Art. 10.
Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente e' convertita in denaro.
In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 11 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata alla Cassa postale di risparmio.
Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente e' convertita in denaro.
In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 11 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata alla Cassa postale di risparmio.