1
e nelle mansioni svolte – fermo il rispetto delle prescrizioni previste dal Sanitario competente
– con la condanna dell' , in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, in aggiunta, al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (quantificata in € 2.343,60), nel limite massimo delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e coeva condanna, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
C) condannare
l' in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in ogni Parte_1 caso, alle refusione delle spese legali da attribuire al sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario».
2. Si costituiva in giudizio che, contestate le argomentazioni avverse, Pt_1 chiedeva il rigetto del ricorso.
3. Con sentenza n.185/2025 del 09.01.2025, il Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro, espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale, ha così definito la controversia: «a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità del licenziamento intimato a in data Controparte_1
21.2.2023; b) condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_1 alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 2.135,85), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. c) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo
Fiore, dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' ». Pt_1
4. Avverso la decisione ha interposto gravame con ricorso Parte_1 depositato in data 20.02.2025, chiedendone l'integrale riforma.
3 5. Con memoria del 19.03.2025, si costituiva in giudizio l'appellato che contestava recisamente i motivi di gravame, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
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I. Sul ricorso in appello.
I.
1.a. Con il primo motivo l'appellante lamenta «erroneità e incongruenza della decisione di primo grado in merito alla declaratoria di nullità del provvedimento di licenziamento ed errata applicazione dell'art. 2110, comma 2, c.c.».
L'appellante, nello specifico, sostiene che la sentenza si fonda erroneamente
«sulla presunta sussistenza di un coefficiente soggettivo colposo in capo alla parte datoriale, rappresentato dal difetto di diligenza nella predisposizione di misure organizzative idonee alla tutela della salute del lavoratore». Deduce che, secondo il Tribunale, tale responsabilità avrebbe determinato la non computabilità nel periodo di comporto dei giorni di malattia fruiti dal nel periodo dal 9 al 20 gennaio 2023 (12 CP_1 giorni) e dal 6 al 24 febbraio 2023 (19 giorni), con conseguente mancato superamento del limite massimo di 180 giorni previsto dal CCNL.
L' , per converso, contesta in radice la sussistenza di una responsabilità Pt_1 datoriale nell'aggravamento del processo morboso, evidenziando che il giudizio conclusivo di idoneità al lavoro con limitazioni sarebbe pervenuto al datore di lavoro solo in data 10 febbraio 2023; prima di tale data, l'unico elemento dal quale poter desumere le condizioni di salute del lavoratore era il referto della visita medica del 18.10.2021, all'esito della quale il era stato dichiarato CP_1 perfettamente idoneo alle mansioni.
Rileva inoltre che il lavoratore non avrebbe mai palesato il suo effettivo stato di salute, tanto che nemmeno i colleghi erano a conoscenza del fatto che indossava un busto ortopedico. Aggiunge che, a partire dalla visita medica effettuata in data 17 novembre 2022, il ha prestato lavoro solo per sei CP_1 giorni nel mese di novembre e uno nel mese di dicembre, non lavorando affatto nei mesi di gennaio e febbraio 2023, come risulterebbe dai cedolini paga allegati al fascicolo di primo grado.
4 Secondo l'appellante, sarebbe quindi «poco plausibile ricondurre eziologicamente
l'evento lesivo, id est peggioramento delle condizioni di salute agli sforzi fisici effettuati in un così limitato arco temporale, pari a sette giorni di lavoro non continuativi».
L' sottolinea poi che il capo area non avrebbe mai imposto al Pt_1 dipendente di sollevare o spostare carichi pesanti e che rientrava nella diligenza esigibile dal lavoratore l'obbligo di eseguire la prestazione «nei limiti dettati dal suo stato di salute». Afferma infine di aver rispettato la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, predisponendo le misure idonee a contrastare i rischi per la salute dei propri dipendenti.
I.
1.b. Con il secondo motivo l' lamenta «errore nel calcolo dell'indennità Pt_1 risarcitoria». In particolare, l'appellante deduce che vi sarebbe un errore nel calcolo dell'indennità risarcitoria operato dal giudice di primo grado. Più nello specifico, contesta l'importo mensile indicato in sentenza (€ 2.135,85), sostenendo che la retribuzione lorda mensile del era in realtà pari a € 1.709,05 per 14 CP_1 mensilità, per una retribuzione annua lorda di € 23.926,70: motivo per cui, dividendo tale importo per il coefficiente fisso di 13,5, si otterrebbe una retribuzione utile per il TFR significativamente inferiore a quella indicata in sentenza.
Alla stregua di tali motivazioni, l' chiede quindi la riforma integrale Pt_1 della sentenza di primo grado e il rigetto delle domande proposte dal nel CP_1 ricorso di prime cure.
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II.
1. L'appello è infondato e deve essere respinto, sulla scorta delle seguenti argomentazioni.
II.
1.a. In merito al primo motivo di gravame, il Collegio rileva che la sentenza impugnata si basa su un principio giuridico ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non possono essere computate le assenze per malattia causalmente riconducibili a condotte colpose del datore di lavoro che abbiano determinato l'insorgenza o l'aggravamento della patologia.
È infatti noto che la Cassazione ha ripetutamente affermato che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo 5 stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.. (cfr ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
27.06.2017, n.15972).
Ed ancora, la computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c.. (cfr. ex multis, Cass., n.5413/2003, Cass., n.22248/2004, Cass., n.7037/2011, Cass.,
n.26307/2014, Cass., n.15972/2017, Cass., n. 26498/2018, Cass, n.2527/2020).
Tale disposizione impone infatti al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d'attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi all'ambiente di lavoro ed alle mansioni svolte.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente accertato, mediante un'approfondita istruttoria testimoniale integrata da consulenza tecnica d'ufficio, che l' , nonostante le limitazioni della capacità lavorativa del sig. Pt_1 CP_1
(comportanti la prescrizione di non movimentare manualmente carichi superiori a 10-12 kg,), ha seguitato, anche a seguito dell'intervento, ad adibirlo alle medesime mansioni gravose di operaio forestale, con la sola esclusione dell'utilizzo della motosega.
Tale condotta colposa, secondo quanto rilevato dal consulente tecnico d'ufficio di prime cure –e segnatamente «l'incauta adibizione del lavoratore alle mansioni di operatore forestale» – non solo «ha impedito il naturale recupero psicofisico», ma ha determinato «un'esacerbazione della sintomatologia algica lombare, la spasticità dei muscoli paravertebrali e degli arti inferiori con conseguente impegno funzionale»: aggravamento manifestatosi proprio nei periodi di assenza per malattia dal 9 al
20 gennaio 2023 (12 giorni) e dal 6 al 24 febbraio 2023 (19 giorni).
Sulla scorta di questa condivisibile valutazione medico-legale, non può che confermarsi la statuizione del primo giudice, dovendosi escludere il superamento 6 del comporto nel caso in cui, come nella fattispecie, parte delle assenze siano imputabili alle mansioni svolte e dunque a colpa del datore di lavoro, anche se costui abbia fatto affidamento sulla valutazione del medico del lavoro.
In tale contesto, l'argomentazione dell'appellante secondo cui il giudizio di idoneità con limitazioni del dipendente sarebbe pervenuto solo in data 10 febbraio 2023 non è concludente, atteso che, quantomeno alla data della visita medica (17.11.2022) l' non poteva non essere a conoscenza del mutamento Pt_1 delle condizioni di salute del lavoratore rispetto alla precedente visita del
18.10.2021, essendo stata necessariamente acquisita in quella sede l'intera anamnesi del CP_1
A riprova di tanto, rileva il fatto che, come evidenziato dal Tribunale con motivazione rimasta inconfutata, la stessa nella memoria di prime cure ha Pt_1 ammesso di aver dato disposizioni affinché il lavoratore non movimentasse carichi particolarmente pesanti e non utilizzasse la motosega, riconoscendo implicitamente di essere a conoscenza delle problematiche di salute del dipendente, salvo poi omettere di vigilare sull'effettiva osservanza di tali disposizioni e di predisporre misure organizzative adeguate (cfr. p. 4 della memoria di primo grado, in cui si ammette che: «…prima ancora della visita medica
e della relativa valutazione quando il lavoratore è rientrato in servizio dopo l'intervento chirurgico e dopo un mese e mezzo di malattia continuativa, sono state date disposizioni affinché egli non movimentasse carichi particolarmente pesanti e non utilizzasse la motosega… Ben prima del referto medico dunque i preposti ed i capisquadra hanno dato indicazioni per prevenire un eccessivo affaticamento del ». CP_1
A ciò si aggiunga che la mancata consapevolezza delle condizioni di salute del lavoratore, quand'anche provata, sarebbe comunque ininfluente ai fini decisori, essendo noto che il giudizio sulla legittimità di un licenziamento è condizionato unicamente dalla sussistenza o meno dei presupposti di legge per la validità dell'atto risolutivo.
Per l'effetto, come da ultimo ribadito da Cass. civ., sez. lav., 17.01.2025,
n.1225, non può attribuirsi rilevanza, ai fini di tale giudizio sulla liceità dell'atto risolutivo, allo stato soggettivo del datore di lavoro che, al momento dell'intimazione, pur incolpevolmente, abbia la rappresentazione di una situazione che sembri legittimare l'adozione dell'atto, anche perché le conseguenze negative che in tal caso ricadono sul datore di lavoro trovano
7 giustificazione nel rischio d'impresa (Cfr., Cass. 31 agosto 2011 n. 17842; Cass. 8 novembre 2000 n. 14507).
Quanto poi al tentativo dell'appellante di imputare alla volontà del lavoratore la scelta di proseguire, anche al suo rientro in servizio, la movimentazione di carichi che nessuno gli avrebbe imposto, lo stesso non coglie nel segno, non potendosi ravvisare nel contegno del limitatosi a svolgere le proprie Pt_2 mansioni, un'ipotesi di rischio elettivo esonerativa della responsabilità datoriale.
Ed invero, come correttamente rilevato in sentenza, perché vi sia rischio elettivo la condotta del lavoratore deve tradursi in un comportamento inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute: circostanza di cui non è stata fornita alcuna prova concreta e comunque estranea alla fattispecie tratteggiata.
Nè rileva la tesi dell'appellante circa l'asserita esiguità del periodo di rientro ai fini dell'aggravamento della patologia, risultando del tutto verosimile, nel quadro patologico delineato dal CTU di prime cure, che il peggioramento della sintomatologia possa essere derivata anche da sollecitazioni del tratto lombare contenute in un breve arco temporale, qualora associate dalla necessità di mantenere una prolungata stazione eretta e di provvedere alla movimentazione di carichi.
Operate tali premesse, appare dunque evidente che, escludendo dal computo anche i soli giorni di malattia indicati in sentenza come causalmente riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro (dal 9 al 20 gennaio), il al CP_1 momento del licenziamento, non aveva superato il limite dei 180 giorni previsto dall'art. 62 del CCNL di settore.
Va dunque condivisa la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'invalidità del licenziamento perché intimato, in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., prima del decorso del periodo di comporto, in ragione dell'esclusione dal relativo computo delle assenze causalmente riconducibili a responsabilità datoriale.
II.
1.b. Pervenendosi al secondo motivo di appello, con cui l' contesta il Pt_1 calcolo sotteso alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, lo stesso è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, si osserva che, come espressamente indicato nella sentenza impugnata, la parametrazione dell'indennità risarcitoria all'importo di € 2.135,85
8 è stata effettuata sulla base della quantificazione operata dal lavoratore nelle conclusioni del ricorso «e non contestata dall' » in sede di costituzione in Pt_1 giudizio.
In tale senso, il Tribunale ha correttamente applicato alla fattispecie il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, prendendo atto che l' , a fronte del conteggio operato Pt_1 dal lavoratore (cfr. p. 10 del ricorso), ha omesso di contestare specificamente tale elemento in primo grado.
Rispetto a tale condivisibile motivazione, parte appellante non ha dedotto alcunché, limitandosi a sostenere in questa sede l'asserita erroneità del conteggio
– peraltro coerente con quanto previsto dall'art. 63, comma 2, del D.lgs.
165/2001, come modificato dall'art. 21 del D.lgs. 75/2017 – senza confutare specificamente la motivazione del primo giudice.
Ne consegue l'inammissibilità della censura, essendo noto che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi articolati in ricorso accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice e la contestazione successiva in grado di appello deve ritenersi tardiva ed inammissibile. (sul punto, cfr. Cass. civ, sez. lav., 28.10.2021, n.30577; Cass. 18.02.2011, n.4051, Cass.
06.12.2017 n.29236 e, in termini più generali, cfr. Cass. 18 febbraio 2011, n.
4051; Cass. 18 maggio 2015, n.10116, Cass. 6 dicembre 2017, n. 29236, secondo cui, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416
c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato).
Va inoltre evidenziato che il motivo di appello si presenta eccessivamente generico, in quanto l'appellante si limita ad indicare una diversa retribuzione lorda mensile senza individuare con precisione le voci retributive erroneamente calcolate né specifica quali elementi della retribuzione sarebbero stati
9 indebitamente considerati dal giudice di primo grado ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria.
Alla luce di tanto, anche il secondo motivo di appello deve essere disatteso, confermandosi la sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
In conclusione, l'appello proposto deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Sussistono, inoltre, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.
24.12.2013 n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 20.02.2025, Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 09.01.2025 dal Giudice del lavoro del
Tribunale di Foggia, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna al pagamento delle spese di gravame, che liquida in Parte_1
€ 5.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti, in capo all'appellante, per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Bari, addì 05.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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