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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 28/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Larino
Sezione Unica Promiscua
Verbale di udienza del 28 marzo 2025
Procedimento n.r.g. 291/2024
All' udienza odierna, aperta alle h 09.00 , celebrata dinanzi al giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis con la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc
Il giudice lette le note depositate dalle parti, non potendo dare lettura ai sensi dell' art 281 sexies cpc della sentenza in udienza, a causa della celebrazione a distanza della stessa, decide come da sentenza depositata in allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante.
Larino, 28 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis.
N. R.G. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 291/2024 promossa da:
, , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
DI LEMBO LEONARDO e DI CARLO MICHELE
attori contro
, , con l' avv. SORACE LUIGI Controparte_1 Controparte_2
convenuti
, con l' avv. FERRI ANTONIO Controparte_3
chiamata in causa
CONCLUSIONI All' udienza del 28.03.12025 , celebratasi secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter , le parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica, che si richiamano integralmente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trova origine e vita dal procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 489/2022 svoltosi dinanzi all' intestato Tribunale tra le odierne parti processuali, conclusasi con la relazione depositata dal ctu ing.
, che accertava l' esistenza di un danno subito dall' Persona_1 appartamenti di proprietà dei ricorrenti – sito in Campomarino alla via dei Tigli – rappresentato da fenomeni di infiltrazioni e muffe , per un importo pari ad euro 3043,48 per “ interventi edilizi di ripristino” ed euro 760 per “ sostituzione arredi ed elettrodomestici” e riteneva congrue le spese sostenute dai ricorrenti per la stagione estiva 2021 e per quella 2022 per l' affitto di altro appartamento.
L' ausiliare del Tribunale– inoltre – individuava la causa dei danni sopra accertati nella “ percolazione di acqua condotta proveniente dall' impianto idrico sanitario dell' abitazione di parte resistente “ , e cioè di quella di proprietà di CP_1
e .
[...] Controparte_2
Sulla base di tale premessa , e Parte_1 Parte_4 Parte_3 convenivano in giudizioDi e al fine di sentire Controparte_1 Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni : “ dichiarare i sigg.ri e Controparte_1
unici responsabili dei fenomeni infiltrativi descritti in narrativa;
Controparte_2
2) per l'effetto, condannare i sigg.ri e al Controparte_1 Controparte_2 pagamento di tutti i danni di natura patrimoniale, cagionati in capo ai ricorrenti oltre alle spese sostenute stragiudizialmente e nel giudizio di ATP, che ammontano complessivamente ad euro 9.774,10, così come indicati in narrativa
o a quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa ovvero ad altra somma ritenuta equa e di giustizia, anche in via equitativa, oltre svalutazione monetaria ed interessi;
3) Condannare i sigg.ri e Controparte_1 CP_2
al pagamento dei compensi professionali per l'espletato
[...] procedimento d'istruzione preventiva celebrato innanzi a codesto Tribunale recante n. R.G. 489/2022, da cumularsi con le competenze legali afferenti al presente giudizio di cognizione, quest'ultime aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/14 da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituivano in giudizio e , con comparsa Controparte_1 Controparte_2 di costituzione e di risposta in cui eccepivano preliminarmente l' incompetenza per valore del Tribunale adito – per essere invece competente al riguardo il Giudice di Pace di Termoli – ed evidenziavano , in punto di merito , la responsabilità degli attori nella causazione dei danni per cui è causa, e tanto in quanto gli stessi ne avevano comunicato l'esistenza ad essi convenuti con notevole ritardo, nonché l' inefficacia , al fine di provare una parte del danno oggetto della richiesta risarcitoria, della documentazione rappresentata dai contratti di locazione ex adverso prodotti.
Infine i resistenti rappresentavano che l' appartamento di loro proprietà era coperto, per i danni derivanti da eventi riconducibili a quello accertato nel giudizio per atp, dalla polizza 024411809 stipulata con la Controparte_3
.
[...]
Sulla scorta delle argomentazioni appena sintetizzate i resistenti rassegnavano le seguenti conclusioni:” IN PRELIMINARE:
1.Autorizzare la Sig.ra CP_2
d il Sig. , odierni convenuti, ai sensi dell'art. 269
[...] Controparte_1
C.p.c. a chiamare in causa la P.IVA in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 00144 (Roma) alla Piazza Marconi n. 25; 2. per l'effetto voglia l'Ill.mo G.I. adito differire, sempre ai sensi dell'art. 269 C.p.c. ed in modifica del precedente decreto di comparizione parti emesso in data 21 Aprile 2024, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis C.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1.previo accertamento dell'integrale infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda così come formulata dai Sig.ri Parte_1 Parte_5
e , accertare che nulla è dovuto dalla Sig.ra
[...] Parte_3 CP_2
dal Sig. ; IN VIA SUBORDINATA :
2.nel caso di
[...] Controparte_1 accoglimento della domanda, così come proposta da parte ricorrente, ritenere e dichiarare che la P.IVA in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in 00144 (Roma) alla Piazza Marconi n. 25, debba tenere indenni i Sig.ri e Controparte_2 CP_1
;
3. per l'effetto, condannare la P.IVA
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
00144 (Roma) alla Piazza Marconi n. 25, al pagamento in favore dei Sig.ri Pt_1
e , della somma ritenuta di
[...] Parte_5 Parte_3 giustizia”.
L' autorizzazione alla chiamata in causa della veniva concessa e l' istituto CP_3 assicurativo si costituiva in giudizio con comparsa di risposta in cui escludeva che l' evento individuato dal ctu -nel giudizio per atp – quale causa del danno lamentato dagli attori rientrasse tra quelli coperti dalla garanzia prevista dalla polizza stipulata con i resistenti e pertanto chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni:” in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità nonché l'assoluta infondatezza della domanda di garanzia e di manleva proposta dai sig.ri e Controparte_1 CP_2
nei confronti della con l'atto di chiamata in
[...] Controparte_3 causa con condanna dei resistenti al pagamento delle spese del presente procedimento;
- in via subordinata, nel merito, rigettare le domande principali proposte dai ricorrenti perché inammissibili ed infondate, sempre con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del giudizio in favore di
[...]
Controparte_3
Veniva acquisito il fascicolo relativo al giudizio per atp celebratosi tra le odierne parti processuali ed il giudizio veniva deciso con la presente sentenza , depositata ai sensi dell' art 281 sexies cpc all' esito dell' udienza del 28.03.2025.
Va preliminarmente scrutinata l' eccezione sollevata dai convenuti secondo cui l' intestato Ufficio sarebbe incompetente ratione valoris a conoscere la domanda attrice, atteso che questa sarebbe limitata all' importo di euro 9774,10, inferiore alla soglia di 10000, e quindi rientrante nella competenza del Giudice di Pace.
Risulta agevole obiettare al riguardo che gli attori hanno chiesto – oltre al risarcimento per l' importo di euro 9774,10 – anche la rifusione delle spese di lite del giudizio per atp e tale circostanza – in uno con il fatto che sull' importo di euro 9774,10 la parte attrice ha chiesto anche i relativi interessi – porta il complessivo importo richiesto nel presente giudizio oltre euro 10000 e quindi nell' ambito della competenza per valore del Tribunale.
L' eccezione di incompetenza per valore viene quindi disattesa.
In punto di merito assume valore decisivo l' esame della relazione peritale depositata dall' ing nel predetto giudizio per atp , di cui lo scrivente giudice Per_1 condivide metodo d' indagine e conclusioni, in quanto in linea con i principi guida della materia ed immuni da vizi logici e che può essere utilizzato come elemento di prova nella presente sede processuale.
Ebbene , l' ausiliare del Tribunale ha individuato – come si è premesso – nella
“percolazione di acqua condotta proveniente dall' impianto idrico sanitario dell' abitazione di parte resistente “ la causa dei danni di cui gli attori chiedono il risarcimento e da tale accertamento discende la responsabilità del CP_1
e della tenuti – in quanto proprietari e quindi di custodi ai sensi dell' art CP_2
2051 cc dell' immobile – ad evitare che dallo stesso derivino pregiudizi a terzi (cfr ex aliis Cass n. 24737/07 e di recente n. 5791/2025).
Circa la quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento dai resistenti, si ritiene che costoro debbano essere senz' altro condannati a risarcire le spese – pari ad euro 3043,48 – necessarie per gli “ interventi edilizi di ripristino” e quelle – per euro 760 – relative alla “ sostituzione di arredi ed elettrodomestici” danneggiati dalle infiltrazioni, per un totale di euro 3803,48.
Non sono invece dovute le somme pretese dai ricorrenti per il rimborso delle spese sostenute per l' affitto di appartamenti nelle estati 2021 / 2022 in cui l' abitazione oggetto di atp non era disponibile a causa delle infiltrazioni, e tanto in ragione del fatto che i contratti d' affitto depositati al fine di dimostrare l' esborso degli importi di cui è stato chiesto il ristoro sono privi di data certa , in quanto non opponibili a terzi ai sensi dell' art 2704 cc.
Si rileva sul punto che la mancanza di data certa della scrittura che precede – non eccepita da parte convenuta – è tuttavia rilevabile d' ufficio (si veda Cass SS UU n. 923/2024).
E dunque i resistenti vengono condannati al pagamento di euro 3803,48 in favore dei ricorrenti, maggiorati – vertendosi in ipotesi di debito di valore – di interessi nella misura legale sulla somma capitale rivalutata anno per anno secondo l' indice ISTAT dei prezzi al consumo ( cfr ex aliis Cass SS UU n.1712/1995) a far data dal ' introduzione del giudizio per atp.
Inoltre la parte convenuta – siccome soccombente – viene condannata al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite nel giudizio per atp e nel presente giudizio, liquidate in base allo scaglione per valore del d m n. 55/2014 comprendente l' importo pari al decisum , con applicazione dei compensi medi per il procedimento per atp e di quelli minimi – in ragione dell' accoglimento solo parziale della domanda e dell' assenza di attività istruttoria – per il presente giudizio, aumentati ai sensi dell'art 4 co 2 del predetto d.m. per la difesa di due ulteriori soggetti oltre al primo.
Tra le spese dovute ai ricorrenti sono comprese anche quelle pari ad euro 1884,97 relative al pagamento del compenso dovuto al ctu nel giudizio per atp - pagate dalla parte ricorrente e quindi dovute alla stessa, da liquidarsi come spese giudiziali si sensi degli ordinari criteri di cui agli artt 91 e 92 cpc ( cfr Cass n. 21085/2022) ma non quelle pari ad euro 680 relative alla consulenza di parte depositata nel presente giudizio , non avendo la parte attrice provato il relativo esborso, non costituendo prova idonea al riguardo la sola emissione della fattura ( cfr Cass n. 1153/2023 : “le spese di consulenza di parte vanno riconosciute a meno che il giudice ricorra alla facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, ferma restando, naturalmente, la necessità che la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato, dovendosi, per contro, escludere che l 'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” ) .
Deve infine essere esaminata la domanda con cui i resistenti hanno chiesto di essere manlevati dal pagamento di quanto eventualmente condannati a pagare in dipendenza dall'evento per cui è causa dalla e tanto in ragione della CP_3 polizza con cui quest' ultima si era obbligata a coprire i danni originati dall' appartamento e causati ai terzi.
La ha escluso l' operatività della copertura assicurativa in quanto la stessa CP_3
è contemplata esclusivamente nel caso di “rottura accidentale di impianti tecnici, idrici (inclusi gli scaldabagni), igienici, di riscaldamento, di condizionamento ed antincendio esistenti nell'unità abitativa assicurata compresi i relativi allacciamenti e tubature” ( si legga l'art.
6.5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza di assicurazione di cui all' allegato n. 3 alla comparsa della chiamata in causa ) e quindi non nel caso che ci occupa , in cui - a dire di essa assicuratrice - il danno sarebbe stato determinato da un evento diverso da quello appena indicato.
Ai fini dell' accertamento della causa dei danno verificatisi all' interno dell' appartamento degli attori soccorre nuovamente la ctu espletata dall' ing , Per_1 da cui risulta che la “percolazione di acqua condotta proveniente dall' impianto idrico sanitario dell' abitazione di parte resistente” è stata determinata dalla
“rottura del circuito ACS “ , che ha “ragionevolmente interessato il c.d.
“scambiatore secondario” (o scambiatore a “piastre”) vale a dire quel dispositivo del gruppo termico attraverso il quale l'acqua fredda proveniente dall'impianto idrico viene riscaldata e quindi immessa nel circuito idrico-sanitario (acqua calda)” , “generalmente soggetto, come ragionevolmente ipotizzabile nel caso di specie, a rotture accidentali conseguenti a forature per corrosione o a sovrappressioni impresse dall'impianto idrico dell'abitazione “ (si legga la perizia alle pagg 19 e 20).
Risulta quindi che il danno lamentato dagli attori è stato determinato dalla rottura accidentale dell' impianto termico sito all' interno della proprietà dei resistenti , e quindi da un evento che – sulla base di quanto previsto dall' art.
6.5.1. delle condizioni assicurative sopra richiamate – rientra in quelli garantiti dalla polizza , la cui operatività deve conseguentemente essere affermata.
La H.D.I. viene , per l' effetto, condannata a manlevare il e la CP_1 CP_2 dal pagamento di quanto dovuto agli attori in dipendenza della presente sentenza ed anche al pagamento – siccome soccombente sulla questione dell' operatività della garanzia assicurativa – delle spese di lite relative al rapporto processuale con i detti resistenti, liquidate anch' esse in base al limite minimo dello scaglione per valore del d.m. n. 55/2014 e con maggiorazione ai sensi dell' art.4 c 2 per la difesa di un secondo soggetto oltre al primo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
e e su quella proposta da questi ultimi contro la
[...] Controparte_2
, così provvede, in parziale accoglimento della Controparte_3 domanda e per la causale di cui in narrativa, ogni diversa istanza disattesa: condanna i convenuti , in solido tra loro , al pagamento in favore degli attori dell' importo di euro 3803,48, oltre ad interessi nella misura legale sulla somma capitale rivalutata anno per anno secondo l' indice ISTAT dei prezzi al consumo (come da previsione di Cass SS UU n.1712/1995), a far data dal 16.05.2022; condanna i convenuti, in solido tra loro , al pagamento in favore degli attori delle spese di lite del giudizio per atp – quantificate in euro 846 per compenso , 165,65 per contributo unificato e 1884,97 per spese di ctu , oltre al rimborso forfettario 15%, iva e cap, con distrazione delle stesse – ad accezione di quelle per spese di ctu dovute direttamente agli attori – in favore dei difensori avvocati Lembo Leonardo e Di Carlo Michele, dichiaratisi antistatari ex art 93 cpc;
condanna i convenuti, in solido tra loro , al pagamento delle spese di lite del presente giudizio – quantificate in euro2044,80 per compenso e 237 per contributo unificato , oltre al rimborso forfettario 15%, iva e cap, - in favore degli attori, con distrazione delle stesse in favore dei difensori, avvocati Lembo Leonardo e Di Carlo Michele, dichiaratisi antistatari ex art 93 cpc;
condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore , a tenere indenni i convenuti dal pagamento agli attori di quanto dovuto in dipendenza della presente sentenza;
condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti – liquidate in euro 1661,40 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap – da distrarsi in favore del difensore degli stessi , avvocato Sorace Luigi, dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc.
Sentenza allegata al verbale d' udienza del 28.03.2025 e costituente parte integrante dello stesso.
Larino , 28 marzo 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
Così deciso in Larino, 10 marzo 2025
Il giudice Dott. Riccardo De Mutiis
Firmato
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
, così decide:
IL