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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3042/2018 del Ruolo Generale, con oggetto: contratti finanziamento e bancari, vertente
tra
C.&C. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, dagli Avv.ti Isabella Grande e Diego Puccillo ed elettivamente domiciliata in Vietri di Potenza al C.so Garibaldi n. 15, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
Contro
(oggi ) in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_3
del l.r.p.t. CONVENUTA
Nonchè
(oggi ) in persona del suo legale Controparte_4 Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Salvatore Giammaria, giusta procura allegata, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla Via Garruba n.
57; - CONVENUTA
E
in persona del l.r.p.t. rappresenta e difesa dall'avv. Michele Controparte_5
Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via Pretoria n. 108;
TERZA INTERVENUTA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.10.2018, parte attrice conveniva in giudizio la filiale di Potenza agenzia di nonché la CP_1 CP_3 CP_4
affinchè venissero accolte le seguenti conclusioni: 1) In via principale, accertare il saldo
[...]
del c/c n. 150275 e dichiararlo a credito della società attrice con la condanna della CP_1
1 convenuta al pagamento della somma di euro 26.772,48 o nella somma ritenuta di giustizia;
2) accertare il saldo finale dei conti anticipi n. 450309 e n. 47738 e dichiararlo a credito della società attrice;
3) accertare e dichiarare nulla ogni applicazione operata dalla in CP_1
relazione agli interessi a debito a tassi ultra legali, capitalizzazione trimestrale di interessi a debito, variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni di m.s.; e ancora in sintesi – accertare e dichiarare la violazione da parte della dei doveri di correttezza e CP_1
buona fede precontrattuale e contrattuale;
accertare e dichiarare nullo ogni saldo operato dalla sul c/c per cui è causa;
accertare e dichiarare la natura usuraria del TEG;
condannare CP_1
la al pagamento della somma che risulterà di giustizia a titolo di saldo o in alternativa CP_1
a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 o a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 o in subordine a titolo di risarcimento danni;
condannare la alle spese di giustizia. CP_1
In via istruttoria chiedeva disporsi CTU tecnico contabile.
Nella fattispecie parte attrice rappresentava che in data 8.02.2002 apriva presso la CP_1
filiale di Potenza Agenzia di un conto corrente n. 150275 con apertura
[...] CP_3
di credito. Al conto ordinario risultavano collegati i rapporti anticipi n. 450309 e n. 47738.
Previa verifica, riteneva che alla data 29.03.2018 risultava un credito per il correntista di euro
26.772,48 come risulta da consulenza di parte allegata. Chiedeva, con racc. a/r del 7.10.2018, alla Banca alcuni estratti conto e poiché non consegnati chiedeva disporsi, ex art. 210 cpc, ordine di esibizione. Lamentava: violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della mancata precisazione del TEG;
illegittima applicazione di tassi di interessi CP_1
superiori al tasso legale;
illegittima applicazione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
illegittima applicazione delle c.m.s. e di altre commissioni, oneri e spese, e per l'effetto chiedeva dichiararsi la nullità di tutte le clausole in quanto vessatorie.
Contestava anche l'illegittimità e nullità del sistema di determinazione delle valute, addebiti delle operazioni e delle competenze relative ad altri rapporti mai autorizzati, illegittimità del sistema di calcolo del saldo di conto corrente e del tasso di interesse;
intervenuto superamento del TEG soglia usura e per l'effetto chiedeva applicarsi la non debenza di interessi ex art. 1815 secondo c. cpc. Con il presente giudizio chiedeva riconoscersi le proprie pretese ovvero il pagamento della somma di cui innanzi o della somma da accertarsi previa nomina di CTU ai fini della determinazione dei saldi dare/avere, nonché la restituzione delle somme illegittimamente incamerate dalla anche a titolo di risarcimento danni. A fondamento CP_1 delle proprie ragioni eccepiva l'illiceità del contratto oggetto di causa in contrasto con le norme sulla trasparenza bancaria.
2 Riteneva errato il TEG applicato dalla e di conseguenza rilevava la nullità di ogni CP_1
clausola contrattuale.
La con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.03.2019 Controparte_4
si costituiva in giudizio, impugnava e contestava ogni avverso dedotto e documentazione prodotta, rilevava l'assoluta infondatezza, improponibilità, inammissibilità, improcedibilità, sia in fatto che in diritto, con richiesta di rigetto in toto di ogni domanda attorea. Eccepiva
l'infondatezza e la pretestuosità della domanda attorea, priva di pregio giuridico e sfornita di prova, rilevava l'assoluta conformità della condotta della alla legislazione ed alle CP_1
condizioni contrattuali.
In via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva di atteso che Controparte_4
con decreto del MEF n. 186 del 25.6.2017 la , del cui gruppo bancario CP_5
faceva parte , veniva posta in Liquidazione Coatta Amministrativa. CP_1
Deduceva che con decreto legge n. 99 del 25.06.2017 pubblicato in G.U. veniva disciplinato l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della
[...]
. L'art. 3 c. 2 indicava l'esclusione dal perimetro della cessione delle CP_5
controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività. Il cessionario è con cui le LCA in esecuzione Controparte_6
del decreto, art. 2, hanno stipulato il 26.06.2017 il contratto di cessione di Non tutte CP_7
le attività e passività del gruppo bancario sono state cedute ad CP_5 [...]
sussistendo un “contenzioso escluso” che è rimasto come disposto dall'art. 3 c. CP_2
1 lett. “c” di esclusiva competenza della Banca in Liquidazione C.A. nei cui confronti andranno coltivati i relativi giudizi …”restano escluse dalla cessione, in deroga al disposto di cui all'art. 2741 cc le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività”. Concludeva che, essendo il contratto oggetto di causa stipulato prima dell'8.02.2002, ovvero precedente rispetto alla cessione del
26.06.2017, ed essendo l'atto di citazione notificato in data successiva e precisamente il
29.10.2018, la legittimazione passiva è della CP_5
Nel merito contestava ogni domanda chiedendone il rigetto in toto, rilevava l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese restitutorie, mancanza assoluta di prova, nonché l'assoluta correttezza del calcolo del TEG applicato.
Concludeva: in via preliminare per la carenza di legittimazione passiva e inammissibilità di ogni richiesta avversa e in subordine per il rigetto in toto per intervenuta prescrizione, con vittoria di spese del giudizio.
Si opponeva alla richiesta di CTU.
3 Con atto di intervento volontario depositato in data 12.03.2019 si costituiva in giudizio la in LCA con l'avv. Michele Messina che preliminarmente deduceva Controparte_5
come la posizione della società attrice e il contenzioso sia da considerarsi escluso dal perimetro delle posizioni trasferite ad ai sensi del D.L. 99/2017 e Controparte_8
del contratto di cessione sottoscritto in data 26.06.2017.
Chiedeva l'estromissione di dal presente giudizio perché priva Controparte_8
di legittimazione passiva, e dichiararsi l'improcedibilità ex art. 83 terzo c. TUB. Eccepiva ogni istanza attorea chiedendone il rigetto in toto e si riportava a tutte le conclusioni di
. Controparte_4
Alla prima udienza di comparizione del 29.03.2019 il Giudice assegnava i termini per introdurre la domanda di mediazione che si concludeva negativamente. All'udienza del
16.10.2019, su richiesta delle parti il Giudice concedeva i termini e art. 183 VI c. cpc. Sulle richieste istruttorie, con ordinanza dell'8.07.2020 ordinava alla parte convenuta l'esibizione dei documenti ex art. 210 cpc e con provvedimento del 3.11.2021 valutata l'opportunità di disporre CTU contabile nominava la dr.ssa a cui conferiva i quesiti pagg.2- Persona_1
6 del provvedimento di cui sopra che si intendono riportati e trascritti integralmente.
In sintesi il CTU doveva descrivere e ricostruire il rapporto di c/c oggetto di causa, rielaborare il rapporto di dare/avere tra le parti in osservanza ai seguenti criteri: completezza documentale, spese e commissioni applicate, interessi, capitalizzazione degli interessi, C.M.S., usura originaria e quant'altro ritenuto necessario.
Il CTU, previo giuramento ed accettazione dell'incarico, depositava la relazione in data
01.11.2022 e, all'esito, dopo diversi rinvii la causa, veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 13.11.2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Oggetto del contendere è l'esatto saldo dare – avere tra le parti in virtù del contratto di conto corrente n. 150275 dall'8.02.2002 al 29.03.2018 nonché i saldi dare – avere in ordine ai conti anticipi nn. 450309 e 4773, ovvero l'accertamento del saldo, previa determinazione del dovuto, dopo aver espunto poste debitorie, frutto dell'applicazione di clausole nulle. La domanda attrice si configura come azione di accertamento delle dedotte nullità, azione di esatto adempimento con cui il correntista chiede giudizialmente anche la chiusura del conto. L'istanza di pagamento del saldo riportato nelle conclusioni contiene, implicitamente la volontà di chiudere il conto, ne consegue che la domanda di condanna al pagamento richiesta dalla società attrice, implicitamente, contiene la domanda di chiusura del conto e di liquidazione del suo saldo.
4 L'ausiliario nell'espletamento delle operazioni procedeva ad esaminare la documentazione prodotta agli atti, estratti conto prodotti dalla dal 6.02.2002 al 12.03.2018, contratto CP_1 conto corrente ordinario, conti anticipi, e copia contratto affidamento dell'8.04.2014. Rilevava per il conto anticipi n. 150309 del 19.06.2002 che non è stato prodotto l'estratto, lo scalare e il prospetto di liquidazione al 30.09.2003 e dell'anno 2004; per il conto anticipi n. 47738 del
3.02.2009 non è stato prodotto lo scalare e il conteggio delle competenze al 31.12.2010 e lo scalare al 31.03.2013
Il CTU ha proceduto poi alla verifica dell'usura e al calcolo del TEG e, in considerazione del fatto che il c/c è anteriore al 2009 e ai fini del calcolo del TEG gli oneri rilevanti sono le spese di liquidazione trimestrale, gli oneri di natura ricorrente da annualizzare, non essendo connessi ad eventi di natura occasionale, e nel caso specifico il tasso annuale effettivo risulta essere del
15,865%, ovvero pari a quello indicato dalla CP_1
Procedeva alla verifica dell'usura e CMS e metodo del margine. Dava atto che la CMS non rientra nel calcolo del TEG ma va rilevata separatamente, verificava che il contratto di conto corrente n. 150275 del 6.02.2002 nasceva senza affidamento ma con scopertura fino ad un massimo di 5.000,00 euro con capitalizzazione trimestrale di interessi attivi e passivi, con tasso creditore annuo dello 0,50%, tasso debitore trimestrale per scoperti di valuta del 15%, tasso effettivo debitore trimestrale per scoperti di valuta del 15,865%, CMS trimestrale 1,25%, tasso di mora del 15%. Rilevava che il contratto risultava firmato per accettazione dalla società attrice, che non vi erano aperture di credito in favore del correntista, che il TEG era inferiore al tasso soglia, e che le cms erano superiori al tasso soglia. Dava atto che il c/c non presenta usura originaria e che vi è usura originaria solo in riferimento al contratto di apertura di credito del 28.05.2002. In riferimento al conto di affidamento dell'8.04.2014 verificava che il TAEG è del 17,93 superiore al tasso soglia del 16,576%. Da calcoli effettuati rilevava che il TEG è del
17,85% ed è in linea con quello indicato dalla n riferimento al conto anticipi n. 150309 CP_1
del 19.06.2002 il CTU non effettuava alcun ricalcolo e confermava che il saldo finale era pari a zero. In riferimento al conto anticipi n. 47738 del 3.02.2009 rilevava che la CMS era superiore alla soglia di usura e il TEG superiore al tasso soglia e procedeva a un ricalcolo espungendo interessi corrisposti e CMS applicate.
Nelle conclusioni il CTU rilevava che per il c/c ordinario n. 150275 il saldo a credito per il correntista è pari ad euro 6.034,27; per il conto anticipi n. 150309 del 19.06.2002 il saldo finale
è pari a zero e per il conto anticipi n. 47738 del 3.02.2009 il saldo finale è pari ad euro 1.688,77
a credito per il correntista.
5 In ordine al difetto di legittimazione passiva sollevata da (oggi quale Controparte_4 sua incorporante ) dedotto da quest'ultima e dalla Controparte_9 [...]
in LCA, terza intervenuta, a seguito delle vicende conseguenti al DL n. 99/2017 CP_5
convertito in legge n. 121/2017 (decreto di salvataggio delle Banche Venete), si ritiene che tale eccezione vada disattesa. Appare opportuno fare una breve ricostruzione delle vicende che hanno coinvolto e . Controparte_5 Controparte_4
Con decreto del MEF n. 186 del 25.06.2017 la (del cui gruppo bancario CP_5
faceva parte anche ) veniva messa in LCA. Con decreto legge n. 99 del Controparte_4
25.06.2017 convertito in legge n. 121/2017 veniva disciplinato l'avvio e lo svolgimento delle procedure di LCA della . L'art. 2 del decreto disponeva che..” i Controparte_5 commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'art. 3 in conformità all'offerta vincolante del cessionario individuato dall'art. 3 c.
3. L'art. 3 c. 1 prevedeva che..” i commissari provvedono a cedere ad un soggetto individuato ai sensi del c. 3 l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione..” l'art. 3 c. 2 precisava che..”il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del c. 1 art. 3 ed escluse da perimetro della cessione sono tra le altre anche in deroga all'art. 2741 cc..c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività. Il cessionario è con cui la Controparte_8 [...]
in LCA ha stipulato il contratto di cessione di azienda. Ma, non tutte le attività e CP_5
passività facenti parte del gruppo bancario (a cui apparteneva CP_5 CP_4
attuale convenuta) sono state cedute ad in quanto ai sensi
[...] Controparte_8 dell'art. 3 c. 1 lett. c) restano escluse dalla cessione, in deroga all'art. 2741 cc le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione e sorte successivamente ad essa, e le relative passività.” Nell'atto di cessione le parti precisavano che ..”per attività incluse e passività incluse si intendono anche quelle delle relative partecipate che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato..” l'insieme aggregato comprendeva quindi la partecipazione della in e a far data dal 26.06.2017 tale partecipazione Controparte_5 CP_1 veniva ceduta all' . Controparte_8
Il contratto di cessione comprendeva tra l'altro le partecipazioni di in Controparte_5 [...]
in forza dell'art.
3.1.2.. per “Attività incluse” e “Passività incluse” di CP_4 CP_5
l'art.
3.1.1 prevede debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui
[...] [...]
che siano espressamente incluse nell'insieme aggregato. Tuttavia, ai sensi del CP_4
successivo art.
3.1.4 lett. b) devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità e
6 le passività derivanti da, o comunque connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse diverso dal contenzioso pregresso. Infine, in forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di in altre banche, si impegnava a riacquistare tutti i Controparte_5 Controparte_5
crediti di dette società classificati come attività deteriorate o classificabili come crediti di esclusi dall'insieme aggregato. Controparte_5
In data 10.07.2017 in attuazione dell'art. 4 c. 5 del D.L. n. 99/2017 e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda e concludevano contratto di ri- Controparte_4 Controparte_5
trasferimento di crediti e partecipazioni, col quale, in particolare, la prima cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26.06.2017 come “sofferenze”, come “inadempienze probabili”. Ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato accordo Controparte_5 assumeva l'obbligo di intervenire in giudizio e chiedere l'estromissione di Controparte_4 con riferimento ai “Contenziosi passivi”, per tali dovendosi intendere quelli relativi ai crediti
“ritrasferiti” e aventi ad oggetto, tra l'altro, pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domande risarcitorie, anche per responsabilità extracontrattuale.
Infine, in data 17.01.2018 e concludevano il “Secondo Controparte_5 Controparte_8
Atto ricognitivo del contratto di cessione del 26.06.2017 relativo a Banca Popolare di Vicenza
SPA in LCA e in LCA” con cui hanno inteso precisare cosa debba Controparte_5
intendersi per contenzioso pregresso e contenzioso escluso.
Da nessuna norma del D.L. n. 99/2017 emerge che lo stesso si applichi anche ai rapporti giuridici facenti capo alle banche partecipate dagli istituti di credito in LCA tra cui
[...]
. Infatti, tanto l'art. 1 quanto l'art. 2 c. 2 sono precisi nel restringere il campo CP_4
applicativo della liquidazione e delle norme del decreto alle banche in liquidazione, ovvero
. Controparte_10
Non può del resto ritenersi che il contratto di cessione di azienda di cui sopra abbia avuto l'effetto di trasferire singole attività o passività delle banche partecipate. Queste, infatti, costituiscono persone giuridiche autonome, titolari di proprie situazioni giuridiche attive e passive, di cui solo loro possono disporre. Le banche in liquidazione non hanno alcun diritto sul patrimonio delle partecipate essendo schermato dalla partecipazione.
Da quanto esposto, non si può sostenere che il D.L. n. 99/2017 abbia determinato l'esonero di da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni della allora CP_1
capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllata senza il consenso del creditore che si troverebbe dinanzi a un debitore in una difficile situazione
7 economica e sottoposto a LCA con conseguente improcedibilità della sua domanda. Da tanto dunque, discende la legittimazione passiva di . CP_1
Ugualmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità del giudizio ex art. 83 TUB atteso che
è intervenuta volontariamente nel procedimento a sostegno delle Controparte_5
eccezioni preliminari e delle ragioni di merito della CP_1
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta non merita accoglimento e va rigettata. Nei contratti di conto corrente bancario è esclusa la decorrenza della prescrizione prima della chiusura del conto ed in mancanza di rimesse solutorie (Cass. SS.UU.
2.12.2010 n.
24418). La Suprema Corte ha precisato in punto di prescrizione che..”l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi maturati nell'ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell'ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d'interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Non compete al correntista l'allegazione della mancata effettuazione dei versamenti ma incombe sulla banca che eccepisce la prescrizione del credito l'onere di far valere l'avvenuta effettuazione di rimesse solutorie in pendenza del rapporto. Le norme specifiche del conto corrente bancario escludono l'esigibilità del saldo in pendenza del rapporto, impediscono di ravvisare un pagamento prima della sua estinzione, a meno che il conto non presenti un saldo debitore superiore all'importo del fido accordato al cliente.
Entrando nel merito della questione, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta come di seguito.
E' pacifico che la società attrice, come provato documentalmente, abbia sottoscritto con CP_1
il contratto di c/c n. 150275 e i contratti anticipi n. 450309 e n. 47738, ne consegue che
[...]
la domanda azionata risulta fondata e meritevole di accoglimento nei limiti dell'accertamento di CTU le cui conclusioni si condividono.
Nelle conclusioni il CTU rilevava che per il c/c ordinario n. 150275 il saldo a credito per il correntista è pari ad euro 6.034,27; per il conto anticipi n. 150309 del 19.06.2002 il saldo finale
è pari a zero e per il conto anticipi n. 47738 del 3.02.2009 il saldo finale è pari ad euro 1.688,77
a credito per il correntista, tutti calcoli relativi al periodo 8.02.2002 – 12.03.2018; ne consegue che la banca convenuta dovrà corrispondere alla società attrice i saldi di cui sopra, oltre interessi legali dal 12.03.2018 all'effettivo soddisfo.
Ogni altra istanza assorbita.
8 Le spese di giustizia tra la società attrice e la seguono la soccombenza Controparte_4
e sono liquidate come nel dispositivo, compensate, invece tra le altre parti.
Le spese di CTU già liquidate con separato decreto del 14.09.2023 sono poste, definitivamente, a carico di tutte le parti e in solido tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice;
- Accerta e dichiara che per il c/c ordinario n. 150275 il saldo a credito per il correntista è pari ad euro 6.034,27; per il conto anticipi n. 150309 del 19.06.2002 il saldo finale è pari a zero e per il conto anticipi n. 47738 del 3.02.2009 il saldo finale è pari ad euro 1.688,77 a credito per il correntista (periodo 8.02.2002 – 12.03.2018) e per l'effetto;
- Condanna la (oggi ) in persona del l.r.p.t. al Controparte_4 Controparte_8
pagamento della somma di euro 6.034,27 quale saldo del c/c n. 150275, nonché al pagamento della somma di euro 1.688,77, quale saldo del conto anticipi n. 47738, in favore della società attrice in persona del l.r.p.t., oltre interessi legali dal 12.03.2018 al soddisfo;
-Condanna la (oggi ) in persona del l.r.p.t. alle Controparte_4 Controparte_8
spese del giudizio che si liquidano in euro 2.540,00, nonché euro 545,00 per esborsi, oltre spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore della società attrice, da distrarsi in favore dell'avv. Isabella Grande, dichiaratasi intestataria;
-Compensate integralmente le spese di giustizia tra le altre parti;
- Pone, definitivamente, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 07.05.2025 Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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